Ordinanza collegiale 20 novembre 2024
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08234/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8234 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Aversa, via Atellana. 3;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto Prot. N.20190003168, notificato in data 25 Agosto 2020, con il quale l'ambasciata Italiana di Islamabad ha denegato la richiesta di visto di ingresso del ricorrente a seguito di domanda di visto per lavoro stagionale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. SC AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il decreto Prot. N.20190003168, notificato in data 25 Agosto 2020, con il quale l'ambasciata Italiana di Islamabad ha denegato la richiesta di visto di ingresso per lavoro stagionale;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
c) che con ordinanza collegiale n. 20593/24 del 20 novembre 2024 il Tribunale ha disposto la regolarizzazione della procura alle liti entro novanta giorni;
d) che la causa è stata chiamata per la discussione ai sensi degli artt. 71 e 71 – bis c.p.a. alla camera di consiglio del 4 novembre 2025 e quindi trattenuta in decisione;
e) che il ricorso va dichiarato inammissibile in considerazione dell’omessa regolarizzazione della procura alle liti;
f) che le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC AR, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.