Sentenza 28 dicembre 2021
Accoglimento
Sentenza breve 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 28/12/2021, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2021
N. 01568/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2020, proposto da
Athena S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Morsoletto, Andrea Perotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Perotto in Schio, via Rompato 7;
contro
Comune di Schio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Poscoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in ZI, San Polo 2988;
R.G. S.r.l. in Liquidazione, non costituita in giudizio;
nei confronti
Assicuratori dei Lloyd'S che hanno assunto il Rischio del Certificato n. 10446940a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alvise Bragadin, Laura Opilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alvise Bragadin in ZI, Sest. Dorsoduro n. 3540;
Assicuratori dei Lloyd'S che hanno assunto il Rischio del Certificato n.Be000056913, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Hydra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Morsoletto, Andrea Perotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Perotto in Schio, via Rompato 7;
per la riassunzione
del giudizio n. 2949/2018 R.G. iscritto a ruolo innanzi al Tribunale Ordinario Civile di Vicenza attraverso atto di citazione notificato in data 23.04.2018 dalle società Athena s.r.l. in liq. ed R.G. s.r.l. in liq. nei confronti del Comune di Schio e con la chiamata in causa in garanzia degli assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto i rischi di cui alle polizze n. 10446940A e n. BE000056913, tutti come sopra generalizzati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Schio e degli Assicuratori dei Lloyd'S;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in disamina la società Athena srl in liquidazione ha riassunto il giudizio originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Vicenza ed avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione illegittima del fondo nella relativa titolarità, disposta dal Comune di Schio con decreto del 18.12.1998 mai seguito dall'emissione del decreto di esproprio.
La deducente ha, inoltre, chiesto la condanna della P.A. resistente alla restituzione del fondo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Schio, deducendo che a seguito dell’avvio della procedura espropriativa erano state avviate tra le parti trattative per l’acquisizione bonaria dei terreni in oggetto: l’acquisto, tuttavia, non si concludeva per colpa della ditta proprietaria, la quale non procedeva a liberare i beni dalle iscrizioni ipotecarie su di essi gravanti; l’Amministrazione, inoltre, deduce di non essere mai entrata nel possesso materiale del fondo, non avendo dato corso alla materiale apprensione dell’immobile, con la conseguenza che alla ricorrente potrebbe vedersi riconosciuta solo un’indennità per l’indisponibilità giuridica del bene.
Si osserva, ancora, che il bene sarebbe stato restituito con deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 10 aprile 2014, e si eccepisce la prescrizione del credito a far data dalle singole annualità, a decorrere dal 27.01.1999 (data di redazione stato consistenza ed immissione in possesso) fino al 10 aprile 2014 (data di adozione della deliberazione di Giunta di restituzione dei beni).
Si sono altresì costituiti in giudizio gli Assicuratori dei Lloyd’s, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito rispetto alla domanda di manleva, attesa la natura schiettamente privatistica della pretesa fatta valere; nel corso del giudizio è, inoltre, intervenuta la società Hydra srl, avendo acquisito la titolarità di tutti i crediti maturati in relazione all’occupazione abusiva del bene, nonché la titolarità dello stesso immobile.
Con la memoria ex art. 73 cpa, la società interveniente ha precisato che la domanda di risarcimento del danno sarebbe limitata al solo periodo di occupazione illegittima del fondo in oggetto ricompreso tra i cinque anni precedenti l’instaurazione del giudizio di A.T.P. e l’effettiva interruzione dell’occupazione abusiva; la società ha, inoltre, rappresentato che la “perdita di chances del 1999” sarebbe stata dedotta esclusivamente al fine di introdurre un mero criterio valutativo per la quantificazione del risarcimento oggetto della domanda giudiziale; infine, ha domandato che il Collegio faccia applicazione del disposto dell’art. 96, comma 3, cpc.
Con la memoria di replica, l’interveniente ha in seguito eccepito la nullità assoluta della costituzione in giudizio del Comune di Schio, in quanto l’atto di costituzione in giudizio risulterebbe privo di qualsiasi tipo di firma o sottoscrizione, tanto analogica quanto digitale, nonché la nullità della delibera giuntale di autorizzazione del Sindaco a costituirsi in giudizio, per carenza di firma e per mancata specifica indicazione in essa del presente giudizio; anche la procura alle liti depositata dal Comune di Schio sarebbe insanabilmente nulla in quanto difetterebbe sia l’apposizione della firma digitale, sia una valida attestazione di conformità secondo le regole del PAT.
All’udienza in data 11 novembre 2021, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in riassunzione che ha determinato l’introduzione del presente giudizio la società Athena in liquidazione ha chiesto la condanna del Comune di Schio al risarcimento del danno causato dall’illegittima occupazione del terreno nella relativa titolarità, mai interessato dall’adozione di un legittimo decreto di esproprio, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente alla restituzione del bene.
Nel corso del giudizio è intervenuta la società Hydra srl quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, precisando la domanda proposta nei termini riportati nella parte in fatto della presente decisione.
2. Preliminarmente, sulle eccezioni sollevate dalla società interveniente: diversamente da quanto sostenuto da quest’ultima, deve osservarsi che l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Schio risulta ritualmente sottoscritto; quanto poi alla procura ad litem , è sufficiente richiamarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale non è necessario il rilascio di una nuova procura nell’ipotesi di tempestiva riassunzione del giudizio a seguito di declinatoria di difetto di giurisdizione, essendo sufficiente il richiamo alla procura originariamente conferita per l'instaurazione del giudizio dinanzi al primo giudice adìto, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza per il caso di riassunzione successiva a declinatoria di competenza ( cfr . Cons. St., Sez. IV, 17 dicembre 2015, nr. 28/2016); infine, quanto alla delibera di giunta del 26.11.2020 di autorizzazione del Sindaco alla costituzione in giudizio, deve osservarsi che l’atto, nelle sue premesse, contiene un esplicito riferimento al presente giudizio (“ Visto che la S.C. con ordinanza dd 23.06.2020 ha dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo e che la ricorrente Athena S.r.l. ha riassunto il procedimento avanti al Tar Veneto con ricorso notificato in data 04.11.2020; Ritenuto di costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'avvocato civico, Umberto Poscoliero e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Antonio Sartori in ZI ”) e risulta debitamente sottoposto a pubblicazione: sebbene dalla copia prodotta in giudizio non è dato cogliere se l’atto sia stato sottoscritto in forma digitale, non può sussistere nessun serio dubbio relativamente al soggetto pubblico dal quale proviene.
3. E’, dunque, possibile procedere alla disamina del ricorso: occorre, in primo luogo, ripercorrere sinteticamente i fatti che hanno caratterizzato la vicenda in commento ( cfr . delibera di Giunta Comunale in data 10.04.2014, nr. 119/2014, doc. 13 della produzione dell’Amministrazione resistente):
- con comunicazione in data 18.12.1998 veniva notificato alla Sig.ra RA LO il decreto di occupazione di urgenza e l’avviso della data di redazione del verbale di immissione nel possesso dei beni da occupare;
- in data 27.01.1999 aveva luogo detta immissione in possesso;
- in data 10.04.2021 il Comune deliberava di non dar corso all’acquisizione definitiva dei beni in oggetto “ visto che l’ente non era mai stato immesso nel possesso dell’area e quindi si era provveduto solo ad una occupazione formale ”, e di archiviare il procedimento.
