Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3140/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza emessa ex artt. 702 bis e ss. dal Tribunale di Benevento in data 23.05.2019 nel procedimento con RG. N. 5626/2017, vertente
TRA già (P. IVA Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., sig. P.IVA_1 Pt_3
(C.F. ), rappresentata e difesa
[...] C.F._1
dall'avvocato Margherita Simonetta Verlingieri
APPELLANTE
E
(P. IVA Controparte_1
), in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. P.IVA_2
succeduta nei diritti, nelle attribuzioni e nelle Controparte_2
Pagina 1
[...]
in forza di atto di fusione per Controparte_3
incorporazione a rogito Notaio del 18.10.2016 (Rep. n. Persona_1
36386), rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Varricchio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18.12.17, la già Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi Parte_2
al Tribunale di Benevento, la Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al conto corrente di corrispondenza oggetto dei rapporti tra correntista e banca convenuta (ovvero interessi debitori e creditori, spese, cms e valute), così come evidenziato in narrativa;
2) accertare l'illegittimità delle somme contabilizzate dall'Istituto di credito, in seguito all'applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese, per l'effetto condannare la alla CP_1
restituzione, in favore dell'istante, delle somme, a tale titolo, indebitamente pretese, previo azzeramento delle valute, ricostruzione al tasso legale degli interessi attivi e passivi, come accertate in corso di causa, occorrendo a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;
Pagina 2 3) condannare l'istituto, alla restituzione delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori accertate in corso di causa, anche a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;
4) condannare l'istituto, al pagamento degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando con l'applicazione del tasso legale, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo integrale soddisfo;
5) condannare la convenuta al pagamento degli importi indebitamente versati a titolo di CMS, spese e oneri di conto;
6) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario”.
Alla prima udienza il Giudice dichiarava la contumacia della banca e si riservava sulle richieste della ricorrente. Nelle more si costituiva l'istituto bancario, eccependo la carenza di legittimazione attiva della Parte_1
sul presupposto della intestazione del conto corrente oggetto di giudizio a soggetto distinto dalla ricorrente, ovvero Parte_2
ed evidenziando che tale società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 24.11.2014 a seguito di regolare procedura di liquidazione e, quindi, definitivamente estinta. La società convenuta così concludeva:
“…. rigettare il ricorso proposto dalla Società Ciampi attesa la Pt_1
carenza di legittimazione attiva della Società ricorrente, per i motivi esposti in narrativa. In subordine, e in ogni caso, ma solo nella denegata ipotesi che il Tribunale adito dovesse riconoscere la ricorrente come legittimata a proporre la presente azione, si chiede il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza e temerarietà per i motivi pure espressi in narrativa. Con vittoria di spese legali, ai sensi del DM 55/2014, oltre IVA e
CPA e spese generali”.
Pagina 3 All'esito dell'istruttoria meramente documentale, il Tribunale adito si riservava la decisione all'udienza del 5.11.2018 e, con ordinanza del
23/05/2019, ritenendo nulla la cessione avente ad oggetto un credito futuro né determinato né determinabile, dichiarava inammissibile la domanda dell'attrice per carenza di legittimazione attiva e compensava le spese.
Avverso l'ordinanza suindicata, la proponeva gravame Parte_1
innanzi alla Corte di Appello di Napoli, con atto di appello notificato il
27.6.2019 lamentando l'erronea motivazione circa la valutazione della carenza di legittimazione attiva – erronea applicazione del principio della cessione dei crediti futuri e, nel merito, richiamando tutte le difese e le istanze anche istruttorie svolte in primo grado. L'appellante chiedeva, quindi, la riforma della sentenza di primo grado e rassegnava le seguenti conclusioni:
a) dichiarare la legittimazione attiva della ricorrente ad agire Parte_1
in danno della banca per la restituzione di quanto dalla stessa addebitato illegittimamente durante la vigenza del conto corrente n. 04-686-10 intestato a macchine agricole;
di conseguenza, 1) accertare e Parte_1
dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al conto corrente di corrispondenza oggetto dei rapporti tra correntista e banca convenuta (ovvero interessi debitori e creditori, spese, cms e valute), così come evidenziato nella narrativa dell'atto introduttivo del primo grado e innanzi trascritto;
2) accertare
l'illegittimità delle somme contabilizzate dall'Istituto di credito, in seguito all'applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese, per l'effetto condannare la alla restituzione, in favore dell'appellante, delle CP_1
somme, a tale titolo, indebitamente pretese, previo azzeramento delle
Pagina 4 valute, ricostruzione al tasso legale degli interessi attivi e passivi, come accertate in corso di causa, a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;
3) condannare l'istituto, alla restituzione delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori accertate in corso di causa, a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;
4) condannare l'istituto, al pagamento degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando con l'applicazione del tasso legale, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo integrale soddisfo;
5) condannare l'appellata al pagamento degli importi indebitamente versati a titolo di CMS, spese e oneri di conto;
6) condannare la banca alle spese e competenze di lite, del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dell'odierno difensore, anticipatario. In via istruttoria: -) si chiede disporsi CTU tecnico contabile, tesa alla determinazione degli importi reclamati in restituzione, secondo i parametri di conteggio ricavabili dalle eccezioni in atti.>
Con comparsa del 29/10/2019 si costituiva la Controparte_1
che chiedeva di rigettare l'appello attesa la carenza di
[...]
