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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6797 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2687/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2687/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2101/2020 del Tribunale di Napoli, sezione XI civile, pubblicata il 27.02.2020 vertente
TRA
(P. IVA ), con sede in Afragola (Na), alla via Parte_1 CP_1 P.IVA_1
Nazionale delle Puglie n. 23, Contrada Salice, in persona del legale rappresentante
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Raimondi (C.F. CP_2
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli C.F._1
alla via Nazionale n. 33, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
P.IVA.: ), con sede in Trieste alla via Macchiavelli Controparte_3 P.IVA_2
n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Buonanno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa
pagina 1 di 12 Maria Capua Vetere alla Traversa M. Fiore n. 11, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nel premettere di essere una società operante nel settore Parte_1 CP_3
dell'autonoleggio, intestataria di una gamma di autovetture ad uso privato e di veicoli commerciali al servizio della propria clientela, tra i quali l'autocarro marca
Ford modello Transit Tourneo targato ED081GG, garantito per il rischio di furto e incendio, deduceva che il proprio autocarro era stato oggetto di furto. La società con atto di citazione, notificato in data 06/03/2015, ha convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, affinché venisse accertata l'operatività della polizza assicurativa stipulata con l'appellata e per l'effetto venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di €7500,00 (euro settemilacinquecento,00) a titolo di indennizzo nonché al pagamento dell'ulteriore somma di €10.000,00 (euro diecimila,00), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, quale danno emergente e lucro cessante, derivante dalla mancata possibilità di acquistare un nuovo autocarro del medesimo valore per continuare a noleggiare. In particolare, l'attore assumeva “che tra la sera del 24.03.2015 e la prima mattina dell'indomani 25.03.2015, ignoti malfattori asportavano furtivamente il suddetto autocarro Ford Transit [...] che si trovava regolarmente parcheggiato e chiuso in Napoli alla via Arcangelo Corelli” (Cfr. pag.1 e 2 dell'atto di citazione) e che “la non ha mai provveduto a CP_3
liquidare l'indennizzo dovuto” (Cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
La società chiedeva così provvedere: 1) “Sentire accertare che l'autoveicolo Ford
Transit Tourneo, targato ED081GG, di proprietà della è stato Parte_1 CP_1
rubato da ignoti tra la notte del 24.03.2025 e il mattino del 25.03.2025; 2) “sentire accertare e dichiarare che al momento del furto il suddetto autocarro era assicurato pagina 2 di 12 presso la in persona del legale rappresentante pro tempore, per le Controparte_3
ipotesi R.C., furto e incendio, in virtù del contratto n. B845141/5200 dell'08.02.2014 valido fino al 08.02.2015; 3) “sentirsi, per l'effetto, condannare la società CP_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., per le ragioni i cui in fatto e in
[...]
diritto, la somma di €7500,00 (euro settemilacinquecento,00), quale valore dell'autocarro assicurato al momento del furto, anche in virtù di quanto stabilito in polizza, ovvero della maggiore o minore somma, se del caso risultante a seguito di
C.T.U. estimativa, che codesto Ill.mo Giudicante riterrà equo liquidare;
4) condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
pagamento in favore dell'istante dell'importo da quantificarsi in non di meno di
€10.000,00 (euro diecimila,00) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, quale danno emergente e lucro cessante, derivante dalla mancata possibilità dell'istante di aver potuto riacquistare un altro veicolo del medesimo valore ovvero di aver potuto continuare a noleggiarlo, tenuto conto del fatto che il medesimo era soggetto ad una tariffazione media mensile pari a €1000,00 (iva esclusa)e che, quindi, nel corso del periodo di inerzia sino ad oggi serbato dall'Assicurazione, a far data dal sinistro, avrebbe fruttato alle casse della la somma Parte_1 CP_1
di cui sopra (€1000,00 iva esclusa x 10 mensilità) ovvero al pagamento della diversa o maggiore somma che codesto Ecc.mo Giudice riterrà opportuno liquidare secondo diritto o in via equitativa;
5) condannare altresì la compagnia CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., anche al pagamento degli interessi
[...]
moratori dalla data del sinistro al soddisfo per la cd. ''Mala Gestio'' (Cassazione
Civile, sent. n. 16563/2002) per aver la compagnia assicurativa disatteso, tra
l'altro, agli obblighi di formulare congrua offerta risarcitoria ex lege alla
6) condannare infine la compagnia in persona Parte_1 CP_1 Controparte_3
del legale rappresentante p.t., a pagare le spesi legali e competenze professionali di lite ex D.M. 55/2014, oltre spese generali, iva e c.p.a., con attribuzione al sottoscritto procuratore''.
pagina 3 di 12 si costituiva tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto integrale Controparte_3
delle pretese dell'attrice.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2101/2020 pubblicata il 27.02.2020 così provvedeva:
“1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di delle spese di Controparte_3
lite che si liquidano in complessi €2738,00 per competenze oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.''
proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) “Sentire accertare che l'autoveicolo
Ford Transit Tourneo, targato ED081GG, di proprietà della è Parte_1 CP_1
stato rubato da ignoti tra la notte del 24.03.2025 e il mattino del 25.03.2025; 2)
“sentire accertare e dichiarare che al momento del furto il suddetto autocarro era assicurato presso la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, per le ipotesi R.C., furto e incendio, in virtù del contratto n. B845141/5200 dell'08.02.2014 valido fino al 08.02.2015; 3) “sentirsi, per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale rappresentante p.t., per le ragioni i Controparte_3
cui in fatto e in diritto, la somma di €7500,00 (euro settemilacinquecento,00), quale valore dell'autocarro assicurato al momento del furto, anche in virtù di quanto stabilito in polizza, ovvero della maggiore o minore somma, se del caso risultante a seguito di C.T.U. estimativa, che codesto Ill.mo Giudicante riterrà equo liquidare;
4) condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
pagamento in favore dell'istante dell'importo da quantificarsi in non di meno di
€10.000,00 (euro diecimila,00) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, quale danno emergente e lucro cessante, derivante dalla mancata possibilità dell'istante di aver potuto riacquistare un altro veicolo del medesimo valore ovvero di aver potuto continuare a noleggiarlo, tenuto conto del fatto che il medesimo era soggetto ad una tariffazione media mensile pari a €1000,00 (iva esclusa)e che,
pagina 4 di 12 quindi, nel corso del periodo di inerzia sino ad oggi serbato dall'Assicurazione, a far data dal sinistro, avrebbe fruttato alle casse della la somma Parte_1 CP_1
di cui sopra (€1000,00 iva esclusa x 10 mensilità) ovvero al pagamento della diversa o maggiore somma che codesto Ecc.mo Giudice riterrà opportuno liquidare secondo diritto o in via equitativa;
5) condannare altresì la compagnia CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., anche al pagamento degli interessi
[...]
moratori dalla data del sinistro al soddisfo per la cd. ''Mala Gestio'' (Cassazione
Civile, sent. n. 16563/2002) per aver la compagnia assicurativa disatteso, tra
l'altro, agli obblighi di formulare congrua offerta risarcitoria ex lege alla
6) condannare infine la compagnia in persona Parte_1 CP_1 Controparte_3
del legale rappresentante p.t., a pagare le spesi legali e competenze professionali di lite ex D.M. 55/2014, oltre spese generali, iva e c.p.a., con attribuzione al sottoscritto procuratore.''
Nel giudizio così incardinato, si costituiva insistendo per il rigetto Controparte_3
dell'appello e proponendo appello incidentale, deducendo: 1) ''il rigetto dell'interposto appello e conferma integrale dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese per entrambi i gradi''; 2) ''in subordine, il rigetto delle domande dell'appellante principale in accoglimento delle eccezioni già proposte da CP_3
in primo grado e riproposte nell'odierno grado, ovvero, in subordine, in
[...]
accoglimento dei motivi di appello incidentale articolati da essa''; 3) ''nella denegata eventualità di accoglimento della domanda, la diminuzione congrua dell'indennizzo – comunque da commisurarsi al valore commerciale del veicolo al momento del preteso furto – in ragione dei rilevati inadempimenti dell'assicurata, applicando altresì le riduzioni contrattualmente convenute e normativamente previste – in particolare scoperto e franchigia (scoperto del 25% con il minimo di euro 250.00). Nulla per IVA. Applicazione della regola proporzionale. Soccombenza mantenuta nel massimale (euro 10.000,00). Salvo gravame. Spese interamente compensate.''
pagina 5 di 12 La Corte, all'udienza del 02.10.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, co. 1, e 352, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
pagina 6 di 12 Venendo all'esame del merito, la Corte rileva che l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) ''motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., oltre che degli artt.
1218, 2697 e 2727 c.c.'' 2) ''errata interpretazione delle risultanze istruttorie'' 3)
''errata valutazione dei presupposti in fatto e in diritto in ordine all'an e al quantum debeatur''.
L'appello è parzialmente fondato.
