Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1750/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N.1750/2020 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Lesione personale” vertente:
TRA
, (c.f. ), res.te ad Aversa (CE) in via Parte_1 C.F._1
San Giovanni 323, rappresentato e difeso dall'avv. Sgalia Giuseppe Luigi (C.F. , e dall'avv. Antonietta Bifulco, elett.te dom.to C.F._2 presso lo studio di quest'ultima in Casal di Principe alla via Manzoni n. 22 (pur giusta rinuncia al mandato in atti ex art. 85 c.p.c. e Cass. civ. n. 9294/2000);
-parte attrice- CONTRO
(Part. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore ad litem nato a [...] Controparte_2 il 18.06.1972, c.f. giusta procura speciale CodiceFiscale_3 repertorio 15250 racc. 3623 del 28.12.2017, Notaio Persona_1
(doc. A), rappresentata e difesa giusta delega dagli avv.ti Erika Villanova ( del Foro di Milano e avv. Yasmine Laachir (C.F. C.F._4
) del Foro di Trento e, in qualità di socie dello C.F._5
con sede in Trento, via degli Orbi n. 6 ed Controparte_3 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Lucia Piscitelli in 81100 CASERTA, Via F. Renella, 88,
convenuta- E
(c.f. ) con sede in Roma alla Via Controparte_4 P.IVA_2
Alessandro Marchetti;
-convenuta contumace-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 28.10.24
***
n. 1750/2020 r.g.a.c. Pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l.
69/2009 1.Con atto di citazione notificato in data in data 3.2.2020, il sig. Pt_1
citava avanti al Tribunale Di Napoli Nord la
[...] Controparte_5 quale compagnia assicurativa del veicolo Ford Fiesta targata EH542TC di proprietà di , nella dedotta circostanza condotta dal sig. CP_6 CP_7
al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni sofferte a causa del
[...] sinistro asseritamente occorso in data 7.01.2014, verso le ore 18.15 in Napoli, all'altezza dell'incrocio tra via Pietrantonio e Porta San Giovanni. Segnatamente, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, l'attore deduceva che, nel mentre a bordo della bicicletta aveva impegnato la rotatoria, la Ford condotta dal , targata EH542TC di Controparte_7 proprietà di e assicurata con la si immetteva CP_6 Controparte_5 nella rotatoria suddetta e, nel mentre svoltava in direzione via Pietrasanta, finiva per urtare l'istante ciclista, facendolo rovinare al suolo. Deduceva di aver riportato, in seguito all'occorso 'gravi lesioni fisiche' alla spalla destra e frattura bi-malleolarepiede destro gli comportava un ITT di gg35 una ITP al 70% di gg 30 una ITP di gg 30 al 50% e una ITP di gg 30 al 25% oltre postumi de 18%'. Disattese le richieste stragiudiziali, rimasto infruttuoso il tentativo di conciliazione, citava i convenuti in epigrafe indicati, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 18.05.2020 e concludeva : - dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva del conducente la vettura convenuta;
-condannarsi in solido i convenuti al risarcimento in favore dell'istante per le lesioni dal medesimo riportate e quantificate in euro 90.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-condannare altresì i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa. Si costituiva la ut supra rappresentata, difesa e Controparte_5 domiciliata, la quale contestava integralmente le argomentazioni e domande avversarie chiedendone il rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto. Contestava l'an debeatur, all'uopo eccepiva provata la ricostruzione della vicenda operata ex adverso, sia con riferimento al fatto storico, ovverosia l'esistenza dell'evento nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, sia con riferimento alla ritenuta responsabilità del veicolo convenuto nella causazione dell'evento. Sul punto osservava la carenza di rilevanza probatoria del modulo CAI ex adverso prodotto, rilevando il difetto di allegazione del documento di identità del conducente del presunto veicolo responsabile, atto a verificarne la genuinità, in ogni caso precisava il modulo n. 1750/2020 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 N. 1750/2020 R.G.A.C.
CAI de quo attribuito ad un certo Sig. , quale conducente del veicolo CP_7
a noleggio a lungo termine di proprietà della , dunque privo di CP_4 validità probatoria, in quanto dichiarazione resa dal soggetto non proprietario. Eccepiva altresì il mancato intervento delle Autorità e assenza di documentazione fotografica attestante il luogo del sinistro ed il posizionamento dei veicoli a seguito dell'urto nonostante le gravi lesioni lamentate da parte attrice, la mancata richiesta di intervento del 118 nonostante le lesioni presuntivamente sofferte, l'inesistenza di una denuncia del dedotto sinistro. Sottolineava, dunque, che la ricostruzione attorea era sprovvista di qualsivoglia elemento probatorio a riprova non solo della dinamica del sinistro ma anche dell'esistenza stessa del fatto storico. Disconosceva altresì le lesioni patite ex adverso, rilevandone l'incompatibilità con la ricostruzione attorea e la discrasia tra la dinamica riportata in citazione e le dichiarazioni dell'attore rese al medico della compagnia che lo aveva sottoposto a visita. Contestava il quantum delle pretese attoree come eccessive, non provate ed infondate, dibattendo su ciascuna delle voci ex adverso richieste. Concludeva: -Nel Merito, In Via Principale: respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per essere non provato il fatto storico, le responsabilità, le lesioni, il nesso causale, con ogni conseguente declaratoria del caso. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla convenuta, contenere gli esborsi di Euro Insurance CP_8
Dca nella misura che verrà rigorosamente accertata in corso di causa, e in ogni caso, nei limiti di responsabilità del conducente del veicolo assicurato e del danno che dovesse risultare adeguatamente provato all'esito dell'espletanda istruttoria e dalla documentazione dimessa, nei limiti della percentuale di responsabilità accertata e considerato l'aggravamento del danno da parte dell'Attore ex art. 1227 cc;
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse. Instaurato il giudizio innanzi precedente G.U., in data 18 febbraio 21, giusto decreto presidenziale, la presente controversia veniva assegnata al ruolo della scrivente giudice e si rendevano necessari rinvii per verificare la correttezza della notifica alla convenuta non costituita . CP_4
Indi, all'udienza del 15.5.23, ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, concedessi alle parti i termini di cui all'art 183 co. 6 cpc., stante la mancata richiesta prove articolata da parte attrice, disattese le richieste di parte convenuta, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, il predetto veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.10.2024 e trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cod. proc. civ. 2. In via preliminare, mette conto evidenziare che, pur essendo stata depositata rinuncia al mandato da parte dei procuratori costituiti nell'interesse di parte attrice (cfr. doc. in atti), i predetti si considerano ancora in difesa della predetta parte (cfr. ex multis, Cass. civ. n.
n. 1750/2020 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 N. 1750/2020 R.G.A.C.
9294/2000 “A norma dell'art. 85 c.p.c., la revoca del difensore, al pari della rinuncia di questo al mandato, non produce effetti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore revocato o rinunziante, con la conseguenza che, in caso di inesistenza o nullità della procura al difensore nominato in sostituzione, la parte deve ritenersi ancora difesa dal procuratore revocato”; cass. Civ. n. 5410/2001). 3. Sul merito. Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) —, va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato. Ed invero in virtù del principio dell'onere della prova positivizzato nell'art. 2697 c.c chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine alla stregua della regola iuris “Onus probandi ei incumbit qui agit, non qui negat”. Come è noto, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti valutandole secondo il suo prudente apprezzamento (artt. 115 e 116 c.p..); ebbene, nel caso di specie parte attrice non ha fornito prove, oltre agli scarni elementi forniti all'atto della proposizione della domanda, disattendendo altresì i termini istruttori concessi nel corso del giudizio dallo stesso azionato. Tuttavia pur a volere considerare gli elementi forniti all'atto della proposizione della domanda, mette conto evidenziare che in tema di valutazione della prova e valore probatorio del modulo di constatazione, la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.(Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770). L'articolo 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del n. 1750/2020 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 N. 1750/2020 R.G.A.C.
danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade – come nel caso di specie – quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata (cfr. sul punto Cassazione civile sez. III, 20/02/2018, n.4010). Volendo richiamare l'orientamento giurisprudenziale che si è susseguito, l'affermazione sul valore confessorio della come atto liberamente Pt_2 apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare. La successiva giurisprudenza della Corte, d'altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451, nonché l'ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438). Di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15431 del 3 giugno 2024, si è espressa sul valore probatorio della constatazione amichevole di incidente (in breve “CAI”), osservando come tale modulo, una volta sottoscritto da ciascuno dei conducenti, determini una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze in esso indicate. Secondo la Corte, dunque, non esiste conflitto tra il principio del libero apprezzamento e la regola della presunzione iuris tantum del CAI firmato da entrambi i conducenti. Venendo al caso di specie, in considerazione di quanto argomentato, delle contestazioni della convenuta assicurazione, della contumacia del proprietario della vettura ( ), e soprattutto nella carenza di elementi CP_4 probatori forniti da parte attrice, alcun valore può riconoscersi al modulo CAI prodotto agli atti ( cfr. produzione fascicolo, parte attrice) in quanto inidoneo a conferire credibilità alla domanda proposta, già di per sé generica e scarna in tutti i suoi elementi. Mette altresì conto evidenziare che l'attore non ha neanche fornito prova delle lesioni riportate, relativamente al quantum richiesto che risulta oltremodo sperequativo alla luce dei fatti così come dedotti. Ed invero, in secondo luogo, ed in via ancor più assorbente, parte attrice non risulta aver nemmeno adeguatamente provato la precisa consistenza ed entità dei danni che avrebbe riportato in occasione del dedotto sinistro.
n. 1750/2020 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 N. 1750/2020 R.G.A.C.
A ben vedere, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la detta parte ha fondato la propria richiesta risarcitoria unicamente sulla dichiarazione resa in sede di accesso al p.s. (cfr. referto di pronto soccorso ospedaliero rilasciato dal Presidio Ospedaliero di Aversa in data 7.1.2014) da cui è dato evincersi “trauma da incidente della strada”. Orbene, seppur vero che il suddetto certificato ha natura di atto pubblico fidefaciente ed è caratterizzato, oltre che dall'attestazione dei fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, dalla circostanza che esso è destinato ab initio alla prova, cioè, è precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 Ordinanza n. 16030 del 28.07.2020), il detto certificato fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rilasciate dalla vittima nell'immediatezza dell'incidente. Tuttavia, è priva di riscontro la circostanza dedotta dalla prospettazione attorea, non potendo non potendo desumere dallo stesso la dinamica che è rimasta priva di riscontro, né in ogni caso escludersi, a fronte peraltro della genericità dell'affermazione, che la parte attrice, pur a fronte del sopraggiungere dell'autovettura, sia rovinata al suolo per cause indipendenti dall'attingimento da parte della predetta autovettura, Deriva dalle dispiegate considerazioni che non risulta raggiunta la prova in ordine alla causazione del sinistro ad opera del proprietario/conducente del veicolo rimasto contumace, ma ancor prima è rimasto priva di riscontro la verificazione dello stesso. La domanda attorea va pertanto disattesa.
4.Sulle spese di lite. La soccombenza dell'istante impone, da ultimo, la sua condanna a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale concretamente svolta e dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 ed in ragione del valore della domanda per come quantificato dalla parte attorea. Attesa invece la contumacia dell'ulteriore parte convenuta invece, nulla è alla stessa dovuto da parte attrice nonostante la soccombenza a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
n. 1750/2020 r.g.a.c. Pagina 6 di 7 N. 1750/2020 R.G.A.C.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1-RIGETTA integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2- CONDANNA parte attrice , al pagamento, in favore della Parte_1 parte convenuta costituita Controparte_1
(Part. IVA ), delle spese di lite per il presente giudizio, che si P.IVA_1 liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 19/02/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 1750/2020 r.g.a.c. Pagina 7 di 7