TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65498/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65498/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1960, con il patrocinio dell'Avv. PISTOLESE MARIO e , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(TA) il 10/03/1966, con il patrocinio dell'Avv. IOPPOLI CARLO con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2021 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.6.1988
a Laterza (Taranto) con , precisando che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione consensuale giusto decreto di omologa dell'11.3.2009, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza
1 nulla disporre ai fini delle condizioni economiche essendo le parti economicamente autonome.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto Controparte_1
dedotto da controparte ed ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche a far data dalla separazione allorquando le parti avevano stabilito che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio autonomo mantenimento. La resistente deduceva inoltre che la figlia con lei convivente presso la casa Per_2
coniugale sita in via Tuminelli n.32, non svolgeva attività lavorativa tale da renderla economicamente autosufficiente. Pertanto chiedeva disporsi a carico di Parte_1
l'obbligo di versare mensilmente un assegno divorzile in favore della
[...]
resistente pari alla somma di Euro 300,00, nonché un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, un Per_2
assegno di mantenimento pari ad Euro 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 14.3.2022, il
Presidente f.f., dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti di cui all'art. 4 della L. n. 898/70 ed ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza parziale n. 17665/2022 pubblicata il 29.11.2022, l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 12.9.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ebbene le questioni economiche attengono alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di oltre che per l'assegno di Controparte_1
mantenimento per la figlia per i quali c'è l'opposizione del ricorrente. Per_2
La parte resistente chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare sita in via
Calogero Tuminelli n.32 deducendo che, per mero errore, in sede di redazione del verbale di separazione consensuale era stata disposta l'assegnazione dell'immobile
2 sito in via Annio Felice 26 a , benchè tale immobile non avesse Parte_1
mai costituito la casa familiare.
Orbene preliminarmente deve rilevarsi che dalla complessiva istruttoria svolta è emerso che la figlia secondogenita delle parti nata il [...], convivente Per_2
con la madre presso la casa di via Tuminelli, come risulta non contestato dalle parti, attualmente risulta disoccupata. Dalla relazione investigativa depositata da parte ricorrente si evince chiaramente che la medesima si occupa di andare a prendere la madre all'orario di uscita dal luogo di lavoro nel primo pomeriggio, ma non risulta svolgere attività lavorativa.
La ragazza risulta avere lavorato per un periodo con contratto a tempo determinato presso una caffetteria. La condizione di disoccupazione della figlia Per_2
convivente con la madre, induce questo Tribunale a ritenere necessaria l'assegnazione della casa familiare a I testi escussi nel corso Controparte_1
del giudizio hanno riferito che la casa di via Tuminelli n.32, in comproprietà delle parti, ha costituito il luogo dove si è svolta la vita familiare fino a quando i coniugi si sono separati, allorquando il si è allontanamento, su richiesta della Pt_1
moglie, dalla medesima abitazione (cfr fra tutti il teste e la moglie Testimone_1
di quest'ultimo). dovrà contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente mediante il Per_2
versamento mensile in favore di della somma mensile pari ad Controparte_1
Euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Il contributo economico spettante alla figlia si giustifica anche alla luce del fatto che l'istruttoria svolta ha dimostrato che il ha sostenuto economicamente il figlio primogenito, fino Pt_1
alla sua autosufficienza economica (cfr. dichiarazione scritta in atti di Tes_1
.
[...]
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di
3 riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del
4 relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che non sussistono gli estremi per riconoscere a un assegno divorzile. La resistente infatti non Controparte_1
solo risulta avere lavorato, sia durante che successivamente al matrimonio, ma risulta inoltre avere ospitato a lungo nella propria abitazione il suo compagno. La medesima deve ritenersi quindi in grado di provvedere al proprio mantenimento ed agevolata, rispetto al ricorrente, per quanto relativo all'esclusivo godimento della casa familiare. La circostanza relativa alla occupazione lavorativa della resistente non è peraltro contestata da benchè la medesima riferisca di Controparte_1
ricevere uno stipendio insufficiente al proprio mantenimento. La condizione reddituale delle parti, come rappresentata nel giudizio, l'onere economico a carico del ricorrente di provvedere al pagamento di un canone di locazione per la somma pari ad Euro 110,00 al mese oltre al contributo per la figlia, non consente di ritenere che ci sia, peraltro, una disparità economica tale da giustificare la corresponsione a carico del ricorrente di un assegno divorzile in favore della controparte (cfr. buste paga del ricorrente e buste paga della resistente).
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
65498/2021, preso atto della sentenza parziale n.17665/22 intervenuta tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede:
5 Determina in Euro 300,00 l'assegno di mantenimento dovuto da Parte_1
a ogni mese per il mantenimento della figlia Controparte_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e convivente con la madre oltre al 50% delle spese straordinarie;
Assegna la casa familiare sita in via Calogero Tuminelli n.32 a Controparte_1
- Rigetta la domanda di assegno divorzile;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65498/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1960, con il patrocinio dell'Avv. PISTOLESE MARIO e , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(TA) il 10/03/1966, con il patrocinio dell'Avv. IOPPOLI CARLO con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2021 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.6.1988
a Laterza (Taranto) con , precisando che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione consensuale giusto decreto di omologa dell'11.3.2009, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza
1 nulla disporre ai fini delle condizioni economiche essendo le parti economicamente autonome.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto Controparte_1
dedotto da controparte ed ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche a far data dalla separazione allorquando le parti avevano stabilito che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio autonomo mantenimento. La resistente deduceva inoltre che la figlia con lei convivente presso la casa Per_2
coniugale sita in via Tuminelli n.32, non svolgeva attività lavorativa tale da renderla economicamente autosufficiente. Pertanto chiedeva disporsi a carico di Parte_1
l'obbligo di versare mensilmente un assegno divorzile in favore della
[...]
resistente pari alla somma di Euro 300,00, nonché un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, un Per_2
assegno di mantenimento pari ad Euro 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 14.3.2022, il
Presidente f.f., dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti di cui all'art. 4 della L. n. 898/70 ed ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza parziale n. 17665/2022 pubblicata il 29.11.2022, l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 12.9.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ebbene le questioni economiche attengono alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di oltre che per l'assegno di Controparte_1
mantenimento per la figlia per i quali c'è l'opposizione del ricorrente. Per_2
La parte resistente chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare sita in via
Calogero Tuminelli n.32 deducendo che, per mero errore, in sede di redazione del verbale di separazione consensuale era stata disposta l'assegnazione dell'immobile
2 sito in via Annio Felice 26 a , benchè tale immobile non avesse Parte_1
mai costituito la casa familiare.
Orbene preliminarmente deve rilevarsi che dalla complessiva istruttoria svolta è emerso che la figlia secondogenita delle parti nata il [...], convivente Per_2
con la madre presso la casa di via Tuminelli, come risulta non contestato dalle parti, attualmente risulta disoccupata. Dalla relazione investigativa depositata da parte ricorrente si evince chiaramente che la medesima si occupa di andare a prendere la madre all'orario di uscita dal luogo di lavoro nel primo pomeriggio, ma non risulta svolgere attività lavorativa.
La ragazza risulta avere lavorato per un periodo con contratto a tempo determinato presso una caffetteria. La condizione di disoccupazione della figlia Per_2
convivente con la madre, induce questo Tribunale a ritenere necessaria l'assegnazione della casa familiare a I testi escussi nel corso Controparte_1
del giudizio hanno riferito che la casa di via Tuminelli n.32, in comproprietà delle parti, ha costituito il luogo dove si è svolta la vita familiare fino a quando i coniugi si sono separati, allorquando il si è allontanamento, su richiesta della Pt_1
moglie, dalla medesima abitazione (cfr fra tutti il teste e la moglie Testimone_1
di quest'ultimo). dovrà contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente mediante il Per_2
versamento mensile in favore di della somma mensile pari ad Controparte_1
Euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Il contributo economico spettante alla figlia si giustifica anche alla luce del fatto che l'istruttoria svolta ha dimostrato che il ha sostenuto economicamente il figlio primogenito, fino Pt_1
alla sua autosufficienza economica (cfr. dichiarazione scritta in atti di Tes_1
.
[...]
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di
3 riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del
4 relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che non sussistono gli estremi per riconoscere a un assegno divorzile. La resistente infatti non Controparte_1
solo risulta avere lavorato, sia durante che successivamente al matrimonio, ma risulta inoltre avere ospitato a lungo nella propria abitazione il suo compagno. La medesima deve ritenersi quindi in grado di provvedere al proprio mantenimento ed agevolata, rispetto al ricorrente, per quanto relativo all'esclusivo godimento della casa familiare. La circostanza relativa alla occupazione lavorativa della resistente non è peraltro contestata da benchè la medesima riferisca di Controparte_1
ricevere uno stipendio insufficiente al proprio mantenimento. La condizione reddituale delle parti, come rappresentata nel giudizio, l'onere economico a carico del ricorrente di provvedere al pagamento di un canone di locazione per la somma pari ad Euro 110,00 al mese oltre al contributo per la figlia, non consente di ritenere che ci sia, peraltro, una disparità economica tale da giustificare la corresponsione a carico del ricorrente di un assegno divorzile in favore della controparte (cfr. buste paga del ricorrente e buste paga della resistente).
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
65498/2021, preso atto della sentenza parziale n.17665/22 intervenuta tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede:
5 Determina in Euro 300,00 l'assegno di mantenimento dovuto da Parte_1
a ogni mese per il mantenimento della figlia Controparte_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e convivente con la madre oltre al 50% delle spese straordinarie;
Assegna la casa familiare sita in via Calogero Tuminelli n.32 a Controparte_1
- Rigetta la domanda di assegno divorzile;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
6