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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8360/20 RG in data 11.11.20, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Grazia Galera, presso il cui studio domicilia in Salerno alla p.zza
XXIV Maggio n. 26;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Alessandra Grappone, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Pascale sito in Salerno alla via Roma n. 16;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 20.2.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con termini ridotti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.20, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Cava de Tirreni in data 17.5.14 (dopo una lunga convivenza) con e Controparte_1 che dalla loro unione era nato il figlio (31.8.04), chiedeva dichiararsi la separazione Persona_1 dal coniuge, proponendo altresì domanda di addebito, lamentando la violazione degli obblighi familiari, non avendo il resistente assolto agli obblighi di assistenza morale e materiale, oltre ad aver violato l'obbligo di fedeltà coniugale ed aver denigrato la figura materna.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che contestava in modo preciso le allegazioni in fatto, pur non opponendosi alla domanda di separazione, proponendo, a sua volta, domanda di addebito, deducendo che la crisi coniugale era da imputare alla ricorrente con una sua condotta prevaricatrice e gelosa, rigida nei suoi schemi mentali ed ossessionata dall'idea delle nobili origini della sua famiglia.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in data 11.5.21, stabiliva l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, determinando in € 1100,00 l'assegno di mantenimento per il figlio ed € 800,00 quello per la ricorrente al cui versamento era tenuto il , oltre a dover contribuire questi nella misura del 60% al CP_1 pagamento delle spese straordinarie. Infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore designato per la trattazione del processo.
Con sentenza non definitiva emessa in data 8.11.22 il Tribunale dichiarava la separazione tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruzione sulle altre domande.
Ammessa ed espletata la prova orale, disposti accertamenti della Guardia di Finanza, la causa, all'udienza del 20.2.25, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ridotti di gg. 20 per comparse conclusionali e gg. 20 per repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, devono esaminarsi le ulteriori domande, prima fra tutte quella relativa all'addebito reciprocamente proposta.
Tuttavia, deve osservarsi che, come dedotto nelle note di trattazione scritta depositate da parte resistente, è stata introdotta dalla ricorrente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato in data 13.2.25 innanzi al Tribunale di Salerno, ciò determinando conseguenze da un punto di vista processuale.
Ed invero, in conformità con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, questo Tribunale ritiene che “dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l.div), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriale (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi
(sopravvenuta) il solo giudice del divorzio” (si veda Tribunale di Milano, 26.2.2016, edita). È il giudice del divorzio che ha il potere di statuire in maniera definitiva su tutte le domande delle parti, senza che possa attribuirsi valenza necessariamente condizionante al thema decidendum ancora in ipotesi sub iudice nel procedimento di separazione. Tale principio vale certamente per le domande che possono essere proposte in modo identico nei due processi. L'affidamento dei figli minori e le questioni ad esso relative, il mantenimento degli stessi o di quelli maggiorenni ma bisognosi di protezione (perché non autosufficienti ovvero portatori di handicap), l'assegnazione della casa familiare costituiscono esempi di domande che hanno il medesimo contenuto e sono soggette a una identica valutazione da parte del giudice nei due processi. Per evitare il rischio di contrasti nelle decisioni è quindi evidente che nella contemporanea pendenza tra i due giudizi meriti di essere privilegiato quello del divorzio;
ciò non tanto in quanto logicamente successivo, ma perché le sue decisioni sono potenzialmente destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo e avere così una più estesa tenuta nella regolamentazione dei rapporti tra gli (alla sua definizione ormai ex) coniugi. Per queste domande, la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale e la valutazione e decisione sulle stesse all'interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora eventualmente sub iudice nella separazione.
La potestas decidendi del giudice della separazione resta pertanto limitata alla valutazione delle eventuali domande di addebito e di quelle relative all'assegnazione della casa familiare e l'assegno di mantenimento dei figli, per queste ultime due sino alla data del provvedimento temporaneo che regolamenterà il giudizio di divorzio.