legittimazione attiva della società in subordine, di rigettare Parte_1
l'appello stante l'infondatezza e temerarietà del ricorso di primo grado nonché dei motivi di gravame. Con vittoria delle spese del presente giudizio.
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., la Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Pagina 5 L'appello risulta infondato.
1. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata per la prima volta dalla nella comparsa conclusionale in appello secondo cui CP_1
l'atto di transazione del 07/01/2014 depositato in primo grado dalla società attrice per dimostrare la propria legittimazione contiene una definizione cumulativa di qualsiasi rapporto di dare/avere relativo ai conti intercorsi tra la e la nonché la rinuncia di Parte_2 CP_4
quest'ultima a qualsiasi futura pretesa relativa ai “rapporti di conto corrente, conto anticipi, mutuo ecc.” anche a titolo extracontrattuale.
Deve, anzitutto, valutarsi la possibilità di dare ingresso a detta eccezione, benché proposta dalla soltanto nella comparsa conclusionale in CP_1
appello.
Orbene, secondo il recente ma ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis"> (Cass. 27/09/2021,
n.26118: nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse ammissibile in appello l'eccezione di transazione intervenuta nel corso del giudizio, indipendentemente dalla sua natura novativa o non novativa;
cfr. anche
Cass. 19/02/2020, n.4253; 19/03/2018, n.6699; 03/05/2017, n.10728).
E d'altra parte, anche sul piano generale, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile pure in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i
Pagina 6 fatti risultino documentati ex actis. Invero, il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass., Sez. Unite, 07/05/2013 n. 10531 che, in motivazione, ha espressamente confutato la diversa tesi sostenuta nella sentenza 18/10/2012 n. 17896 richiamata dalla difesa dell'appellato).
Difatti, la transazione introduce una questione idonea a chiudere la lite, che non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l'allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta deriva che non può ritenersi tardiva la questione sollevata dalla della rinuncia al CP_1
diritto contenuta nella transazione suddetta, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio.
2. Ciò posto, va verificato anche se il comportamento tenuto nell'intero giudizio dalla che, fino alla comparsa conclusionale in appello, non CP_1
ha mai dichiarato di volersi avvalere della transazione de qua abbia effetto preclusivo della possibilità di rilevare in questa sede la transazione medesima.
La risposta sul punto non può che essere negativa in quanto il mero silenzio anche prolungato, di per sé, non è indice di alcuna manifestazione di volontà. Nel nostro ordinamento, infatti, il silenzio in tanto può valere come manifestazione di volontà negoziale o processuale, in quanto sia circostanziato, ovvero accompagnato da altri atti dimostrativi di una determinata volontà. Da solo e considerato in sé e per sé, invece, un contegno inerte è insignificante tanto sul piano negoziale, quanto su quello
Pagina 7 processuale, come del resto è confermato dalla circostanza che la legge non attribuisce alcun valore confessorio alla contumacia (art. 115 c.p.c.).
Pertanto, anche la rinuncia tacita a far valere la transazione presuppone un comportamento processuale – che è mancato nella specie - in cui sia necessariamente insita l'univoca volontà di non sollevare la relativa eccezione perché con essa incompatibile.
3. Passando ad analizzare il contenuto dell'atto transattivo, non può dubitarsi in primo luogo dell'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 1965
c.c. per configurare i presupposti di una transazione.
Osserva la Corte a tal proposito che nella scrittura in esame risultano gli elementi essenziali del negozio transattivo e quindi della comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista (la res dubia), ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonchè il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite: dovendo l'oggetto del negozio transattivo essere identificato non tanto in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni (Cass. 14 gennaio 2005, n. 690; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23482). Va, ancora, ricordato che le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti (Cass. sez. lav., 09/06/2021, n.16154).
Nella fattispecie, l'atto transattivo prevedeva il pagamento della somma di
€ 2.000,00 a fronte della rinuncia “a tutte le richieste di documenti e/o
Pagina 8 restituzione di presunte somme finora formulate alla ”; vi è CP_4
anche un richiamo alla possibile contestazione della validità dei rapporti inter partes, nonché, in via meramente esemplificativa, al divieto di anatocismo e commissioni di massimo scoperto che rientrano, poi, tra le doglianze pure avanzate dall'attrice nel presente giudizio.
E' evidente, quindi, che vi erano varie questioni oggettivamente incerte e già controverse, come tali fonti di possibili liti anche giudiziarie, tanto più se si considera che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la sussistenza delle stesse non postula che le tesi delle parti abbiano raggiunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini di una lite (Cass. n. 2758/83).
L'eventuale sproporzione della quantificazione operata dalle parti rispetto ai diritti rinunciati non è, poi, sindacabile in questa sede, essendo riservata all'inviolabile autonomia delle parti la scelta da esse operata in tal senso, né sono stati dedotti vizi della volontà tali da incidere sulla legittimità dell'atto transattivo. E, comunque, a ben vedere, non sono stati neppure forniti elementi concreti da cui desumere che effettivamente quale fosse, almeno approssimativamente, il valore di detti diritti così da poter operare una ponderata comparazione degli stessi con l'importo concordato dalle parti per la conclusione della transazione. Va evidenziato, anzi, che il conto corrente qui controverso è stato estinto con saldo finale pari a zero.
Né è idoneo ad escludere il perfezionamento della transazione l'eventuale mancato pagamento della somma concordata di € 2.000,00, che non attiene alla validità ed efficacia dell'atto bensì solo alla sua successiva attuazione materiale.
Pagina 9 Non sussiste, infine, neppure l'asserita genericità e indeterminatezza dell'oggetto della transazione. Non può ritenersi tale il riferimento ampio ed omnicomprensivo a tutti i rapporti pendenti tra le parti, anche perché essi sono elencati nell'allegato del contratto a pagina 10, costituente “parte integrante” della transazione. Nell'ambito di questo elenco è compreso il conto corrente n. 04-686, aperto il 6.2.1997, che coincide esattamente con quello azionato nel presente giudizio ed inoltre l'efficacia dell'accordo viene espressamente estesa “sia nei confronti delle parti che di eventuali terzi subentranti che a qualsiasi titolo e/o causa potessero avanzare pretese e/o diritti in virtù dei rapporti oggetto della transazione..”.
In altri termini, come rilevato da parte appellata, tra i soggetti che avevano partecipato all'accordo con la vi erano sia CP_1 Parte_2
cedente del credito controverso, sia la odierna
[...] Parte_1
società appellante e cessionaria del credito, nonché i soci delle due società.
Sotto il profilo oggettivo, poi, tra i rapporti ricompresi nell'accordo ed indicati tra gli allegati vi era anche il conto corrente oggetto del presente giudizio.
Può, allora, rilevarsi d'ufficio la transazione intervenuta tra le parti e la conseguente efficacia preclusiva della rinuncia in essa contenuta all'esercizio del diritto vantato dalla società oggetto della volontà Pt_1
abdicativa contenuta nella transazione.
Restano, in tal modo, assorbite tutte le altre questioni dibattute dalle parti.
In definitiva, deve rigettarsi l'appello e confermarsi l'ordinanza impugnata, seppur per la diversa motivazione sopra illustrata.
Per quanto concerne le spese del giudizio, non vi è ragione per derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. e, quindi, esse devono essere poste in capo all'appellante pienamente soccombente.
Pagina 10 La liquidazione viene effettuata in dispositivo applicando, avuto riguardo all'attività difensiva svolta, alla natura delle questioni controverse ed all'esito della decisione, i valori medi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità bassa) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, escludendo la fase istruttoria non concretamente tenutasi in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza emessa ex artt. 702 bis e ss. dal Tribunale di Benevento in data 23.05.2019 nel procedimento con RG. N. 5626/2017, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata per la diversa motivazione sopra esposta;
2) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che si liquidano in € 6.946,00, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12/12/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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