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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2313 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di ConSIlio e composta dai SIg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI ConSIliere dr.ssa Laura D'AMELIO ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 19/12/2022 al n. 2313 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza 1542/2022 pubblicata in data 20/05/2022 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. POLDARETTI LUCA , come Parte_1 da procura in atti
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. GENTINI NICOLA., come da procura in atti;
- Appellante incidentale
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
dall'Avv. Silvia Salvini e dall'Avv. Maria Antonietta Antoniani, come da procura in atti
- Appellata avente ad oggetto: opposizione a precetto
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per i motivi sopra esposti, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del presente appello, accertato e dichiarato il credito vantato dalla SI.ra nei confronti Parte_1 della , al netto di quanto già depo , Controparte_1 Controparte_2 condannare la a corrispondere alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1 quanto dovuto, nella misura che risulterà di giustizia, in forza dell'ordinanza n. 52/2017 della Corte d'Appello di Firenze n. 52/2017.Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio.”; per la : “Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello adita voglia: Controparte_1 Confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato nullo e inefficace l'atto di precetto notificato in data 12 marzo 2019 nei confronti della
per inesistenza del credito azionato;
2. Riformare la sentenza Controparte_1 nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittima-zione passiva della provincia CP_ di;
3. In ipotesi subordinata: In denegata ipotesi, laddove fosse accertata la sussistenza di un credito da parte della SI.ra a titolo di indennità di Parte_1 esproprio, si chiede la manleva della , a valere sui fondi già Controparte_2 stanziati per la realizzazione della varianze alla Strada regionale n. 439 – Ponsacco, ancora giacenti presso la Provincia medesima. Con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge, ed alla responsabilità aggravate ex art. 96 cpc, per aver in mala fede resistito in giudizio e promosso atto di appello, pur in presenza di una chiara infondatezza della propria pretesa.”. Per la : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis Controparte_2 reiectis, I) In via preliminare, estromettere la dal presente Controparte_2 giudizio di appello per difetto di legittimazione passiva della stessa ai sensi e per gli effetti della legge n.56/2014 sul riordino delle funzioni delle province e della L.R.T. n. 22/2015, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n.110/2018, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 1542/2022, resa in R.G. n. 5895/2019 impugnata;
II) In ogni caso, in via subordinata, respingere l'impugnazione in appello della SI.ra , in quanto infondata, sia in fatto, Parte_1 sia in diritto, sia nel merito e, per l'ef rmare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1542/2022, resa in R.G. n. 5895/2019; III) In ulteriore ipotesi subordinata, nel caso di accoglimento della richiesta avversaria di riforma sentenza del Tribunale di Firenze n. 1542/2022, resa in R.G. n. 5895/2019 nella parte in cui ha disposto la condanna della SI.ra al pagamento delle Parte_1 spese del relativo giudizio a favore della isporre la condanna Controparte_2 della al pagamento di dette spese di giudizio a favore della Controparte_1 ; IV) In ogni caso, condannare la SI.ra e/o la Controparte_2 Parte_1 CP_1
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello, oltre
[...] oneri di legge dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 208 della legge 23.12.2005, n. 266 secondo cui “(…) Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. (…).”, nonché oltre IRAP, ed oltre oneri INAIL, essendo gli scriventi legali avvocati interni CP_ della .” _2
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
La , nell'anno 2009, disponeva l'espropriazione degli Controparte_2 immobili di , funzionale alla realizzazione della "SRT 439 Sarzanese Persona_1
Valdera – Variante di Ponsacco", stabilendo un'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea che il proprietario non accettava. Il proprietario ricorreva dunque alla procedura per la quantificazione dell'indennità da parte della terna peritale che quantificava l'indennità dovuta in euro 91.051,07.
proponeva ricorso in opposizione alla stima. La Corte d'Appello Persona_1 di Firenze, in esito al giudizio, con ordinanza n. 52/2017, determinava l'indennità di esproprio in € 156.710,00, oltre interessi legali e l'eventuale differenza tra il rendimento annuo netto dei BOT e il tasso annuo legale di interesse, con decorrenza dal 20.07.2009, condannando la a _2 _2 depositare tale importo.
2 La procedeva a dare esecuzione all'ordinanza della Corte _2 _2
d'Appello.
, in qualità di erede di (deceduto nel corso del Parte_1 Persona_1 giudizio svolto dinanzi alla Corte di Appello), riteneva di essere ancora creditrice e, nel marzo 2019, notificava atto di precetto alla per la somma Controparte_1 di € 45.377,41. asserendo che la aveva provveduto al pagamento solo _2 in misura parziale.
