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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
4592 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado n. 820/2019, Rep. 816/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 10/01/2019, pubblicata in data 14/01/2019, non notificata, a definizione del giudizio civile R.G.
56169/2016, promossa da:
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà C.F._2 genitoriale sul minore nato a [...] il [...] cf. Persona_1
elettivamente domiciliati in Roma, Via Lutezia n. 11, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Walter Antonio Calabrò (C.F.
, che li rappresenta e difende unitamente e C.F._4 disgiuntamente all' Avv. Erica Paniccia (C.F. C.F._5
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dagli gli Avv.ti Giulio Ponzanelli e David Morganti
- APPELLATA-
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv. Guido De Santis;
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e Parte_3 difesa dall'Avv. Giuseppe Alloca;
APPELLATI
terzi chiamati in causa dall' Controparte_1
Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n. 820/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XIII Civile, a definizione del giudizio NRG 56169/2016
a) Il Giudizio di primo grado. Il tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, si è pronunciato sulla domanda proposta dagli appellanti finalizzata ad ottenere la condanna del al risarcimento dei danni ritenuti dovuti Controparte_1
a seguito degli accertamenti e profilassi anti tubercolosi effettuata nei confronti del figlio minore, complessivamente quantificati in € 319.496,00 di cui 228.212,00 per il piccolo ed € 45.642,00 per Persona_1 ciascun genitore.
In particolare presentavano le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1. accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a titolo contrattuale ex art. 1218 ss.
c.c., in ordine alla causazione dei danni riportati dagli attori indicati in epigrafe;
2. per l'effetto, condannare l'
[...]
convenuta al Controparte_3 risarcimento di tutti danni non patrimoniali – di natura biologica, morale, esistenziale e da perdita di chance – subiti dagli attori, complessivamente quantificati in € 319.496,00, di cui € 228.212,00 per il piccolo
[...] ed € 45.642,00 per ciascun genitore;
ovvero nella misura Persona_1 maggiore o minore che verrà quantificata in sede di CTU, ovvero ancora nella diversa somma che sarà determinata anche con metro equitativo;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi a far data dall'evento lesivo, oltre al danno patrimoniale;
3. in ogni caso, condannare l'
[...]
alla rifusione delle spese e Controparte_1 competenze di giudizio.”
In via istruttoria, veniva richiesta C.T.U. medico-legale volta a determinare l'entità dei danni subiti dagli attori.
A sostegno della pretesa gli attori evidenziavano quanto segue: che il figlio minore era nato il 1^ giugno 2011, presso il policlinico attuale appellato;
nell'agosto successivo i media hanno diffuso la notizia di una epidemia di tubercolosi presso il citato policlinico, in particolare che una infermiera in servizio presso il reparto di neonatologia era risultata infettata e quindi avevano ritenuto che il citato minore era stato probabilmente contagiato. Avevano quindi sottoposto il minore ad analisi ematiche e profilassi antibiotica dato che il minore era risultato, a loro parere, affetto da tubercolosi.
Quanto sopra indicato costituiva, a parere degli odierni appellanti, giusto motivo per ottenere il risarcimento dei danni succitato.
Si costituiva il rilevando l'infondatezza della pretesa attorea ed CP_1 evidenziando l'assenza di responsabilità in ordine alle conseguenze dell'evento lamentato dagli attori (l'entrata in contatto dei bambini con una infermiera del affetta da TBC), indicando quali Controparte_1 responsabili, dei quali chiedeva la chiamata in causa, l' Parte_4
.
[...]
Si costituivano i chiamati in causa rilavando l'infondatezza della domanda attorea ed istandone per la reiezione preliminarmente eccependo il rispettivo difetto di legittimazione attiva.
La causa si concludeva con il rigetto della domanda attorea per prodromica mancanza di prova (e delle relative istanze probatorie) in merito alla sussistenza del nesso causale, ponendo alla base della decisione, ma non esclusivamente altra decisione analoga, precisando , con doppia motivazione, che non sussistevano i presupposti della sussistenza del danno lamentato .
B – Il giudizio d'appello
A seguito della reiezione della domanda di primo grado, gli appellanti in epigrafe indicati presentavano appello per i seguenti motivi: b1 Errata acquisizione e valutazione degli elementi probatori. Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. per aver usato una perizia di altro procedimento senza formale acquisizione;
b2 Omessa motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie, sul principio di prova fornito con la consulenza di parte, anche in ordine ai danni subiti per mancato utilizzo della consulenza di parte prodotta dalla parte attorea e rigetto alla richiesta di perizia priva di adeguata motivazione , dato che il fatto non era stato contestato dal policlinico.
b3 Omessa/errata valutazione in ordine alla responsabilità della struttura ospedaliera ex art. 1218 c.c., nonché erronea valutazione in ordine alla asserita insussistenza del nesso causale e dei danni prodotti per mancata motivazione della insussistenza del danno risarcibile indicata in sentenza.
Anche la scelta dell'UCSC di comunicare la necessità di effettuare un test
(Quantiferon) ritenuto in seguito poco attendibile, di comunicare l'esito positivo dello stesso e di sottoporre il piccolo ad una profilassi antibiotica particolarmente invasiva (che è poco credibile che non abbia alcun effetto sulla vita futura del bambino alla stessa sottoposto altrimenti sarebbe prescritta di routine, come un normale vaccino) senza attendere gli esiti del secondo esame (NT) che avrebbe probabilmente evitato tutto ciò, sono ritenuti dagli appellanti “comportamenti causalmente determinanti l'evento dannoso, identificabile nello sconvolgimento della vita familiare, per quei sei mesi e non solo”.
Gli appellanti concludevano quindi come segue:
“accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nonché nelle successive memorie, nei confronti dei convenuti, che di seguito si trascrivono: “Piaccia alla Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1. accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a titolo contrattuale ex art. 1218 ss. c.c., in ordine alla causazione dei danni riportati dagli attori indicati in epigrafe;
2. per l'effetto, condannare l'
[...]
convenuta al Controparte_3 risarcimento di tutti danni non patrimoniali – di natura biologica, morale, esistenziale e da perdita di chance – subiti dagli attori, complessivamente quantificati in € 319.496,00, di cui € 228.212,00 per il piccolo
[...]
(€. 198.000,00) ed € 45.642,00 per ciascun genitore;
ovvero Persona_1 nella misura maggiore o minore che verrà quantificata in sede di CTU, ovvero ancora nella diversa somma che sarà determinata anche con metro equitativo;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi a far data dall'evento lesivo, oltre al danno patrimoniale;
3. in ogni caso, condannare l'
[...]
alla rifusione delle spese e Controparte_1 competenze di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Si costituiva il Policlinico concludendo come segue: Si costituiva la chiamata in causa, indicando le medesime circostanze Contr di falsa positività indicate dal Policlinco ed il fatto che il minore fu sottoposto agli accertamenti su richiesta dei genitori.
Si costituiva la concludendo come segue: Parte_3
“ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, provvedere come segue:
1. In via preliminare: confermare il difetto di legittimazione passiva della
così come riconosciuto dalla sentenza di prime cure;
Parte_3
2. Nel merito ed in via principale: rigettare tutte le domanda proposte in primo grado nei confronti della , in quanto inammissibili, Parte_3 infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate sia nell'an che nel quantum.
Rigettare, in ogni caso, tutte le domande proposte dall'originaria parte attrice e le domande di garanzia e manleva avanzate nei confronti della;
Parte_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”
c) Motivazione della Corte
L'appello non merita accoglimento.
Va in primo luogo rilevato che non risulta che il minore abbia effettivamente contratto la tubercolosi, alla luce del fatto che i successivi esami Quantiferon e NT sono risultati negativi, risultando in tal modo confermata la falsa positività del primo accertamento. Risulta infatti che la positività al test Quantiferon necessita di conferma con il succitato test NT, come indicato e provato in primo grado dal CP_1 appellato.
Deve altresì evidenziarsi che le parti appellate e chiamate hanno tutte contestato la sussistenza del contagio, indicando, al contrario, quella di una falsa positività. Invero gli appellanti ravvedono la sussistenza del danno in mere ipotesi ed opinioni non suffragate da oggettività, come la circostanza che la terapia antibiotica a cui darebbe stato sottoposto il minore, della quale non indica il nome, sarebbe “tossica a livello epatico, renale e con ripercussioni sugli organi bersaglio che devono metabolizzare tali sostanze”, fatto non suffragato da accertamento medico, peraltro non richiesto né in primo né in secondo grado.
Anche le “possibilità che il Mycobacterium Tuberculosis, del quale non sussiste, si ribadisce, prova del contagio, possa sopravvivere in particolari siti dell'organismo, non apparire a vari test e risorgere con estrema violenza in presenza di situazioni quali “una momentanea immunodeficienza o deficit di alimentazione” sono mere ipotesi in alcun modo suffragate.
Addirittura, gli appellanti lamentano la metodologia dell'accertamento nell'analisi ematica del Quantiferon, notoriamente analisi standard per gli accertamenti finalizzati all'accertamento della tubercolosi, senza specificare perché altro metodo sarebbe stato preferibile e meno invasivo di una semplice analisi ematica.
Ciò posto non può non rilevarsi che la domanda è priva di supporto probatorio, non essendo riscontrati in alcun modo le possibilità, e neanche la verosimiglianza di quanto dedotto dalla parte appellante, mancando la prova stessa del contagio, né della sindrome ansioso depressiva dei genitori, postai a sostegno della domanda di risarcimento.
Anche la circostanza che la terapia izoniazide si accompagnasse ad episodi frequenti di diarrea, indicata nella consulenza di parte, risulta come dato riferito dai genitori, attuali appellanti, al consulente di parte ma non risulta in alcun modo suffragata da certificazione medica.
Deve altresì evidenziarsi che non sussiste alcuna prova che sia stato il Policlinico a richiedere gli accertamenti ritenuti, senza alcun fondamento,
“indebitamente invasivi” risultando suffragata la circostanza che i genitori sottoposero volontariamente il minore ai citati accertamenti, come indicato nella costituzione della Va in particolare indicato che gli stessi Contr appellanti non hanno mai allegato e provato che la richiesta di accertamenti fu richiesta dal . Al contrario risulta che la CP_1 sottoposizione al test quantiferon (consistente , si ribadisce, in un prelievo ematico) fu oggetto di consenso informato sottoscritto in data 30 agosto 2011, (documento allegato dagli appellanti alla pag. 21 delle copie dei documenti inerenti il fascicolo di primo grado).
Deve quindi ritenersi insussistente alcun danno biologico in favore delle parti.
L'appello va quindi rigettato, circostanza che esime il Collegio dall'affrontare nel merito l'appello incidentale condizionato presentato dal . CP_1
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello, V Sezione civile, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare a tutte le parti appellate le spese di lite, che si liquidano in € 2800 ciascuno, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali;
-dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma
1 bis dpr cit. .
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il cons. rel. est. Il Presidente dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta