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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO
Il Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, il seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.3308/2022 del ruolo generale,
T R A rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
Cornacchia Valentina
C O N T R O
– (P.IVA Parte_2
- c.f. in persona del Direttore Regionale pro tempore della P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
rappresentato e difeso, In virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall' avv. Sergio Parrella, con i quali elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via Iannaccone n. 12/14, presso l'Avvocatura
. Pt_2
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.10.2022, il ricorrente in epigrafe premetteva di aver svolto la mansione di operaio specializzato, come dipendente della , che Parte_3
l'esecuzione della prestazione lavorativa aveva cagionato una malattia professionale meglio descritta in ricorso e che aveva presentato all' regolare denuncia. Pt_2
Evidenziava che l' non aveva riconosciuto la malattia. Pt_2
Premesso di aver inutilmente esperito i reclami amministrativi, conveniva in giudizio l' per Pt_2 sentir riconoscere che le patologie lamentate erano riconducibili all'attività lavorativa prestata, in conseguenza chiedeva il riconoscimento di inabilità assoluta con postumi invalidanti in misura del
20% o diversa, con condanna dell'ente convenuto alla corresponsione delle provvidenze di legge, oltre accessori, vinte le spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza del Pt_2
ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Tanto premesso, la domanda proposta è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Invero, va rilevato che non risulta contestato che il ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa con le modalità indicate in ricorso, inoltre, il nominato CTU ha accertato che il ricorrente è parzialmente affetto dalle infermità descritte nella consulenza in atti, qui da intendersi integralmente richiamate, ed ha concluso per la parziale eziologia professionale delle patologie lamentate.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo per inabilità permanente parziale nella misura del 6%, in ragione del riconoscimento della natura professionale delle patologie accertate (v. rel. Dott. ANTONIO PRUDENTE in atti).
Tale percentuale, come ha concluso il CTU, è riconoscibile “ dalla data della denuncia”.
Sui ratei non corrisposti sono dovuti i soli interessi nella misura legale.
2 Le spese di lite e di CTU sono a carico dell' secondo il principio della soccombenza. Pt_2
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno permanente da malattia professionale nella misura del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' a pagare al ricorrente i conseguenti Pt_2
ratei maturati, oltre agli interessi legali;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 per compensi Pt_2
oltre accessori di legge con attribuzione.
3) pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a definitivo carico dell' . Pt_2
Così deciso in Avellino il 22.01.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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