Il Comune di Schio osserva che la mancata acquisizione in via bonaria del terreno in disamina sarebbe imputabile a fatto proprio della originaria titolare del bene, la quale non avrebbe provveduto a liberare il fondo dai pesi che lo gravavano: il Collegio osserva in proposito che, diversamente da quanto argomentato dall’Amministrazione resistente, le circostanze evidenziate possono offrire ragione del perché il bene non sia stato trasferito mediante cessione volontaria all’ente espropriante, ma sono, in sé, inidonee a incidere sull’illegittimità dell’occupazione posta in essere, nel senso di escluderla. E difatti, come noto, la mancata conclusione del procedimento ablatorio nel termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità e dell’occupazione d’urgenza con l’adozione del decreto di esproprio o altro atto equiparato (come stabilito dagli artt. 13 e 22 bis del d.P.R. n. 327/2001) determina una situazione di illiceità causativa di un danno che l’Amministrazione è chiamata a ristorare, nei termini di cui in seguito si dirà.
L’Amministrazione comunale osserva ancora che, nel caso di specie, non avrebbe mai avuto luogo alcuna acquisizione del possesso del bene da parte dell’ente: dovrebbe infatti ritenersi dimostrata la sola, temporanea, indisponibilità in senso giuridico delle aree in commento come conseguenza degli atti posti in essere, con esclusione di ogni danno da risarcire e tale da giustificare solo una risposta indennitaria a carico dell’ente: tale assunto, tuttavia, risulta sconfessato dall’avvenuta redazione del verbale di “consistenza ed immissione in possesso” dei beni in oggetto in data 27.01.1999; dal verbale emerge, infatti, come alla data indicata i tecnici incaricati dal Comune di Schio procedevano alla ricognizione e compilazione dello stato di consistenza degli immobili, e alla conseguente occupazione dei terreni ( cfr . doc. 6 della produzione allegata all’originario atto di citazione).
Si osserva, ancora, che risultano tardivamente introdotte in giudizio dalla parte resistente le allegazioni relative all’illegittimità/inesistenza della procedura ablatoria a causa della non corretta individuazione del soggetto al quale notificare, come proprietario, gli atti introduttivi della procedura: di esse, dunque, non può tenersi alcun conto.
Da tutto quanto finora osservato è possibile affermare che l’Amministrazione resistente, avendo avviato una procedura ablatoria relativa all’immobile attualmente nella titolarità della società Hydra, non l’ha poi portata a compimento a mezzo dell’adozione del decreto di esproprio nei termini di legge: ciò determina l’illegittima occupazione dell’immobile a far data dalla scadenza del termine fino al quale l’occupazione deve ritenersi legittimamente effettuata.
Deve, ancora, osservarsi che il bene (come detto, materialmente appreso dalla P.A.) non risulta esser stato in seguito restituito all’avente diritto: come noto, la scadenza del termine finale dell’occupazione d’urgenza non determina alcuna automatica restituzione del bene, per la quale risulta necessaria la riconsegna ( cfr . Tar Napoli, Sez. V, nr. 3036 del 7 giugno 2017: “ Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la revoca dell'ordinanza di occupazione d'urgenza di un'area non fa venir meno l'occupazione di fatto della stessa da parte della p.a. per far cessare la quale è pertanto necessario un atto di riconsegna del bene al proprietario, in mancanza del quale l'occupazione è illegittima e fonte di responsabilità per la p.a. occupante, senza che la causale coincidenza nella stessa persona di custode del bene e proprietario valga ad escludere la necessità di un esplicito comportamento di dismissione dell'occupazione, non essendo la cessazione del ruolo di custode e la reimmissione del proprietario in possesso effetti automatici della revoca (cfr. Cassazione civile, sez. I, 1 ottobre 1999 n. 10866) ”
Nemmeno rileva, in senso opposto, la delibera di Giunta Comunale in data 10.04.2014 con la quale l’Amministrazione ha disposto l’“archiviazione” della procedura, trattandosi di un atto fondato sul presupposto (del quale si è già evidenziata l’erroneità) della mancata acquisizione del possesso del bene da parte del Comune di Schio.
Dunque: devono trovare accoglimento tanto la domanda di risarcimento del danno da illegittima occupazione del bene, nei termini di cui di seguito si dirà, tanto quella di condanna dell’Amministrazione alla restituzione del bene.
