Ordinanza collegiale 23 maggio 2022
Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/12/2022, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02051/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00988/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutti in qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- - pos. n. -OMISSIS- - datato 15.4.2019, notificato il 23.4.2019, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente, nonché dei pareri n. -OMISSIS- e -OMISSIS- emessi dal C.V.C.S. nelle rispettive adunanze n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e n.-OMISSIS- del -OMISSIS- e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali, nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente liquidazione dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’originario ricorrente -OMISSIS- – già Ufficiale del Ministero della Difesa – Marina Militare – ha impugnato il Decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- pos. n. -OMISSIS-, datato 5.04.2019, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia: “ Linfoma di Hodgkin variante scleronodulare già sottoposto a trapianto allogenico e in terapia di salvataggio dopo recidiva ”, a lui diagnosticata.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il d.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza n. 811/22 questo TAR, preso atto del sopravvenuto decesso del ricorrente, ha dichiarato l’interruzione del giudizio.
Con atto depositato in data 12.7.2022 il giudizio è stato riassunto dagli eredi dell’originario ricorrente, i quali hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
All’udienza pubblica del 20.12.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato, non avendo il ricorrente proposto la domanda di concessione di equo indennizzo nel termine di legge.
2.1. Sul punto, l’art. 2 co. 1 d.P.R. n. 461/01 stabilisce che: “ Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ”.
2.2. Tanto premesso, il ricorrente originario – il quale ha esposto di aver lavorato, in Italia e all’estero (es. Afghanistan) in ambienti saturi di polveri e/o rifiuti tossici – ha affermato in ricorso che, a seguito di uno stato di malessere perdurante, in data 25.2.2013, venne sottoposto ad una biopsia adenopatia sovraclaveare sx, a seguito della quale venne acclarato un Linfoma di Hogdkin.
A fronte di ciò, egli ha proposto istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in data 15.1.2016, e pertanto ben oltre il termine di sei mesi dalla conoscenza dell’infermità, da lui stesso posta in relazione causale con il servizio da lui prestato in Italia e all’estero.
2.3. Per tali ragioni, la sua domanda è tardiva, e tale circostanza – evidenziata nell’atto impugnato – costituisce ex se motivo di rigetto della stessa, posto che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l'accertamento dell'inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, con salvezza degli atti impugnati ” (C.d.S, IV, 17.9.2012, n. 4924. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis , C.d.S, III, 12.9.2012, n. 4850; C.d.S, IV, 30.5.2005, n. 2767; TAR Puglia, Lecce, I, 3.4.2008, n. 981).
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.