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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3402/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3402/2025 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 28 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. in proprio, il quale insiste nell'accoglimento Parte_1 Parte_1 dell'appello, avendo il giudice motivato anche nel merito della controversia sulla mancata prova documentale dell'infrazione.
Per nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del e decide la causa come da separato Controparte_1 dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 5 N. R.G. 3402/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3402/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
In punto a: appello a sentenza del Giudice di Pace di n. 727/2025 emessa il 13.03.2025. CP_1
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da odierno verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.03.2025 l'appellante ha impugnato la sentenza n. Parte_1
727/2025 emessa dal Giudice di Pace di e depositata in data 13.03.2025, nella parte in cui lo CP_1 stesso, pur avendo accolto il ricorso in opposizione al verbale di accertamento n. 682144/2024/T elevato dal Corpo di Polizia Locale del ha compensato le spese processuali tra le Controparte_1 parti.
Nonostante la regolarità della notifica, l'appellato non si è costituito. Controparte_1
pagina 2 di 5 La causa era rinviata per discussione all'odierna udienza e decisa con contestuale motivazione.
L'appello è fondato.
In particolare, parte appellante ha lamentato con unico motivo di appello la <1) Carenza e/o Difetto di motivazione della decisione e Violazione di legge, violazione degli artt. 91 e 92 e ss. c.p.c. – Omessa pronuncia e apparente ed omessa motivazione in punto di spese. (ex ultis Cass. Ord. n.
32763/2019)>>, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite e omesso di motivare in maniera esauriente la decisione in punto alla compensazione delle spese di lite.
È principio noto quello sancito dall'art. 91 c.p.c. secondo il quale a dover sopportare le spese processuali debba essere la parte soccombente;
tale principio generale dell'ordinamento trova la sua ratio sia nell'esigenza di garantire la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., che risulterebbe vanificato ove il costo del processo fosse sostenuto dalla parte totalmente - o anche parzialmente – vittoriosa, sia nella finalità di disincentivare azioni o difese dilatorie e pretestuose.
L'art. 92 c.p.c. prevede delle eccezioni al predetto principio, consentendo al Giudice di non porre le spese a carico del soccombente quando siano eccessive o superflue e quando la parte vittoriosa abbia violato i doveri di lealtà e probità nel processo.
Ai commi 2 e 3 dell'art. 92 c.p.c. sono disciplinati i casi in cui il Giudice dispone la compensazione delle spese di lite.
Con particolare riguardo al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. occorre rilevare che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza del 19 aprile 2018 n. 77 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) il Giudice può compensare totalmente o parzialmente le spese processuali tra le parti:
1. se vi è soccombenza reciproca;
2. nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
3. ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, il Giudice di prime cure, nel caso di specie, nell'accogliere il ricorso proposto da
[...]
, ha compensato le spese di lite “stante la decisione in rito senza valutazione della Pt_1 soccombenza virtuale” in virtù dell'art. 7, comma 9, lettera b), D.Lgs. 150/2011.
Non c'è dubbio che il GdP abbia errato nel compensare le spese di lite sul presupposto della assenza di discrezionalità nel merito. pagina 3 di 5 Al riguardo il GdP richiama l'art. 7, comma 9, lettera b), D.Lgs. 150/2011 il quale prevede che
“quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7”.
Tale disposizione è del tutto inconferente rispetto al caso di specie, riguardando la diversa ipotesi in cui l'opponente non si presenti alla prima udienza ed al contempo l'amministrazione resistente abbia in ipotesi omesso il deposito della documentazione comprovante la sussistenza dell'illecito, laddove il giudizio di primo grado è stato celebrato nella dichiarata contumacia del appellato. CP_1
In ogni caso la predetta norma non esclude la decisione in ordine alle spese di lite, secondo i criteri della soccombenza.
È poi evidente che l'accoglimento del ricorso in opposizione per omesso deposito della documentazione di cui al comma 7 da parte dell'amministrazione resistente non costituisce una decisione in rito, ma di merito fondata sull'assenza di prova, con conseguente piena soccombenza della stessa amministrazione, su cui incombeva l'onere probatorio in ordine al fatto costitutivo dell'illecito.
Anche al di là di questa considerazione, di per sé dirimente, la decisione in rito non rientra nei casi tassativi di compensazione delle spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c.
Ne consegue che la sentenza appellata deve essere riformata in punto di compensazione delle spese di lite, con conseguente condanna in ossequio al principio della soccombenza del CP_1
alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel primo grado di giudizio.
[...]
Le spese di lite anche di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ossequio ai parametri del D.M. 55/2014, di riferimento come modificato dal D.M. 147/2022 (valore inferiore a € 1.000,00), che si ritiene di contenere entro i minimi edittali stante la non complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in riforma della sentenza impugnata n. 727/2025 emessa dal Giudice di Pace di Bologna in data
13.03.2025, condanna il a rimborsare a le spese di lite relative al Controparte_1 Parte_1 primo grado, che si liquidano in € 43,50 per spese, € 173,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., I.V.A., C.P.A. come per legge;
- condanna il a rimborsare a le spese di lite relative al presente Controparte_1 Parte_1 giudizio di appello, che si liquidano in € 66,00 per spese, ed € 232,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. I.V.A., C.P.A. come per legge. pagina 4 di 5 BOLOGNA, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3402/2025 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 28 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. in proprio, il quale insiste nell'accoglimento Parte_1 Parte_1 dell'appello, avendo il giudice motivato anche nel merito della controversia sulla mancata prova documentale dell'infrazione.
Per nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del e decide la causa come da separato Controparte_1 dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 5 N. R.G. 3402/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3402/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
In punto a: appello a sentenza del Giudice di Pace di n. 727/2025 emessa il 13.03.2025. CP_1
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da odierno verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.03.2025 l'appellante ha impugnato la sentenza n. Parte_1
727/2025 emessa dal Giudice di Pace di e depositata in data 13.03.2025, nella parte in cui lo CP_1 stesso, pur avendo accolto il ricorso in opposizione al verbale di accertamento n. 682144/2024/T elevato dal Corpo di Polizia Locale del ha compensato le spese processuali tra le Controparte_1 parti.
Nonostante la regolarità della notifica, l'appellato non si è costituito. Controparte_1
pagina 2 di 5 La causa era rinviata per discussione all'odierna udienza e decisa con contestuale motivazione.
L'appello è fondato.
In particolare, parte appellante ha lamentato con unico motivo di appello la <1) Carenza e/o Difetto di motivazione della decisione e Violazione di legge, violazione degli artt. 91 e 92 e ss. c.p.c. – Omessa pronuncia e apparente ed omessa motivazione in punto di spese. (ex ultis Cass. Ord. n.
32763/2019)>>, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite e omesso di motivare in maniera esauriente la decisione in punto alla compensazione delle spese di lite.
È principio noto quello sancito dall'art. 91 c.p.c. secondo il quale a dover sopportare le spese processuali debba essere la parte soccombente;
tale principio generale dell'ordinamento trova la sua ratio sia nell'esigenza di garantire la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., che risulterebbe vanificato ove il costo del processo fosse sostenuto dalla parte totalmente - o anche parzialmente – vittoriosa, sia nella finalità di disincentivare azioni o difese dilatorie e pretestuose.
L'art. 92 c.p.c. prevede delle eccezioni al predetto principio, consentendo al Giudice di non porre le spese a carico del soccombente quando siano eccessive o superflue e quando la parte vittoriosa abbia violato i doveri di lealtà e probità nel processo.
Ai commi 2 e 3 dell'art. 92 c.p.c. sono disciplinati i casi in cui il Giudice dispone la compensazione delle spese di lite.
Con particolare riguardo al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. occorre rilevare che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza del 19 aprile 2018 n. 77 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) il Giudice può compensare totalmente o parzialmente le spese processuali tra le parti:
1. se vi è soccombenza reciproca;
2. nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
3. ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, il Giudice di prime cure, nel caso di specie, nell'accogliere il ricorso proposto da
[...]
, ha compensato le spese di lite “stante la decisione in rito senza valutazione della Pt_1 soccombenza virtuale” in virtù dell'art. 7, comma 9, lettera b), D.Lgs. 150/2011.
Non c'è dubbio che il GdP abbia errato nel compensare le spese di lite sul presupposto della assenza di discrezionalità nel merito. pagina 3 di 5 Al riguardo il GdP richiama l'art. 7, comma 9, lettera b), D.Lgs. 150/2011 il quale prevede che
“quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7”.
Tale disposizione è del tutto inconferente rispetto al caso di specie, riguardando la diversa ipotesi in cui l'opponente non si presenti alla prima udienza ed al contempo l'amministrazione resistente abbia in ipotesi omesso il deposito della documentazione comprovante la sussistenza dell'illecito, laddove il giudizio di primo grado è stato celebrato nella dichiarata contumacia del appellato. CP_1
In ogni caso la predetta norma non esclude la decisione in ordine alle spese di lite, secondo i criteri della soccombenza.
È poi evidente che l'accoglimento del ricorso in opposizione per omesso deposito della documentazione di cui al comma 7 da parte dell'amministrazione resistente non costituisce una decisione in rito, ma di merito fondata sull'assenza di prova, con conseguente piena soccombenza della stessa amministrazione, su cui incombeva l'onere probatorio in ordine al fatto costitutivo dell'illecito.
Anche al di là di questa considerazione, di per sé dirimente, la decisione in rito non rientra nei casi tassativi di compensazione delle spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c.
Ne consegue che la sentenza appellata deve essere riformata in punto di compensazione delle spese di lite, con conseguente condanna in ossequio al principio della soccombenza del CP_1
alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel primo grado di giudizio.
[...]
Le spese di lite anche di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ossequio ai parametri del D.M. 55/2014, di riferimento come modificato dal D.M. 147/2022 (valore inferiore a € 1.000,00), che si ritiene di contenere entro i minimi edittali stante la non complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in riforma della sentenza impugnata n. 727/2025 emessa dal Giudice di Pace di Bologna in data
13.03.2025, condanna il a rimborsare a le spese di lite relative al Controparte_1 Parte_1 primo grado, che si liquidano in € 43,50 per spese, € 173,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., I.V.A., C.P.A. come per legge;
- condanna il a rimborsare a le spese di lite relative al presente Controparte_1 Parte_1 giudizio di appello, che si liquidano in € 66,00 per spese, ed € 232,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. I.V.A., C.P.A. come per legge. pagina 4 di 5 BOLOGNA, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
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