Sulla scorta dei principi sopra esposti, nel caso di specie il thema decidendum deve intendersi limitato alla domanda di addebito proposta da entrambe le parti, nonché alle domande di assegnazione della casa familiare e di natura economica (assegno per il figlio), domande queste ultime rispetto alle quali le statuizioni di cui alla presente sentenza conservano vigenza solo fino alla data dell'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., ed infine alla domanda di mantenimento per la ricorrente.
Con riferimento a quest'ultima, deve però osservarsi che, nella regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati in pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma
13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione (sul punto Cass. Civ. n. 3852/21)
Ciò chiarito, può passarsi all'esame delle domande.
Quanto a quelle di addebito, la ricorrente lamenta che il marito avrebbe negato sempre la sua collaborazione nella gestione familiare, violando gli obblighi di assistenza morale e materiale, avrebbe violato altresì l'obbligo di fedeltà coniugale oltre a denigrare la figura materna, condotte sfociate infine in un'aggressione del 12.6.19 cui sarebbe seguito l'allontanamento dalla casa familiare.
A sua volta, il resistente lamenta che già da primi anni la ricorrente “è stata conflittuale e litigiosa”, ha assunto un comportamento prevaricatore e geloso, con piglio autoritario, rigida nei suoi schemi mentali ed ossessionata dall'idea della sua “nobile famiglia”, determinando anche l'allontanamento del resistente dalla sua famiglia di origine. Era la ricorrente a rifiutare rapporti intimi e a determinare un'insicurezza nel non essere più desiderabile nel marito. Da ultimo, deduce la scoperta della falsità del titolo di architetto vantato dalla ricorrente.
Ora, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Tuttavia, quando si lamentano condotte violente, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse: il loro accertamento esonera, invero, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. civ., sez. I, 10 dicembre
2018, n. 31901).
E l'addebito va pronunciato anche quando le violenze fisiche si concretizzano in un unico episodio di percosse, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. Civ. n. 7388/17).
Orbene, la ricorrente già nel ricorso introduttivo prospetta una crisi familiare che troverebbe la sua origine fin dal principio, con condotte di disinteresse del coniuge che, tuttavia, non sono state provate.
I messaggi prodotti evidenziano solo una crisi che negli anni si è andata acuendo, con l'incapacità delle parti di far fronte alle difficoltà quotidiane. Provata, invece, è la condotta violenta ascritta al resistente nell'episodio del 12.6.19.
Ed invero, la teste amica della ricorrente ha dichiarato che “la sera del 12.6.2019 lei (la Tes_1 ricorrente) mi mandò un messaggio nel quale scriveva che l'aveva aggredita. Era sconvolta. CP_1
Il giorno dopo, il 13.6.2019 incontrai lei ed il figlio in macchina vicino ai e Per_1 Parte_2
mi riferì che aveva assistito all'aggressione della madre da parte del padre e quando lui si Per_1 avventò sul padre per fermarlo questo lo strattonò; mi riferì che quando disse a di Pt_1 Per_1 chiamare i Carabinieri, la lasciò e si allontanò da casa. Mi riferì anche di altre aggressioni da CP_1 parte del padre nei suoi confronti, come scatti di ira, schiaffi, che facevano un po' paura”, oltre a continuare dicendo che “riconosco nelle foto che mi vengono mostrate, allegate alle memorie istruttorie di parte ricorrente, le ecchimosi viste sul labbro di la sera del 13.6.2019 e i lividi Pt_1 che aveva sul volto. Era di sera quando la incontrai per cui non si vedeva bene”.
La teste, dunque, riconosce le foto ove è visibile il labbro gonfio.
Sull'episodio riferisce anche l'altra teste , , sorella della ricorrente, che dichiara di Testimone_2 essere stata chiamata dal nipote quella stessa sera, di essere giunta a casa della sorella, di non aver trovato il cognato, raccontandole il nipote che era stato svegliato dalle urla dei genitori e di aver visto il padre che stava picchiando la madre, riconoscendo anche le foto prodotte.
Dunque, le due testimoni hanno reso dichiarazioni sull'episodi acquisite dal figlio della ricorrente e tali testimonianze de relato, corroborate dal riconoscimento delle produzioni fotografiche, consentono di ritenere accertato l'episodio di percosse lamentato dalla ricorrente.
In proposito, si ricorda che, in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (da ultimo Cass. Civ. 4530/25). Non assumono, invece, rilievo, per quanto sopra detto, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi e , in quanto de relato actoris. Testimone_3 Testimone_4
Deve pertanto ritenersi provato l'episodio di percosse del 12.6.19, con conseguente accoglimento della domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Di converso va rigettata la domanda di addebito proposta dal resistente, non essendo stata acquisita alcuna prova delle condotte ascritte alla ricorrente quali causa della separazione, non rilevando la circostanza che solo di recente (quando ormai la crisi era ampiamente cristallizzata, come da lui dedotto, il resistente avrebbe avuto notizia del titolo falso di architetto acquisito dalla ricorrente).
Le foto, prodotte in atti, inoltre, riproducono delle festività insieme tra le due famiglie e quel che si evince dai messaggi è un clima di tensione, di incomprensione, di reciproche recriminazioni che trovano un loro riscontro anche nella deposizione del teste che riferisce di litigi Testimone_4 tra le parti anche alla presenza di amici, durante festeggiamenti.
Essendoci un unico figlio maggiorenne (che studia fuori ma comunque nel rientrare continua ad aver un collegamento con la casa coniugale), va disciplinata, fino all'assunzione dei provvedimenti temporanei con efficacia dalla data di proposizione del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (per quanto sopra detto), l'assegnazione della casa familiare.
Questa, sita in Raito alla via Nuova Raito 22, va assegnata alla ricorrente che vi abita unitamente al figlio, in quanto, pur se studente fuori sede, quando rientra in Salerno, continua a vivere con la madre.
Sul punto, è importante precisare che è lo stesso resistente che riconosce che la famiglia si è ivi trasferita nella primavera del 2015, di talchè, rispetto al ricorso depositato nell'anno 2020, questa è da intendersi sicuramente quale casa familiare e permane tale anche se il figlio è studente fuori sede, rientrando nella casa familiare.
In ordine, invece, al mantenimento del figlio (e sempre limitatamente al periodo fino all'emissione dei provvedimenti provvisori che verranno emessi nel giudizio di divorzio con eventuale efficacia retroattiva dal deposito del ricorso di divorzio), deve farsi applicazione dell'art. 316 bis che prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, pertanto, necessario individuare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta, gli accertamenti acquisiti dalla Guardia di Finanza
e le stesse dichiarazioni rese dalle parti, si riscontra un elevato tenore di vita cha la coppia aveva in costanza di matrimonio, con festeggiamenti, partecipazioni ad eventi, iscrizione al circolo canottieri
(vedi iscrizione prodotta dalla ricorrente), colf assunta regolarmente (vedi contratto in atti), acquisto di vini. Lo stesso figlio ha sempre svolto attività extrascolastica e vacanze studio (si veda documentazione prodotta dalla ricorrente).
Quanto alla posizione reddituale delle singole parti, risulta che la ricorrente (a prescindere dal titolo di studio che è irrilevante ai fini della determinazione del contributo) è socio accomandataria dell' e risulta proprietaria di un immobile (non rilevano invece le proprietà intestate alla CP_2 di lei famiglia di origine). Ha dichiarato per l'anno di imposta 2017 la somma di € 3756,00, per l'anno
2018 quella di € 3254,00 e per l'anno 2019 la somma di € 439,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi allegate). Anche la situazione dei bilanci societari non è particolarmente rilevante, avendo dichiarato la società per l'anno di imposta 2018 un reddito imponibile di € 11056,0, per l'anno 2019 la somma di € 9383,00 ed essendo in perdita per l'anno 2020. Inoltre, dagli accertamenti della Guardia di
Finanza risulta un reddito complessivo per l'anno di imposta 2020 di 883,00, per l'anno 2021 di €
439,00 e per l'anno 2022 un reddito complessivo di € 10039,00.
È proprietaria di uno scooter Honda SH e di una Kia Picanto.
Il resistente è ingegnere, titolare di un'impresa che esercita attività di studio di ingegneria, oltre ad avere diverse cariche in società e partecipazioni societarie nelle società riferibili anche alla sua famiglia (si veda anche patto di famiglia con ripartizione tra i germani delle società, ove viene CP_1 anche indicata la notevole consistenza patrimoniale). In particolare, egli è socio amministratore della
, è socio accomandate dell'Arservice di Michela di Majo Controparte_3 Parte_3 sas, è responsabile tecnico della PA e NU SA Costruzioni generali srl uninominale, è direttore tecnico della PTF srl in liquidazione.
Ha partecipazione societarie del 5% nella Pastore Costruzioni srl, del 5,21% della Controparte_4
, del 6,01% della e , del 25% della
[...] CP_5 Controparte_6
PTF srl in liquidazione, del 25% della Progetto Masa srl e del 19,33% dell Controparte_7
. Per l'anno di imposta 2017 ha dichiarato un reddito imponibile di € 27937,00, per
[...]
l'anno 2018 un reddito di € 37424,00, per l'anno 2019 un reddito di € 26750,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte). Dagli accertamenti della Guardia di Finanza, risulta per l'anno
2020 un reddito complessivo di € 37679,00, per l'anno 2021 di € 42291,00 e per l'anno 2022 di
45922,00.
È titolare di diversi prodotti finanziari, tra polizze e fondi di investimento, tra cui due polizze Zurich con premio annuale rispettivamente di € 1954,00 e di € 3000,00 con scadenza al 2036 (controvalore totale € 45099,76), un'assicurazione vita con versamento mensile di € 250,00, altra polizza Generali, dossier titoli.
Intrattiene diversi conti correnti bancari.
È pieno proprietario della casa familiare, una villa a Raito e di altro immobile condotto in locazione con contratto che prevedeva un canone, al momento dell'introduzione del giudizio, era di € 1100,00 mensili (con scadenza fino al 2025), per poi successivamente si riduceva ad € 700,00.
È proprietario di una Land Rover, di una moto BMW e di una Malaguti.
Alcune delle società, tra cui la Pastore costruzioni srl, sono proprietarie di diversi beni immobili.
Inoltre, ha la disponibilità di una barca a vela che è di proprietà del padre ma per la quale, come è dato verificare dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, sostiene anche le spese di gestione.
Questa la situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale ritiene il Tribunale di dover determinare dalla presente pronuncia, visto anche il tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale, in
€ 1500,00 l'assegno di mantenimento per il figlio che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, non potendo accogliersi la richiesta di versamento diretto al figlio, mancando l'istanza di quest'ultimo. Solo il figlio è legittimato attivo a richiedere il versamento della relativa somma.
Non pare inopportuno ricordare che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (come quelle concernenti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento o di divorzio) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (cfr. Cass. civ., sez. I, 05/03/2019, n. 6386; Cass. civ., sez. VI, 16/09/2015, n. 18196).
Stante la disparita economica tra le parti, il resistente dovrà contribuire nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N.
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Infine, va valutata la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente e contestata dal resistente.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di mantenimento proposta è fondata e come tale va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
In applicazione dei principi sopra enunciati, ritiene il Tribunale di dover riconoscere un assegno di mantenimento per la ricorrente, rilevandosi che sussiste ad oggi una notevole disparità reddituale e che è innegabile un tenore vita medio alto.
Per quanto concerne la determinazione del quantum, deve comunque considerarsi che ella gode della casa familiare, in proprietà esclusiva del resistente.
Si ritiene pertanto di dover confermare l'importo di € 800,00 determinato già in sede presidenziale da corrispondersi mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda di addebito, seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14
e succ. mod., parametrati al decisum (valore indeterminabile complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) Accoglie la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
2) Rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
3) assegna la casa familiare alla ricorrente che vi abiterà unitamente al figlio;
4) determina, a far data dalla presente pronuncia, in € 1500,00 l'assegno di mantenimento mensile da corrispondersi entro il 5 di ogni mese per il figlio, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, a carico del resistente ed in favore della ricorrente, oltre a dover contribuire il resistente nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie;
5) determina in € 800,00 il contributo per il mantenimento in favore della ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
6) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuale in favore della ricorrente che si liquidano in € 104,80 per esborsi ed € 7616,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 7.4.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi