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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 16/12/2024, da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/05/1966 e residente in [...],
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati, assistiti e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Graziella Donderi (C.F.
), ed elettivamente domiciliato in via De Gasperi n. 25, Domodossola (VB) C.F._3
presso e nello studio del loro difensore ricorrenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la separazione personale tra i coniugi convenuta alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la signora vivrà nella casa coniugale, in Pallanzeno via Dei Caduti 8, di sua proprietà, T_
da cui il signor ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali;
Pt_1
3. i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico insorto in costanza di matrimonio con reciproca soddisfazione;
4. i coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti;
5. le parti di comune accordo tra di loro con la richiesta di sostituzione dell'udienza con note scritte, in cui, sin da ora, dichiarano di non volersi riconciliare, si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione economico – patrimoniale, bancaria e finanziaria.
********************
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], sposatisi in
[...] C.F._2
Pallanzeno (VB) in data 11 marzo 1995, con atto trascritto nei registri del Comune di Pallanzeno alla parte II, serie A, n. 1 dell'anno 1995, confermando le
C O N D I Z I O N I di cui alla separazione.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 16/12/2024, e , chiedevano Parte_1 Parte_2 con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Pallanzeno (VB) in data 11.3.1995, trascritto nei registri del medesimo Comune alla parte II, serie A, n. 1 dell'anno 1995.
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt 70 e 71 cpc.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
In particolare, va dato atto che la signora vivrà nella casa coniugale, in Pallanzeno via Dei T_ Caduti 8, di sua proprietà, da cui il signor ha già provveduto ad asportare i propri effetti Pt_1
personali, che i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico insorto in costanza di matrimonio con reciproca soddisfazione e, infine, che i coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 T_
, uniti in matrimonio in Pallanzeno (VB) in data 11.3.1995, trascritto nei registri del
[...]
medesimo Comune alla parte II, serie A, n. 1 dell'anno 1995;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco.
Così deciso in Verbania il 27/05/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco