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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 638/2022 R.A.C.L. promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Marcello Serra e dell'avv. Vito Mauro Marchetti, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, elettivamente Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2022, , docente presso l'Istituto Parte_1
Comprensivo Statale “Monsignor Saba” di Elmas, ha adito il Tribunale di Cagliari per impugnare il provvedimento di sospensione del dirigente scolastico n. 292/2022 del 10 gennaio 2022, con il quale è stata disposta la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa in conseguenza dell'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale.
La ricorrente ha premesso di essere stata in malattia dal 14 dicembre 2021, e che tale condizione si è protratta fino al 15 marzo 2022.
Ha riferito di aver ricevuto, durante tale periodo di assenza, la comunicazione prot. 14323 del 21 dicembre 2021 con la quale il dirigente scolastico l'ha invitata a produrre, nel termine di cinque giorni, la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione anti Sars-CoV-2 ovvero l'esenzione o il differimento dall'obbligo, ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, del d.l. 1° aprile 2021
n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021 n. 76.
A tale comunicazione ha replicato, con lettera del 29 dicembre, di non essere soggetta alla procedura di verifica dell'obbligo vaccinale, stante la propria assenza per malattia.
pagina 1 di 11 Ciononostante, il dirigente scolastico ha comunque proceduto ad accertare la violazione dell'obbligo e ha adottato il decreto di sospensione dall'attività lavorativa senza stipendio e senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del posto (provvedimento prot. 292 del 10 gennaio 2022, comunicato per mezzo di raccomandata a/r, comunicazione prot. 260/2022, ricevuto il 18 gennaio 2022).
Premesse tali ragioni di fatto, la ricorrente ha in primo luogo contestato la legittimità del provvedimento di sospensione, osservando che l'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021, introdotto dall'art. 2 del d.l. 26 novembre 2021, n.172, convertito con modificazioni dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei soggetti obbligati, vincolando unicamente i dipendenti regolarmente in servizio.
Pertanto, ha sostenuto che la sospensione del rapporto di lavoro, già sospeso per altra causa legittima – nella fattispecie assenza per malattia fin dal 14 dicembre 2021 - deve considerarsi illecita e, conseguentemente, nullo il decreto che l'ha disposta, poiché contrastante con la stessa normativa emergenziale.
Inoltre, secondo la ricorrente, il dirigente scolastico, prima di comminare la sospensione della docente, avrebbe dovuto vagliare la possibilità di adibire la stessa ad altre mansioni, nel rispetto delle cautele utili a evitare in concreto lo specifico rischio di diffusione del contagio a salvaguardia della salute pubblica, in ossequio al principio del c.d. repêchage e in considerazione del fatto che la sospensione, come il licenziamento, deve essere intesa come extrema ratio da adottare qualora nessuna misura meno afflittiva sia concretamente percorribile.
Infine, il provvedimento sarebbe illegittimo anche in relazione al diritto al trattamento economico durante la malattia, che non potrebbe essere derogato dalla normativa emergenziale richiamata
(d.l. n. 44/2021 e d.l. n. 172/2021) la quale non ha previsto l'erogazione di un assegno alimentare, ponendosi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione e delle leggi poste a tutela del lavoratore inabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto in via cautelare ex art .700 c.p.c. di dichiarare la nullità del provvedimento di sospensione n. 292/2022 poiché adottato durante l'assenza per malattia e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente la reintegrazione nel posto di lavoro, con corresponsione della retribuzione e/o indennità di malattia spettante, oltre agli ulteriori emolumenti dovuti per legge.
In via principale, ha chiesto, previa sospensione e/o annullamento del provvedimento di sospensione dal lavoro comminato, di disporre la reintegrazione nel posto di lavoro con pagina 2 di 11 retribuzione e/o indennità di malattia nonché di ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo.
In via subordinata, ha chiesto di dichiarare nullo perché illegittimo il provvedimento di sospensione emesso dal datore di lavoro e per l'effetto, se ritenuto necessario, ordinare al di adibirla a mansioni anche differenti ritenute compatibili con la Controparte_1 situazione epidemiologica.
In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di riconoscere la corresponsione dell'assegno alimentare con decorrenza dal momento della sospensione.
Il ha resistito in giudizio con articolate difese. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
In via preliminare, deve darsi atto che il d.l. 24 del 24 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla l. 19 maggio 2022, n. 52, ha modificato l'art. 4-ter 2 del d.l. n. 44/2021, il quale, nella versione aggiornata, al comma secondo ha stabilito che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1”. Al comma 2, del I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma
1.”
Al comma terzo ha poi previsto che, “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Il convenuto ha dato atto che, in forza della novella normativa, è stata disposta la CP_1 cessazione dell'efficacia della sospensione del servizio dal servizio della ricorrente con provvedimento del 31 marzo 2022.
Pertanto, deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di reintegra nel posto di lavoro.
2.1. I fatti essenziali risultano pacifici tra le parti: è incontestato che la ricorrente, all'epoca docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “Monsignor Saba ”, si trovasse in stato di malattia dal 14 dicembre 2021; è altresì pacifico che, durante tale periodo, il dirigente scolastico le abbia rivolto l'invito a documentare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter d.l. n. 44/2021 e che, all'esito della mancata produzione della documentazione richiesta, sia stato adottato il provvedimento di sospensione dal servizio senza trattamento retributivo.
pagina 3 di 11 2.2. Quale primo motivo di doglianza, la ricorrente ha addotto la nullità della sospensione comminata quando il rapporto era già sospeso per malattia.
Sul punto è sufficiente richiamare il recente orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la sentenza 27 gennaio 2025, n. 1881, e ribadito dalla successiva sentenza 1° febbraio 2025, n.
2412, che, pur riferito al personale sanitario, ha enunciato principi di carattere generale, applicabili a tutte le categorie di lavoratori sottoposte alla normativa emergenziale, ivi inclusi i docenti (di seguito, per comodità, i richiami giurisprudenziali sono riferiti alla sentenza n. 1881/2025).
La Corte ha illustrato la disciplina introdotta dal d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76/2021, il quale ha previsto l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie quale “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati” (art. 4, comma 1).
Osserva la Corte che, con le modifiche introdotte mediante il d.l. del 26 novembre 2021 n. 176, il legislatore ha scelto di adottare “un sistema «per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro» con la finalità di «evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti» (Corte Cost. n. 186/2023)”.
La tenuta costituzionale di tale sistema è stata positivamente vagliata da numerose pronunce della
Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023;
Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023) la quale ha concluso per “la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire «in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del
2023)» (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.4.)”.
Su questo quadro, così definito dalla giurisprudenza costituzionale, si innesta coerentemente anche l'elaborazione della Suprema Corte, la quale, richiamando le proprie precedenti pronunce, pagina 4 di 11 ha quindi osservato che “il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo «si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile»”.
Fatte tali premesse normative e richiamati i principi giurisprudenziali ormai consolidati, la Corte di Cassazione ha quindi affrontato la questione relativa agli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione qualora esso riguardi un rapporto di lavoro già sospeso per altra diversa causa, ritenendo che essa non possa essere risolta facendo applicazione del principio della c.d. priorità della causa sospensiva, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa di sospensione verificatasi per prima.
In primo luogo, ostano a una soluzione in tal senso orientata l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa introdotta, la quale ha previsto che durante il periodo di sospensione non sono dovuti né l'ordinaria retribuzione né qualsivoglia altro compenso o emolumento, comunque denominato, e che ha altresì imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione in quanto conseguenza necessaria della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale da parte degli appartenenti alle categorie individuate, senza attribuire rilievo a situazioni soggettive diverse dall'accertato rischio di pericolo per la salute.
In secondo luogo, il principio della priorità della causa sospensiva è stato circoscritto dalla stessa giurisprudenza di legittimità alle sole cause di sospensione con diritto alla retribuzione e, comunque, esclude che trovi applicazione qualora la causa di sospensione sopravvenuta sia conseguenza dell'impossibilità assoluta di rendere la prestazione lavorativa.
La Corte ha infine chiarito che non “si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare.
Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, pagina 5 di 11 che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia
o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto”.
Ne risulta, dunque, che la disciplina emergenziale non determina alcuna compressione indebita delle tutele proprie dello stato di malattia o del congedo familiare, in quanto la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale si innesta su un diverso piano: essa deriva non dalla condizione soggettiva del lavoratore, ma dalla mancanza di un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di vigenza della normativa speciale.
2.3. Nel caso di specie, sulla base di quanto illustrato dalla Suprema Corte, il comportamento tenuto dal dirigente scolastico deve ritenersi legittimo perché conforme al dettato normativo.
Per quanto riguarda il personale scolastico, l'art. 4 ter, d.l. n. 44/2021, convertito in legge n.
76/2021 e modificato dal decreto-legge n. 172/2021, ha introdotto l'obbligo vaccinale a decorrere dal 15 dicembre 2021, rendendolo requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative per tutte le categorie di soggetti individuati nel medesimo decreto, tra cui i docenti (art. 44 ter comma 1, lettera a), assegnando ai dirigenti scolastici la funzione di controllo sull'osservanza dell'obbligo vaccinale (art. 4 ter, comma 2).
Il medesimo articolo 4 ter ha poi disposto: “I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti pagina 6 di 11 giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione i cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
Da un lato, la disciplina emergenziale ha introdotto l'obbligo vaccinale per categorie di lavoratori individuate in ragione della loro particolare esposizione al rischio di diffusione del contagio, determinata dal tipo di attività svolta, dal contesto operativo e dalla natura dei soggetti con cui vengono in contatto (persone anziane, inferme, minori, ecc.).
Si tratta di una scelta normativa che, pur non distinguendo tra le specifiche vicende dei singoli rapporti, è stata ritenuta pienamente legittima in quanto espressione di un criterio di semplificazione funzionale a garantire un'efficace ed uniforme risposta all'emergenza sanitaria, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Dall'altro lato, l'art. 4 ter, d.l. n. 44/2021, deve essere qualificato come disposizione speciale, destinata quindi a prevalere sulla disciplina ordinaria delle sospensioni del rapporto di lavoro.
La norma, infatti, regola una fattispecie peculiare e transitoria, caratterizzata dall'assenza di rilievi disciplinari, dalla conservazione del posto e dalla previsione di una sospensione automatica del diritto alla retribuzione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale.
In ragione di tali elementi, l'art. 4 ter non può ritenersi in contrasto con la disciplina comune, poiché realizza un equilibrio specifico e coerente con le finalità di tutela della salute collettiva perseguite dal legislatore emergenziale.
2.4. Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che anche nel caso della ricorrente l'adozione del provvedimento di sospensione sia conforme al dettato normativo. pagina 7 di 11 Al momento dell'invito alla produzione della documentazione vaccinale e del successivo accertamento dell'inadempimento, la docente rientrava infatti tra i soggetti obbligati ai sensi dell'art.
4-ter d.l. n. 44/2021, e il dirigente scolastico era tenuto, quale soggetto deputato alla verifica, a procedere secondo la scansione procedimentale imposta dalla legge.
La circostanza che la ricorrente si trovasse contestualmente in stato di malattia non escludeva né sospendeva l'operatività dell'obbligo vaccinale né, correlativamente, l'obbligo del dirigente di procedere agli adempimenti previsti: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale opera automaticamente in ragione della carenza di un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e, in quanto tale, prevale sulle altre cause di sospensione del rapporto, non incidendo in alcun modo sulla possibilità del lavoratore di permanere nello stato di malattia né di usufruire delle relative tutele.
Nel caso concreto, pertanto, il provvedimento di sospensione adottato dal dirigente scolastico risulta pienamente legittimo, trovando fondamento nella normativa speciale applicabile al personale scolastico e nei principi elaborati dalla Suprema Corte.
3. Per quanto attiene alla domanda relativa alla mancata adibizione della docente a mansioni differenti, in ossequio al principio del c.d. repêchage, è sufficiente osservare quanto segue.
La possibilità di destinare il lavoratore non vaccinato a mansioni, anche inferiori, che non implicassero il rischio di diffusione del contagio era stata inizialmente prevista dall'art. 4, comma
8, d.l. n. 44/2021 per i soli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Tale disposizione è stata, tuttavia, abrogata dal d.l. n. 172 del 26 novembre 2021.
La previsione di cui al comma 7, art. 1, d.l. 172/2021, secondo cui “per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, non è, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, applicabile anche al personale scolastico.
