Ordinanza cautelare 26 gennaio 2024
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00754/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco in carico, rappresentato dagli avvocati Renata Fiore e Antonella Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale n. 796 - 2515 del 16.11.2023 (procedura n. 2852), recante la risoluzione del contratto d'appalto rep. n. 10889 del 4.9.2019 per la realizzazione di una struttura denominata “casa rifugio per le donne vittime di violenza” in Foggia, alla via D'Addedda, con “incameramento” della cauzione definitiva di € 33.411,64.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27 dicembre 2023 e depositato in Segreteria in data 29 dicembre 2023, la -OMISSIS- S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto che, all’esito dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, in data 4 settembre 2019 stipulava il contratto d’appalto con il Comune di Foggia per la realizzazione di una struttura denominata “casa rifugio per le donne vittime di violenza” in Foggia alla via D’Addedda.
In data 9 novembre 2023, la Prefettura di Foggia, all’esito della richiesta di iscrizione della white list provinciale, respingeva l’istanza con effetto di interdittiva antimafia.
Tale provvedimento veniva impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in intestazione (R.G. 1289/2023).
Con determina n. 796 - 2515 del 16 novembre 2023 (procedura n. 2852), la P.A. resistente, a norma dell’art. 94 D. Lgs. 159/2011 e dell’art. 108, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, risolveva il contratto d’appalto con definitivo incameramento della cauzione prestata con polizza fideiussoria.
Avverso tali esiti provvedimentali, la -OMISSIS- S.r.l. insorgeva per il tramite dei seguenti motivi di ricorso: “violazione e falsa applicazione dell’art. 94 d. lgs. 159/2011 e dell’art. 103 d. lgs. 50/2016. eccesso di potere (sviamento; erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione)”; “invalidità derivata”; “eccesso di potere (sviamento; erroneità dei presupposti; difetto di motivazione). violazione dei principi generali del diritto. violazione degli artt. 84 e segg. d. lgs. 159/2011”; “violazione e falsa applicazione degli artt. 84-91 e 94 bis d. lgs. 159/2011. eccesso di potere (sviamento; omessa considerazione dei presupposti; difetto di motivazione). violazione dei principi generali di proporzionalità dell’azione amministrativa”.
In data 18 gennaio 2024 si costituiva in giudizio il Comune di Foggia.
Con ordinanza n. 44, pubblicata in data 26 gennaio 2024, all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 24 gennaio 2024, questo Tribunale Amministrativo Regionale, accoglieva l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, risultando il ricorso assistito da idoneo fumus boni iuris.
L’udienza di merito fissata per il giorno 12 febbraio 2025 veniva rinviata al 14 maggio 2025, ravvisata l’opportunità di differire la discussione del ricorso qui in decisione all’esito del giudizio di appello avverso la sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale, che annullava l’interdittiva antimafia emessa nei confronti della ricorrente e posta a fondamento del provvedimento qui gravato.
In data 11 aprile 2025 la P.A. resistente depositava memoria difensiva.
Alla pubblica udienza di trattazione tenutasi in data 14 maggio 2025, uditi i difensori come da verbale, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Si premette che il Collegio ritiene di fare applicazione del c.d. principio della ragione più liquida e, quindi, degli artt. 24 e 111 Cost., potendo definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare.
Con il ricorso proposto, la -OMISSIS- S.r.l. denunciava la legittimità della delibera gravata per vizi propri, nonché in via derivata, tenuto conto che la stessa avrebbe trovato ragione nel presupposto provvedimento prefettizio interdittivo, di talché l’annullamento di quest’ultimo sarebbe stato di per sé idoneo a caducare l’atto presupponente.
Va premesso che la delibera in argomento veniva emessa sulla scorta di tale motivazione “in ragione del provvedimento emesso dalla Prefettura di Foggia, questa Amministrazione intende adottare il provvedimento di risoluzione del contratto di appalto Rep. n° 10889 del 04/09/2019 in applicazione del D.Lgs. nº 159/2011 in particolare art. 94 e dell'art. 108 comma 2 lettera b) del Codice degli Appalti, con contestuale escussione della polizza assicurativa ed i successivi adempimenti ivi compresa la segnalazione dell'accaduto all'ANAC”.
Il provvedimento gravato, dunque, traeva quale unica ragione giustificatrice nel provvedimento prefettizio.
Deve darsi atto che, con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale in intestazione n. 875, pubblicata in data 17 luglio 2024, l’interdittiva antimafia emessa a carico della ricorrente veniva annullata.
Tale decisione veniva confermata in sede di gravame, con sentenza del Consiglio di Stato n. 3427, pubblicata in data 18 aprile 2025.
Viene in evidenza il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “le sentenze di annullamento del giudice amministrativo oltre al c.d. effetto caducatorio o demolitorio (che si sostanzia nell’eliminazione dell’atto impugnato) producono un effetto conformativo e un effetto ripristinatorio. Quest’ultimo implica la cancellazione delle modificazioni della realtà giuridica e fattuale intervenute a causa dell’atto annullato e il conseguente adeguamento dell’assetto di interessi (esistente prima della pronuncia giurisdizionale e venuto in vita con l’atto impugnato) alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa” ( inter plures , Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 novembre 2022, n. 9666).
Ne deriva che, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato il provvedimento interdittivo a carico della ricorrente è stato eliminato dal mondo giuridico con effetti ex tunc – sia quello originario n. 76615 del 9 novembre 2023, sia quello confermativo del 19 gennaio 2024, adottato a seguito di riesame imposto in sede giurisdizionale – con conseguente illegittimità in via derivata della determina di risoluzione del contratto di appalto assunta dall’Amministrazione resistente e qui impugnata.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento delle spese di lite in favore della -OMISSIS- S.r.l., che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.