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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 17 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 406/24 R.G..
È comparso, per la ricorrente, l'avv. Ferdinando LI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per il resistente, l'avv. Massimo LO GIUDICE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 406 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Massaua, 4, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando CodiceFiscale_1
LI del Foro di Messina, e ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore sito in Roma, Via Bolzano, 36
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Don Luigi Sturzo, n. 14, c.f. elettivamente domiciliato in Gaggi C.F._2
(ME), Via Cutrufelli, n. 5, presso lo studio dell'avv. Massimo LO GIUDICE che lo rappresenta e difende RESISTENTE avente per OGGETTO: domanda di condanna al pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento sono le domande, formulate da
[...]
nei confronti di finalizzate ad ottenere la condanna del Parte_1 Controparte_1
resistente alla restituzione del possesso delle porzioni di immobile considerate nella scrittura
2 TRIBUNALE di MESSINA privata del 20 marzo 2023, in ragione della mancata verificazione delle condizioni essenziali previste all'interno della stessa e, in via subordinata, l'accertamento che il resistente è tenuto, comunque, al pagamento del saldo dell'importo concordato in sede di trattative per la cessione del possesso, e cioè € 70.000,00.
La ricorrente ha, al riguardo, affermato di aver esercitato il legittimo possesso, uti dominus, su più porzioni di un immobile, ad uso abitazione e commerciale, sito in Gaggi
(ME), Piazza Vittorio Emanuele, 1, e precisamente:
1) vano garage, situato al piano interrato di detto edificio, meglio identificato in catasto al foglio 7, particella 380, sub 2 locale con destinazione d'uso commerciale ed ufficio, situato al piano terra di detto edificio, meglio identificato in catasto al foglio 7, particella 380, sub 3;
2) appartamento per civile abitazione, sito al piano secondo, o terza elevazione f.t. di detto edificio, meglio identificato in catasto al foglio 7, particella 380, sub 7;
3) locale sottotetto, con destinazione d'uso civile abitazione, da rifinire, situato al piano terzo o quarta elevazione f.t. di detto edificio, meglio identificato in catasto al foglio
7, particella 380, sub 8.
Nel corso del mese di Dicembre 2022, la ricorrente era stata contattata da che le aveva proposto, in applicazione della norma contenuta dal Controparte_1 secondo comma dell'articolo 1146 c.c., di subentrare in detto possesso, a fronte del pagamento di complessivi € 140.000,00.
Dopo varie e lunghe trattative, protrattesi fino al mese di marzo del 2023, veniva raggiunto un pieno accordo tra le parti per il trasferimento del possesso in questione a fronte del pagamento di € 140.000,00.
Veniva, quindi, sottoscritta dalle parti, in data 20 marzo 2023, una scrittura privata che prevedeva, a fronte dell'acquisto del diritto di proprietà, da far accertare giudizialmente mediante domanda di usucapione, e del possesso da parte del dei predetti CP_1 cespiti, il pagamento di € 70.000,00 ma, a fronte dell'accordo raggiunto, la Pt_1
aveva sempre ritenuto il pagamento ricevuto, pari ad € 70.000,00, quale acconto sul maggior prezzo di € 140.000,00, così come concordato in occasione ed in esito alle trattative. 3 TRIBUNALE di MESSINA Nel corpo di detta scrittura era anche prevista la stipula di un formale verbale di consegna delle porzioni di immobile già possedute dalla ricorrente che dovevano essere minuziosamente descritte anche con riferimento a ciò che in esse era contenuto.
Ha affermato che, successivamente alla sottoscrizione di detta scrittura privata, avvenuta in data 20 marzo 2023, nessun verbale di consegna era stato stilato tra le parti e, pertanto, nessuna formale cessione del possesso degli immobili in questione poteva dirsi concretamente avvenuta in favore del resistente e che non risultava versato il saldo del prezzo pattuito in sede di accordo, pari ad ulteriori € 70.000,00, e risultavano ancora attive le utenze e le forniture a nome della ricorrente e relative alle porzioni di immobile per cui oggi è giudizio.
Pertanto, la ricorrente ha agìto in giudizio per chiedere l'immediata restituzione del possesso delle porzioni di immobile in questione nonché, in subordine, il pagamento della differenza di prezzo concordato e non versato pari ad € 70.000,00.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha contestato quanto affermato dalla ricorrente eccependo l'inammissibilità della domanda ex art. 100 c.p.c., avendo la ricorrente ricevuto la somma concordata di € 70.000,00.
Le domande avanzate dalla ricorrente che vanno entrambe rigettate.
In ordine alla domanda di restituzione del possesso delle porzioni di immobile, la domanda è palesemente generica in quanto omette di precisare, in punto di diritto, sulla base di quale istituto in diritto il resistente sarebbe tenuto a restituire alla ricorrente il possesso degli immobili, nonostante tale possesso gli sia stato trasferito, unitamente al diritto di proprietà, con la scrittura privata del 18 marzo 2022 della quale non è stata contestata in alcun modo la validità o l'efficacia.
Ove poi, si volesse ipotizzare che con la domanda di restituzione sia stata dalla ricorrente implicitamente avanzata una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del resistente, allora questa domanda dovrebbe essere rigettata in quanto palesemente infondata per le medesime ragioni di seguito esposte in relazione alla domanda subordinata di condanna.
Per quanto concerne il criterio di riparto dell'onere della prova, si ricorda che, in materia contrattuale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio 4 TRIBUNALE di MESSINA secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto, esatto, adempimento dell'obbligazione o da altri fatti cui la legge attribuisce efficacia estintiva del diritto (prescrizione, compensazione, ecc.) o, in alternativa, della non imputabilità dell'inadempimento allegato.
Premessi i principi generali in materia di inadempimento contrattuale e di riparto dell'onere probatorio (cfr. Cass. 3373/10; Cass. 15677/09; Cass. 9439/08; Cass. S.U.
13533/01), è, dunque, compito del Giudice verificare la sussistenza dell'allegato inadempimento del resistente.
Orbene, in ordine alla domanda di condanna del resistente al pagamento della somma di € 70.000,00, acclarata la stipula, ad opera dei contendenti, della scrittura privata di trasferimento del 18 marzo 2022 – in realtà, la successiva scrittura del 20 marzo 2023 prodotta dalla ricorrente non è la scrittura di trasferimento bensì un mero atto ricognitivo avente la funzione di quietanza e di verbale di consegna – osserva il Tribunale che la prima affermazione su cui si basa la domanda della ricorrente, e cioè che il prezzo pattuito per la cessione del diritto di proprietà e del possesso sugli immobili ivi indicati fosse €
140.000,00, è documentalmente smentita da quanto concordato dalle parti all'art. 2 della scrittura privata, depositata dal resistente e non dalla ricorrente, nel quale il prezzo della cessione è stato univocamente individuato dai contraenti, quale “…complessiva e finale somma…”, in € 70.000,00, da corrispondersi entro il termine del 20 Marzo 2023, e non nella diversa e maggiore somma di € 140.000,00 indicata dalla ricorrente e che non trova alcun riscontro documentale.
La ricorrente, a fronte della contestazione del resistente circa l'esatto importo del corrispettivo della cessione, nella memoria integrativa del 31.07.2024 non solo non è stata in grado di indicare la ragione dell'asserita debenza dell'ulteriore somma di € 70.000,00 tramite l'allegazione del titolo contrattuale dal quale discenderebbe il predetto obbligo – limitandosi a fare riferimento a generici “… comportamenti tenuti nel corso delle trattative da parte del resistente…” e a “…quanto accettato in sede di trattative…” e sostenendo che 5 TRIBUNALE di MESSINA la ricorrente “…ha sempre ritenuto il pagamento ricevuto, pari ad euro 70.000,00=, quale acconto sul maggior prezzo di euro 140.000,00= così stabilito e concordato in occasione ed in esito alle trattative di cui si è in precedenza detto.” – ma non ha articolato alcun mezzo di prova diretto idoneo ad assolvere l'onere probatorio su essa gravante, ovvero dimostrare che il prezzo pattuito in contratto fosse € 140.000,00 e non € 70.000,00, come documentalmente provato.
In realtà, ciò che è rilevante in diritto ai fini della decisione non è ciò a cui la ricorrente ritiene di aver diritto sulla base delle intercorse trattative precontrattuali bensì ciò che ha pattuito tramite la sottoscrizione del contratto all'interno del quale la volontà delle parti è stata recepita e che fissa, in modo vincolante, natura e contenuto degli obblighi contrattuali gravanti su ciascun contraente;
ebbene, la ricorrente ha sottoscritto un contratto nel quale il corrispettivo pattuito non era € 140.000,00 bensì € 70.000,00, somma che il resistente ha effettivamente corrisposto (v. infra).
La seconda affermazione della ricorrente è che l'ulteriore somma di € 70.000,00 non era stata corrisposta e che nessun verbale di consegna era mai stato redatto dalle parti.
La scrittura privata del 20 marzo 2023, anch'essa sottoscritta dalla , Pt_1 dimostra la non corrispondenza al vero di entrambe le affermazioni.
Intanto, nella predetta scrittura la ha riconosciuto chiaramente che il Pt_1 prezzo della cessione le era corrisposto in quella sede mediante la consegna di un assegno circolare non trasferibile di € 50.000,00 e, per i restanti € 20.000,00, con la predisposizione di un bonifico bancario sul conto corrente della ricorrente, per l'importo complessivo di €
70.000,00.
Orbene, poiché la ricorrente non ha allegato una qualsivoglia ragione che le abbia impedito l'incasso del titolo di credito – falsità della firma del sottoscrittore o altra ragione – né ha allegato la mancata ricezione del bonifico bancario da parte del deve CP_1 ritenersi che la ricorrente abbia effettivamente ricevuto la somma di € 70.000,00, prova ne è il fatto che la ha chiesto la condanna del resistente al pagamento del saldo del Pt_1
prezzo dovuto di € 70.000,00, così tacitamente ammettendo di aver incassato i primi €
70.000,00.
6 TRIBUNALE di MESSINA In secondo luogo, alla scrittura del 20 marzo 2023 deve attribuirsi il significato di verbale di consegna con il quale le parti, richiamando la precedente scrittura traslativa dei beni ivi menzionati, hanno concordato, al punto A), che i beni mobili residuati dallo sgombero delle unità immobiliari sarebbero rimasti nella disponibilità del;
CP_1 questa conclusione discende dalla lettura dell'art. 3 della scrittura privata del 18 marzo 2022 laddove le parti hanno concordato che all'atto dello sgombero, della pulizia delle unità immobiliari e della consegna del prezzo, avrebbero sottoscritto apposito verbale di sgombero e di quietanza liberatoria.
Ciò è, appunto, quello che le parti hanno fatto con la sottoscrizione della scrittura del
20 marzo 2023 nella quale hanno dato atto del quasi integrale sgombero delle unità immobiliari, della consegna dell'assegno circolare alla venditrice e della futura esecuzione del bonifico bancario in suo favore con rilascio di apposita quietanza.
Pertanto, anche la domanda di condanna al pagamento del residuo prezzo di €
70.000,00 va rigettata, avendo il corrisposto integralmente alla il CP_1 Pt_1 corrispettivo pattuito di € 70.000,00 e non risultando, si ribadisce, dalla lettura della scrittura privata del 18 marzo 2022, un debito di ulteriori € 70.000,00 invocati in questa sede dalla ricorrente.
Infine, con riguardo all'affermazione per cui risulterebbero ancora attive le utenze e le forniture a nome della ricorrente e relative alle porzioni di immobile per cui oggi è giudizio, se, da un lato, la voltura delle utenze non è stata esplicitamente prevista nel contratto e non se ne può, pertanto, ritenere inadempiuto l'obbligo da parte del resistente, dall'altro la ricorrente non ha chiesto in giudizio l'emissione dell'ordine di volturazione delle utenze a carico del resistente.
In conclusione, non è ravvisabile nel comportamento del alcun CP_1
inadempimento a quanto stabilito nella scrittura privata traslativa, avendo questi corrisposto il prezzo pattuito di € 70.000,00, al momento della liberazione degli immobili da parte della ricorrente.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. per la condanna della ricorrente al risarcimento del danno, non avendo il resistente allegato il pregiudizio
7 TRIBUNALE di MESSINA patrimoniale subìto o gli elementi di fatto necessari alla sua liquidazione in via equitativa (v.
Cass. Civ., sent. n. 21798 del 27.10.2015; ord. n. 15175/23).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste esclusivamente a carico della ricorrente – risultando ininfluente nell'economia del giudizio la soccombenza del resistente sulla domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. – e, tenuto conto del valore della controversia da inquadrarsi nello scaglione di valore compreso tra €
52.000,00 e € 260.000,00, vanno liquidate in favore del resistente in complessivi €
12.000,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 12.000,00 per compensi di Controparte_1 avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, €
4.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 17.12.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
8
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 17 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 406/24 R.G..
È comparso, per la ricorrente, l'avv. Ferdinando LI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per il resistente, l'avv. Massimo LO GIUDICE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 406 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Massaua, 4, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando CodiceFiscale_1
LI del Foro di Messina, e ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore sito in Roma, Via Bolzano, 36
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Don Luigi Sturzo, n. 14, c.f. elettivamente domiciliato in Gaggi C.F._2
(ME), Via Cutrufelli, n. 5, presso lo studio dell'avv. Massimo LO GIUDICE che lo rappresenta e difende RESISTENTE avente per OGGETTO: domanda di condanna al pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento sono le domande, formulate da
[...]
nei confronti di finalizzate ad ottenere la condanna del Parte_1 Controparte_1
resistente alla restituzione del possesso delle porzioni di immobile considerate nella scrittura
2 TRIBUNALE di MESSINA privata del 20 marzo 2023, in ragione della mancata verificazione delle condizioni essenziali previste all'interno della stessa e, in via subordinata, l'accertamento che il resistente è tenuto, comunque, al pagamento del saldo dell'importo concordato in sede di trattative per la cessione del possesso, e cioè € 70.000,00.
La ricorrente ha, al riguardo, affermato di aver esercitato il legittimo possesso, uti dominus, su più porzioni di un immobile, ad uso abitazione e commerciale, sito in Gaggi
(ME), Piazza Vittorio Emanuele, 1, e precisamente:
1) vano garage, situato al piano interrato di detto edificio, meglio identificato in catasto al foglio 7, particella 380, sub 2 locale con destinazione d'uso commerciale ed ufficio, situato al piano terra di detto edificio, meglio identificato in catasto al foglio 7, particella 380, sub 3;
2) appartamento per civile abitazione, sito al piano secondo, o terza elevazione f.t. di detto edificio, meglio identificato in catasto al foglio 7, particella 380, sub 7;
3) locale sottotetto, con destinazione d'uso civile abitazione, da rifinire, situato al piano terzo o quarta elevazione f.t. di detto edificio, meglio identificato in catasto al foglio
7, particella 380, sub 8.
Nel corso del mese di Dicembre 2022, la ricorrente era stata contattata da che le aveva proposto, in applicazione della norma contenuta dal Controparte_1 secondo comma dell'articolo 1146 c.c., di subentrare in detto possesso, a fronte del pagamento di complessivi € 140.000,00.
Dopo varie e lunghe trattative, protrattesi fino al mese di marzo del 2023, veniva raggiunto un pieno accordo tra le parti per il trasferimento del possesso in questione a fronte del pagamento di € 140.000,00.
Veniva, quindi, sottoscritta dalle parti, in data 20 marzo 2023, una scrittura privata che prevedeva, a fronte dell'acquisto del diritto di proprietà, da far accertare giudizialmente mediante domanda di usucapione, e del possesso da parte del dei predetti CP_1 cespiti, il pagamento di € 70.000,00 ma, a fronte dell'accordo raggiunto, la Pt_1
aveva sempre ritenuto il pagamento ricevuto, pari ad € 70.000,00, quale acconto sul maggior prezzo di € 140.000,00, così come concordato in occasione ed in esito alle trattative. 3 TRIBUNALE di MESSINA Nel corpo di detta scrittura era anche prevista la stipula di un formale verbale di consegna delle porzioni di immobile già possedute dalla ricorrente che dovevano essere minuziosamente descritte anche con riferimento a ciò che in esse era contenuto.
Ha affermato che, successivamente alla sottoscrizione di detta scrittura privata, avvenuta in data 20 marzo 2023, nessun verbale di consegna era stato stilato tra le parti e, pertanto, nessuna formale cessione del possesso degli immobili in questione poteva dirsi concretamente avvenuta in favore del resistente e che non risultava versato il saldo del prezzo pattuito in sede di accordo, pari ad ulteriori € 70.000,00, e risultavano ancora attive le utenze e le forniture a nome della ricorrente e relative alle porzioni di immobile per cui oggi è giudizio.
Pertanto, la ricorrente ha agìto in giudizio per chiedere l'immediata restituzione del possesso delle porzioni di immobile in questione nonché, in subordine, il pagamento della differenza di prezzo concordato e non versato pari ad € 70.000,00.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha contestato quanto affermato dalla ricorrente eccependo l'inammissibilità della domanda ex art. 100 c.p.c., avendo la ricorrente ricevuto la somma concordata di € 70.000,00.
Le domande avanzate dalla ricorrente che vanno entrambe rigettate.
In ordine alla domanda di restituzione del possesso delle porzioni di immobile, la domanda è palesemente generica in quanto omette di precisare, in punto di diritto, sulla base di quale istituto in diritto il resistente sarebbe tenuto a restituire alla ricorrente il possesso degli immobili, nonostante tale possesso gli sia stato trasferito, unitamente al diritto di proprietà, con la scrittura privata del 18 marzo 2022 della quale non è stata contestata in alcun modo la validità o l'efficacia.
Ove poi, si volesse ipotizzare che con la domanda di restituzione sia stata dalla ricorrente implicitamente avanzata una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del resistente, allora questa domanda dovrebbe essere rigettata in quanto palesemente infondata per le medesime ragioni di seguito esposte in relazione alla domanda subordinata di condanna.
Per quanto concerne il criterio di riparto dell'onere della prova, si ricorda che, in materia contrattuale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio 4 TRIBUNALE di MESSINA secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto, esatto, adempimento dell'obbligazione o da altri fatti cui la legge attribuisce efficacia estintiva del diritto (prescrizione, compensazione, ecc.) o, in alternativa, della non imputabilità dell'inadempimento allegato.
Premessi i principi generali in materia di inadempimento contrattuale e di riparto dell'onere probatorio (cfr. Cass. 3373/10; Cass. 15677/09; Cass. 9439/08; Cass. S.U.
13533/01), è, dunque, compito del Giudice verificare la sussistenza dell'allegato inadempimento del resistente.
Orbene, in ordine alla domanda di condanna del resistente al pagamento della somma di € 70.000,00, acclarata la stipula, ad opera dei contendenti, della scrittura privata di trasferimento del 18 marzo 2022 – in realtà, la successiva scrittura del 20 marzo 2023 prodotta dalla ricorrente non è la scrittura di trasferimento bensì un mero atto ricognitivo avente la funzione di quietanza e di verbale di consegna – osserva il Tribunale che la prima affermazione su cui si basa la domanda della ricorrente, e cioè che il prezzo pattuito per la cessione del diritto di proprietà e del possesso sugli immobili ivi indicati fosse €
140.000,00, è documentalmente smentita da quanto concordato dalle parti all'art. 2 della scrittura privata, depositata dal resistente e non dalla ricorrente, nel quale il prezzo della cessione è stato univocamente individuato dai contraenti, quale “…complessiva e finale somma…”, in € 70.000,00, da corrispondersi entro il termine del 20 Marzo 2023, e non nella diversa e maggiore somma di € 140.000,00 indicata dalla ricorrente e che non trova alcun riscontro documentale.
La ricorrente, a fronte della contestazione del resistente circa l'esatto importo del corrispettivo della cessione, nella memoria integrativa del 31.07.2024 non solo non è stata in grado di indicare la ragione dell'asserita debenza dell'ulteriore somma di € 70.000,00 tramite l'allegazione del titolo contrattuale dal quale discenderebbe il predetto obbligo – limitandosi a fare riferimento a generici “… comportamenti tenuti nel corso delle trattative da parte del resistente…” e a “…quanto accettato in sede di trattative…” e sostenendo che 5 TRIBUNALE di MESSINA la ricorrente “…ha sempre ritenuto il pagamento ricevuto, pari ad euro 70.000,00=, quale acconto sul maggior prezzo di euro 140.000,00= così stabilito e concordato in occasione ed in esito alle trattative di cui si è in precedenza detto.” – ma non ha articolato alcun mezzo di prova diretto idoneo ad assolvere l'onere probatorio su essa gravante, ovvero dimostrare che il prezzo pattuito in contratto fosse € 140.000,00 e non € 70.000,00, come documentalmente provato.
In realtà, ciò che è rilevante in diritto ai fini della decisione non è ciò a cui la ricorrente ritiene di aver diritto sulla base delle intercorse trattative precontrattuali bensì ciò che ha pattuito tramite la sottoscrizione del contratto all'interno del quale la volontà delle parti è stata recepita e che fissa, in modo vincolante, natura e contenuto degli obblighi contrattuali gravanti su ciascun contraente;
ebbene, la ricorrente ha sottoscritto un contratto nel quale il corrispettivo pattuito non era € 140.000,00 bensì € 70.000,00, somma che il resistente ha effettivamente corrisposto (v. infra).
La seconda affermazione della ricorrente è che l'ulteriore somma di € 70.000,00 non era stata corrisposta e che nessun verbale di consegna era mai stato redatto dalle parti.
La scrittura privata del 20 marzo 2023, anch'essa sottoscritta dalla , Pt_1 dimostra la non corrispondenza al vero di entrambe le affermazioni.
Intanto, nella predetta scrittura la ha riconosciuto chiaramente che il Pt_1 prezzo della cessione le era corrisposto in quella sede mediante la consegna di un assegno circolare non trasferibile di € 50.000,00 e, per i restanti € 20.000,00, con la predisposizione di un bonifico bancario sul conto corrente della ricorrente, per l'importo complessivo di €
70.000,00.
Orbene, poiché la ricorrente non ha allegato una qualsivoglia ragione che le abbia impedito l'incasso del titolo di credito – falsità della firma del sottoscrittore o altra ragione – né ha allegato la mancata ricezione del bonifico bancario da parte del deve CP_1 ritenersi che la ricorrente abbia effettivamente ricevuto la somma di € 70.000,00, prova ne è il fatto che la ha chiesto la condanna del resistente al pagamento del saldo del Pt_1
prezzo dovuto di € 70.000,00, così tacitamente ammettendo di aver incassato i primi €
70.000,00.
6 TRIBUNALE di MESSINA In secondo luogo, alla scrittura del 20 marzo 2023 deve attribuirsi il significato di verbale di consegna con il quale le parti, richiamando la precedente scrittura traslativa dei beni ivi menzionati, hanno concordato, al punto A), che i beni mobili residuati dallo sgombero delle unità immobiliari sarebbero rimasti nella disponibilità del;
CP_1 questa conclusione discende dalla lettura dell'art. 3 della scrittura privata del 18 marzo 2022 laddove le parti hanno concordato che all'atto dello sgombero, della pulizia delle unità immobiliari e della consegna del prezzo, avrebbero sottoscritto apposito verbale di sgombero e di quietanza liberatoria.
Ciò è, appunto, quello che le parti hanno fatto con la sottoscrizione della scrittura del
20 marzo 2023 nella quale hanno dato atto del quasi integrale sgombero delle unità immobiliari, della consegna dell'assegno circolare alla venditrice e della futura esecuzione del bonifico bancario in suo favore con rilascio di apposita quietanza.
Pertanto, anche la domanda di condanna al pagamento del residuo prezzo di €
70.000,00 va rigettata, avendo il corrisposto integralmente alla il CP_1 Pt_1 corrispettivo pattuito di € 70.000,00 e non risultando, si ribadisce, dalla lettura della scrittura privata del 18 marzo 2022, un debito di ulteriori € 70.000,00 invocati in questa sede dalla ricorrente.
Infine, con riguardo all'affermazione per cui risulterebbero ancora attive le utenze e le forniture a nome della ricorrente e relative alle porzioni di immobile per cui oggi è giudizio, se, da un lato, la voltura delle utenze non è stata esplicitamente prevista nel contratto e non se ne può, pertanto, ritenere inadempiuto l'obbligo da parte del resistente, dall'altro la ricorrente non ha chiesto in giudizio l'emissione dell'ordine di volturazione delle utenze a carico del resistente.
In conclusione, non è ravvisabile nel comportamento del alcun CP_1
inadempimento a quanto stabilito nella scrittura privata traslativa, avendo questi corrisposto il prezzo pattuito di € 70.000,00, al momento della liberazione degli immobili da parte della ricorrente.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. per la condanna della ricorrente al risarcimento del danno, non avendo il resistente allegato il pregiudizio
7 TRIBUNALE di MESSINA patrimoniale subìto o gli elementi di fatto necessari alla sua liquidazione in via equitativa (v.
Cass. Civ., sent. n. 21798 del 27.10.2015; ord. n. 15175/23).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste esclusivamente a carico della ricorrente – risultando ininfluente nell'economia del giudizio la soccombenza del resistente sulla domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. – e, tenuto conto del valore della controversia da inquadrarsi nello scaglione di valore compreso tra €
52.000,00 e € 260.000,00, vanno liquidate in favore del resistente in complessivi €
12.000,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 12.000,00 per compensi di Controparte_1 avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, €
4.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 17.12.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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