La si opponeva al precetto, evidenziando l'erroneità Controparte_1 dell'assunto della Parte_1
Deduceva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la procedura espropriativa era stata gestita dalla e la Controparte_2 non era subentrata nelle funzioni relative a opere già concluse. CP_1
Affermava inoltre di non essere in possesso della documentazione necessaria per contestare l'esistenza del credito residuo. CP_ La Provincia di si costituiva nel giudizio di primo grado, contestando le pretese e rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva a Parte_1 seguito delle leggi di riordino delle funzioni provinciali. La allegava di _2 aver già dato piena esecuzione all'ordinanza della Corte d'Appello, sostenendo di aver versato un importo complessivo di € 174.802,74, comprensivo di capitale e interessi. Il pagamento includeva diversi depositi e svincoli, ed un versamento al CTU. La Provincia sottolineava che i calcoli degli interessi e del maggior danno erano stati effettuati correttamente, prendendo come riferimento le date dei depositi delle somme.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1542/2022, accoglieva l'opposizione della , dichiarava nullo l'atto di precetto per Controparte_1 inesistenza del credito azionato. Il Giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla , Controparte_2 in ragione del trasferimento di competenze dalla alla _2 CP_1
Escludeva, altresì, l'applicabilità alla fattispecie della deroga al trasferimento delle competenze prevista dall'articolo 10, comma 4, della Legge Regionale
Toscana n. 22/2015, in quanto disposizione riferibile esclusivamente alle opere non ancora ultimate. Quanto al merito della controversia, il Tribunale rilevava la carenza di supporto probatorio a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla , la quale non aveva fornito idonea dimostrazione dell'entità del Parte_1 credito vantato, né aveva specificato le modalità di calcolo degli interessi legali e del maggior danno richiesto. Pertanto, previa estromissione della dal _2
3 giudizio, il Tribunale rigettava integralmente la pretesa creditoria, condannando la al rimborso delle spese di lite in favore sia della Parte_1 Controparte_1 che della . Controparte_2
Avverso la sentenza suddetta interponeva atto di appello, Parte_1 contestando l'accoglimento della domanda proposta dalla e Controparte_1 chiedendo l'accertamento del credito asseritamente vantato nei confronti della
. Controparte_1
Precisava che detto credito ammontava ad € 45.377,41 in base dell'Ordinanza della Corte d'Appello n. 52/2017, che aveva determinato un'indennità di esproprio di € 156.710,00, oltre interessi di varia natura.
L'appellante lamentava che la aveva provveduto al pagamento Controparte_2 solo in misura parziale, ovvero per € 146.955,52, lasciando un saldo dovuto come indicato nel precetto. Sosteneva che il deposito di € 146.955,52 era inferiore al solo capitale liquidato, senza considerare gli interessi dovuti.
Contestava la motivazione del giudice di primo grado, secondo il quale la creditrice non aveva fornito prova delle modalità di calcolo degli importi richiesti nel precetto per interessi legali (€ 19.674,61) e maggior danno (€ 15.357,38), rilevando che si trattava di "meri conteggi matematici".
L'appellante avanzava altresì istanza di espletamento di c.t.u. tecnica volta a quantificare l'esatto ammontare del credito.
L'appellante censurava, infine, la condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore della , asserendo che la presenza della Controparte_2
nel processo non era collegabile alla sua condotta processuale, ma _2 alla citazione della . Controparte_1
La si costituiva nel giudizio di appello, eccependo la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva della e, nel merito, Controparte_1
l'infondatezza dell'atto di appello: Ribadiva di non essere in possesso della documentazione relativa alla procedura espropriativa, gestita dalla _2
.
[...]
Deduceva che la non aveva provato i calcoli del credito residuo Parte_1 richiesto nel precetto e richiamava, a sostegno dell'inesistenza del credito i CP_ criteri di calcolo operati dalla Provincia di per la quantificazione e corresponsione delle indennità di espropriazione. Secondo detti calcolo al capitale di € 156.710,00 si dovevano aggiungere € 15.172,96 per interessi legali al 23.10.2014, € 609,64 sino al 31.07.2017, oltre ad € 2.310,15 a titolo di maggior danno, per un totale di € 174.802,75, interamente corrisposto. Tale
4 importo era stato calcolato correttamente prendendo come riferimento le date di deposito delle somme e non la data di notifica del precetto.
La si opponeva all'espletamento della richiesta CTU, in quanto CP_1 tesa a colmare le lacune probatorie di parte appellante, sulla quale gravava l'onere della prova.
La proponeva altresì appello incidentale avverso la parte della CP_1 sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , estromettendola dal giudizio. La Controparte_2 sosteneva che, a prescindere dalla questione del trasferimento di CP_1 funzioni, il precetto doveva essere notificato alla Provincia, in quanto soggetto condannato dall'Ordinanza n. 52/2017.
La contestava inoltre l'erronea ricostruzione del Tribunale sulla CP_1 normativa del trasferimento delle competenze, sostenendo che l'intervento CP_ stradale in questione, concluso dalla Provincia di circa nel 2010, rientrava tra le opere che le Province e la dovevano Controparte_3 concludere, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. n. 22/2015. Il subentro della era infatti limitato alla progettazione e costruzione di nuove strade CP_1 regionali e non al completamento o alla gestione di quelle già realizzate. Le risorse per l'opera, infatti, erano ancora nella disponibilità della . _2
La contestava, infine, il motivo di appello sulle spese di giudizio CP_1 deducendo che la doveva essere il legittimo contraddittore del Controparte_2 soggetto espropriato, sin dalla notifica del precetto. Di conseguenza, le spese legali sostenute dalla Provincia erano state correttamente poste a carico della
. Parte_1 CP_ La Provincia di si costituiva nel giudizio di appello, insistendo per il rigetto delle domande della , in quanto inammissibili e infondate. Le Parte_1 sue argomentazioni principali sono:
Ribadiva il difetto di legittimazione passiva, deducendo che la sentenza di primo grado aveva già accolto tale eccezione e tale capo della sentenza, non era stato impugnato, determinandone il passato in giudicato. Nel merito affermava di aver dato completa esecuzione all'ordinanza n. 52/2017 della Corte d'Appello di Firenze, corrispondendo tutta l'indennità definitiva di esproprio come determinata da tale ordinanza. Documentava i vari passaggi, inclusi i depositi e gli svincoli delle somme precisando di avere originariamente depositato l'importo
€ 91.051,07 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa.
5 Successivamente aveva disposto un ulteriore deposito di € 81.607,84 presso la
. Aveva inoltre liquidato € Controparte_4
2.143,83 al CTU su richiesta della . Il totale versato ammontava ad Parte_1 di € 174.802,74, comprensivo di capitale, interessi legali e eventuale maggior danno. La stessa con nota del 01.08.2017, aveva riconosciuto Parte_1 un'indennità residua di € 64.254,10, chiedendone lo svincolo.
La dettagliava i propri calcoli degli interessi legali e del maggior _2 danno, precisando che gli interessi erano stati calcolati sul capitale di €
156.710,00 fino alla data del primo deposito e poi sulla restante parte fino alla data del secondo deposito.
La Provincia contestava l'affermazione della di aver ricevuto solo Parte_1
€ 146.955,52 e la mancata allegazione da parte dell'appellante di prove o conteggi dettagliati a supporto delle somme richieste nel precetto.
Deduceva che la CTU non poteva essere utilizzata per colmare le lacune probatorie delle parti.
Quanto alle spese di giudizio di primo grado sosteneva la correttezza della condanna della alle spese di giudizio, in quanto risultata Parte_1 soccombente e già a conoscenza dei pagamenti integrali effettuati dalla nei precedenti contenziosi. _2
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello merita solo parziale accoglimento.
Il motivo d'appello concernente l'asserita erronea quantificazione del credito spettante all'appellante risulta infondato. Nel giudizio di opposizione a precetto, è principio pacifico che l'onere di provare l'ammontare del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. incomba interamente sul creditore procedente, il quale agisce per il recupero del credito. Incombe, pertanto, sul creditore che invoca il risarcimento del danno l'obbligo di fornire la prova necessaria a dimostrarne l'entità. A ciò consegue che il creditore debba specificare le modalità di calcolo del danno richiesto, differenziandolo dagli interessi legali, e deve, altresì, fornire gli elementi probatori idonei a giustificare la quantificazione operata, pena il rigetto della pretesa risarcitoria.
Nel caso di specie, il creditore si è limitato ad indicare l'importo complessivo che asserisce essergli ancora dovuto, omettendo di specificare le
6 modalità di calcolo seguite per la sua determinazione, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Invero l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione a comprova del fatto che la somma depositata dalla _2
in esecuzione dell'ordinanza della Corte di Appello di Firenze n. 52/2017
[...] del 07.01.2017 (resa nel procedimento recante R.G. n. 350/2014) fosse pari a euro 146.955,52, né ha prodotto i conteggi a supporto delle richieste, rispettivamente, di euro 19.674,00 per interessi legali e di euro 15.357,38 per maggior danno. L'appellante non ha, peraltro, specificamente contestato i criteri utilizzati dalla per la determinazione delle somme relative ad Controparte_2 interessi legali e maggior danno rispetto a quelli dalla stessa richiesta con l'atto di precetto del 20.02.2019. Né l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare l'importo ancora dovuto appare accoglibile, non potendo tale mezzo di prova. essere impiegato acquisire elementi probatori tesi a colmare le lacune istruttorie. Pertanto, deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità della ctu richiesta, sollevata dalle parti appellate, in quanto fondata sul corretto rilievo che il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio nella fattispecie si configurerebbe come un mezzo di indagine di natura meramente esplorativa, volto a supplire alle carenze probatorie facenti capo alla parte richiedente
Deve parimenti rigettarsi l'appello incidentale promosso dalla CP_1 avverso la statuizione della sentenza di primo grado che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , disponendone l'estromissione dal _2 giudizio. La ricostruzione operata dal Tribunale in merito all'attribuzione di competenza in capo alla si rivela immune da vizi logico-giuridici e, CP_1 pertanto, meritevole di conferma.
