TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/11/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES CE Presidente dott.ssa LA GI Giudice rel. ed. est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10365/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertenti
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Elvira Machì, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Marcello Madonia, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte del 24/10/2025 per l'udienza del
29/10/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/7/2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Palermo il 4/7/2007 e da tale unione erano nati i figli Controparte_1
(il 2/11/2011) e (il 29/4/2016), ha dedotto, tra l'altro, che, dalla Per_1 Per_2
1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 700/2021 dell'11-19/2/2021, non si erano più riconciliati.
Ha chiesto, pertanto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei figli minori, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale per abitarla insieme ai figli minori;
l'obbligo a carico di di corrisponderle un Controparte_1
assegno di € 1.300,00 mensili, di cui € 300,00 a titolo di assegno divorzile ed € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 500,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma contestando il ricorso quanto al resto e chiedendo: l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'obbligo a suo carico di corrispondere alla ricorrente un assegno di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 26/5/2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. con ordinanza del 31/5/2023 ha rimesso la causa dinanzi al Giudice istruttore, previa conferma delle condizioni di separazione.
Scaduto il termine del 7/12/2023, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la pronunzia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata, e, con sentenza non definitiva n. 5840/2023 del 18-19/12/2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo il giudizio in istruttoria per le ulteriori domande.
Con ordinanza del 18/7/2024, il Giudice ha formulato alle parti specifica proposta conciliativa del seguente contenuto:
“• affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti;
• assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
2 • obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, un assegno di € 800,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 400,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
• attribuzione della totalità dell'assegno unico a ”. Parte_1
All'udienza del 14/2/2025, le parti hanno dichiarato di non aderire alla suddetta proposta ed insistito per l'ammissione delle rispettive richieste istruttorie, rigettate con ordinanza del 15/2/2025.
Successivamente, con note scritte per l'udienza del 29/10/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle seguenti condizioni:
“– disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti;
– disporre l'assegnazione della casa coniugale sita a Palermo nella via Belmonte Chiavelli n.
29/M piano 1° a;
Parte_1
– disporre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 800,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 400,00 per ciascun figlio);
- disporre a carico di l'obbligo di corrispondere il 70% delle spese straordinarie Controparte_1 relative ai minori, secondo il Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019;
– dare atto che le parti hanno attribuito il diritto a richiedere e percepire la totalità dell'assegno unico a e, dare atto altresì che ove fosse necessaria la firma congiunta di entrambi i genitori, Parte_1 il sig. LE si attiverà con sollecitudine al fine di rendere effettiva tale erogazione in favore della signora Pt_1
– dare atto che ha rinunziato a qualsivoglia assegno divorzile, anche a mente di quanto Parte_1 previsto dall'art. 5 L. 1 dicembre 1970 n. 898, anche in considerazione delle dazioni altrimenti già regolate tra le parti”.
La causa, pertanto, è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le condizioni suindicate, non contrarie alla legge possono essere poste alla base
3 della decisione.
Le spese processuali alla luce dell'esito del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, vista la sentenza non definitiva n. 5840/2023 del 18-19/12/2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunziando, così provvede:
• dispone che i rapporti tra le parti successivi al divorzio siano regolati alle condizioni dalle stesse accettate e riportate in parte motiva;
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, del 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA GI ES CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES CE Presidente dott.ssa LA GI Giudice rel. ed. est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10365/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertenti
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Elvira Machì, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Marcello Madonia, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte del 24/10/2025 per l'udienza del
29/10/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/7/2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Palermo il 4/7/2007 e da tale unione erano nati i figli Controparte_1
(il 2/11/2011) e (il 29/4/2016), ha dedotto, tra l'altro, che, dalla Per_1 Per_2
1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 700/2021 dell'11-19/2/2021, non si erano più riconciliati.
Ha chiesto, pertanto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei figli minori, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale per abitarla insieme ai figli minori;
l'obbligo a carico di di corrisponderle un Controparte_1
assegno di € 1.300,00 mensili, di cui € 300,00 a titolo di assegno divorzile ed € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 500,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma contestando il ricorso quanto al resto e chiedendo: l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'obbligo a suo carico di corrispondere alla ricorrente un assegno di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 26/5/2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. con ordinanza del 31/5/2023 ha rimesso la causa dinanzi al Giudice istruttore, previa conferma delle condizioni di separazione.
Scaduto il termine del 7/12/2023, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la pronunzia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata, e, con sentenza non definitiva n. 5840/2023 del 18-19/12/2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo il giudizio in istruttoria per le ulteriori domande.
Con ordinanza del 18/7/2024, il Giudice ha formulato alle parti specifica proposta conciliativa del seguente contenuto:
“• affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti;
• assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
2 • obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, un assegno di € 800,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 400,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
• attribuzione della totalità dell'assegno unico a ”. Parte_1
All'udienza del 14/2/2025, le parti hanno dichiarato di non aderire alla suddetta proposta ed insistito per l'ammissione delle rispettive richieste istruttorie, rigettate con ordinanza del 15/2/2025.
Successivamente, con note scritte per l'udienza del 29/10/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle seguenti condizioni:
“– disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti;
– disporre l'assegnazione della casa coniugale sita a Palermo nella via Belmonte Chiavelli n.
29/M piano 1° a;
Parte_1
– disporre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 800,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 400,00 per ciascun figlio);
- disporre a carico di l'obbligo di corrispondere il 70% delle spese straordinarie Controparte_1 relative ai minori, secondo il Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019;
– dare atto che le parti hanno attribuito il diritto a richiedere e percepire la totalità dell'assegno unico a e, dare atto altresì che ove fosse necessaria la firma congiunta di entrambi i genitori, Parte_1 il sig. LE si attiverà con sollecitudine al fine di rendere effettiva tale erogazione in favore della signora Pt_1
– dare atto che ha rinunziato a qualsivoglia assegno divorzile, anche a mente di quanto Parte_1 previsto dall'art. 5 L. 1 dicembre 1970 n. 898, anche in considerazione delle dazioni altrimenti già regolate tra le parti”.
La causa, pertanto, è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le condizioni suindicate, non contrarie alla legge possono essere poste alla base
3 della decisione.
Le spese processuali alla luce dell'esito del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, vista la sentenza non definitiva n. 5840/2023 del 18-19/12/2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunziando, così provvede:
• dispone che i rapporti tra le parti successivi al divorzio siano regolati alle condizioni dalle stesse accettate e riportate in parte motiva;
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, del 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA GI ES CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4