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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/09/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione III
in composizione monocratica, in persona del GoP dott. Salvatore Di Biase ha pronunziato la seguente sentenza, riservata all'udienza del 15/09/25, nella causa Rg. N. 4137/23
TRA
( ) elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate Parte_1 C.F._1 alla Via Buonconsiglio n. 26 presso lo studio dell'avv. Gianluca Chierchia e avv. Ciro Gallo dai quali è rapp.to e difeso, giusta procura allegata in atti.
opponente e
e ,in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rapp.ti e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 domicilia per legge
, in p.l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Sirica presso il cui Controparte_3 studio elett.te domicilia in Sarno alla Via Ruotolo n. 30, giusta procura in calce alla copia della memoria difensiva e
Tribunale di Torre Annunziata – Campione Penale
Corte di Appello di Salerno – Campione Penale
Casa Circondariale di Salerno
Tribunale di Nocera Inferiore
Casa Circondariale di Napoli questi ultimi tutti domiciliati come in atti opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti, ritualmente citati e non costituiti.
Nel merito l'opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'opposizione come proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 071202390233229670000 notificata il 26/08/23, deve ritenersi ammissibile in quanto il ricorrente sostanzialmente eccepisce la nullità del ruolo per nullità della notifica della/e cartella/e esattoriale quale atto presupposto e conseguente prescrizione del diritto dell'ente a procedere ad esecuzione.
Infatti deve ritenersi “ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'intimazione di pagamento, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” ( in tal senso Cass. Sezioni Unite n. 19704 del
2 ottobre 2015).
Nel merito l'opposizione deve essere rigettata relativamente le cartelle sottese e come indicate in atti considerato che esse risultano tutte ritualmente notificate come da documentazione allegata agli atti depositati dall'Avvocatura di Stato che ha precisamente indicato e provato le loro modalità di notificazione non essendo, evidentemente, maturata la prescrizione decennale interrotta dalla notifica della impugnata intimazione di pagamento.
Infine occorre osservare che la prescrizione è rimasta interrotta dalla intimazione di pagamento n. 07120179031674312000 notificata il 23/02/18, intimazione n.
07120149093469833000 notificata il 24/11/14 e intimazione n. 07120199010831455000 notificata il 3/8/19, tutte ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge, come precisamente documentato e provato dalla difesa svolta dall'Avvocatura di Stato.
Per i suesposti motivi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore / opponente soccombente tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale svolta, il tutto come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così provvede:
Revoca il provvedimento di sospensione assunto in data 29/01/24 e rigetta l'opposizione;
Conferma l'impugnata intimazione;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in Parte_1 favore di e che si liquidano in Controparte_1 Controparte_3
Euro 50,00 per spese vive, Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, lì 30/09/2025
Il GoP dott. Salvatore Di Biase
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione III
in composizione monocratica, in persona del GoP dott. Salvatore Di Biase ha pronunziato la seguente sentenza, riservata all'udienza del 15/09/25, nella causa Rg. N. 4137/23
TRA
( ) elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate Parte_1 C.F._1 alla Via Buonconsiglio n. 26 presso lo studio dell'avv. Gianluca Chierchia e avv. Ciro Gallo dai quali è rapp.to e difeso, giusta procura allegata in atti.
opponente e
e ,in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rapp.ti e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 domicilia per legge
, in p.l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Sirica presso il cui Controparte_3 studio elett.te domicilia in Sarno alla Via Ruotolo n. 30, giusta procura in calce alla copia della memoria difensiva e
Tribunale di Torre Annunziata – Campione Penale
Corte di Appello di Salerno – Campione Penale
Casa Circondariale di Salerno
Tribunale di Nocera Inferiore
Casa Circondariale di Napoli questi ultimi tutti domiciliati come in atti opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti, ritualmente citati e non costituiti.
Nel merito l'opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'opposizione come proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 071202390233229670000 notificata il 26/08/23, deve ritenersi ammissibile in quanto il ricorrente sostanzialmente eccepisce la nullità del ruolo per nullità della notifica della/e cartella/e esattoriale quale atto presupposto e conseguente prescrizione del diritto dell'ente a procedere ad esecuzione.
Infatti deve ritenersi “ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'intimazione di pagamento, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” ( in tal senso Cass. Sezioni Unite n. 19704 del
2 ottobre 2015).
Nel merito l'opposizione deve essere rigettata relativamente le cartelle sottese e come indicate in atti considerato che esse risultano tutte ritualmente notificate come da documentazione allegata agli atti depositati dall'Avvocatura di Stato che ha precisamente indicato e provato le loro modalità di notificazione non essendo, evidentemente, maturata la prescrizione decennale interrotta dalla notifica della impugnata intimazione di pagamento.
Infine occorre osservare che la prescrizione è rimasta interrotta dalla intimazione di pagamento n. 07120179031674312000 notificata il 23/02/18, intimazione n.
07120149093469833000 notificata il 24/11/14 e intimazione n. 07120199010831455000 notificata il 3/8/19, tutte ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge, come precisamente documentato e provato dalla difesa svolta dall'Avvocatura di Stato.
Per i suesposti motivi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore / opponente soccombente tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale svolta, il tutto come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così provvede:
Revoca il provvedimento di sospensione assunto in data 29/01/24 e rigetta l'opposizione;
Conferma l'impugnata intimazione;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in Parte_1 favore di e che si liquidano in Controparte_1 Controparte_3
Euro 50,00 per spese vive, Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, lì 30/09/2025
Il GoP dott. Salvatore Di Biase