Invero, il trasferimento normativo di competenze dalla Provincia alla include il subentro nei rapporti processuali pendenti, atteso che la CP_1
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della Legge Regionale Toscana n. 22/2015. Tale disposizione, nella sua formulazione originaria, escludeva il subentro automatico della nel CP_1 contenzioso già in corso. La declaratoria di incostituzionalità ha, di fatto, ripristinato il principio generale del subentro regionale in tutte le posizioni giuridiche attive e passive precedentemente in capo alla , ivi compreso _2 il contenzioso relativo alle procedure espropriative.
Nel caso di specie, la competenza regionale deve dunque estendersi, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 22/2015, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.110/2018, alla procedura in questione.
7 Neppure può trovare accoglimento l'argomentazione difensiva della
, fondata sull'invocazione del comma 4 dell'articolo 10 della Controparte_1 medesima L.R. 22/2015 che recita “…4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Rientrano in detti opere e interventi anche quelli per i quali è stata adottata dall'ente locale la determinazione a contrarre, nonché quelli per i quali
l'ente locale ha escusso la polizza fideiussoria o altra garanzia finanziaria. Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. Per le opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la Controparte_3 comunicano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell'ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell'intervento; la
, qualora dal monitoraggio previsto dalla L.R. n. 35/2011, riscontri ritardi CP_1 superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla ). CP_1
Tale disposizione, secondo l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure, interpretazione che questa Corte ritiene di condividere, costituisce una deroga applicabile esclusivamente alle opere incompiute al momento dell'entrata in vigore della legge regionale. Tale deroga, in quanto norma di stretta interpretazione, non può essere estesa analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quale quella in esame, in cui l'opera risultava già ultimata alla data di entrata in vigore della L.R. 22/2015; ciò a prescindere dalla titolarità, in capo all'uno o all'altro ente, delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'opera. L'elemento dirimente, ai fini dell'applicabilità della deroga, è costituito unicamente dallo stato dell'opera al momento dell'entrata in vigore della legge, e non dalla provenienza dei fondi.
Ciò in quanto, trattandosi di norma derogatoria rispetto al principio generale di trasferimento delle competenze dalla alla la stessa _2 CP_1
8 deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, non potendo estendersi la sua applicazione attraverso una lettura che ecceda il SInificato letterale dei termini utilizzati al comma 4 dell'art. 10 della L.R. 20/02/2015. Consegue che la pretesa della di sottrarsi alla propria competenza in materia CP_1 espropriativa, fondata sull'invocazione del comma 4 dell'articolo 10, deve essere disattesa.
Passando alla censura relativa al regime delle spese di lite il motivo di appello è in parte fondato. L'appellante ha correttamente rilevato l'erroneità della condanna alle spese sostenute dalla , la cui costituzione in _2 giudizio non può essere imputata alla sua condotta processuale. La Parte_1 aveva correttamente individuato il soggetto passivamente legittimato nella nei cui confronti ha intimato precetto e coltivato il giudizio. Le spese CP_1 sostenute dalla , in ragione della sua evocazione in giudizio ad Controparte_2 opera della non possono essere poste a carico dell'appellante; pertanto, CP_1 la relativa statuizione di condanna deve essere riformata. Considerata la complessità della vicenda normativa, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra la e la Controparte_1 _2
, ferma restando la condanna della a rifondere le spese di _2 Parte_1 giudizio in favore della secondo la regola di cui all'art 91 c.p.c. Controparte_1
Con riguardo alle spese del presente grado di giudizio, deve applicarsi il principio generale della soccombenza. Pertanto, l'appellante, in quanto soccombente in via prevalente nel giudizio di appello, è condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla . Tuttavia, Controparte_1 in ragione delle considerazioni precedentemente svolte in ordine alla posizione processuale della ed alla complessità della vicenda normativa relativa _2 al passaggio di funzioni fra i due enti, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra la e la . Controparte_2 Controparte_1
Le spese suddette si liquidano coma da dispositivo sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
9 e della avverso la sentenza impugnata Controparte_1 Controparte_2 così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio di primo grado tra la e la Controparte_1 _2
.
[...]
2) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in favore della , in complessivi euro Controparte_1
3.473,00, oltre accessori di legge.
4) Dispone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra la e la . Controparte_1 Controparte_2
5) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 29/09/2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di ConSIlio e composta dai SIg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI ConSIliere dr.ssa Laura D'AMELIO ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 19/12/2022 al n. 2313 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza 1542/2022 pubblicata in data 20/05/2022 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. POLDARETTI LUCA , come Parte_1 da procura in atti
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. GENTINI NICOLA., come da procura in atti;
- Appellante incidentale
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
dall'Avv. Silvia Salvini e dall'Avv. Maria Antonietta Antoniani, come da procura in atti
- Appellata avente ad oggetto: opposizione a precetto
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per i motivi sopra esposti, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del presente appello, accertato e dichiarato il credito vantato dalla SI.ra nei confronti Parte_1 della , al netto di quanto già depo , Controparte_1 Controparte_2 condannare la a corrispondere alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1 quanto dovuto, nella misura che risulterà di giustizia, in forza dell'ordinanza n. 52/2017 della Corte d'Appello di Firenze n. 52/2017.Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio.”; per la : “Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello adita voglia: Controparte_1 Confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato nullo e inefficace l'atto di precetto notificato in data 12 marzo 2019 nei confronti della
per inesistenza del credito azionato;
2. Riformare la sentenza Controparte_1 nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittima-zione passiva della provincia CP_ di;
3. In ipotesi subordinata: In denegata ipotesi, laddove fosse accertata la sussistenza di un credito da parte della SI.ra a titolo di indennità di Parte_1 esproprio, si chiede la manleva della , a valere sui fondi già Controparte_2 stanziati per la realizzazione della varianze alla Strada regionale n. 439 – Ponsacco, ancora giacenti presso la Provincia medesima. Con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge, ed alla responsabilità aggravate ex art. 96 cpc, per aver in mala fede resistito in giudizio e promosso atto di appello, pur in presenza di una chiara infondatezza della propria pretesa.”. Per la : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis Controparte_2 reiectis, I) In via preliminare, estromettere la dal presente Controparte_2 giudizio di appello per difetto di legittimazione passiva della stessa ai sensi e per gli effetti della legge n.56/2014 sul riordino delle funzioni delle province e della L.R.T. n. 22/2015, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n.110/2018, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 1542/2022, resa in R.G. n. 5895/2019 impugnata;
II) In ogni caso, in via subordinata, respingere l'impugnazione in appello della SI.ra , in quanto infondata, sia in fatto, Parte_1 sia in diritto, sia nel merito e, per l'ef rmare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1542/2022, resa in R.G. n. 5895/2019; III) In ulteriore ipotesi subordinata, nel caso di accoglimento della richiesta avversaria di riforma sentenza del Tribunale di Firenze n. 1542/2022, resa in R.G. n. 5895/2019 nella parte in cui ha disposto la condanna della SI.ra al pagamento delle Parte_1 spese del relativo giudizio a favore della isporre la condanna Controparte_2 della al pagamento di dette spese di giudizio a favore della Controparte_1 ; IV) In ogni caso, condannare la SI.ra e/o la Controparte_2 Parte_1 CP_1
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello, oltre
[...] oneri di legge dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 208 della legge 23.12.2005, n. 266 secondo cui “(…) Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. (…).”, nonché oltre IRAP, ed oltre oneri INAIL, essendo gli scriventi legali avvocati interni CP_ della .” _2
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
La , nell'anno 2009, disponeva l'espropriazione degli Controparte_2 immobili di , funzionale alla realizzazione della "SRT 439 Sarzanese Persona_1
Valdera – Variante di Ponsacco", stabilendo un'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea che il proprietario non accettava. Il proprietario ricorreva dunque alla procedura per la quantificazione dell'indennità da parte della terna peritale che quantificava l'indennità dovuta in euro 91.051,07.
proponeva ricorso in opposizione alla stima. La Corte d'Appello Persona_1 di Firenze, in esito al giudizio, con ordinanza n. 52/2017, determinava l'indennità di esproprio in € 156.710,00, oltre interessi legali e l'eventuale differenza tra il rendimento annuo netto dei BOT e il tasso annuo legale di interesse, con decorrenza dal 20.07.2009, condannando la a _2 _2 depositare tale importo.
2 La procedeva a dare esecuzione all'ordinanza della Corte _2 _2
d'Appello.
, in qualità di erede di (deceduto nel corso del Parte_1 Persona_1 giudizio svolto dinanzi alla Corte di Appello), riteneva di essere ancora creditrice e, nel marzo 2019, notificava atto di precetto alla per la somma Controparte_1 di € 45.377,41. asserendo che la aveva provveduto al pagamento solo _2 in misura parziale.
La si opponeva al precetto, evidenziando l'erroneità Controparte_1 dell'assunto della Parte_1
Deduceva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la procedura espropriativa era stata gestita dalla e la Controparte_2 non era subentrata nelle funzioni relative a opere già concluse. CP_1
Affermava inoltre di non essere in possesso della documentazione necessaria per contestare l'esistenza del credito residuo. CP_ La Provincia di si costituiva nel giudizio di primo grado, contestando le pretese e rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva a Parte_1 seguito delle leggi di riordino delle funzioni provinciali. La allegava di _2 aver già dato piena esecuzione all'ordinanza della Corte d'Appello, sostenendo di aver versato un importo complessivo di € 174.802,74, comprensivo di capitale e interessi. Il pagamento includeva diversi depositi e svincoli, ed un versamento al CTU. La Provincia sottolineava che i calcoli degli interessi e del maggior danno erano stati effettuati correttamente, prendendo come riferimento le date dei depositi delle somme.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1542/2022, accoglieva l'opposizione della , dichiarava nullo l'atto di precetto per Controparte_1 inesistenza del credito azionato. Il Giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla , Controparte_2 in ragione del trasferimento di competenze dalla alla _2 CP_1
Escludeva, altresì, l'applicabilità alla fattispecie della deroga al trasferimento delle competenze prevista dall'articolo 10, comma 4, della Legge Regionale
Toscana n. 22/2015, in quanto disposizione riferibile esclusivamente alle opere non ancora ultimate. Quanto al merito della controversia, il Tribunale rilevava la carenza di supporto probatorio a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla , la quale non aveva fornito idonea dimostrazione dell'entità del Parte_1 credito vantato, né aveva specificato le modalità di calcolo degli interessi legali e del maggior danno richiesto. Pertanto, previa estromissione della dal _2
3 giudizio, il Tribunale rigettava integralmente la pretesa creditoria, condannando la al rimborso delle spese di lite in favore sia della Parte_1 Controparte_1 che della . Controparte_2
Avverso la sentenza suddetta interponeva atto di appello, Parte_1 contestando l'accoglimento della domanda proposta dalla e Controparte_1 chiedendo l'accertamento del credito asseritamente vantato nei confronti della
. Controparte_1
Precisava che detto credito ammontava ad € 45.377,41 in base dell'Ordinanza della Corte d'Appello n. 52/2017, che aveva determinato un'indennità di esproprio di € 156.710,00, oltre interessi di varia natura.
L'appellante lamentava che la aveva provveduto al pagamento Controparte_2 solo in misura parziale, ovvero per € 146.955,52, lasciando un saldo dovuto come indicato nel precetto. Sosteneva che il deposito di € 146.955,52 era inferiore al solo capitale liquidato, senza considerare gli interessi dovuti.
Contestava la motivazione del giudice di primo grado, secondo il quale la creditrice non aveva fornito prova delle modalità di calcolo degli importi richiesti nel precetto per interessi legali (€ 19.674,61) e maggior danno (€ 15.357,38), rilevando che si trattava di "meri conteggi matematici".
L'appellante avanzava altresì istanza di espletamento di c.t.u. tecnica volta a quantificare l'esatto ammontare del credito.
L'appellante censurava, infine, la condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore della , asserendo che la presenza della Controparte_2
nel processo non era collegabile alla sua condotta processuale, ma _2 alla citazione della . Controparte_1
La si costituiva nel giudizio di appello, eccependo la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva della e, nel merito, Controparte_1
l'infondatezza dell'atto di appello: Ribadiva di non essere in possesso della documentazione relativa alla procedura espropriativa, gestita dalla _2
.
[...]
Deduceva che la non aveva provato i calcoli del credito residuo Parte_1 richiesto nel precetto e richiamava, a sostegno dell'inesistenza del credito i CP_ criteri di calcolo operati dalla Provincia di per la quantificazione e corresponsione delle indennità di espropriazione. Secondo detti calcolo al capitale di € 156.710,00 si dovevano aggiungere € 15.172,96 per interessi legali al 23.10.2014, € 609,64 sino al 31.07.2017, oltre ad € 2.310,15 a titolo di maggior danno, per un totale di € 174.802,75, interamente corrisposto. Tale
4 importo era stato calcolato correttamente prendendo come riferimento le date di deposito delle somme e non la data di notifica del precetto.
La si opponeva all'espletamento della richiesta CTU, in quanto CP_1 tesa a colmare le lacune probatorie di parte appellante, sulla quale gravava l'onere della prova.
La proponeva altresì appello incidentale avverso la parte della CP_1 sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , estromettendola dal giudizio. La Controparte_2 sosteneva che, a prescindere dalla questione del trasferimento di CP_1 funzioni, il precetto doveva essere notificato alla Provincia, in quanto soggetto condannato dall'Ordinanza n. 52/2017.
La contestava inoltre l'erronea ricostruzione del Tribunale sulla CP_1 normativa del trasferimento delle competenze, sostenendo che l'intervento CP_ stradale in questione, concluso dalla Provincia di circa nel 2010, rientrava tra le opere che le Province e la dovevano Controparte_3 concludere, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. n. 22/2015. Il subentro della era infatti limitato alla progettazione e costruzione di nuove strade CP_1 regionali e non al completamento o alla gestione di quelle già realizzate. Le risorse per l'opera, infatti, erano ancora nella disponibilità della . _2
La contestava, infine, il motivo di appello sulle spese di giudizio CP_1 deducendo che la doveva essere il legittimo contraddittore del Controparte_2 soggetto espropriato, sin dalla notifica del precetto. Di conseguenza, le spese legali sostenute dalla Provincia erano state correttamente poste a carico della
. Parte_1 CP_ La Provincia di si costituiva nel giudizio di appello, insistendo per il rigetto delle domande della , in quanto inammissibili e infondate. Le Parte_1 sue argomentazioni principali sono:
Ribadiva il difetto di legittimazione passiva, deducendo che la sentenza di primo grado aveva già accolto tale eccezione e tale capo della sentenza, non era stato impugnato, determinandone il passato in giudicato. Nel merito affermava di aver dato completa esecuzione all'ordinanza n. 52/2017 della Corte d'Appello di Firenze, corrispondendo tutta l'indennità definitiva di esproprio come determinata da tale ordinanza. Documentava i vari passaggi, inclusi i depositi e gli svincoli delle somme precisando di avere originariamente depositato l'importo
€ 91.051,07 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa.
5 Successivamente aveva disposto un ulteriore deposito di € 81.607,84 presso la
. Aveva inoltre liquidato € Controparte_4
2.143,83 al CTU su richiesta della . Il totale versato ammontava ad Parte_1 di € 174.802,74, comprensivo di capitale, interessi legali e eventuale maggior danno. La stessa con nota del 01.08.2017, aveva riconosciuto Parte_1 un'indennità residua di € 64.254,10, chiedendone lo svincolo.
La dettagliava i propri calcoli degli interessi legali e del maggior _2 danno, precisando che gli interessi erano stati calcolati sul capitale di €
156.710,00 fino alla data del primo deposito e poi sulla restante parte fino alla data del secondo deposito.
La Provincia contestava l'affermazione della di aver ricevuto solo Parte_1
€ 146.955,52 e la mancata allegazione da parte dell'appellante di prove o conteggi dettagliati a supporto delle somme richieste nel precetto.
Deduceva che la CTU non poteva essere utilizzata per colmare le lacune probatorie delle parti.
Quanto alle spese di giudizio di primo grado sosteneva la correttezza della condanna della alle spese di giudizio, in quanto risultata Parte_1 soccombente e già a conoscenza dei pagamenti integrali effettuati dalla nei precedenti contenziosi. _2
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello merita solo parziale accoglimento.
Il motivo d'appello concernente l'asserita erronea quantificazione del credito spettante all'appellante risulta infondato. Nel giudizio di opposizione a precetto, è principio pacifico che l'onere di provare l'ammontare del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. incomba interamente sul creditore procedente, il quale agisce per il recupero del credito. Incombe, pertanto, sul creditore che invoca il risarcimento del danno l'obbligo di fornire la prova necessaria a dimostrarne l'entità. A ciò consegue che il creditore debba specificare le modalità di calcolo del danno richiesto, differenziandolo dagli interessi legali, e deve, altresì, fornire gli elementi probatori idonei a giustificare la quantificazione operata, pena il rigetto della pretesa risarcitoria.
Nel caso di specie, il creditore si è limitato ad indicare l'importo complessivo che asserisce essergli ancora dovuto, omettendo di specificare le
6 modalità di calcolo seguite per la sua determinazione, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Invero l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione a comprova del fatto che la somma depositata dalla _2
in esecuzione dell'ordinanza della Corte di Appello di Firenze n. 52/2017
[...] del 07.01.2017 (resa nel procedimento recante R.G. n. 350/2014) fosse pari a euro 146.955,52, né ha prodotto i conteggi a supporto delle richieste, rispettivamente, di euro 19.674,00 per interessi legali e di euro 15.357,38 per maggior danno. L'appellante non ha, peraltro, specificamente contestato i criteri utilizzati dalla per la determinazione delle somme relative ad Controparte_2 interessi legali e maggior danno rispetto a quelli dalla stessa richiesta con l'atto di precetto del 20.02.2019. Né l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare l'importo ancora dovuto appare accoglibile, non potendo tale mezzo di prova. essere impiegato acquisire elementi probatori tesi a colmare le lacune istruttorie. Pertanto, deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità della ctu richiesta, sollevata dalle parti appellate, in quanto fondata sul corretto rilievo che il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio nella fattispecie si configurerebbe come un mezzo di indagine di natura meramente esplorativa, volto a supplire alle carenze probatorie facenti capo alla parte richiedente
Deve parimenti rigettarsi l'appello incidentale promosso dalla CP_1 avverso la statuizione della sentenza di primo grado che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , disponendone l'estromissione dal _2 giudizio. La ricostruzione operata dal Tribunale in merito all'attribuzione di competenza in capo alla si rivela immune da vizi logico-giuridici e, CP_1 pertanto, meritevole di conferma.
Invero, il trasferimento normativo di competenze dalla Provincia alla include il subentro nei rapporti processuali pendenti, atteso che la CP_1
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della Legge Regionale Toscana n. 22/2015. Tale disposizione, nella sua formulazione originaria, escludeva il subentro automatico della nel CP_1 contenzioso già in corso. La declaratoria di incostituzionalità ha, di fatto, ripristinato il principio generale del subentro regionale in tutte le posizioni giuridiche attive e passive precedentemente in capo alla , ivi compreso _2 il contenzioso relativo alle procedure espropriative.
Nel caso di specie, la competenza regionale deve dunque estendersi, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 22/2015, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.110/2018, alla procedura in questione.
7 Neppure può trovare accoglimento l'argomentazione difensiva della
, fondata sull'invocazione del comma 4 dell'articolo 10 della Controparte_1 medesima L.R. 22/2015 che recita “…4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Rientrano in detti opere e interventi anche quelli per i quali è stata adottata dall'ente locale la determinazione a contrarre, nonché quelli per i quali
l'ente locale ha escusso la polizza fideiussoria o altra garanzia finanziaria. Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. Per le opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la Controparte_3 comunicano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell'ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell'intervento; la
, qualora dal monitoraggio previsto dalla L.R. n. 35/2011, riscontri ritardi CP_1 superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla ). CP_1
Tale disposizione, secondo l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure, interpretazione che questa Corte ritiene di condividere, costituisce una deroga applicabile esclusivamente alle opere incompiute al momento dell'entrata in vigore della legge regionale. Tale deroga, in quanto norma di stretta interpretazione, non può essere estesa analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quale quella in esame, in cui l'opera risultava già ultimata alla data di entrata in vigore della L.R. 22/2015; ciò a prescindere dalla titolarità, in capo all'uno o all'altro ente, delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'opera. L'elemento dirimente, ai fini dell'applicabilità della deroga, è costituito unicamente dallo stato dell'opera al momento dell'entrata in vigore della legge, e non dalla provenienza dei fondi.
Ciò in quanto, trattandosi di norma derogatoria rispetto al principio generale di trasferimento delle competenze dalla alla la stessa _2 CP_1
8 deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, non potendo estendersi la sua applicazione attraverso una lettura che ecceda il SInificato letterale dei termini utilizzati al comma 4 dell'art. 10 della L.R. 20/02/2015. Consegue che la pretesa della di sottrarsi alla propria competenza in materia CP_1 espropriativa, fondata sull'invocazione del comma 4 dell'articolo 10, deve essere disattesa.
Passando alla censura relativa al regime delle spese di lite il motivo di appello è in parte fondato. L'appellante ha correttamente rilevato l'erroneità della condanna alle spese sostenute dalla , la cui costituzione in _2 giudizio non può essere imputata alla sua condotta processuale. La Parte_1 aveva correttamente individuato il soggetto passivamente legittimato nella nei cui confronti ha intimato precetto e coltivato il giudizio. Le spese CP_1 sostenute dalla , in ragione della sua evocazione in giudizio ad Controparte_2 opera della non possono essere poste a carico dell'appellante; pertanto, CP_1 la relativa statuizione di condanna deve essere riformata. Considerata la complessità della vicenda normativa, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra la e la Controparte_1 _2
, ferma restando la condanna della a rifondere le spese di _2 Parte_1 giudizio in favore della secondo la regola di cui all'art 91 c.p.c. Controparte_1
Con riguardo alle spese del presente grado di giudizio, deve applicarsi il principio generale della soccombenza. Pertanto, l'appellante, in quanto soccombente in via prevalente nel giudizio di appello, è condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla . Tuttavia, Controparte_1 in ragione delle considerazioni precedentemente svolte in ordine alla posizione processuale della ed alla complessità della vicenda normativa relativa _2 al passaggio di funzioni fra i due enti, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra la e la . Controparte_2 Controparte_1
Le spese suddette si liquidano coma da dispositivo sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
9 e della avverso la sentenza impugnata Controparte_1 Controparte_2 così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio di primo grado tra la e la Controparte_1 _2
.
[...]
2) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in favore della , in complessivi euro Controparte_1
3.473,00, oltre accessori di legge.
4) Dispone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra la e la . Controparte_1 Controparte_2
5) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 29/09/2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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