4. Risulta opportuno, prima di procedere alla più approfondita disamina della domanda risarcitoria, richiamare sinteticamente i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in subiecta materia .
Costituiscono principi acquisiti quelli per cui:
A) è oramai espunto dal nostro ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva - che, in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità o di una dichiarazione d’indifferibilità e urgenza esplicita o implicita, dell'occupazione dell'area e dell'irreversibile trasformazione del fondo nonché della scadenza del termine di occupazione legittima senza adozione di un decreto di esproprio ovvero in caso di annullamento giurisdizionale della procedura espropriativa, ipotizza un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all’Amministrazione occupante, legittimando il privato proprietario ad agire esclusivamente per il risarcimento del danno - in ragione dell’evidente contrasto con l’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU (“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.”), al cui rispetto il legislatore è vincolato in forza dell’art. 117, primo comma, Cost.;
B) caduto il presupposto della possibilità di affermare in via interpretativa che da una attività illecita della P.A. possa derivare la perdita del diritto di proprietà da parte del privato, diviene applicabile lo schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c., il quale non solo non consente l’acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene altrui su cui sia stata realizzata un’opera di pubblica utilità o di pubblico interesse, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione, ecc. ), oltre al consueto risarcimento del danno (limitato al valore d’uso del bene), ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c.: esattamente come sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa ( ex plurimis Cass. S.U. n.735 del 19 gennaio 2015);
C) come di recente chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2020, n. 2, per le fattispecie disciplinate dall'art. 42 bis T.U. espropriazioni (d.P.R. n. 327/2001) l'illecito permanente dell'Autorità viene meno nei casi da esso previsti (l'acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva, e la rinuncia abdicativa non può essere ravvisata, neppure se formulata dal soggetto privato sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che una rigorosa applicazione del principio di legalità, affermato in materia dall'art. 42 della Costituzione e rimarcato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto della proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento individua esclusivamente nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ovvero in un contratto traslativo di natura transattiva;
D) “alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2015, l'adozione dell'atto acquisitivo ex art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001 è consentita quale "extrema ratio" per la soddisfazione di "attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico", solo quando siano state escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, le altre opzioni sopra configurate” ( cfr . T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20 aprile 2016, n. 252; Cons. di St., sez. IV, 17 giugno 2016, n. 2690);
E) i privati i cui beni siano stati illegittimamente occupati dall'Amministrazione non possono, di norma, chiedere il risarcimento del danno collegato alla perdita della titolarità del bene, giacché tale perdita, sotto il profilo dominicale, non vi è stata, permanendo la proprietà degli stessi in capo ai privati medesimi; ne discende l'inammissibilità della eventuale domanda giudiziale mirante a ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita dei beni, pari al valore venale degli stessi, sia pure per equivalente; diversamente opinando, si darebbe luogo a un’indebita locupletazione ( cfr . T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 5 giugno 2013, n. 901), sicché il risarcimento del danno deve coprire il solo valore d'uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, cioè al momento in cui la Pubblica Amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42- bis , d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ( cfr . Tar Campania, Napoli, sez. V, 23 maggio 2018, n. 3368);
F) il giudice amministrativo, in caso di inerzia dell'Amministrazione e di ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., può nominare già in sede di cognizione il commissario ad acta , che provvederà ad esercitare i poteri di cui all'art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001 o nel senso della acquisizione o nel senso della restituzione del bene illegittimamente espropriato. Qualora, invece, sia invocata solo la tutela (restitutoria e risarcitoria) prevista dal codice civile e non si richiami l'art. 42- bis , il giudice deve pronunciarsi tenuto conto del quadro normativo sopra delineato e del carattere doveroso della funzione attribuita dall'articolo 42- bis all'amministrazione. Non sarebbe peraltro ammissibile una richiesta solo risarcitoria, in quanto essa si porrebbe al di fuori dello schema legale tipico previsto dalla legge per disciplinare la materia ponendosi anzi in contrasto con lo stesso. Il che non significa che il giudice non possa nondimeno, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, accogliere la domanda. A ben vedere, infatti, la domanda risarcitoria, al pari delle altre domande che contestino la validità della procedura espropriativa, consiste essenzialmente nell'accertamento di tale illegittimità e nella scelta del conseguente rimedio tra quelli previsti dalla legge. È infatti la legge speciale, nel caso di espropriazione senza titolo valido, a indicare quali siano gli effetti dell'accertata illegittimità: il trasferimento non avviene per carenza di titolo e il bene va restituito. La restituzione può essere impedita dall'amministrazione, la quale è tenuta, nell'esercizio di una funzione doverosa (e non di una mera facoltà di scelta) a valutare se procedere alla restituzione del bene previa riduzione in pristino o all'acquisizione del bene nel rispetto di tutti i presupposti richiesti dall'articolo 42- bis e con la corresponsione di un'indennità pari al valore del bene maggiorato del 10 per cento (e quindi con piena e integrale soddisfazione delle pretese dell'espropriato).
Ciò posto, e facendo applicazione dei criteri ermeneutici in precedenza enucleati alla fattispecie in commento: la domanda risarcitoria può trovare accoglimento, in questa sede, con riferimento esclusivo al periodo in cui il bene è stato illegittimamente occupato dalla P.A. resistente, e dunque a far data dalla scadenza del termine di 5 anni dall’inizio dell’occupazione d’urgenza, come previsto dal decreto di occupazione in data 18.12.1998 ( cfr . doc. 5 della documentazione allegata al ricorso originario).
Deve, dunque, affermarsi il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo in relazione alla richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione delle somme spettanti in riferimento al periodo di legittima occupazione dell’immobile di proprietà della ricorrente (dal 27 gennaio 1999 al 26 gennaio 2004), esulando le relative questioni indennitarie dalla giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di espropriazione, alla stregua del quadro normativo di riferimento, atteso che:
- l’art. 53, comma 2, dello stesso T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità, precisa che “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” ;
- l’art. 133 c.p.a., comma 1, alle lettere f) e g), che, nel delimitare le materie riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A., fa salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie “riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” (cfr., in riferimento alla disciplina previgente di cui al disposto dell’art. 7 l. 205 del 2000, Cass. Civ. Sez. UU, Ordinanza n. 5055 del 28/02/2017 secondo cui ai sensi dell'art. 34 della l. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l. n. 205/2000, applicabile ratione temporis , che regola il riparto di giurisdizione in materia edilizia ed urbanistica, le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario).
Vi è poi da considerare che il Comune resistente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato, eccezione che risulta fondata per il solo periodo anteriore al quinquennio che ha preceduto la proposizione, in sede di giudizio civile, della domanda di A.T.P. (consta agli atti che il giudice adito assegnava alla ricorrente termine fino al 10.09.2016 per la notifica del ricorso relativo a tale incombente istruttorio: cfr . doc. 21 della produzione di parte ricorrente): in tali termini, del resto, è stata precisata la domanda dalla società Hydra.
Dunque, la domanda risarcitoria può trovare accoglimento con riguardo al periodo in cui il bene in oggetto è stato illegittimamente occupato, e, più in particolare, a far data dal settembre 2011.
In ordine alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene di pronunciare sentenza di condanna ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., a tale scopo indicando i criteri generali da osservare per la liquidazione: si ritiene a tal fine, in un’ottica di continuità con i prevalenti orientamenti giurisprudenziali di questo giudice, di prescindere dalle risultanze dell’A.T.P. espletata in sede di giudizio civile; si osserva, ancora, che l’interveniente ha precisato di aver documentato la proposta di acquisto ricevuta dalla originaria ricorrente nell’anno 1999, al solo fine di offrire un parametro per la determinazione del valore di mercato del bene (del quale l’Amministrazione potrà tenere conto, nei limiti di seguito precisati, nella quantificazione della somma da offrire alla controparte); infine: quanto ai danni consistenti “nell’inutile prolungamento dello stato di liquidazione volontaria” della società Athena, l’assunto per cui detto prolungamento dipenderebbe esclusivamente dalla illegittima occupazione del bene è rimasto indimostrato: del pari difetta ogni allegazione e prova del pregiudizio che ne sarebbe derivato.
Tanto premesso si rileva ancora che, in base ai criteri che si espliciteranno, l’ente intimato dovrà proporre, in favore della parte ricorrente ed entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute, quantificate nei termini di seguito esposti, pagamento da effettuare poi nei 60 gg. successivi.
Nella specie:
a) tale danno può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42- bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale ( cfr . TAR Napoli, V Sez., 12 ottobre 2021, nr. 7603; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29 novembre 2013, n. 1655; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7 marzo 2014, n. 182);
b) quanto alla determinazione del valore venale del bene, da valutarsi unicamente per definire il parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5% annuo), l’ente intimato dovrà, tenuto conto della destinazione urbanistica dell’area:
I. utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), avuto, altresì, riguardo alle indicazioni dei ricorrenti quanto all’accertamento del valore di mercato del terreno de quo (rileva, in tal senso, anche quanto documentato relativamente alla proposta di acquisto del bene ricevuta nell’anno 1999);
II. devalutare e rivalutare annualmente i valori medi a mq. indicati per il terreno interessato, secondo gli indici dell’andamento dei prezzi del mercato immobiliare pubblicati nei siti internet delle maggiori e più accreditate società di studi e di osservatori del mercato immobiliare, per comprendere il periodo che va dall’inizio dell’illegittima detenzione fino all’attualità;
III. su tali ultimi valori - devalutati al momento dell’illegittimo possesso e aggiornati all’attualità -, andranno, come detto, computati, a titolo di risarcimento del danno dovuto, gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima fino alla data dell’udienza fissata per la discussione della causa in oggetto;
IV. ai sensi dell'art. 33 comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 per le particelle di terreno apprese solo parzialmente, il valore della parte espropriata sarà determinato tenendo conto anche del deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato, applicando il criterio di stima differenziale previsto dall'art. 40, l. 25 giugno 1865, n. 2359 e recepito dal cit. d.P.R. n. 327 del 2001, rivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo; tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale - che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio - il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, anziché attraverso tale comparazione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero ancora aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.
Tale danno, di natura permanente, da corrispondersi, come tale, sino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, può, infatti, essere allo stato liquidato, in osservanza del principio di cui all'art. 112 c.p.c. secondo il quale il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, solo sino alla data della presente decisione.
Ciò chiarito, l’ente intimato, onde evitare il maturarsi di un ulteriore danno risarcibile in favore dell’attuale parte proprietaria per tutto il tempo in cui eventualmente dovesse protrarsi l’illecita occupazione sine titulo , con conseguente responsabilità anzitutto erariale, dovrà provvedere alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, in via prioritaria, mediante l’immediata restituzione dei beni, previo ripristino dell'originario stato, ovvero attivandosi per il legittimo acquisto della proprietà dell'area.
Infine, resta ancora da rilevare che nessuna domanda di manleva è stata riproposta nel presente giudizio dal Comune resistente nei riguardi della società assicuratrice (domanda che, del resto, esula dai confini della giurisdizione di cui è munito questo Giudice).
5. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei termini che precedono, condannando l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore della controparte nei termini in precedenza evidenziati, nonché alla restituzione del bene illegittimamente occupato.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, secondo il dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Schio al pagamento delle spese di lite in favore della Hydra srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , che liquida in complessivi €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate negli ulteriori rapporti processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in ZI nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO