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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3320 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 26/06/2024 ed iscritto al n 3320 - 2024 RG , vertente tra
- , C.F. , il quale agisce sia Parte_1 C.F._1 in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società
(C.F. ), agli effetti del presente Controparte_1 P.IVA_1 giudizio elettivamente domiciliato in Bovalino al Vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Pelle ( che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_2
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313).
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1 Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 26/06/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento delle ordinanze – ingiunzioni ricevute il 28.5.2024 n.:
- OI-002273685 – relativa ad atto di accertamento n. INPS.6700.07/10/2021.0446458 del 07.10.2021, riferito all'anno 2019- (Ordinanza di ingiunzione notificata al sig. ); Parte_1
- OI-002255854 – relativa ad atto di accertamento n. INPS.6700.07/10/2021.0446459 del 07.10.2021, riferito all'anno 2019 (Ordinanza di ingiunzione notificata alla quale Controparte_1 obbligato in solido), recanti entrambe pari importo, ovvero € 10.652,00, a titolo di “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l'INPS rappresentando che le ordinanze sono state annullate con Disposizione n° 670000-25-0137 del 21/02/2025 e con Disposizione n° 670000-25-0138 del 21/02/2025, notificate anche al procuratore di parte ricorrente, e chiede dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
§ 3. Il ricorrente evidenzia che l'annullamento in autotutela è avvenuto dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, reca la motivazione
“violazione del procedimento disciplinato dall'articolo 14 della Legge n. 689/81” vizio sussistente ab initio ed eccezione sollevata in via principale nel ricorso in oggetto. Pertanto aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere, così per come formulata dall'INPS, chiedendo, tuttavia, la condanna al pagamento delle spese di lite sulla scorta del principio della c.d. soccombenza virtuale.
§ 4. In conformità alle conclusioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere perché l'INPS, nelle more, ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
§ 5. Le spese legali vengono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, in misura compresa tra il minimo ed il massimo dello scaglione di riferimento, in considerazione della modesta complessità delle questioni di natura seriale e della condotta dell'INPS che ha consentito la decisione alla prima udienza a seguito dell'annullamento in autotutela, nelle more tra la notifica del ricorso e la prima udienza, del provvedimento impugnato.
p.q.m
.
2 - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 3.727,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'Avv. Giuseppe Pelle dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3320 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 26/06/2024 ed iscritto al n 3320 - 2024 RG , vertente tra
- , C.F. , il quale agisce sia Parte_1 C.F._1 in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società
(C.F. ), agli effetti del presente Controparte_1 P.IVA_1 giudizio elettivamente domiciliato in Bovalino al Vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Pelle ( che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_2
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313).
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1 Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 26/06/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento delle ordinanze – ingiunzioni ricevute il 28.5.2024 n.:
- OI-002273685 – relativa ad atto di accertamento n. INPS.6700.07/10/2021.0446458 del 07.10.2021, riferito all'anno 2019- (Ordinanza di ingiunzione notificata al sig. ); Parte_1
- OI-002255854 – relativa ad atto di accertamento n. INPS.6700.07/10/2021.0446459 del 07.10.2021, riferito all'anno 2019 (Ordinanza di ingiunzione notificata alla quale Controparte_1 obbligato in solido), recanti entrambe pari importo, ovvero € 10.652,00, a titolo di “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l'INPS rappresentando che le ordinanze sono state annullate con Disposizione n° 670000-25-0137 del 21/02/2025 e con Disposizione n° 670000-25-0138 del 21/02/2025, notificate anche al procuratore di parte ricorrente, e chiede dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
§ 3. Il ricorrente evidenzia che l'annullamento in autotutela è avvenuto dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, reca la motivazione
“violazione del procedimento disciplinato dall'articolo 14 della Legge n. 689/81” vizio sussistente ab initio ed eccezione sollevata in via principale nel ricorso in oggetto. Pertanto aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere, così per come formulata dall'INPS, chiedendo, tuttavia, la condanna al pagamento delle spese di lite sulla scorta del principio della c.d. soccombenza virtuale.
§ 4. In conformità alle conclusioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere perché l'INPS, nelle more, ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
§ 5. Le spese legali vengono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, in misura compresa tra il minimo ed il massimo dello scaglione di riferimento, in considerazione della modesta complessità delle questioni di natura seriale e della condotta dell'INPS che ha consentito la decisione alla prima udienza a seguito dell'annullamento in autotutela, nelle more tra la notifica del ricorso e la prima udienza, del provvedimento impugnato.
p.q.m
.
2 - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 3.727,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'Avv. Giuseppe Pelle dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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