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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6004/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Concita Cultrera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6004/2014 promossa da:
e per essa, quale mandataria, la con sede sociale in Roma Controparte_1 Controparte_2
alla Via Ostiense n.131/L, Codice Fiscale Partita Iva e iscrizione al Registro delle P.IVA_1
Imprese di Roma al n. rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Chiaramonte (c. f. P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Monfalcone C.F._1
n. 4, in virtù di procura speciale alle liti depositata in atti;
ATTORE
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ); CO C.F._3
pagina 1 di 7 , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
con sede in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena (SI) (C.F. ); P.IVA_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. come novellati dall'art. 58, comma II, della legge n. 69/2009, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi atto delle posizioni assunte dalle parti in causa.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di divisione endoesecutiva proposta originariamente dalla cessionaria della che ha introdotto il Parte_1 Controparte_6
presente giudizio per chiedere di dichiarare lo scioglimento della comunione esistente tra i signori
[...]
e sul seguente bene: Controparte_3 CO
- immobile a piano terra, con tutti i relativi diritti, pertinenze, ed accessori sito nel Comune di
Augusta, foglio 91 particella 3650 sub 1 ( derivante dalla soppressione della particella 463 sub 1
del foglio 94), vicolo San Domenico n° 5, Piazza Emanuele D'Aragona n° 2.
Detto bene originariamente è stato pignorato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n° E.I.
n. 594/1995, promossa dalla contro e introdotta con Parte_2 CO Controparte_3
atto di pignoramento del 18/8/1995 , trascritto in data 2/9/1995 ai nn. 9109/12195 (con trascrizione poi rinnovata il 5/8/2015 ai nn. 11432/8614), per la quota di ½ ciascuno;
La Società , essendo subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale già Pt_1
rivestita dalla è intervenuta nella predetta procedura esecutiva Controparte_6
pagina 2 di 7 immobiliare che, dopo la rinuncia del creditore procedente , ha avuto ad oggetto la sola quota Parte_2
di ½ indiviso di proprietà del signor dell' immobile sito nel Comune di Augusta, CO
foglio 91 particella 3650 sub 1 (derivante dalla soppressione della particella 463 sub 1 del foglio 94),
vicolo San Domenico n° 5, Piazza Emanuele D'Aragona n° 2.
Il creditore attore ha chiesto quindi disporsi lo scioglimento della comunione sul predetto bene, da realizzarsi mediante divisione in natura con conguagli o, preferibilmente, con la vendita giudiziale dell'immobile da dividere e la successiva attribuzione, previa assegnazione in prededuzione all'attore delle spese del giudizio di divisione (gravanti sulla massa), del netto ricavo dalla vendita del bene, nella quota (½) di spettanza di alla procedura esecutiva n. 594/1995 RGE del Tribunale di CP_4
Siracusa, per il successivo riparto tra i creditori, con il favore di spese e compensi.
Ai fini della integrità del contraddittorio nell'ambito del giudizio di divisione è stata citata anche la creditrice intervenuta Controparte_5
Sebbene ritualmente notificato l'atto di citazione i convenuti , e la Controparte_3 CO
, non si sono costituiti, ragion per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_5
In data 1/6/2022, con comparsa di costituzione in sostituzione e prosecuzione, si è costituita in giudizio la (e per essa quale mandataria la quale cessionaria di un Controparte_1 Controparte_2
portafoglio di crediti pecuniari originariamente di titolarità della tra cui il credito vantato Parte_1
nei confronti di . CO
Ripristinata la continuità delle trascrizioni, all'esito dei depositi documentali eseguiti dalle parti costituite, è stata verificata la provenienza del bene, l'integrità del contraddittorio e sulla base della stima dell'esperto stimatore è stata disposta la vendita tramite delega all'Avv. Giuseppe Librizzi.
pagina 3 di 7 Il bene pignorato risulta essere stato aggiudicato a è stato emesso il relativo decreto di CP_7
trasferimento in data 4/1/2024; dalla vendita del bene si è ottenuto un ricavato lordo di euro 39.375,00
versato sul c/c n. 37912 intestato alla procedura.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la insisteva in tutte le domande Controparte_1
spiegate chiedendo di attribuire, previa assegnazione in favore dell'attore delle spese del giudizio di divisione (gravanti sulla massa), il netto ricavo dalla vendita dei beni, nella quota (1/2) di spettanza del sig. , alla procedura esecutiva n. 594/1995 RGE del Tribunale di Siracusa, per il CO
successivo riparto tra i creditori.
All'aggiudicatario sono state restituite le somme eccedenti il fondo spese depositato al netto delle spese relative agli adempimenti successivi alla emissione del decreto di trasferimento e della quota del compenso del Professionista delegato a carico dello stesso, come da rendiconto dello stesso in atti.
Di conseguenza deve pronunciarsi lo scioglimento della comunione, non ancora statuito, ed attribuirsi il ricavato della vendita del lotto Unico, pari ad € 39.375,00, al netto delle spese, per la metà alla comproprietaria e per la metà alla procedura esecutiva n° 594/1995 affinchè si proceda in quella sede alla fase distributiva.
Con riguardo alle spese, gli esborsi necessari allo svolgimento del giudizio divisionale vanno posti a carico della massa essendosi il giudizio svolto nel comune interesse delle parti, creditori e comproprietari;
le spese anticipate dall'attore, necessarie allo svolgimento del giudizio di divisione
(compensi di difesa e spese vive di parte attrice e compenso dovuto al professionista delegato), vanno dunque decurtate dal prezzo ricavato dalla vendita e graveranno anche sul comproprietario non esecutato.
pagina 4 di 7 I compensi del Professionista delegato, ai sensi del D.M. 227/2015, art. 2 comma 1, risultano liquidati in complessivi euro 3.509,20 (comprensivi di accessori ed al lordo della ritenuta di acconto) posti a carico di parte attrice.
Le spese dell'attore per il giudizio divisionale vanno liquidate in € 1.916,70 per Controparte_1
spese rilevabili dal fascicolo – non avendo la parte depositato nota spese - (di cui 1.371,70 per spese di
CTU, euro 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo), oltre € 3.509,20 per il professionista delegato e € 7.407,95 per compensi, comprese spese generali, I.V.A. e C.P.A., calcolati ai sensi del D.M. 55/2014, nei valori medi, parametrati sul ricavato della vendita del lotto unico.
Le spese e i compensi della procedura esecutiva saranno liquidati in quella sede in fase di riparto della somma assegnata alla procedura esecutiva.
Pertanto dalla somma ricavata dalla vendita, che ammonta ad € 39.375,00, in prededuzione, vanno assegnati al creditore attore oggi la somma di € 5.425,90 per spese e € 7.407,95 per Controparte_8
compensi, comprensivi degli accessori di legge, ed il residuo di € 26.541,15 va ripartito tra la comproprietaria e la procedura esecutiva nella misura di € 13.270,57 ciascuno o Controparte_3
quella maggiore o minore che residuerà sul conto corrente per eventuali interessi e al netto di eventuali spese e competenze dell'istituto bancario.
Il Professionista delegato va onerato al pagamento delle superiori somme con restituzione al creditore attore altresì del residuo fondo spese, nella misura che residuerà al netto di spese e competenze dell'istituto bancario, con successiva chiusura del conto corrente e rimessione della somma di
€ 13.270,57 alla procedura esecutiva con versamento della relativa somma su libretto di deposito postale intestato alla procedura esecutiva, da depositare presso la Cancelleria esecuzioni immobiliari.
P Q. M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Tribunale,
Dott.ssa Concita Cultrera, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara preliminarmente la contumacia di , e della Controparte_3 CO [...]
. Controparte_5
dichiara lo scioglimento della comunione tra la e sul seguente bene: Controparte_3 CO
Lotto Unico: immobile sito nel Comune di Augusta, foglio 91 particella 3650 sub 1
(derivante dalla soppressione della particella 463 sub 1 del foglio 94), vicolo San Domenico n° 5,
Piazza Emanuele D'Aragona n° 2, dando atto del trasferimento dello stesso all'aggiudicatario CP_7
.
[...]
assegna in prededuzione al creditore / attore la somma di € 5.425,90 per spese e € 7.407,95 (compresi di spese generali, IVA e CPA), ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU;
assegna alla comproprietaria non esecutata e alla procedura esecutiva immobiliare n. 594/1995 R.G. la somma di € 13.270,57 ciascuno o quella maggiore o minore che residuerà sul conto corrente per eventuali interessi e al netto di eventuali spese e competenze dell'istituto, onerando il professionista delegato ai relativi mandati di pagamento, con chiusura del conto corrente e restituzione anche del fondo spese residuo, con il versamento della somma di cui alla procedura esecutiva con le modalità
indicate in parte motiva, con rendiconto all'esito.
Così deciso in Siracusa, il 23 aprile 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Concita Cultrera
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Concita Cultrera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6004/2014 promossa da:
e per essa, quale mandataria, la con sede sociale in Roma Controparte_1 Controparte_2
alla Via Ostiense n.131/L, Codice Fiscale Partita Iva e iscrizione al Registro delle P.IVA_1
Imprese di Roma al n. rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Chiaramonte (c. f. P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Monfalcone C.F._1
n. 4, in virtù di procura speciale alle liti depositata in atti;
ATTORE
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ); CO C.F._3
pagina 1 di 7 , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
con sede in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena (SI) (C.F. ); P.IVA_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. come novellati dall'art. 58, comma II, della legge n. 69/2009, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi atto delle posizioni assunte dalle parti in causa.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di divisione endoesecutiva proposta originariamente dalla cessionaria della che ha introdotto il Parte_1 Controparte_6
presente giudizio per chiedere di dichiarare lo scioglimento della comunione esistente tra i signori
[...]
e sul seguente bene: Controparte_3 CO
- immobile a piano terra, con tutti i relativi diritti, pertinenze, ed accessori sito nel Comune di
Augusta, foglio 91 particella 3650 sub 1 ( derivante dalla soppressione della particella 463 sub 1
del foglio 94), vicolo San Domenico n° 5, Piazza Emanuele D'Aragona n° 2.
Detto bene originariamente è stato pignorato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n° E.I.
n. 594/1995, promossa dalla contro e introdotta con Parte_2 CO Controparte_3
atto di pignoramento del 18/8/1995 , trascritto in data 2/9/1995 ai nn. 9109/12195 (con trascrizione poi rinnovata il 5/8/2015 ai nn. 11432/8614), per la quota di ½ ciascuno;
La Società , essendo subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale già Pt_1
rivestita dalla è intervenuta nella predetta procedura esecutiva Controparte_6
pagina 2 di 7 immobiliare che, dopo la rinuncia del creditore procedente , ha avuto ad oggetto la sola quota Parte_2
di ½ indiviso di proprietà del signor dell' immobile sito nel Comune di Augusta, CO
foglio 91 particella 3650 sub 1 (derivante dalla soppressione della particella 463 sub 1 del foglio 94),
vicolo San Domenico n° 5, Piazza Emanuele D'Aragona n° 2.
Il creditore attore ha chiesto quindi disporsi lo scioglimento della comunione sul predetto bene, da realizzarsi mediante divisione in natura con conguagli o, preferibilmente, con la vendita giudiziale dell'immobile da dividere e la successiva attribuzione, previa assegnazione in prededuzione all'attore delle spese del giudizio di divisione (gravanti sulla massa), del netto ricavo dalla vendita del bene, nella quota (½) di spettanza di alla procedura esecutiva n. 594/1995 RGE del Tribunale di CP_4
Siracusa, per il successivo riparto tra i creditori, con il favore di spese e compensi.
Ai fini della integrità del contraddittorio nell'ambito del giudizio di divisione è stata citata anche la creditrice intervenuta Controparte_5
Sebbene ritualmente notificato l'atto di citazione i convenuti , e la Controparte_3 CO
, non si sono costituiti, ragion per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_5
In data 1/6/2022, con comparsa di costituzione in sostituzione e prosecuzione, si è costituita in giudizio la (e per essa quale mandataria la quale cessionaria di un Controparte_1 Controparte_2
portafoglio di crediti pecuniari originariamente di titolarità della tra cui il credito vantato Parte_1
nei confronti di . CO
Ripristinata la continuità delle trascrizioni, all'esito dei depositi documentali eseguiti dalle parti costituite, è stata verificata la provenienza del bene, l'integrità del contraddittorio e sulla base della stima dell'esperto stimatore è stata disposta la vendita tramite delega all'Avv. Giuseppe Librizzi.
pagina 3 di 7 Il bene pignorato risulta essere stato aggiudicato a è stato emesso il relativo decreto di CP_7
trasferimento in data 4/1/2024; dalla vendita del bene si è ottenuto un ricavato lordo di euro 39.375,00
versato sul c/c n. 37912 intestato alla procedura.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la insisteva in tutte le domande Controparte_1
spiegate chiedendo di attribuire, previa assegnazione in favore dell'attore delle spese del giudizio di divisione (gravanti sulla massa), il netto ricavo dalla vendita dei beni, nella quota (1/2) di spettanza del sig. , alla procedura esecutiva n. 594/1995 RGE del Tribunale di Siracusa, per il CO
successivo riparto tra i creditori.
All'aggiudicatario sono state restituite le somme eccedenti il fondo spese depositato al netto delle spese relative agli adempimenti successivi alla emissione del decreto di trasferimento e della quota del compenso del Professionista delegato a carico dello stesso, come da rendiconto dello stesso in atti.
Di conseguenza deve pronunciarsi lo scioglimento della comunione, non ancora statuito, ed attribuirsi il ricavato della vendita del lotto Unico, pari ad € 39.375,00, al netto delle spese, per la metà alla comproprietaria e per la metà alla procedura esecutiva n° 594/1995 affinchè si proceda in quella sede alla fase distributiva.
Con riguardo alle spese, gli esborsi necessari allo svolgimento del giudizio divisionale vanno posti a carico della massa essendosi il giudizio svolto nel comune interesse delle parti, creditori e comproprietari;
le spese anticipate dall'attore, necessarie allo svolgimento del giudizio di divisione
(compensi di difesa e spese vive di parte attrice e compenso dovuto al professionista delegato), vanno dunque decurtate dal prezzo ricavato dalla vendita e graveranno anche sul comproprietario non esecutato.
pagina 4 di 7 I compensi del Professionista delegato, ai sensi del D.M. 227/2015, art. 2 comma 1, risultano liquidati in complessivi euro 3.509,20 (comprensivi di accessori ed al lordo della ritenuta di acconto) posti a carico di parte attrice.
Le spese dell'attore per il giudizio divisionale vanno liquidate in € 1.916,70 per Controparte_1
spese rilevabili dal fascicolo – non avendo la parte depositato nota spese - (di cui 1.371,70 per spese di
CTU, euro 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo), oltre € 3.509,20 per il professionista delegato e € 7.407,95 per compensi, comprese spese generali, I.V.A. e C.P.A., calcolati ai sensi del D.M. 55/2014, nei valori medi, parametrati sul ricavato della vendita del lotto unico.
Le spese e i compensi della procedura esecutiva saranno liquidati in quella sede in fase di riparto della somma assegnata alla procedura esecutiva.
Pertanto dalla somma ricavata dalla vendita, che ammonta ad € 39.375,00, in prededuzione, vanno assegnati al creditore attore oggi la somma di € 5.425,90 per spese e € 7.407,95 per Controparte_8
compensi, comprensivi degli accessori di legge, ed il residuo di € 26.541,15 va ripartito tra la comproprietaria e la procedura esecutiva nella misura di € 13.270,57 ciascuno o Controparte_3
quella maggiore o minore che residuerà sul conto corrente per eventuali interessi e al netto di eventuali spese e competenze dell'istituto bancario.
Il Professionista delegato va onerato al pagamento delle superiori somme con restituzione al creditore attore altresì del residuo fondo spese, nella misura che residuerà al netto di spese e competenze dell'istituto bancario, con successiva chiusura del conto corrente e rimessione della somma di
€ 13.270,57 alla procedura esecutiva con versamento della relativa somma su libretto di deposito postale intestato alla procedura esecutiva, da depositare presso la Cancelleria esecuzioni immobiliari.
P Q. M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Tribunale,
Dott.ssa Concita Cultrera, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara preliminarmente la contumacia di , e della Controparte_3 CO [...]
. Controparte_5
dichiara lo scioglimento della comunione tra la e sul seguente bene: Controparte_3 CO
Lotto Unico: immobile sito nel Comune di Augusta, foglio 91 particella 3650 sub 1
(derivante dalla soppressione della particella 463 sub 1 del foglio 94), vicolo San Domenico n° 5,
Piazza Emanuele D'Aragona n° 2, dando atto del trasferimento dello stesso all'aggiudicatario CP_7
.
[...]
assegna in prededuzione al creditore / attore la somma di € 5.425,90 per spese e € 7.407,95 (compresi di spese generali, IVA e CPA), ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU;
assegna alla comproprietaria non esecutata e alla procedura esecutiva immobiliare n. 594/1995 R.G. la somma di € 13.270,57 ciascuno o quella maggiore o minore che residuerà sul conto corrente per eventuali interessi e al netto di eventuali spese e competenze dell'istituto, onerando il professionista delegato ai relativi mandati di pagamento, con chiusura del conto corrente e restituzione anche del fondo spese residuo, con il versamento della somma di cui alla procedura esecutiva con le modalità
indicate in parte motiva, con rendiconto all'esito.
Così deciso in Siracusa, il 23 aprile 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Concita Cultrera
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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