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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4443/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da con l'avvocato Mario Tedesco Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...], Frazione San Gallo (Bergamo) il 6.7.1882, e trasferitosi nel Per_1
corso della vita in Argentina.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “ cittadino italiano, Persona_1
nato nel Comune di San Giovanni Bianco, Frazione San Gallo (Bergamo, Italia) il 06.07.1882 da
e (006 Estratto di nascita multilingue). Costui ebbe a Persona_2 Controparte_2
contrarre matrimonio con la sig.ra (di anni 19, cittadina italiana) nel Persona_3
Comune di San Giovanni Bianco, Frazione San Gallo (Bergamo, Italia) il 21.10.1904 (007
Certificato di matrimonio). Egli non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino argentino, come risulta dal relativo certificato negativo di naturalizzazione argentina riportante, tra l'altro, tutte le varianti del nome e del cognome di costui indicate nei certificati argentini con “ o (008 Certificato di non naturalizzazione). Per_1 Per_1 Per_4
Da LO (I) e nacque: II nato Per_1 Persona_3 Persona_5
a Adolfo Alsina, Provincia di Buenos Aires (Argentina) il 07.04.1906(009 Certificato di nascita).
Costui ebbe a contrarre matrimonio con (di anni 27, cittadina spagnola) a Persona_6
Cordoba (Argentina) il 21.09.1935 (010 Certificato di matrimonio). Egli non ha mai Per_7 rinunciato alla cittadinanza italiana. Da (II) e Persona_5 Persona_6
nacque: III nata a [...] il Persona_8 Per_7
01.09.1938(011 Certificato di nascita). ebbe a contrarre matrimonio con CP_3 Persona_9
(di anni 22, cittadino argentino) a Cordoba (Argentina) il 03.05.1962 (012 Certificato Per_7
di matrimonio). Egli non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Da Per_1 Persona_8 (III) e nacquero: IV.1 - (Ricorrente) nata a [...]_9 Parte_1 Per_7
Cordoba (Argentina) il 16.02.1964, (013 Certificato di nascita), discendente diretta dell'avo
dalla cui discendenza ha acquisito la cittadinanza italiana. ebbe a contrarre Persona_1 CP_3
matrimonio con (cittadino argentino di anni 23) a Cordoba (Argentina) il Persona_10
26.09.1986 (014 Certificato di Matrimonio); IV.2 nato a [...], Persona_9
provincia di Cordoba (Argentina) il 10.05.1967 (Argentina), (015 Certificato di nascita). Costui ebbe
a contrarre matrimonio con (di anni 27, cittadina argentina) a Persona_11 Per_7
Cordoba (Argentina) il 31.03.2000 (016 Certificato di matrimonio). Egli non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Da (IV.2) e nacque: V.1 Persona_9 Persona_11 [...]
- (Ricorrente) nato a [...] il [...], (017 Certificato di Parte_2
nascita), discendente diretto dell'avo dalla cui discendenza ha acquisito la Persona_1
cittadinanza italiana. V.2 - (Ricorrente) nato a [...] il Parte_3
30.04.2004 (018 Certificato di nascita), discendente diretto dell'avo dalla cui Persona_1
discendenza ha acquisito la cittadinanza italiana”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto TI non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...], Frazione San Gallo Persona_1
(Bergamo) il 6.7.1882 (doc. 6 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione (doc. 8 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che sono cittadini Parte_1 Parte_2 Parte_3
italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 8.5.25
Il giudice
Christian Colombo