In via preliminare, si rileva che non sussistono contestazioni in ordine alla proprietà, da parte di , dell'autocarro Ford Transit Tourneo, con targa ED081GG, Parte_1
né circa l'esistenza, tra le parti, del contratto di assicurazione n. B845141/5200 (Cfr. atto di citazione, pag. 1), avente ad oggetto la copertura della responsabilità civile automobilistica, nonché dei rischi di furto e incendio. A tal riguardo, su detti punti si consolida il giudicato interno. (inserisci motivazione Alessandro)
Orbene, la sentenza di primo grado ha fondato il rigetto della domanda sull'assunto secondo cui l'appellante non avrebbe dimostrato le modalità del furto. Tale valutazione non può essere condivisa.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., infatti, in tema di responsabilità contrattuale il creditore che agisce per l'adempimento o per il risarcimento dei danni deve limitarsi ad allegare il titolo negoziale e l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero la causa a sé non imputabile del dedotto inadempimento. Nel caso di specie,
l'assicurato ha adempiuto ai propri oneri allegando: l'esistenza del contratto di assicurazione;
il verificarsi del fatto dannoso (furto dell'autocarro), regolarmente denunciato;
la richiesta di indennizzo, rimasta inevasa. Per di più, in ordine al furto dell'autocarro, l'assicurato ha presentato delle testimonianze che questa Corte considera, nel loro complesso, attendibili. In particolare, dalla testimonianza di
, locatario e detentore del bene al momento del sinistro, risulta che Tes_1
l'autocarro era stato parcheggiato dal teste <a circa venti metri in linea d'aria dalla
pagina 7 di 12 sede della in via Corelli, a circa 400-500 metri dalla mia Parte_1 CP_1
abitazione>> (Cfr. udienza del 5 giugno 2017) la sera del 24-03-2014, regolarmente chiuso, e che, al suo ritorno sul luogo la mattina del 25-03-2014, constatò il furto del veicolo.
Non possono essere condivise, in quanto inconferenti, le valutazioni svolte dal giudice di primo grado circa la distanza intercorrente tra il luogo di abitazione del teste e il punto in cui il veicolo era stato parcheggiato trattandosi di Tes_1
un dato comunque non rilevante al fine della ricostruzione del fatto dannoso in oggetto.
Le circostanze relative alla sottrazione del veicolo, poi, risultano ulteriormente confermate dalla testimonianza di responsabile addetto alla Testimone_2
manutenzione della flotta della il quale ha riferito di aver Parte_1 CP_1
personalmente concluso il contratto di noleggio con il predetto locatario (Cfr. il teste ha così riferito nell'udienza del 27.02.2017: <Sono il responsabile addetto alla manutenzione della flotta della sono a conoscenza del furto Parte_1 CP_1
oggetto di causa in quanto ho stipulato il contratto di noleggio con , Tes_1
nel senso che ho compilato io il contratto la sera prima del furto verso la fine del
2014>>).
Infine, dalla deposizione del teste , padre di , legale Testimone_3 CP_2
rappresentante pro tempore della società istante, il quale ha riferito che, nell'uscire dall'abitazione del proprio amico, sita in via Arcangelo Corelli, si era avveduto della presenza dell'autocarro e aveva verificato che lo stesso risultava regolarmente chiuso, emerge in modo chiaro e coerente l'attendibilità del compendio probatorio acquisito. Il teste ha riferito testualmente quanto segue:<la sera del 24 marzo 2014 mi trovavo in Napoli, alla via Arcangelo Corelli a casa di un amico
[...]
Scendendo da casa di quest'ultimo, dove ero stato a cena e avevo Per_1
giocato a carte, ho visto che per strada ero parcheggiato un furgone minibus Transit che la società attrice aveva noleggiato al sig. . […] Aggiungo che una Tes_1
pagina 8 di 12 delle sedi della società attrice si trova in Napoli, alla via Montagna Spaccata n.421 che è perpendicolare alla via Arcangelo Corelli. Spesso capita che i clienti parcheggiano noleggiati fuori la sede della società attrice e durante la notte o la mattina prelevano il mezzo per i loro spostamenti in quanto la società attrice di notte è chiusa. […] Ho verificato che l'autoveicolo era chiuso a chiave ma non posso riferire se era stato inserito l'antifurto>> (Cfr. udienza del 27.02.2017). Ne consegue che la valutazione operata dal giudice di prime cure, il quale ha escluso l'attendibilità di tale testimonianza sulla base dell'asserita improbabilità che il teste avesse potuto verificare la chiusura del veicolo nelle ore notturne (Cfr. sentenza del
Tribunale di Napoli n. 2101/2020 pubblicata il 27/02/2020 pag. 6), non può essere condivisa, risultando smentita dalla linearità e convergenza delle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate.
L'assicuratore, al contrario, non ha fornito prova idonea di una causa di esclusione della responsabilità, limitandosi a mere contestazioni generiche (Cfr. comparsa di costituzione e risposta in secondo grado, pag. 11 rivolte da all'evento generatore (preteso furto) del rapporto Controparte_3
obbligatorio avente per oggetto l'indennizzo non possono essere confuse con le allegazioni di fatti concreti estintivi e/o impeditivi dell'adempimento contrattuale: in queste ultime, infatti, è implicita l'ammissione che il rapporto obbligatorio sia sorto, laddove nega che ciò sia avvenuto. […] L'onere di provare l'avveramento CP_3
di un evento condizionante grava su colui che intende far valere il diritto che sorga quale sua conseguenza, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697
c.c.>>) e adducendo presunte violazioni delle condizioni di polizza non sorrette da adeguato riscontro probatorio (Cfr. comparsa di costituzione e risposta in secondo grado pag. 27: privato – per esigenze cioè di rappresentanza e organizzative dell'impresa […], dunque con esclusione all'uso di terzi, dunque anche della locazione senza conducente>>).
pagina 9 di 12 Alla luce del corretto riparto degli oneri probatori e dell'assenza di prova contraria da parte dell'assicuratore, risulta integrato il presupposto per l'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennizzo contrattuale.
Orbene, questa Corte ritiene di dover procedere, secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, in considerazione dell'anno di immatricolazione del veicolo quale risultante dal libretto di circolazione in atti e dell'assenza di elementi idonei a determinare con precisione le condizioni del mezzo al momento del sinistro, alla liquidazione del valore dell'autocarro nella misura complessiva di € 3.000,00 alla data del sinistro, somma che rivalutata alla data odierna e comprensiva degli interessi legali ammonta a euro 4095,12.
Viceversa la domanda proposta dall'appellante volta a ottenere il risarcimento del lucro cessante – dedotto come pregiudizio derivante dalla mancata possibilità di procedere all'immediato riacquisto di altro veicolo di pari valore ovvero dalla mancata prosecuzione dell'attività di noleggio – non può essere accolta. Tale voce di danno integra un pregiudizio ulteriore rispetto all'indennizzo contrattuale, e nel caso di specie, l'appellante non ha fornito adeguata dimostrazione dell'esistenza di un concreto pregiudizio economico riconducibile causalmente al furto del veicolo.
In particolare, incombeva sulla parte istante l'onere di dimostrare, con elementi concreti e specifici, che la mancata disponibilità del veicolo – conseguente al furto – avesse determinato un'effettiva perdita di guadagni e non una mera possibilità astratta. A tal fine, sarebbero stati necessari riscontri documentali idonei a comprovare: a) la certezza, o quantomeno l'elevato grado di probabilità, che il mezzo sarebbe stato impiegato in attività produttiva di reddito nel periodo successivo al sinistro (quali contratti di noleggio già perfezionati o documentazione commerciale attestante la continuità operativa del veicolo);
b) la quantificazione dell'asserita perdita economica, mediante dati contabili, bilanci o altri elementi oggettivi relativi ai ricavi normalmente generati dal veicolo;
pagina 10 di 12 c) il nesso causale tra il furto e il mancato guadagno, dovendo escludersi che la perdita fosse imputabile a fattori diversi. La documentazione in atti, invece, evidenzia soltanto una possibile perdita economica ipotizzata dall'appellante, priva della necessaria prova dell'effettivo danno subito. Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello risulta parzialmente fondato
e la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente riconoscimento del diritto dell'appellante all'indennizzo contrattualmente previsto.
Le spese del doppio grado del giudizio, ex art 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si provvede alla relativa liquidazione in dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre 2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007,
n. 19014) con distrazione in favore dell'avv. Raimondi Fabrizio che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 Controparte_3
tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2101/2020 pubblicata il
27.02.2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna a corrispondere Controparte_3
all'appellante la somma di euro 4095,12, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
B) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_3
favore della che liquida, quanto al primo grado in € 294,00 per Parte_1 CP_1
spese ed € 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfettario iva e cpa se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, e, quanto al secondo grado pagina 11 di 12 in € 400,00 per spese ed € 1.984,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cpa se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, con attribuzione in favore dell'avv. Raimondi Fabrizio, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2687/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2101/2020 del Tribunale di Napoli, sezione XI civile, pubblicata il 27.02.2020 vertente
TRA
(P. IVA ), con sede in Afragola (Na), alla via Parte_1 CP_1 P.IVA_1
Nazionale delle Puglie n. 23, Contrada Salice, in persona del legale rappresentante
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Raimondi (C.F. CP_2
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli C.F._1
alla via Nazionale n. 33, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
P.IVA.: ), con sede in Trieste alla via Macchiavelli Controparte_3 P.IVA_2
n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Buonanno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa
pagina 1 di 12 Maria Capua Vetere alla Traversa M. Fiore n. 11, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nel premettere di essere una società operante nel settore Parte_1 CP_3
dell'autonoleggio, intestataria di una gamma di autovetture ad uso privato e di veicoli commerciali al servizio della propria clientela, tra i quali l'autocarro marca
Ford modello Transit Tourneo targato ED081GG, garantito per il rischio di furto e incendio, deduceva che il proprio autocarro era stato oggetto di furto. La società con atto di citazione, notificato in data 06/03/2015, ha convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, affinché venisse accertata l'operatività della polizza assicurativa stipulata con l'appellata e per l'effetto venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di €7500,00 (euro settemilacinquecento,00) a titolo di indennizzo nonché al pagamento dell'ulteriore somma di €10.000,00 (euro diecimila,00), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, quale danno emergente e lucro cessante, derivante dalla mancata possibilità di acquistare un nuovo autocarro del medesimo valore per continuare a noleggiare. In particolare, l'attore assumeva “che tra la sera del 24.03.2015 e la prima mattina dell'indomani 25.03.2015, ignoti malfattori asportavano furtivamente il suddetto autocarro Ford Transit [...] che si trovava regolarmente parcheggiato e chiuso in Napoli alla via Arcangelo Corelli” (Cfr. pag.1 e 2 dell'atto di citazione) e che “la non ha mai provveduto a CP_3
liquidare l'indennizzo dovuto” (Cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
La società chiedeva così provvedere: 1) “Sentire accertare che l'autoveicolo Ford
Transit Tourneo, targato ED081GG, di proprietà della è stato Parte_1 CP_1
rubato da ignoti tra la notte del 24.03.2025 e il mattino del 25.03.2025; 2) “sentire accertare e dichiarare che al momento del furto il suddetto autocarro era assicurato pagina 2 di 12 presso la in persona del legale rappresentante pro tempore, per le Controparte_3
ipotesi R.C., furto e incendio, in virtù del contratto n. B845141/5200 dell'08.02.2014 valido fino al 08.02.2015; 3) “sentirsi, per l'effetto, condannare la società CP_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., per le ragioni i cui in fatto e in
[...]
diritto, la somma di €7500,00 (euro settemilacinquecento,00), quale valore dell'autocarro assicurato al momento del furto, anche in virtù di quanto stabilito in polizza, ovvero della maggiore o minore somma, se del caso risultante a seguito di
C.T.U. estimativa, che codesto Ill.mo Giudicante riterrà equo liquidare;
4) condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
pagamento in favore dell'istante dell'importo da quantificarsi in non di meno di
€10.000,00 (euro diecimila,00) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, quale danno emergente e lucro cessante, derivante dalla mancata possibilità dell'istante di aver potuto riacquistare un altro veicolo del medesimo valore ovvero di aver potuto continuare a noleggiarlo, tenuto conto del fatto che il medesimo era soggetto ad una tariffazione media mensile pari a €1000,00 (iva esclusa)e che, quindi, nel corso del periodo di inerzia sino ad oggi serbato dall'Assicurazione, a far data dal sinistro, avrebbe fruttato alle casse della la somma Parte_1 CP_1
di cui sopra (€1000,00 iva esclusa x 10 mensilità) ovvero al pagamento della diversa o maggiore somma che codesto Ecc.mo Giudice riterrà opportuno liquidare secondo diritto o in via equitativa;
5) condannare altresì la compagnia CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., anche al pagamento degli interessi
[...]
moratori dalla data del sinistro al soddisfo per la cd. ''Mala Gestio'' (Cassazione
Civile, sent. n. 16563/2002) per aver la compagnia assicurativa disatteso, tra
l'altro, agli obblighi di formulare congrua offerta risarcitoria ex lege alla
6) condannare infine la compagnia in persona Parte_1 CP_1 Controparte_3
del legale rappresentante p.t., a pagare le spesi legali e competenze professionali di lite ex D.M. 55/2014, oltre spese generali, iva e c.p.a., con attribuzione al sottoscritto procuratore''.
pagina 3 di 12 si costituiva tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto integrale Controparte_3
delle pretese dell'attrice.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2101/2020 pubblicata il 27.02.2020 così provvedeva:
“1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di delle spese di Controparte_3
lite che si liquidano in complessi €2738,00 per competenze oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.''
proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) “Sentire accertare che l'autoveicolo
Ford Transit Tourneo, targato ED081GG, di proprietà della è Parte_1 CP_1
stato rubato da ignoti tra la notte del 24.03.2025 e il mattino del 25.03.2025; 2)
“sentire accertare e dichiarare che al momento del furto il suddetto autocarro era assicurato presso la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, per le ipotesi R.C., furto e incendio, in virtù del contratto n. B845141/5200 dell'08.02.2014 valido fino al 08.02.2015; 3) “sentirsi, per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale rappresentante p.t., per le ragioni i Controparte_3
cui in fatto e in diritto, la somma di €7500,00 (euro settemilacinquecento,00), quale valore dell'autocarro assicurato al momento del furto, anche in virtù di quanto stabilito in polizza, ovvero della maggiore o minore somma, se del caso risultante a seguito di C.T.U. estimativa, che codesto Ill.mo Giudicante riterrà equo liquidare;
4) condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
pagamento in favore dell'istante dell'importo da quantificarsi in non di meno di
€10.000,00 (euro diecimila,00) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, quale danno emergente e lucro cessante, derivante dalla mancata possibilità dell'istante di aver potuto riacquistare un altro veicolo del medesimo valore ovvero di aver potuto continuare a noleggiarlo, tenuto conto del fatto che il medesimo era soggetto ad una tariffazione media mensile pari a €1000,00 (iva esclusa)e che,
pagina 4 di 12 quindi, nel corso del periodo di inerzia sino ad oggi serbato dall'Assicurazione, a far data dal sinistro, avrebbe fruttato alle casse della la somma Parte_1 CP_1
di cui sopra (€1000,00 iva esclusa x 10 mensilità) ovvero al pagamento della diversa o maggiore somma che codesto Ecc.mo Giudice riterrà opportuno liquidare secondo diritto o in via equitativa;
5) condannare altresì la compagnia CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., anche al pagamento degli interessi
[...]
moratori dalla data del sinistro al soddisfo per la cd. ''Mala Gestio'' (Cassazione
Civile, sent. n. 16563/2002) per aver la compagnia assicurativa disatteso, tra
l'altro, agli obblighi di formulare congrua offerta risarcitoria ex lege alla
6) condannare infine la compagnia in persona Parte_1 CP_1 Controparte_3
del legale rappresentante p.t., a pagare le spesi legali e competenze professionali di lite ex D.M. 55/2014, oltre spese generali, iva e c.p.a., con attribuzione al sottoscritto procuratore.''
Nel giudizio così incardinato, si costituiva insistendo per il rigetto Controparte_3
dell'appello e proponendo appello incidentale, deducendo: 1) ''il rigetto dell'interposto appello e conferma integrale dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese per entrambi i gradi''; 2) ''in subordine, il rigetto delle domande dell'appellante principale in accoglimento delle eccezioni già proposte da CP_3
in primo grado e riproposte nell'odierno grado, ovvero, in subordine, in
[...]
accoglimento dei motivi di appello incidentale articolati da essa''; 3) ''nella denegata eventualità di accoglimento della domanda, la diminuzione congrua dell'indennizzo – comunque da commisurarsi al valore commerciale del veicolo al momento del preteso furto – in ragione dei rilevati inadempimenti dell'assicurata, applicando altresì le riduzioni contrattualmente convenute e normativamente previste – in particolare scoperto e franchigia (scoperto del 25% con il minimo di euro 250.00). Nulla per IVA. Applicazione della regola proporzionale. Soccombenza mantenuta nel massimale (euro 10.000,00). Salvo gravame. Spese interamente compensate.''
pagina 5 di 12 La Corte, all'udienza del 02.10.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, co. 1, e 352, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
pagina 6 di 12 Venendo all'esame del merito, la Corte rileva che l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) ''motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., oltre che degli artt.
1218, 2697 e 2727 c.c.'' 2) ''errata interpretazione delle risultanze istruttorie'' 3)
''errata valutazione dei presupposti in fatto e in diritto in ordine all'an e al quantum debeatur''.
L'appello è parzialmente fondato.
In via preliminare, si rileva che non sussistono contestazioni in ordine alla proprietà, da parte di , dell'autocarro Ford Transit Tourneo, con targa ED081GG, Parte_1
né circa l'esistenza, tra le parti, del contratto di assicurazione n. B845141/5200 (Cfr. atto di citazione, pag. 1), avente ad oggetto la copertura della responsabilità civile automobilistica, nonché dei rischi di furto e incendio. A tal riguardo, su detti punti si consolida il giudicato interno. (inserisci motivazione Alessandro)
Orbene, la sentenza di primo grado ha fondato il rigetto della domanda sull'assunto secondo cui l'appellante non avrebbe dimostrato le modalità del furto. Tale valutazione non può essere condivisa.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., infatti, in tema di responsabilità contrattuale il creditore che agisce per l'adempimento o per il risarcimento dei danni deve limitarsi ad allegare il titolo negoziale e l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero la causa a sé non imputabile del dedotto inadempimento. Nel caso di specie,
l'assicurato ha adempiuto ai propri oneri allegando: l'esistenza del contratto di assicurazione;
il verificarsi del fatto dannoso (furto dell'autocarro), regolarmente denunciato;
la richiesta di indennizzo, rimasta inevasa. Per di più, in ordine al furto dell'autocarro, l'assicurato ha presentato delle testimonianze che questa Corte considera, nel loro complesso, attendibili. In particolare, dalla testimonianza di
, locatario e detentore del bene al momento del sinistro, risulta che Tes_1
l'autocarro era stato parcheggiato dal teste <a circa venti metri in linea d'aria dalla
pagina 7 di 12 sede della in via Corelli, a circa 400-500 metri dalla mia Parte_1 CP_1
abitazione>> (Cfr. udienza del 5 giugno 2017) la sera del 24-03-2014, regolarmente chiuso, e che, al suo ritorno sul luogo la mattina del 25-03-2014, constatò il furto del veicolo.
Non possono essere condivise, in quanto inconferenti, le valutazioni svolte dal giudice di primo grado circa la distanza intercorrente tra il luogo di abitazione del teste e il punto in cui il veicolo era stato parcheggiato trattandosi di Tes_1
un dato comunque non rilevante al fine della ricostruzione del fatto dannoso in oggetto.
Le circostanze relative alla sottrazione del veicolo, poi, risultano ulteriormente confermate dalla testimonianza di responsabile addetto alla Testimone_2
manutenzione della flotta della il quale ha riferito di aver Parte_1 CP_1
personalmente concluso il contratto di noleggio con il predetto locatario (Cfr. il teste ha così riferito nell'udienza del 27.02.2017: <Sono il responsabile addetto alla manutenzione della flotta della sono a conoscenza del furto Parte_1 CP_1
oggetto di causa in quanto ho stipulato il contratto di noleggio con , Tes_1
nel senso che ho compilato io il contratto la sera prima del furto verso la fine del
2014>>).
Infine, dalla deposizione del teste , padre di , legale Testimone_3 CP_2
rappresentante pro tempore della società istante, il quale ha riferito che, nell'uscire dall'abitazione del proprio amico, sita in via Arcangelo Corelli, si era avveduto della presenza dell'autocarro e aveva verificato che lo stesso risultava regolarmente chiuso, emerge in modo chiaro e coerente l'attendibilità del compendio probatorio acquisito. Il teste ha riferito testualmente quanto segue:<la sera del 24 marzo 2014 mi trovavo in Napoli, alla via Arcangelo Corelli a casa di un amico
[...]
Scendendo da casa di quest'ultimo, dove ero stato a cena e avevo Per_1
giocato a carte, ho visto che per strada ero parcheggiato un furgone minibus Transit che la società attrice aveva noleggiato al sig. . […] Aggiungo che una Tes_1
pagina 8 di 12 delle sedi della società attrice si trova in Napoli, alla via Montagna Spaccata n.421 che è perpendicolare alla via Arcangelo Corelli. Spesso capita che i clienti parcheggiano noleggiati fuori la sede della società attrice e durante la notte o la mattina prelevano il mezzo per i loro spostamenti in quanto la società attrice di notte è chiusa. […] Ho verificato che l'autoveicolo era chiuso a chiave ma non posso riferire se era stato inserito l'antifurto>> (Cfr. udienza del 27.02.2017). Ne consegue che la valutazione operata dal giudice di prime cure, il quale ha escluso l'attendibilità di tale testimonianza sulla base dell'asserita improbabilità che il teste avesse potuto verificare la chiusura del veicolo nelle ore notturne (Cfr. sentenza del
Tribunale di Napoli n. 2101/2020 pubblicata il 27/02/2020 pag. 6), non può essere condivisa, risultando smentita dalla linearità e convergenza delle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate.
L'assicuratore, al contrario, non ha fornito prova idonea di una causa di esclusione della responsabilità, limitandosi a mere contestazioni generiche (Cfr. comparsa di costituzione e risposta in secondo grado, pag. 11 rivolte da all'evento generatore (preteso furto) del rapporto Controparte_3
obbligatorio avente per oggetto l'indennizzo non possono essere confuse con le allegazioni di fatti concreti estintivi e/o impeditivi dell'adempimento contrattuale: in queste ultime, infatti, è implicita l'ammissione che il rapporto obbligatorio sia sorto, laddove nega che ciò sia avvenuto. […] L'onere di provare l'avveramento CP_3
di un evento condizionante grava su colui che intende far valere il diritto che sorga quale sua conseguenza, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697
c.c.>>) e adducendo presunte violazioni delle condizioni di polizza non sorrette da adeguato riscontro probatorio (Cfr. comparsa di costituzione e risposta in secondo grado pag. 27: privato – per esigenze cioè di rappresentanza e organizzative dell'impresa […], dunque con esclusione all'uso di terzi, dunque anche della locazione senza conducente>>).
pagina 9 di 12 Alla luce del corretto riparto degli oneri probatori e dell'assenza di prova contraria da parte dell'assicuratore, risulta integrato il presupposto per l'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennizzo contrattuale.
Orbene, questa Corte ritiene di dover procedere, secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, in considerazione dell'anno di immatricolazione del veicolo quale risultante dal libretto di circolazione in atti e dell'assenza di elementi idonei a determinare con precisione le condizioni del mezzo al momento del sinistro, alla liquidazione del valore dell'autocarro nella misura complessiva di € 3.000,00 alla data del sinistro, somma che rivalutata alla data odierna e comprensiva degli interessi legali ammonta a euro 4095,12.
Viceversa la domanda proposta dall'appellante volta a ottenere il risarcimento del lucro cessante – dedotto come pregiudizio derivante dalla mancata possibilità di procedere all'immediato riacquisto di altro veicolo di pari valore ovvero dalla mancata prosecuzione dell'attività di noleggio – non può essere accolta. Tale voce di danno integra un pregiudizio ulteriore rispetto all'indennizzo contrattuale, e nel caso di specie, l'appellante non ha fornito adeguata dimostrazione dell'esistenza di un concreto pregiudizio economico riconducibile causalmente al furto del veicolo.
In particolare, incombeva sulla parte istante l'onere di dimostrare, con elementi concreti e specifici, che la mancata disponibilità del veicolo – conseguente al furto – avesse determinato un'effettiva perdita di guadagni e non una mera possibilità astratta. A tal fine, sarebbero stati necessari riscontri documentali idonei a comprovare: a) la certezza, o quantomeno l'elevato grado di probabilità, che il mezzo sarebbe stato impiegato in attività produttiva di reddito nel periodo successivo al sinistro (quali contratti di noleggio già perfezionati o documentazione commerciale attestante la continuità operativa del veicolo);
b) la quantificazione dell'asserita perdita economica, mediante dati contabili, bilanci o altri elementi oggettivi relativi ai ricavi normalmente generati dal veicolo;
pagina 10 di 12 c) il nesso causale tra il furto e il mancato guadagno, dovendo escludersi che la perdita fosse imputabile a fattori diversi. La documentazione in atti, invece, evidenzia soltanto una possibile perdita economica ipotizzata dall'appellante, priva della necessaria prova dell'effettivo danno subito. Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello risulta parzialmente fondato
e la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente riconoscimento del diritto dell'appellante all'indennizzo contrattualmente previsto.
Le spese del doppio grado del giudizio, ex art 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si provvede alla relativa liquidazione in dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre 2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007,
n. 19014) con distrazione in favore dell'avv. Raimondi Fabrizio che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 Controparte_3
tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2101/2020 pubblicata il
27.02.2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna a corrispondere Controparte_3
all'appellante la somma di euro 4095,12, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
B) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_3
favore della che liquida, quanto al primo grado in € 294,00 per Parte_1 CP_1
spese ed € 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfettario iva e cpa se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, e, quanto al secondo grado pagina 11 di 12 in € 400,00 per spese ed € 1.984,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cpa se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, con attribuzione in favore dell'avv. Raimondi Fabrizio, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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