La norma, infatti, ha introdotto modifiche all'art. 4 del d.l. 44/2021, disposizione riferita esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie. È solo per tali soggetti che l'art. 7 ha previsto la possibilità di adibizione a mansioni diverse e limitatamente all'ipotesi di cui al comma
2 del medesimo articolo, vale a dire nel caso di esenzione o differimento della vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico curante o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute.
pagina 8 di 11 Tale disciplina non è applicabile alla ricorrente, che non svolgeva una professione di ambito sanitario e non risulta essere stata legittimamente esentata dall'obbligo vaccinale.
Quanto al personale scolastico, l'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha disposto l'introduzione degli artt. 4-ter.1 e 4-ter.2 nel d.l. n. 44/2021, rispettivamente disciplinanti la permanenza dell'obbligo vaccinale per tale categoria di lavoratori fino al 15 giugno 2022 e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, l'art. 8 del d.l. 24/2022, pur confermando l'obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola e dell'infanzia, ha imposto al dirigente scolastico di “utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”, così ripristinando – rispetto alla precedente normativa che disponeva l'immediata sospensione dal servizio – una specifica ipotesi di obbligo di repêchage.
Ne consegue che, nel periodo di sospensione precedente all'entrata in vigore di tale disciplina, non gravava sull'amministrazione resistente alcun obbligo di adibire la docente allo svolgimento di attività di supporto all'istituzione scolastica.
4. Va da ultimo affrontata la questione relativa al mancato riconoscimento dell'assegno alimentare quale misura idonea ad attenuare l'effetto della sospensione dal servizio e dalla retribuzione a causa del mancato l'assolvimento dell'obbligo di vaccinazione.
Su tale questione si è espressa la Corte Costituzionale, ritenendo la scelta normativa ragionevole e non discriminatoria.
Secondo la Consulta, “in sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro,
l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.
14.4. – L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni pagina 9 di 11 del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.
14.5. – I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica pagina 10 di 11 applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.
Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando
l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando
l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (Corte
Costituzionale, n. 15/2023).
Per i motivi sopra esposti, il ricorso non può, dunque, trovare accoglimento.
5. In considerazione della novità della questione posta e del fatto che l'indirizzo interpretativo dirimente della Corte di Cassazione è stato elaborato solo successivamente al deposito del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 24 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 638/2022 R.A.C.L. promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Marcello Serra e dell'avv. Vito Mauro Marchetti, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, elettivamente Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2022, , docente presso l'Istituto Parte_1
Comprensivo Statale “Monsignor Saba” di Elmas, ha adito il Tribunale di Cagliari per impugnare il provvedimento di sospensione del dirigente scolastico n. 292/2022 del 10 gennaio 2022, con il quale è stata disposta la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa in conseguenza dell'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale.
La ricorrente ha premesso di essere stata in malattia dal 14 dicembre 2021, e che tale condizione si è protratta fino al 15 marzo 2022.
Ha riferito di aver ricevuto, durante tale periodo di assenza, la comunicazione prot. 14323 del 21 dicembre 2021 con la quale il dirigente scolastico l'ha invitata a produrre, nel termine di cinque giorni, la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione anti Sars-CoV-2 ovvero l'esenzione o il differimento dall'obbligo, ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, del d.l. 1° aprile 2021
n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021 n. 76.
A tale comunicazione ha replicato, con lettera del 29 dicembre, di non essere soggetta alla procedura di verifica dell'obbligo vaccinale, stante la propria assenza per malattia.
pagina 1 di 11 Ciononostante, il dirigente scolastico ha comunque proceduto ad accertare la violazione dell'obbligo e ha adottato il decreto di sospensione dall'attività lavorativa senza stipendio e senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del posto (provvedimento prot. 292 del 10 gennaio 2022, comunicato per mezzo di raccomandata a/r, comunicazione prot. 260/2022, ricevuto il 18 gennaio 2022).
Premesse tali ragioni di fatto, la ricorrente ha in primo luogo contestato la legittimità del provvedimento di sospensione, osservando che l'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021, introdotto dall'art. 2 del d.l. 26 novembre 2021, n.172, convertito con modificazioni dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei soggetti obbligati, vincolando unicamente i dipendenti regolarmente in servizio.
Pertanto, ha sostenuto che la sospensione del rapporto di lavoro, già sospeso per altra causa legittima – nella fattispecie assenza per malattia fin dal 14 dicembre 2021 - deve considerarsi illecita e, conseguentemente, nullo il decreto che l'ha disposta, poiché contrastante con la stessa normativa emergenziale.
Inoltre, secondo la ricorrente, il dirigente scolastico, prima di comminare la sospensione della docente, avrebbe dovuto vagliare la possibilità di adibire la stessa ad altre mansioni, nel rispetto delle cautele utili a evitare in concreto lo specifico rischio di diffusione del contagio a salvaguardia della salute pubblica, in ossequio al principio del c.d. repêchage e in considerazione del fatto che la sospensione, come il licenziamento, deve essere intesa come extrema ratio da adottare qualora nessuna misura meno afflittiva sia concretamente percorribile.
Infine, il provvedimento sarebbe illegittimo anche in relazione al diritto al trattamento economico durante la malattia, che non potrebbe essere derogato dalla normativa emergenziale richiamata
(d.l. n. 44/2021 e d.l. n. 172/2021) la quale non ha previsto l'erogazione di un assegno alimentare, ponendosi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione e delle leggi poste a tutela del lavoratore inabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto in via cautelare ex art .700 c.p.c. di dichiarare la nullità del provvedimento di sospensione n. 292/2022 poiché adottato durante l'assenza per malattia e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente la reintegrazione nel posto di lavoro, con corresponsione della retribuzione e/o indennità di malattia spettante, oltre agli ulteriori emolumenti dovuti per legge.
In via principale, ha chiesto, previa sospensione e/o annullamento del provvedimento di sospensione dal lavoro comminato, di disporre la reintegrazione nel posto di lavoro con pagina 2 di 11 retribuzione e/o indennità di malattia nonché di ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo.
In via subordinata, ha chiesto di dichiarare nullo perché illegittimo il provvedimento di sospensione emesso dal datore di lavoro e per l'effetto, se ritenuto necessario, ordinare al di adibirla a mansioni anche differenti ritenute compatibili con la Controparte_1 situazione epidemiologica.
In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di riconoscere la corresponsione dell'assegno alimentare con decorrenza dal momento della sospensione.
Il ha resistito in giudizio con articolate difese. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
In via preliminare, deve darsi atto che il d.l. 24 del 24 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla l. 19 maggio 2022, n. 52, ha modificato l'art. 4-ter 2 del d.l. n. 44/2021, il quale, nella versione aggiornata, al comma secondo ha stabilito che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1”. Al comma 2, del I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma
1.”
Al comma terzo ha poi previsto che, “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Il convenuto ha dato atto che, in forza della novella normativa, è stata disposta la CP_1 cessazione dell'efficacia della sospensione del servizio dal servizio della ricorrente con provvedimento del 31 marzo 2022.
Pertanto, deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di reintegra nel posto di lavoro.
2.1. I fatti essenziali risultano pacifici tra le parti: è incontestato che la ricorrente, all'epoca docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “Monsignor Saba ”, si trovasse in stato di malattia dal 14 dicembre 2021; è altresì pacifico che, durante tale periodo, il dirigente scolastico le abbia rivolto l'invito a documentare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter d.l. n. 44/2021 e che, all'esito della mancata produzione della documentazione richiesta, sia stato adottato il provvedimento di sospensione dal servizio senza trattamento retributivo.
pagina 3 di 11 2.2. Quale primo motivo di doglianza, la ricorrente ha addotto la nullità della sospensione comminata quando il rapporto era già sospeso per malattia.
Sul punto è sufficiente richiamare il recente orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la sentenza 27 gennaio 2025, n. 1881, e ribadito dalla successiva sentenza 1° febbraio 2025, n.
2412, che, pur riferito al personale sanitario, ha enunciato principi di carattere generale, applicabili a tutte le categorie di lavoratori sottoposte alla normativa emergenziale, ivi inclusi i docenti (di seguito, per comodità, i richiami giurisprudenziali sono riferiti alla sentenza n. 1881/2025).
La Corte ha illustrato la disciplina introdotta dal d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76/2021, il quale ha previsto l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie quale “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati” (art. 4, comma 1).
Osserva la Corte che, con le modifiche introdotte mediante il d.l. del 26 novembre 2021 n. 176, il legislatore ha scelto di adottare “un sistema «per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro» con la finalità di «evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti» (Corte Cost. n. 186/2023)”.
La tenuta costituzionale di tale sistema è stata positivamente vagliata da numerose pronunce della
Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023;
Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023) la quale ha concluso per “la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire «in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del
2023)» (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.4.)”.
Su questo quadro, così definito dalla giurisprudenza costituzionale, si innesta coerentemente anche l'elaborazione della Suprema Corte, la quale, richiamando le proprie precedenti pronunce, pagina 4 di 11 ha quindi osservato che “il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo «si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile»”.
Fatte tali premesse normative e richiamati i principi giurisprudenziali ormai consolidati, la Corte di Cassazione ha quindi affrontato la questione relativa agli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione qualora esso riguardi un rapporto di lavoro già sospeso per altra diversa causa, ritenendo che essa non possa essere risolta facendo applicazione del principio della c.d. priorità della causa sospensiva, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa di sospensione verificatasi per prima.
In primo luogo, ostano a una soluzione in tal senso orientata l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa introdotta, la quale ha previsto che durante il periodo di sospensione non sono dovuti né l'ordinaria retribuzione né qualsivoglia altro compenso o emolumento, comunque denominato, e che ha altresì imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione in quanto conseguenza necessaria della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale da parte degli appartenenti alle categorie individuate, senza attribuire rilievo a situazioni soggettive diverse dall'accertato rischio di pericolo per la salute.
In secondo luogo, il principio della priorità della causa sospensiva è stato circoscritto dalla stessa giurisprudenza di legittimità alle sole cause di sospensione con diritto alla retribuzione e, comunque, esclude che trovi applicazione qualora la causa di sospensione sopravvenuta sia conseguenza dell'impossibilità assoluta di rendere la prestazione lavorativa.
La Corte ha infine chiarito che non “si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare.
Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, pagina 5 di 11 che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia
o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto”.
Ne risulta, dunque, che la disciplina emergenziale non determina alcuna compressione indebita delle tutele proprie dello stato di malattia o del congedo familiare, in quanto la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale si innesta su un diverso piano: essa deriva non dalla condizione soggettiva del lavoratore, ma dalla mancanza di un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di vigenza della normativa speciale.
2.3. Nel caso di specie, sulla base di quanto illustrato dalla Suprema Corte, il comportamento tenuto dal dirigente scolastico deve ritenersi legittimo perché conforme al dettato normativo.
Per quanto riguarda il personale scolastico, l'art. 4 ter, d.l. n. 44/2021, convertito in legge n.
76/2021 e modificato dal decreto-legge n. 172/2021, ha introdotto l'obbligo vaccinale a decorrere dal 15 dicembre 2021, rendendolo requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative per tutte le categorie di soggetti individuati nel medesimo decreto, tra cui i docenti (art. 44 ter comma 1, lettera a), assegnando ai dirigenti scolastici la funzione di controllo sull'osservanza dell'obbligo vaccinale (art. 4 ter, comma 2).
Il medesimo articolo 4 ter ha poi disposto: “I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti pagina 6 di 11 giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione i cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
Da un lato, la disciplina emergenziale ha introdotto l'obbligo vaccinale per categorie di lavoratori individuate in ragione della loro particolare esposizione al rischio di diffusione del contagio, determinata dal tipo di attività svolta, dal contesto operativo e dalla natura dei soggetti con cui vengono in contatto (persone anziane, inferme, minori, ecc.).
Si tratta di una scelta normativa che, pur non distinguendo tra le specifiche vicende dei singoli rapporti, è stata ritenuta pienamente legittima in quanto espressione di un criterio di semplificazione funzionale a garantire un'efficace ed uniforme risposta all'emergenza sanitaria, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Dall'altro lato, l'art. 4 ter, d.l. n. 44/2021, deve essere qualificato come disposizione speciale, destinata quindi a prevalere sulla disciplina ordinaria delle sospensioni del rapporto di lavoro.
La norma, infatti, regola una fattispecie peculiare e transitoria, caratterizzata dall'assenza di rilievi disciplinari, dalla conservazione del posto e dalla previsione di una sospensione automatica del diritto alla retribuzione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale.
In ragione di tali elementi, l'art. 4 ter non può ritenersi in contrasto con la disciplina comune, poiché realizza un equilibrio specifico e coerente con le finalità di tutela della salute collettiva perseguite dal legislatore emergenziale.
2.4. Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che anche nel caso della ricorrente l'adozione del provvedimento di sospensione sia conforme al dettato normativo. pagina 7 di 11 Al momento dell'invito alla produzione della documentazione vaccinale e del successivo accertamento dell'inadempimento, la docente rientrava infatti tra i soggetti obbligati ai sensi dell'art.
4-ter d.l. n. 44/2021, e il dirigente scolastico era tenuto, quale soggetto deputato alla verifica, a procedere secondo la scansione procedimentale imposta dalla legge.
La circostanza che la ricorrente si trovasse contestualmente in stato di malattia non escludeva né sospendeva l'operatività dell'obbligo vaccinale né, correlativamente, l'obbligo del dirigente di procedere agli adempimenti previsti: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale opera automaticamente in ragione della carenza di un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e, in quanto tale, prevale sulle altre cause di sospensione del rapporto, non incidendo in alcun modo sulla possibilità del lavoratore di permanere nello stato di malattia né di usufruire delle relative tutele.
Nel caso concreto, pertanto, il provvedimento di sospensione adottato dal dirigente scolastico risulta pienamente legittimo, trovando fondamento nella normativa speciale applicabile al personale scolastico e nei principi elaborati dalla Suprema Corte.
3. Per quanto attiene alla domanda relativa alla mancata adibizione della docente a mansioni differenti, in ossequio al principio del c.d. repêchage, è sufficiente osservare quanto segue.
La possibilità di destinare il lavoratore non vaccinato a mansioni, anche inferiori, che non implicassero il rischio di diffusione del contagio era stata inizialmente prevista dall'art. 4, comma
8, d.l. n. 44/2021 per i soli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Tale disposizione è stata, tuttavia, abrogata dal d.l. n. 172 del 26 novembre 2021.
La previsione di cui al comma 7, art. 1, d.l. 172/2021, secondo cui “per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, non è, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, applicabile anche al personale scolastico.
La norma, infatti, ha introdotto modifiche all'art. 4 del d.l. 44/2021, disposizione riferita esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie. È solo per tali soggetti che l'art. 7 ha previsto la possibilità di adibizione a mansioni diverse e limitatamente all'ipotesi di cui al comma
2 del medesimo articolo, vale a dire nel caso di esenzione o differimento della vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico curante o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute.
pagina 8 di 11 Tale disciplina non è applicabile alla ricorrente, che non svolgeva una professione di ambito sanitario e non risulta essere stata legittimamente esentata dall'obbligo vaccinale.
Quanto al personale scolastico, l'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha disposto l'introduzione degli artt. 4-ter.1 e 4-ter.2 nel d.l. n. 44/2021, rispettivamente disciplinanti la permanenza dell'obbligo vaccinale per tale categoria di lavoratori fino al 15 giugno 2022 e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, l'art. 8 del d.l. 24/2022, pur confermando l'obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola e dell'infanzia, ha imposto al dirigente scolastico di “utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”, così ripristinando – rispetto alla precedente normativa che disponeva l'immediata sospensione dal servizio – una specifica ipotesi di obbligo di repêchage.
Ne consegue che, nel periodo di sospensione precedente all'entrata in vigore di tale disciplina, non gravava sull'amministrazione resistente alcun obbligo di adibire la docente allo svolgimento di attività di supporto all'istituzione scolastica.
4. Va da ultimo affrontata la questione relativa al mancato riconoscimento dell'assegno alimentare quale misura idonea ad attenuare l'effetto della sospensione dal servizio e dalla retribuzione a causa del mancato l'assolvimento dell'obbligo di vaccinazione.
Su tale questione si è espressa la Corte Costituzionale, ritenendo la scelta normativa ragionevole e non discriminatoria.
Secondo la Consulta, “in sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro,
l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.
14.4. – L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni pagina 9 di 11 del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.
14.5. – I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica pagina 10 di 11 applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.
Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando
l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando
l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (Corte
Costituzionale, n. 15/2023).
Per i motivi sopra esposti, il ricorso non può, dunque, trovare accoglimento.
5. In considerazione della novità della questione posta e del fatto che l'indirizzo interpretativo dirimente della Corte di Cassazione è stato elaborato solo successivamente al deposito del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 24 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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