TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 1382/2025 promossa da:
ass. avv. RAFFONE FAUSTO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. ha evocato in giudizio , chiedendo Parte_1 Controparte_1 all'intestato tribunale, in via principale, di dichiarare nullo il licenziamento intimatogli in forma orale e, conseguentemente, di applicare le conseguenze di cui all'articolo 2 del dlgs 23/2015 e di condannare il convenuto a pagargli euro 225, 30, di cui euro 146,05 per TFR, a titolo di differenze retributive maturate in conseguenza dell'orario di lavoro osservato, superiore a quello contrattualizzato, e, in via subordinata, di dichiarare l'illegittimità del licenziamento per contrasto con l'articolo 2119 c.c. e, conseguentemente, di condannare la convenuta a pagargli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della scadenza del contratto a termine, per un importo complessivo di euro 1566,01, di cui euro
146,05 per TFR, tenuto conto dell'orario effettivamente osservato, ovvero per un importo complessivo di euro 747, 82, di cui euro 100,45 per TFR, tenuto conto dell'orario di cui al contratto di lavoro, e di condannare altresì il convenuto a pagargli l'importo di euro 179, 70, di cui euro 100, 45 per tfr;
2. il convenuto, pur regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace;
1 3. in corso di causa il ricorrente ha rinunciato alla domanda di accertamento del maggior orario osservato e ha ridotto a complessivi euro 102, 65 lordi oltre accessori di legge la domanda di pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 2/8/2024-14/9/2024;
4. il ricorrente ha altresì ridotto la domanda risarcitoria proposta in via subordinata, avente ad oggetto le retribuzioni che avrebbe percepito dal giorno del licenziamento a quello della scadenza naturale del contratto a tempo determinato, ad euro 647, 31 lordi oltre accessori;
5. dalla comunicazione obbligatoria di assunzione (doc. 2) emerge che il ricorrente è stato assunto dall'impresa individuale convenuta con contratto a tempo determinato dal 2/8 2024 al 1/10/2024 con mansioni di operaio inquadrato nell' area 3 livello E del C.C.N.L. agricoltura-operaio florovivaisti e con orario part-time pari a 24 ore settimanali;
6. deve ritenersi dimostrato che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio si sia interrotto prima della scadenza del termine e, segnatamente, in data
14/9/2024 (cfr. conteggi depositati il 10/10/2025), non avendo il convenuto allegato e dimostrato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'articolo
2697 cc, la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza pattuita;
7. tuttavia, diversamente da quanto richiesto in via principale dal ricorrente, le conseguenze del recesso del convenuto non sono quelle previste dall'articolo
2 del dlgs 81/2025 per il licenziamento intimato in forma orale, in quanto, come è noto, le disposizioni in materia di licenziamento previste dalla legge
604/1966, dalla legge 300/1970 e, da ultimo, dal dlgs 23/2015 si applicano ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
8. il recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato, non sorretto da giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 c.c. (giusta causa che il datore di lavoro avrebbe dovuto allegare e dimostrare), da qualificare come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito con il lavoratore, comporta a carico del datore di lavoro l'obbligo di risarcire il danno al dipendente illegittimamente licenziato, danno che va commisurato all'entità dei compensi che lo stesso avrebbe percepito dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto;
2 9. il convenuto, dunque, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere condannato a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'anticipato recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato, l'importo di euro 647,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr. nuovi conteggi depositati in data 10/10/2024), pari alle retribuzioni che il ricorrente medesimo avrebbe percepito dal 15/9/2024 al termine del contratto di lavoro;
10. il ricorrente, nel presente giudizio, ha richiesto il pagamento dell'ulteriore importo di euro 102, 65 a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto di lavoro (ovverosia sino al 14/9/2024), calcolate sulla base dell'orario di lavoro contrattualmente previsto (24 ore settimanali);
11. parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti dal conteggio depositato da parte ricorrente in data 10/10/2025, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e può dunque ritenersi già pagato soltanto ciò che parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto;
12. il convenuto, in conclusione, dev'essere condannato a pagare al ricorrente l'importo di euro 102, 65 lordi a titolo di differenze retributive oltre agli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
13. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D. M. 55/2014 in base al decisum;
14. l'aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato nella misura del
20% in considerazione del fatto che il testo del ricorso non è navigabile e del ridotto numero dei documenti prodotti;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., disatteso ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, definitivamente pronunciando,
3 condanna il convenuto a pagare al ricorrente l'importo lordo di euro 102, 65 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo a titolo di differenze retributive;
condanna, inoltre, il convenuto a pagare il ricorrente l'ulteriore importo di euro 647,31 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno derivante dl recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato;
condanna, infine, il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 641 oltre 15% per rimborso spese forfettario, 20% ex art. 4 comma
1 bis del D. M. 55/2014, VA e cpa.
Torino, 16/10/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
4
ass. avv. RAFFONE FAUSTO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. ha evocato in giudizio , chiedendo Parte_1 Controparte_1 all'intestato tribunale, in via principale, di dichiarare nullo il licenziamento intimatogli in forma orale e, conseguentemente, di applicare le conseguenze di cui all'articolo 2 del dlgs 23/2015 e di condannare il convenuto a pagargli euro 225, 30, di cui euro 146,05 per TFR, a titolo di differenze retributive maturate in conseguenza dell'orario di lavoro osservato, superiore a quello contrattualizzato, e, in via subordinata, di dichiarare l'illegittimità del licenziamento per contrasto con l'articolo 2119 c.c. e, conseguentemente, di condannare la convenuta a pagargli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della scadenza del contratto a termine, per un importo complessivo di euro 1566,01, di cui euro
146,05 per TFR, tenuto conto dell'orario effettivamente osservato, ovvero per un importo complessivo di euro 747, 82, di cui euro 100,45 per TFR, tenuto conto dell'orario di cui al contratto di lavoro, e di condannare altresì il convenuto a pagargli l'importo di euro 179, 70, di cui euro 100, 45 per tfr;
2. il convenuto, pur regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace;
1 3. in corso di causa il ricorrente ha rinunciato alla domanda di accertamento del maggior orario osservato e ha ridotto a complessivi euro 102, 65 lordi oltre accessori di legge la domanda di pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 2/8/2024-14/9/2024;
4. il ricorrente ha altresì ridotto la domanda risarcitoria proposta in via subordinata, avente ad oggetto le retribuzioni che avrebbe percepito dal giorno del licenziamento a quello della scadenza naturale del contratto a tempo determinato, ad euro 647, 31 lordi oltre accessori;
5. dalla comunicazione obbligatoria di assunzione (doc. 2) emerge che il ricorrente è stato assunto dall'impresa individuale convenuta con contratto a tempo determinato dal 2/8 2024 al 1/10/2024 con mansioni di operaio inquadrato nell' area 3 livello E del C.C.N.L. agricoltura-operaio florovivaisti e con orario part-time pari a 24 ore settimanali;
6. deve ritenersi dimostrato che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio si sia interrotto prima della scadenza del termine e, segnatamente, in data
14/9/2024 (cfr. conteggi depositati il 10/10/2025), non avendo il convenuto allegato e dimostrato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'articolo
2697 cc, la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza pattuita;
7. tuttavia, diversamente da quanto richiesto in via principale dal ricorrente, le conseguenze del recesso del convenuto non sono quelle previste dall'articolo
2 del dlgs 81/2025 per il licenziamento intimato in forma orale, in quanto, come è noto, le disposizioni in materia di licenziamento previste dalla legge
604/1966, dalla legge 300/1970 e, da ultimo, dal dlgs 23/2015 si applicano ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
8. il recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato, non sorretto da giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 c.c. (giusta causa che il datore di lavoro avrebbe dovuto allegare e dimostrare), da qualificare come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito con il lavoratore, comporta a carico del datore di lavoro l'obbligo di risarcire il danno al dipendente illegittimamente licenziato, danno che va commisurato all'entità dei compensi che lo stesso avrebbe percepito dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto;
2 9. il convenuto, dunque, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere condannato a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'anticipato recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato, l'importo di euro 647,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr. nuovi conteggi depositati in data 10/10/2024), pari alle retribuzioni che il ricorrente medesimo avrebbe percepito dal 15/9/2024 al termine del contratto di lavoro;
10. il ricorrente, nel presente giudizio, ha richiesto il pagamento dell'ulteriore importo di euro 102, 65 a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto di lavoro (ovverosia sino al 14/9/2024), calcolate sulla base dell'orario di lavoro contrattualmente previsto (24 ore settimanali);
11. parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti dal conteggio depositato da parte ricorrente in data 10/10/2025, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e può dunque ritenersi già pagato soltanto ciò che parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto;
12. il convenuto, in conclusione, dev'essere condannato a pagare al ricorrente l'importo di euro 102, 65 lordi a titolo di differenze retributive oltre agli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
13. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D. M. 55/2014 in base al decisum;
14. l'aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato nella misura del
20% in considerazione del fatto che il testo del ricorso non è navigabile e del ridotto numero dei documenti prodotti;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., disatteso ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, definitivamente pronunciando,
3 condanna il convenuto a pagare al ricorrente l'importo lordo di euro 102, 65 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo a titolo di differenze retributive;
condanna, inoltre, il convenuto a pagare il ricorrente l'ulteriore importo di euro 647,31 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno derivante dl recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato;
condanna, infine, il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 641 oltre 15% per rimborso spese forfettario, 20% ex art. 4 comma
1 bis del D. M. 55/2014, VA e cpa.
Torino, 16/10/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
4