Articolo 2 della Legge 30 maggio 1950, n. 491
Articolo 1
Versione
8 agosto 1950
Art. 2.
Il periodo di servizio prestato, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi previsti dalle norme in precedenza vigenti, sono considerati validi ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'avanzamento nei vari Corpi e gradi.

Entrata in vigore il 8 agosto 1950