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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 733 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
14/11/2024, vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._1 Parte_3
), (c.f. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3
difesi dall'Avv. RISTORI PIERPAOLO (c.f. ); C.F._4
APPELLANTI
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
E
Controparte_2
c.f. ) con l'Avv. GARGANI
[...] P.IVA_3
BENEDETTO (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._5
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2769/2018 emessa dal Tribunale di
Velletri in data 20/12/2018.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma ogni r.g. n. 1 contraria istanza eccezione e deduzione respinta ed in riforma della impugnata sentenza:
• In via istruttoria disporre CTU contabile al fine di determinare l'esatto saldo dei rapporti in essere tra le parti;
• In via preliminare e nel merito, in conseguenza degli esiti della richiesta CTU contabile revocare l'ordinanza emessa ex art. 186 ter cpc dal
Tribunale di Velletri in data 20 ottobre 2015; • Nel merito riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere le seguenti domande degli appellanti, previa la preliminare eccezione di compensazione: rilevare e dichiarare: A) con riferimento ai contratti di finanziamento n. 1859446, n. 1924794 e n. 2186740, accertare e dichiarare:
a) che la banca ha pattuito e quindi applicato tassi contrattuali usurari e che pertanto la relativa clausola è nulla ed il prestito gratuito, come per legge, ai sensi dell'art. 1815 co.
2° c.c.; b) che le rate scadute e a scadere debbono considerare soltanto il capitale;
2) dichiarare per l'effetto e conseguentemente, illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti come effettuati dalla alla odierna attrice durante il corso dei rapporti dedotti in CP_3 quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, con condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme non dovute per effetto delle declaratorie come sopra richieste e pagate in eccesso dall'attrice, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero da portare in compensazione ex art. 1241 c.c.; 3) ordinare alla banca convenuta la cancellazione della garanzia ipotecaria prestata con riferimento al contratto di finanziamento n. 2186740,
Rep. 80126 – Racc. 20779 per atto del Notaio di Roma, proporzionalmente Per_1
secondo il reale dare/avere tra le parti in esito al richiesto ed accertato, con esonero di responsabilità per il Conservatore dei RR.II.; • Sempre nel merito accertare e dichiarare che nessuna valida garanzia è stata rilasciata dai Sigg.ri Parte_4 Parte_3
e e dichiarare comunque non efficaci nei loro confronti i contratti di Parte_2
fideiussione per la modifica dei soggetti garantiti e dei beneficiari sia dal lato attivo che passivo del rapporto bancario. Per i fatti su esposti e per il pericolo che il protrarsi dell'azione di recupero del credito in corso con un pignoramento iscritto presso il
Tribunale di Velletri al N.R.G.E. 708/2017 in forza dell'ordinanza su descritta e della sentenza qui impugnata possa arrecare agli appellanti, si CHIEDE ai sensi dell'Art. 351 cpc ed in via cautelare che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia emettere ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza emessa dal Tribunale di
VELLETRI, Seconda Sezione Civile, Giudice Unico Dott.ssa Barbara Affinita, pubblicata il 20 dicembre 2018 con il n. 2769/2018, nella causa civile avente R.G.
3669/2014. • Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
r.g. n. 2 Conclusioni dell'appellata: “- dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto, oltre che lesivo del divieto dei nova in appello;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Velletri, con la sentenza appellata, aveva rigettato le domande di parte attrice ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannato le parti attrici ed il terzo chiamato, in solido, al pagamento in favore della banca convenuta della somma di euro 1.878.020,00, oltre interessi così come pattuiti negli atti del
Par 22.12.11 e 20.12.12, nonché la sola . in persona del legale rapp. p.t. Parte_1
della somma di euro 4.079.507,83, oltre interessi così come pattuiti negli atti del
22.12.11 e 20.12.12; aveva infine condannato la parte attrice ed il terzo chiamato, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte che liquida d'ufficio ex D.M. 55/14 in euro 35.000,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfetarie e Iva e cpa, come per legge.
Parte_1 Parte_1 [...]
hanno proposto appello. Parte_5
non si è costituita mentre Controparte_1 [...]
Controparte_2
ha resistito al gravame.
[...]
Respinta l'istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata e svolta una consulenza tecnica d'ufficio, l'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del
14/11/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Al consulente tecnico d'ufficio la Corte aveva posto il seguente quesito:
“esaminata la documentazione già in atti dica se risulti superato il tasso soglia per effetto dell'anatocismo e dell'applicazione degli interessi convenzionali e moratori nel concreto andamento del rapporto bancario, alla luce dei criteri indicati di recente da
Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19597”.
L'appello principale che ripropone le questioni disattese dal tribunale circa l'usurarietà degli interessi praticati dalla controparte nei tre contratti di mutuo risulta infondato.
r.g. n. 3 Il primo giudice aveva al riguardo evidenziato quanto segue: “Quindi, i contratti di mutuo stipulati tra (o le società poi incorporate in essa) e la sono Pt_1 CP_3
risultati essere i numeri: 1859446 del 10.7.00, 1924794 del 20.7.01, garantito da Pt_2
e e 2186740 del 6.5.05. In relazione a suddetti rapporti deve, quindi, Parte_4 Pt_3
segnalarsi come le allegazioni di parte attrice non trovino fondamento;
quanto alla contestazione alla natura usuraria del tasso moratorio applicato al contratto, si ritiene, in primo luogo, che, anche per suddetti interessi, si applichino le limitazioni di cui alla
l. 108/96, ai fini del calcolo dell'eventuale usura (cfr. Cass. ord. 5598/17; 27442/18); tuttavia, emerge dalle stesse perizie depositate da parte attrice che i tassi di interessi si mantengano sempre sotto la soglia usuraria: infatti, per il contratto n. 1859446 del
10.7.00, il tasso corrispettivo pattuito è del 5,65% e quello moratorio è del 9,34%, mentre quello soglia relativo al periodo di pattuizione era del 9,44%; per il contratto n.
1924794 del 20.7.01 il tasso corrispettivo pattuito è del 5,9% e quello di mora del
8,85% a fronte del tasso soglia del 9,84%; per il contratto n. 2186740 del 6.5.05 il tasso corrispettivo pattuito è del 3,5% e quello di mora del 5,64% a fronte del tasso soglia del 5,81%. Né può ipotizzarsi, pur se neppure specificato da parte attrice, che il calcolo del tasso di interesse, ai fini del rispetto del tasso soglia, vada effettuato sommando il tasso corrispettivo con il tasso moratorio;
in realtà, per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale, ciò in quanto si tratta di istituti giuridicamente distinti che assolvono a due finzioni diverse;
mentre il tasso corrispettivo assolve ad una funzione remunerativa del prestito, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo, qualora vi sia un inadempimento, a fini risarcitori, e pertanto i due tassi non possono sommarsi tra loro.
Detto altrimenti, il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo,
o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può, né mai potrebbe, essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.”.
La tesi degli appellanti circa il superamento del tasso di usura per effetto dell'applicazione contestuale dei tassi di mora risulta smentita dall'accertamento peritale disposto dalla Corte.
Il CTU dott. ha infatti esaminato la documentazione offerta Persona_2
r.g. n. 4 dalle parti ed a seguito di accurata indagine contabile ha riferito di “ non aver ravvisato violazioni dei limiti soglia ex L. 108/1996 nelle pattuizioni relative ai rapporti di finanziamento oggetto di contenzioso, né con riguardo agli interessi convenzionali, né con riguardo gli interessi moratori;
ha quindi ricostruito, con le tabelle che si allegano, i tassi corrispettivi e moratori pattuiti nei finanziamenti garantiti da ipoteca e parametrati all'Euribor maggiorato di uno spread. Anche detti tassi, applicabili dall'Istituto finanziatore nel corso di ciascun rapporto, non sono risultati violare i limiti soglia tempo per tempo vigenti, sino alla disponibilità all'odierno dei tassi soglia;
non aver ravvisato, nelle pattuizioni di mutuo/finanziamento, presupposti di anatocismo, salvo quello legittimamente pattuito dell'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata scaduta, comprendente gli interessi corrispettivi insoluti oltre che capitale.”.
Le conclusioni dell'ausiliario non risultano confutate nella memoria conclusionale degli appellanti.
Anche il secondo motivo di appello, riguardante la sostituzione del debitore principale che in tesi avrebbe determinato la necessità di nuovi contratti di garanzia, appare infondato. Il motivo di appello, infatti, non sottopone a specifica critica la ragione per la quale il tribunale aveva disatteso l'eccezione, rimarcando che “Prive di pregio sono le argomentazioni dei garanti circa l'aver sottoscritto la fideiussione in nome della società e non in nome proprio, circostanza smentita dalla risultanza documentale, nonché circa l' incidenza delle vicende societarie di fusione ed incorporazione, sia dal lato attivo che passivo, sulla validità delle garanzie, trattandosi di rapporti successori e non estintivi.”.
La pronuncia sulle spese, per effetto del rigetto dell'appello, non merita riforma avendo il primo giudice fatto retta applicazione della regola della soccombenza che guida anche l'attribuzione delle spese del presente grado che si liquidano come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione r.g. n. 5 disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti in solido tra loro al rimborso, in favore di
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro Controparte_2
30.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ pone a definitivo carico degli appellanti le spese della CTU già separatamente liquidate con decreto;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 27/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6