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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 516/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall' Avv. Leonardo De Guido (c.f.
[...] C.F._3
, con domicilio eletto in Bari alla via Putignani n. 133,
[...]
pec: Email_1
Appellanti- appellati incidentali
Contro
(c.f. ), società incorporante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
già a sua volta incorporante
[...] Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa CP_3 dall' Avv. Ernesto Capobianco (c.f. con domicilio eletto in CodiceFiscale_4
Bari, alla via Giuseppe Di Vagno n° 19,
pec: Email_2
Appellata – appellante incidentale Oggetto: appello avverso la sentenza n. 31212020, pubblicata il 15 ottobre 2020, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 1233/2012, non notificata. Appello del 31 marzo 2021.
Conclusioni: All'udienza del 15 marzo 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio la società Parte_1 Parte_4 Parte_2 [...]
presso la cui agenzia di Bari la società era intestataria di un conto CP_4 corrente, risalente agli anni '90, deducendo che lo stesso non era mai stato concluso per iscritto;
che tale conto godeva di affidamento di €uro 50.000,00 ed era garantito da fideiussione personale rilasciata da e Parte_1 Parte_4 Pt_2
; che il conto presentava alla data del 31.7.2012 un saldo passivo pari a €uro
[...]
43.512,66, che gli attori contestavano, in quanto frutto dell'applicazione abusiva di condizioni economiche non pattuite per iscritto o comunque illegittime, per interessi passivi determinati secondo i cd. usi piazza, per la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per le commissioni di massimo scoperto, per le commissioni di messa a disposizione fondi, per le valute fittizie, per altre spese e infine per la violazione delle norme antiusura. La società attrice aveva inoltre intrattenuto altri rapporti bancari, ovvero: a) prestito finanziario di €uro 20.000,00 concesso il
30.07.2007 ed estinto anticipatamente con addebito di €uro 8.184,70 sul c/c; b) prestito finanziario chirografario imprese-garantito da ente di €uro 60.913,71, concesso il 7 settembre 2010, garantito dalla polizza collettiva scudo speciale finanziamento n. 60000 p;
c) prestito finanziario a favore di aziende con intervento d Fondo di Garanzia per le piccole medie imprese di €uro 65.000,00, concesso il 12 ottobre 2007 e che in tali rapporti di finanziamento la banca applicava tassi diversi da quelli pattuiti e comunque superiori ai tassi soglia di cui alla L. n. 108/1996.
Chiedevano quindi, previo accertamento delle illegittimità contestate e rideterminazione dei saldi reali dei rapporti bancari oggetto di giudizio, la condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme addebitate in maniera illegittima, con interessi legali e maggior danno e il risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa. pag. 2/14 Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda attorea e CP_3 chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondata.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali e con una ctu contabile, interveniva la cancellazione della società attrice dal registro delle imprese e la morte in data 18.01.2017 di . La causa veniva quindi Parte_4 riassunta dagli attori fideiussori e nei soli confronti Parte_1 Parte_2 della banca convenuta e infine decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice rigettava la domanda.
In particolare, preso atto che il giudizio era stato riassunto nei soli confronti della e non anche nei confronti dei soci della società attrice cancellata e degli CP_3 eredi del defunto, dichiarava l' estinzione del giudizio limitatamente alle domande proposte rispettivamente dalla società e da nei Parte_3 Parte_4 confronti della Banca. La decisione della causa veniva quindi limitata al solo accertamento del saldo di conto, non essendovi in capo ai fideiussori legittimazione attiva in ordine alla domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate.
Ritenuti gli esiti della CTU motivati, coerenti con i quesiti giudiziali e frutto di un procedimento peritale privo di errori e/o omissioni di carattere logico o metodologico, accertava il saldo del conto corrente alla data del 31.7.2012, tenuto conto della prescrizione tempestivamente eccepita dalla banca convenuta in ordine alle rimesse solutorie, in €uro 33.095,78 a credito della banca. Quanto ai contratti di finanziamento, infine, per i quali il CTU aveva escluso il superamento dei tassi soglia antiusura, aderiva alla tesi formulata dall'ausiliario. Le spese di lite venivano integralmente compensate.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza proponevano appello i signori e Pt_2 Parte_1 chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1. Sull'ammontare del corretto saldo del conto corrente n. 12493
La motivazione redatta per relationem rispetto alla CTU era carente, perché non consentiva di conoscere i motivi posti a base della decisione e di verificare la sua compatibilità logico-giuridica con le norme disciplinanti la materia, non essendo state esplicitate le ragioni base della scelta tra le diverse soluzioni, nelle specie, di pag. 3/14 differenti ipotesi di ricalcolo. Inoltre, parte attrice aveva avanzato critiche specifiche e circostanziate all'elaborato peritale basandosi su principi di diritto ed orientamenti giurisprudenziali che implicavano valutazioni giuridiche estranee alla funzione della consulenza contabile. Il Giudice avrebbe dovuto pertanto spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione, quindi della sua decisione., onde consentire la necessaria disamina e verifica sull'esattezza logico-giuridica del suo ragionamento e della decisione. Inoltre il
Giudice aveva omesso di pronunziarsi sulla domanda di parte attrice di accertare e dichiarare non dovuti, per inesistenza inter partes del contratto di accensione del conto corrente o comunque di qualsiasi pattuizione conforme alla normativa in materia, gli interessi ultra legali, le commissioni in qualsiasi modo denominate, le spese, la c.d. valuta fittizia ed ogni onere, applicati da con CP_3 capitalizzazione ed esercizio dello ius variandi, come provato dagli estratti conto agli atti di causa, con ciò omettendo di pronunciarsi.
2. Sui criteri di determinazione del corretto saldo
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, il Giudice di prime cure non aveva motivato le ragioni per le quali aveva accolto l'ipotesi di ricalcolo che teneva conto dell'eccezione di prescrizione e non, invece, quello alternativo. Gli attori avevano tempestivamente contestato alla banca l'inammissibilità/improponibilità dell'eccezione di prescrizione poiché si trattava di domanda di accertamento negativo del credito per mancanza di una valida pattuizione ex art. 1422 c.c. e come tale non soggetta a prescrizione. Il Giudice monocratico aveva deciso che il saldo del conto corrente alla data del 31 luglio 2012, tenuto conto della prescrizione tempestivamente eccepita in ordine alle rimesse solutorie, era pari a €uro 33.095,78, senza esplicitare le ragioni dell'adesione a tale conteggio. Inoltre, la banca nei suoi atti aveva reiteratamente dedotto che era onere della correntista provare la natura ripristinatoria delle rimesse tralasciando che parte attrice aveva tentato di procurarsi la documentazione non in suo possesso sia con la domanda al Giudice dell'ordine d'esibizione ex art. 210 c.p.c. sia con una richiesta di copia dei documenti ex art. 119
TUB rimasta priva di riscontro. La banca aveva poi prodotto in giudizio il documento denominato “Apercredito” del 18 ottobre 2001 che confermava l'esistenza di un'apertura di credito non solo a decorrere da detto periodo, ma anche per il lasso temporale precedente, eventualmente interessato dalla prescrizione dei versamenti solutori, poiché il contratto costituiva riduzione del fido di Lit. 100.000.000 pag. 4/14 (centomilioni) sino ad allora in essere. Infine, il CTU non aveva praticato i calcoli sul saldo c.d. rettificato, sì da non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con quelle “effettivamente solutorie”.
3. Sull'applicazione di condizioni economiche ingiustificate e contra legem
Il Giudice di prima istanza aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta di dichiarare la mancanza di una valida pattuizione delle condizioni economiche di cui gli estratti conto prodotti in giudizio dagli attori provavano l'applicazione, stante la mancanza del contratto di accensione del conto corrente de quo. La banca si era limitata a dedurre che parte attrice, non producendo in giudizio in contratto di accensione del conto corrente, non aveva soddisfatto l'onus probandi a suo carico. Al contrario: poiché la aveva affermato la piena legittimità delle condizioni CP_3 economiche portate dagli estratti conto, incombeva su di lei l'onere probatorio. Il CTU avrebbe pertanto dovuto non solo espungere gli interessi ultra-legali ed applicare gli interessi legali ex art. 1284 c.c. essendo il rapporto sorto precedentemente l'entrata in vigore del TUB, ma anche l'addebito di spese, oneri, valuta “fittizia”, commissioni e remunerazioni di sorta nonché gli effetti della capitalizzazione e dello ius variandi a sfavore dei correntisti, esercitato anche in assenza dei presupposti sanciti dall'art. 118 TUB. In particolare, per quanto riguardava la capitalizzazione, la CTU avrebbe dovuto del tutto escluderla sia per la mancanza del contratto di accensione sia perché nei rapporti di conto corrente sorti prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del
9 febbraio 2000, la nuova clausola anatocistica rispettosa della paritetica periodicità di conteggio degli interessi creditori e debitori era efficace solo se espressamente pattuita per iscritto. Errata era stata da parte del CTU l'inclusione di spese e commissioni, anche di massimo scoperto a partire dal 29 gennaio 2009 perché sarebbero state previste da un non meglio precisato contratto e che, comunque, dovrebbero rispettare i requisiti della determinatezza o determinabilità. Quanto allo ius variandi, considerata la mancanza del contratto di accensione del conto corrente, non poteva sostenersi la legittimità delle variazioni delle condizioni economiche susseguitesi nel tempo in peius per la correntista.
Chiedeva pertanto disporsi nuova consulenza contabile con ricalcolo del saldo partendo dal primo estratto conto disponibile a credito della correntista ed espungendo, per l'intera sua durata, gli oneri, le commissioni, le remunerazioni e le spese non dovute, gli effetti della capitalizzazione e dello ius variandi nonché
pag. 5/14 considerando tutti i versamenti di natura ripristinatoria ed applicando l'interesse nella misura legale per l'intera durata del rapporto.
4: Sulla legittimazione ed interesse ad agire degli appellanti in qualità di fideiussori
Errato era stato escludere la legittimazione attiva degli appellanti in qualità di fideiussori rispetto alla domanda avente ad oggetto la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate. Per i contratti di finanziamento il CTU aveva escluso il superamento genetico dei tassi soglia antiusura e l'applicazione della banca di interessi composti (anatocismo), non comportando il c.d. ammortamento alla francese alcun addebito di interessi per capitalizzazione degli interessi scaduti e non avendo la banca addebitato interessi maturati sugli interessi non pagati dalla società mutuataria. Il Giudice di prima istanza pur rilevando correttamente che il giudizio non era stato riassunto nei confronti dei soci della società cancellata e nei confronti degli eredi dell'attore defunto, non aveva tenuto conto che il credito garantito da fideiussione era limitato al rapporto di conto corrente e che avrebbe dovuto prendere atto della cessazione della materia del contendere quanto al prestito finanziario a favore di aziende con l'intervento del 'Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese' (legge 662/96”)” ed al prestito finanziario chirografario imprese-garantito da ente” ed alla domanda del risarcimento del danno”, sicché, contraddicendosi, aveva dichiarato che non sussisteva “in capo ai fideiussori la legittimazione attiva” solo “in ordine alla domanda avente ad oggetto la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate”.
Concludevano chiedendo la riforma della sentenza appellata e quindi affinché venisse dichiarata, per intervenuta cancellazione della società dal Parte_3
Registro delle Imprese e non avendo gli odierni appellanti concesso fideiussione, la cessazione della materia del contendere quanto al “prestito finanziario a favore di aziende con l'intervento del 'Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese' (legge
662/96”)” ed al “prestito finanziario chirografario imprese-garant. da ente” ; rigettate tutte le domande avversarie;
dichiarare ingiustificati, perché non pattuiti per iscritto, gli interessi ultra legali, le “commissioni di massimo scoperto” e comunque denominate, le spese, la valuta fittizia applicati, la capitalizzazione e lo ius variandi applicati da al conto corrente n. 000000012493; accertare e Controparte_4 dichiarare, anche disponendo CTU per i motivi esposti in narrativa, il corretto dare/avere relativo al rapporto di conto corrente bancario di cui al presente giudizio, espungendo, dalla sua accensione e per l'intera sua durata, gli interessi ultra legali, pag. 6/14 gli oneri, le commissioni, le remunerazioni e le spese non dovute, gli effetti della capitalizzazione e dello ius variandi in peius per la correntista, considerando tutti i versamenti di natura ripristinatoria, vinte le spese di lite e di CTU.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la appellata, chiedendo il CP_3 rigetto del gravame e spiegando appello incidentale. In particolare, con riguardo ai contratti di finanziamento, riteneva domanda nuova e perciò inammissibile la richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto al “prestito finanziario a favore di aziende con l'intervento del 'Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese' (legge 662/96”)” ed al “prestito finanziario chirografario imprese- garant. da ente” e peraltro in contrasto con quanto affermato nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado, lì dove non avevano mai negato la loro qualità di fideiussori della Con riguardo al contratto di conto corrente, in via di Parte_3 appello incidentale chiedeva il rigetto della domanda per difetto di prova, così come già in atti nelle conclusioni del primo grado. Il CTU, a p. 8 della relazione di consulenza, prese atto della mancanza del contratto di accensione del conto e, a p.
9, della stessa, diede atto della mancanza degli estratti conto: dall'apertura del c/c sino al 31.12.1993; dall'1.2.2001 al 30.11.2001; per la giornata del 26.2.2010; dal
1.1.2012 al 31.1.2012, nonché dei conti scalari del I trimestre 2000, del 1°, 2°, 3° trimestre 2001 e del 2° trimestre 2010. Poiché il correntista rivestiva la posizione processuale di attore, incombeva l'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali ritenute asseritamene nulle, stante la impugnativa di nullità delle clausole contrattuali e l'affermazione di discostamento (con conseguente richiesta di rettifica dei discendenti saldi contabili) nella regolamentazione concreta del rapporto dalle previsioni contrattuali. In mancanza del contratto, non si poteva ritenere provato che la banca avesse applicato interessi non pattuiti o interessi diversi da quelli pattuiti e /o applicati;
che il contratto non avesse previsto eventuali commissioni applicate dalla banca;
il contenuto delle clausole impugnate;
che la decorrenza delle valute si sia discostata dalle specifiche previsioni contrattuali. Tanto più che nell'atto di citazione non era stata indica neppure la data di apertura del conto corrente. La domanda non avrebbe dovuto essere accolta. In via subordinata, il conto corrente in oggetto avrebbe potuto essere oggetto di esame per il solo periodo nel quale sussisteva continuità degli estratti conto e quindi limitatamente al periodo a decorrere 1.2.2012, con esclusione del periodo precedente.
pag. 7/14 Sempre in via di appello incidentale, veniva censurata la sentenza appellata in quanto il Tribunale avrebbe dovuto comunque dichiarare inammissibile o comunque infondata la domanda per la sua contraddittorietà e genericità, non essendo possibile, essendo il conto aperto al momento del giudizio di primo grado, formulare una domanda di determinazione del saldo “finale” del rapporto come richiesto da controparte, tanto più che era priva di una qualsiasi collocazione temporale, non essendo stato precisato in citazione né la data di apertura del conto, né la data del richiesto accertamento contabile che il CTU, senza particolare motivazione, aveva determinato alla data del 30 luglio 2012 alla quale non corrispondeva né la chiusura del conto, né la notifica dell'atto di citazione, avvenuta nell'ottobre del 2012. La determinazione del saldo del rapporto era quindi avvenuta ad una data non richiesta dalla parte.
Quanto all'appello principale, lo stesso era comunque infondato.
La motivazione, per quanto succinta, era sufficiente a comprendere i motivi sostanziali della decisione. Corretto era stato l'operato del Giudice proprio alla luce dell'ordinanza ammissiva dei quesiti dell'8 novembre 2013, anche con riferimento al calcolo delle rimesse prescritte. Quanto alla omessa motivazione, in punto di prescrizione, sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, lì dove si affermava che il Tribunale avrebbe dovuto considerare eventuali fidi di fatto e prove indirette delle concessioni di affidamento, il motivo era da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto non indicava quali sarebbero stati gli affidamenti trascurati dal primo giudice e quali le rimesse erroneamente qualificate, oltre che infondato: una volta eccepita dalla banca la prescrizione allegando la mera inerzia del correntista, era onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualificasse i pagamenti come mero ripristino della disponibilità accordata, ma nessuna prova di ulteriori aperture di credito era mai stata fornita dalla controparte. In ordine alla critica mossa alla sentenza per aver recepito il conteggio del consulente, operato sul saldo banca e non sul saldo rettificato, trattavasi di domanda nuova e di eccezione mai mossa in primo grado. Sulla questione della mancata produzione del contratto di accensione del conto, l'appello sul punto era da considerarsi inammissibile per carenza di interesse, considerato che il Consulente d'ufficio aveva conteggiato il rapporto ai sensi del quesito n. 1 posto dal
Tribunale che teneva conto dell'ipotesi della mancanza del contratto di apertura del conto. pag. 8/14 Nello stesso motivo di appello, controparte si doleva del fatto che il consulente, e di conseguenza il Tribunale, avessero ammesso la capitalizzazione trimestrale dopo il giugno 2000 ritenendo che occorresse una esplicita pattuizione, ma il corretto adempimento di tali formalità era stato attestato dal CTU e condiviso dal Tribunale.
Quanto alla mancata espunzione delle commissioni di massimo scoperto
(conteggiate solo a partire dal 29 gennaio 2009) esse trovavano fondamento nei contratti di affidamento prodotti dalla banca a partire da quello del 5 aprile 2004 e la commissione di messa a disposizione fondi essa era stata espressamente pattuita nell'apertura di credito del 26 luglio 2010. Con riguardo all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, la questione non era stata oggetto di domanda in primo grado ed era pertanto inammissibile.
La banca concludeva pertanto affinché venisse confermata la sentenza impugnata in relazione a quanto statuito dal primo giudice con riguardo ai contratti di finanziamento, accolto l'appello incidentale e quindi rigettata la domanda avversa, vinte le spese del doppio grado di giudizio, senza tuttavia impugnare il capo della sentenza con il quale le spese di lite vennero compensate, stante la complessità e gli esiti della lite.
Così definita la posizione delle parti, la causa all'udienza del 14 marzo 2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
4: Motivi della decisione
4.1: sull'appello principale
: sull'ammontare del corretto saldo del conto corrente n. 12493 Pt_5
Le critiche mosse alla sentenza di primo grado non possono essere accolte.
Se, da un lato, può affermarsi che nella sentenza il convincimento del Giudice risulti espresso in termini di estrema sintesi, dall'altro non può non rilevarsi come da un lato la motivazione contestata perché adottata “per relationem” si sia rivelata pienamente esaustiva ed in linea con i canoni deliberativi e dall'altro come ciò non abbia impedito alla parte di esprimere in maniera ampia e diffusa il proprio dissenso rispetto alla pronunzia di primo grado, che è risultata logicamente ricostruibile. In sostanza, la motivazione adottata dal Giudice di prime cure con rinvio alle ragioni pag. 9/14 espresse dal CTU è stato operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, tant'è che le critiche mosse alla sentenza appaiono precise e puntuali, sebbene infondate.
Né si può affermare che non siano state esplicitate le ragioni giuridiche alla base della scelta di una tra le due soluzioni offerte dal CTU, atteso che1 sono state chiaramente indicate le modalità attraverso le quali si è provveduto al ricalcolo. Va inoltre sottolineato come in primo grado gli attori non ritennero necessario nominare un proprio CTP né fornirono un prospetto alternativo di calcolo, sicché le doglianze espresse in sede di gravame vengono rappresentate in maniera generica ed una eventuale CTU integrativa, oltre ad essere meramente esplorativa, per i motivi testé espressi, prolungherebbe ulteriormente i tempi del giudizio.
4.1.2: Sui criteri di determinazione del corretto saldo
Le circostanze esposte non meritano accoglimento.
Per quanto attiene l'eccezione di prescrizione, correttamente il Giudice di prime cure aveva adottato la soluzione proposta dal CTU, essendo del tutto ammissibile l'eccezione di prescrizione anche in presenza di una domanda di accertamento negativo del credito.
Come questa più volte puntualizzato dalla S.C. e ribadito con un recente arresto, nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per
l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (v. cass. Sez. 1 n. 9756-24)2.
Ciò vale a dire che al diritto del correntista di agire per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, fa da contraltare pari diritto della banca ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità dei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.
La tesi sostenuta dalla difesa degli appellanti a sostegno delle proprie ragioni è destituita di fondamento, tanto più che le parti soccombenti in primo grado si limitano ad affermare che il CTU non avrebbe praticato i calcoli sul saldo c.d. rettificato, senza tuttavia entrare nello specifico e senza dimostrare la validità propri assunti.
4.1.3: Sull'applicazione di condizioni economiche ingiustificate e contra legem
Anche tale motivo è infondato: gli appellanti affermano che il Giudice di prima istanza avrebbe omesso di pronunziarsi sulla domanda proposta per dichiarare la mancanza di una valida pattuizione delle condizioni economiche di cui gli estratti conto prodotti in giudizio dagli attori provavano l'applicazione, stante la mancanza del contratto di accensione del conto corrente de quo, senza tuttavia evidenziare di cosa in concreto si dolessero, atteso che il CTU, come emerge da una lettura attenta della relazione, aveva correttamente operato sia nel rispondere ai quesiti del Giudice sia nel riscontrare le osservazioni delle parti. L'elencazione di asserite omissioni da parte del CTU non si traduce in una critica puntuale al conteggio in atti né i signori offrono una proposta alternativa di conteggio che evidenzi ove e in Persona_1 che misura il CTU avrebbe errato.
4.1.4: Sulla legittimazione ed interesse ad agire degli appellanti in qualità di fideiussori
Quanto alla legittimazione attiva degli odierni appellanti in qualità di fideiussori rispetto alla domanda avente ad oggetto la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, trattasi di argomentazione del tutto infondata. Il fideiussore può esercitare l'azione di ripetizione solo ove provi di avere effettuato il pagamento nei confronti del creditore garantito per un importo non dovuto, per inesistenza del sottostante debito o perché la somma pagata si sia rivelata in seguito maggiore del debito. Non risulta che gli appellanti abbiano corrisposto somme e comunque detta circostanza non è stata dedotta né provata.
Infine, non è accoglibile neanche la richiesta di cessazione della materia del contendere, che nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile può essere disposta anche d'ufficio, in ogni fase e grado del giudizio, non essendo venuto meno l'interesse della a far valere la pretesa vantata nei confronti della società nei CP_3 confronti dei soci della stessa o degli eredi del fideiussore deceduto. Quanto al non avere concesso gli appellanti fideiussione relativamente ad alcuni contratti è circostanza che potrà essere fatta valere, se del caso, in un eventuale giudizio esecutivo.
pag. 11/14 L'appello principale viene pertanto rigettato.
4.2: sull'appello incidentale
Con l'appello incidentale, la chiede il rigetto integrale della domanda CP_3 avversa per carenza di prova.
Secondo la Giurisprudenza maggioritaria, fatta propria anche da questa Corte, anteriormente alla L. n. 154 del 1992 non vi era alcun obbligo di redazione del contratto bancario in forma scritta a pena di nullità, né all'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 può attribuirsi efficacia retroattiva. Prima dell'entrata in vigore della legge cd. sulla trasparenza bancaria, infatti, la forma dei contratti bancari non era ritenuta necessaria ad substantiam bensì ad probationem. La mancata produzione del contratto di conto corrente, pertanto, non rileva allorquando attraverso l'esame degli estratti conto acquisiti agli atti sia possibile accertare l'applicazione, da parte della banca, di clausole nulle e ancor meno rileva qualora la banca, costituendosi in giudizio, abbia rivendicato la legittimità delle clausole applicate al rapporto, poiché in tal caso si deve ritenere ammessa implicitamente l'esistenza delle pattuizioni che hanno dato origine agli addebiti risultanti dagli estratti del conto corrente.
Nel caso che ci occupa, l'istituto bancario costituendosi in giudizio nulla eccepì in merito alle condizioni contrattuali e alle relative variazioni, determinate sulla base dei finanziamenti e delle aperture di credito delle quali di volta in volta aveva beneficiato la società correntista, che non aveva contestato gli estratti conto.
Per quel che riguarda gli estratti conto, risulta dalla relazione del CTU che questi si attenne al quesito postogli dal Giudice, effettuando il conteggio sulla base di quelli per i quali vi era disponibilità in continuità e pertanto a partire dal 12 ottobre
2002 sino al 31 luglio 2012, periodo relativamente al quale è stato rideterminato il saldo del conto corrente.
La decisione del tribunale appare conforme alla consolidata giurisprudenza della
Corte suprema di Cassazione e all'indirizzo seguito da numerose decisioni dei giudici di merito, anche di questa Corte, secondo cui in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, sicché spetta all'attore documentare, attraverso gli estratti conto, gli addebiti illegittimamente attuati in suo danno e le pag. 12/14 somme percepite dalla in dipendenza di essi: onere che pertanto, sia pure CP_3 limitatamente ad un periodo limitato, risulta assolto.
La incompletezza della documentazione, in definitiva, non può giustificare il rigetto della domanda di ripetizione di indebito avanzata dal correntista, qualora attraverso la documentazione prodotta sia possibile anche con la consulenza tecnica di ufficio pervenire alla ricostruzione delle clausole e delle condizioni applicate dall'istituto bancario escludendo gli addebiti illegittimi per violazione di legge in modo da rideterminare il saldo del conto e tanto anche in presenza di conto aperto.
Né si può obiettare in merito alla circostanza che il conto fosse ancora in essere, considerato l'orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità3.
L'appello incidentale viene rigettato.
Ogni altra domanda, comunque posta dalle parti, viene assorbita dal rigetto dell'appello principale oltre che di quello incidentale.
5: spese di lite.
Ricorrendo una ipotesi di reciproca soccombenza, le spese di lite vengono per intero compensate tra le parti.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 516/2021, proposta da
[...]
e contro , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Controparte_1 3 Da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214. pag. 13/14 31212020, pubblicata il 15 ottobre 2020, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 1233/2012, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello principale;
B) Rigetta l'appello incidentale;
C) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
D) Dichiara che sussistono a carico sia a carico della parte appellante principale che della parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 pag. 18 e ss. della relazione peritale 2 Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, (ud. 22/05/2024, dep. 10/06/2024), n.16113 pag. 10/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall' Avv. Leonardo De Guido (c.f.
[...] C.F._3
, con domicilio eletto in Bari alla via Putignani n. 133,
[...]
pec: Email_1
Appellanti- appellati incidentali
Contro
(c.f. ), società incorporante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
già a sua volta incorporante
[...] Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa CP_3 dall' Avv. Ernesto Capobianco (c.f. con domicilio eletto in CodiceFiscale_4
Bari, alla via Giuseppe Di Vagno n° 19,
pec: Email_2
Appellata – appellante incidentale Oggetto: appello avverso la sentenza n. 31212020, pubblicata il 15 ottobre 2020, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 1233/2012, non notificata. Appello del 31 marzo 2021.
Conclusioni: All'udienza del 15 marzo 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio la società Parte_1 Parte_4 Parte_2 [...]
presso la cui agenzia di Bari la società era intestataria di un conto CP_4 corrente, risalente agli anni '90, deducendo che lo stesso non era mai stato concluso per iscritto;
che tale conto godeva di affidamento di €uro 50.000,00 ed era garantito da fideiussione personale rilasciata da e Parte_1 Parte_4 Pt_2
; che il conto presentava alla data del 31.7.2012 un saldo passivo pari a €uro
[...]
43.512,66, che gli attori contestavano, in quanto frutto dell'applicazione abusiva di condizioni economiche non pattuite per iscritto o comunque illegittime, per interessi passivi determinati secondo i cd. usi piazza, per la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per le commissioni di massimo scoperto, per le commissioni di messa a disposizione fondi, per le valute fittizie, per altre spese e infine per la violazione delle norme antiusura. La società attrice aveva inoltre intrattenuto altri rapporti bancari, ovvero: a) prestito finanziario di €uro 20.000,00 concesso il
30.07.2007 ed estinto anticipatamente con addebito di €uro 8.184,70 sul c/c; b) prestito finanziario chirografario imprese-garantito da ente di €uro 60.913,71, concesso il 7 settembre 2010, garantito dalla polizza collettiva scudo speciale finanziamento n. 60000 p;
c) prestito finanziario a favore di aziende con intervento d Fondo di Garanzia per le piccole medie imprese di €uro 65.000,00, concesso il 12 ottobre 2007 e che in tali rapporti di finanziamento la banca applicava tassi diversi da quelli pattuiti e comunque superiori ai tassi soglia di cui alla L. n. 108/1996.
Chiedevano quindi, previo accertamento delle illegittimità contestate e rideterminazione dei saldi reali dei rapporti bancari oggetto di giudizio, la condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme addebitate in maniera illegittima, con interessi legali e maggior danno e il risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa. pag. 2/14 Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda attorea e CP_3 chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondata.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali e con una ctu contabile, interveniva la cancellazione della società attrice dal registro delle imprese e la morte in data 18.01.2017 di . La causa veniva quindi Parte_4 riassunta dagli attori fideiussori e nei soli confronti Parte_1 Parte_2 della banca convenuta e infine decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice rigettava la domanda.
In particolare, preso atto che il giudizio era stato riassunto nei soli confronti della e non anche nei confronti dei soci della società attrice cancellata e degli CP_3 eredi del defunto, dichiarava l' estinzione del giudizio limitatamente alle domande proposte rispettivamente dalla società e da nei Parte_3 Parte_4 confronti della Banca. La decisione della causa veniva quindi limitata al solo accertamento del saldo di conto, non essendovi in capo ai fideiussori legittimazione attiva in ordine alla domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate.
Ritenuti gli esiti della CTU motivati, coerenti con i quesiti giudiziali e frutto di un procedimento peritale privo di errori e/o omissioni di carattere logico o metodologico, accertava il saldo del conto corrente alla data del 31.7.2012, tenuto conto della prescrizione tempestivamente eccepita dalla banca convenuta in ordine alle rimesse solutorie, in €uro 33.095,78 a credito della banca. Quanto ai contratti di finanziamento, infine, per i quali il CTU aveva escluso il superamento dei tassi soglia antiusura, aderiva alla tesi formulata dall'ausiliario. Le spese di lite venivano integralmente compensate.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza proponevano appello i signori e Pt_2 Parte_1 chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1. Sull'ammontare del corretto saldo del conto corrente n. 12493
La motivazione redatta per relationem rispetto alla CTU era carente, perché non consentiva di conoscere i motivi posti a base della decisione e di verificare la sua compatibilità logico-giuridica con le norme disciplinanti la materia, non essendo state esplicitate le ragioni base della scelta tra le diverse soluzioni, nelle specie, di pag. 3/14 differenti ipotesi di ricalcolo. Inoltre, parte attrice aveva avanzato critiche specifiche e circostanziate all'elaborato peritale basandosi su principi di diritto ed orientamenti giurisprudenziali che implicavano valutazioni giuridiche estranee alla funzione della consulenza contabile. Il Giudice avrebbe dovuto pertanto spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione, quindi della sua decisione., onde consentire la necessaria disamina e verifica sull'esattezza logico-giuridica del suo ragionamento e della decisione. Inoltre il
Giudice aveva omesso di pronunziarsi sulla domanda di parte attrice di accertare e dichiarare non dovuti, per inesistenza inter partes del contratto di accensione del conto corrente o comunque di qualsiasi pattuizione conforme alla normativa in materia, gli interessi ultra legali, le commissioni in qualsiasi modo denominate, le spese, la c.d. valuta fittizia ed ogni onere, applicati da con CP_3 capitalizzazione ed esercizio dello ius variandi, come provato dagli estratti conto agli atti di causa, con ciò omettendo di pronunciarsi.
2. Sui criteri di determinazione del corretto saldo
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, il Giudice di prime cure non aveva motivato le ragioni per le quali aveva accolto l'ipotesi di ricalcolo che teneva conto dell'eccezione di prescrizione e non, invece, quello alternativo. Gli attori avevano tempestivamente contestato alla banca l'inammissibilità/improponibilità dell'eccezione di prescrizione poiché si trattava di domanda di accertamento negativo del credito per mancanza di una valida pattuizione ex art. 1422 c.c. e come tale non soggetta a prescrizione. Il Giudice monocratico aveva deciso che il saldo del conto corrente alla data del 31 luglio 2012, tenuto conto della prescrizione tempestivamente eccepita in ordine alle rimesse solutorie, era pari a €uro 33.095,78, senza esplicitare le ragioni dell'adesione a tale conteggio. Inoltre, la banca nei suoi atti aveva reiteratamente dedotto che era onere della correntista provare la natura ripristinatoria delle rimesse tralasciando che parte attrice aveva tentato di procurarsi la documentazione non in suo possesso sia con la domanda al Giudice dell'ordine d'esibizione ex art. 210 c.p.c. sia con una richiesta di copia dei documenti ex art. 119
TUB rimasta priva di riscontro. La banca aveva poi prodotto in giudizio il documento denominato “Apercredito” del 18 ottobre 2001 che confermava l'esistenza di un'apertura di credito non solo a decorrere da detto periodo, ma anche per il lasso temporale precedente, eventualmente interessato dalla prescrizione dei versamenti solutori, poiché il contratto costituiva riduzione del fido di Lit. 100.000.000 pag. 4/14 (centomilioni) sino ad allora in essere. Infine, il CTU non aveva praticato i calcoli sul saldo c.d. rettificato, sì da non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con quelle “effettivamente solutorie”.
3. Sull'applicazione di condizioni economiche ingiustificate e contra legem
Il Giudice di prima istanza aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta di dichiarare la mancanza di una valida pattuizione delle condizioni economiche di cui gli estratti conto prodotti in giudizio dagli attori provavano l'applicazione, stante la mancanza del contratto di accensione del conto corrente de quo. La banca si era limitata a dedurre che parte attrice, non producendo in giudizio in contratto di accensione del conto corrente, non aveva soddisfatto l'onus probandi a suo carico. Al contrario: poiché la aveva affermato la piena legittimità delle condizioni CP_3 economiche portate dagli estratti conto, incombeva su di lei l'onere probatorio. Il CTU avrebbe pertanto dovuto non solo espungere gli interessi ultra-legali ed applicare gli interessi legali ex art. 1284 c.c. essendo il rapporto sorto precedentemente l'entrata in vigore del TUB, ma anche l'addebito di spese, oneri, valuta “fittizia”, commissioni e remunerazioni di sorta nonché gli effetti della capitalizzazione e dello ius variandi a sfavore dei correntisti, esercitato anche in assenza dei presupposti sanciti dall'art. 118 TUB. In particolare, per quanto riguardava la capitalizzazione, la CTU avrebbe dovuto del tutto escluderla sia per la mancanza del contratto di accensione sia perché nei rapporti di conto corrente sorti prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del
9 febbraio 2000, la nuova clausola anatocistica rispettosa della paritetica periodicità di conteggio degli interessi creditori e debitori era efficace solo se espressamente pattuita per iscritto. Errata era stata da parte del CTU l'inclusione di spese e commissioni, anche di massimo scoperto a partire dal 29 gennaio 2009 perché sarebbero state previste da un non meglio precisato contratto e che, comunque, dovrebbero rispettare i requisiti della determinatezza o determinabilità. Quanto allo ius variandi, considerata la mancanza del contratto di accensione del conto corrente, non poteva sostenersi la legittimità delle variazioni delle condizioni economiche susseguitesi nel tempo in peius per la correntista.
Chiedeva pertanto disporsi nuova consulenza contabile con ricalcolo del saldo partendo dal primo estratto conto disponibile a credito della correntista ed espungendo, per l'intera sua durata, gli oneri, le commissioni, le remunerazioni e le spese non dovute, gli effetti della capitalizzazione e dello ius variandi nonché
pag. 5/14 considerando tutti i versamenti di natura ripristinatoria ed applicando l'interesse nella misura legale per l'intera durata del rapporto.
4: Sulla legittimazione ed interesse ad agire degli appellanti in qualità di fideiussori
Errato era stato escludere la legittimazione attiva degli appellanti in qualità di fideiussori rispetto alla domanda avente ad oggetto la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate. Per i contratti di finanziamento il CTU aveva escluso il superamento genetico dei tassi soglia antiusura e l'applicazione della banca di interessi composti (anatocismo), non comportando il c.d. ammortamento alla francese alcun addebito di interessi per capitalizzazione degli interessi scaduti e non avendo la banca addebitato interessi maturati sugli interessi non pagati dalla società mutuataria. Il Giudice di prima istanza pur rilevando correttamente che il giudizio non era stato riassunto nei confronti dei soci della società cancellata e nei confronti degli eredi dell'attore defunto, non aveva tenuto conto che il credito garantito da fideiussione era limitato al rapporto di conto corrente e che avrebbe dovuto prendere atto della cessazione della materia del contendere quanto al prestito finanziario a favore di aziende con l'intervento del 'Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese' (legge 662/96”)” ed al prestito finanziario chirografario imprese-garantito da ente” ed alla domanda del risarcimento del danno”, sicché, contraddicendosi, aveva dichiarato che non sussisteva “in capo ai fideiussori la legittimazione attiva” solo “in ordine alla domanda avente ad oggetto la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate”.
Concludevano chiedendo la riforma della sentenza appellata e quindi affinché venisse dichiarata, per intervenuta cancellazione della società dal Parte_3
Registro delle Imprese e non avendo gli odierni appellanti concesso fideiussione, la cessazione della materia del contendere quanto al “prestito finanziario a favore di aziende con l'intervento del 'Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese' (legge
662/96”)” ed al “prestito finanziario chirografario imprese-garant. da ente” ; rigettate tutte le domande avversarie;
dichiarare ingiustificati, perché non pattuiti per iscritto, gli interessi ultra legali, le “commissioni di massimo scoperto” e comunque denominate, le spese, la valuta fittizia applicati, la capitalizzazione e lo ius variandi applicati da al conto corrente n. 000000012493; accertare e Controparte_4 dichiarare, anche disponendo CTU per i motivi esposti in narrativa, il corretto dare/avere relativo al rapporto di conto corrente bancario di cui al presente giudizio, espungendo, dalla sua accensione e per l'intera sua durata, gli interessi ultra legali, pag. 6/14 gli oneri, le commissioni, le remunerazioni e le spese non dovute, gli effetti della capitalizzazione e dello ius variandi in peius per la correntista, considerando tutti i versamenti di natura ripristinatoria, vinte le spese di lite e di CTU.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la appellata, chiedendo il CP_3 rigetto del gravame e spiegando appello incidentale. In particolare, con riguardo ai contratti di finanziamento, riteneva domanda nuova e perciò inammissibile la richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto al “prestito finanziario a favore di aziende con l'intervento del 'Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese' (legge 662/96”)” ed al “prestito finanziario chirografario imprese- garant. da ente” e peraltro in contrasto con quanto affermato nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado, lì dove non avevano mai negato la loro qualità di fideiussori della Con riguardo al contratto di conto corrente, in via di Parte_3 appello incidentale chiedeva il rigetto della domanda per difetto di prova, così come già in atti nelle conclusioni del primo grado. Il CTU, a p. 8 della relazione di consulenza, prese atto della mancanza del contratto di accensione del conto e, a p.
9, della stessa, diede atto della mancanza degli estratti conto: dall'apertura del c/c sino al 31.12.1993; dall'1.2.2001 al 30.11.2001; per la giornata del 26.2.2010; dal
1.1.2012 al 31.1.2012, nonché dei conti scalari del I trimestre 2000, del 1°, 2°, 3° trimestre 2001 e del 2° trimestre 2010. Poiché il correntista rivestiva la posizione processuale di attore, incombeva l'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali ritenute asseritamene nulle, stante la impugnativa di nullità delle clausole contrattuali e l'affermazione di discostamento (con conseguente richiesta di rettifica dei discendenti saldi contabili) nella regolamentazione concreta del rapporto dalle previsioni contrattuali. In mancanza del contratto, non si poteva ritenere provato che la banca avesse applicato interessi non pattuiti o interessi diversi da quelli pattuiti e /o applicati;
che il contratto non avesse previsto eventuali commissioni applicate dalla banca;
il contenuto delle clausole impugnate;
che la decorrenza delle valute si sia discostata dalle specifiche previsioni contrattuali. Tanto più che nell'atto di citazione non era stata indica neppure la data di apertura del conto corrente. La domanda non avrebbe dovuto essere accolta. In via subordinata, il conto corrente in oggetto avrebbe potuto essere oggetto di esame per il solo periodo nel quale sussisteva continuità degli estratti conto e quindi limitatamente al periodo a decorrere 1.2.2012, con esclusione del periodo precedente.
pag. 7/14 Sempre in via di appello incidentale, veniva censurata la sentenza appellata in quanto il Tribunale avrebbe dovuto comunque dichiarare inammissibile o comunque infondata la domanda per la sua contraddittorietà e genericità, non essendo possibile, essendo il conto aperto al momento del giudizio di primo grado, formulare una domanda di determinazione del saldo “finale” del rapporto come richiesto da controparte, tanto più che era priva di una qualsiasi collocazione temporale, non essendo stato precisato in citazione né la data di apertura del conto, né la data del richiesto accertamento contabile che il CTU, senza particolare motivazione, aveva determinato alla data del 30 luglio 2012 alla quale non corrispondeva né la chiusura del conto, né la notifica dell'atto di citazione, avvenuta nell'ottobre del 2012. La determinazione del saldo del rapporto era quindi avvenuta ad una data non richiesta dalla parte.
Quanto all'appello principale, lo stesso era comunque infondato.
La motivazione, per quanto succinta, era sufficiente a comprendere i motivi sostanziali della decisione. Corretto era stato l'operato del Giudice proprio alla luce dell'ordinanza ammissiva dei quesiti dell'8 novembre 2013, anche con riferimento al calcolo delle rimesse prescritte. Quanto alla omessa motivazione, in punto di prescrizione, sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, lì dove si affermava che il Tribunale avrebbe dovuto considerare eventuali fidi di fatto e prove indirette delle concessioni di affidamento, il motivo era da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto non indicava quali sarebbero stati gli affidamenti trascurati dal primo giudice e quali le rimesse erroneamente qualificate, oltre che infondato: una volta eccepita dalla banca la prescrizione allegando la mera inerzia del correntista, era onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualificasse i pagamenti come mero ripristino della disponibilità accordata, ma nessuna prova di ulteriori aperture di credito era mai stata fornita dalla controparte. In ordine alla critica mossa alla sentenza per aver recepito il conteggio del consulente, operato sul saldo banca e non sul saldo rettificato, trattavasi di domanda nuova e di eccezione mai mossa in primo grado. Sulla questione della mancata produzione del contratto di accensione del conto, l'appello sul punto era da considerarsi inammissibile per carenza di interesse, considerato che il Consulente d'ufficio aveva conteggiato il rapporto ai sensi del quesito n. 1 posto dal
Tribunale che teneva conto dell'ipotesi della mancanza del contratto di apertura del conto. pag. 8/14 Nello stesso motivo di appello, controparte si doleva del fatto che il consulente, e di conseguenza il Tribunale, avessero ammesso la capitalizzazione trimestrale dopo il giugno 2000 ritenendo che occorresse una esplicita pattuizione, ma il corretto adempimento di tali formalità era stato attestato dal CTU e condiviso dal Tribunale.
Quanto alla mancata espunzione delle commissioni di massimo scoperto
(conteggiate solo a partire dal 29 gennaio 2009) esse trovavano fondamento nei contratti di affidamento prodotti dalla banca a partire da quello del 5 aprile 2004 e la commissione di messa a disposizione fondi essa era stata espressamente pattuita nell'apertura di credito del 26 luglio 2010. Con riguardo all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, la questione non era stata oggetto di domanda in primo grado ed era pertanto inammissibile.
La banca concludeva pertanto affinché venisse confermata la sentenza impugnata in relazione a quanto statuito dal primo giudice con riguardo ai contratti di finanziamento, accolto l'appello incidentale e quindi rigettata la domanda avversa, vinte le spese del doppio grado di giudizio, senza tuttavia impugnare il capo della sentenza con il quale le spese di lite vennero compensate, stante la complessità e gli esiti della lite.
Così definita la posizione delle parti, la causa all'udienza del 14 marzo 2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
4: Motivi della decisione
4.1: sull'appello principale
: sull'ammontare del corretto saldo del conto corrente n. 12493 Pt_5
Le critiche mosse alla sentenza di primo grado non possono essere accolte.
Se, da un lato, può affermarsi che nella sentenza il convincimento del Giudice risulti espresso in termini di estrema sintesi, dall'altro non può non rilevarsi come da un lato la motivazione contestata perché adottata “per relationem” si sia rivelata pienamente esaustiva ed in linea con i canoni deliberativi e dall'altro come ciò non abbia impedito alla parte di esprimere in maniera ampia e diffusa il proprio dissenso rispetto alla pronunzia di primo grado, che è risultata logicamente ricostruibile. In sostanza, la motivazione adottata dal Giudice di prime cure con rinvio alle ragioni pag. 9/14 espresse dal CTU è stato operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, tant'è che le critiche mosse alla sentenza appaiono precise e puntuali, sebbene infondate.
Né si può affermare che non siano state esplicitate le ragioni giuridiche alla base della scelta di una tra le due soluzioni offerte dal CTU, atteso che1 sono state chiaramente indicate le modalità attraverso le quali si è provveduto al ricalcolo. Va inoltre sottolineato come in primo grado gli attori non ritennero necessario nominare un proprio CTP né fornirono un prospetto alternativo di calcolo, sicché le doglianze espresse in sede di gravame vengono rappresentate in maniera generica ed una eventuale CTU integrativa, oltre ad essere meramente esplorativa, per i motivi testé espressi, prolungherebbe ulteriormente i tempi del giudizio.
4.1.2: Sui criteri di determinazione del corretto saldo
Le circostanze esposte non meritano accoglimento.
Per quanto attiene l'eccezione di prescrizione, correttamente il Giudice di prime cure aveva adottato la soluzione proposta dal CTU, essendo del tutto ammissibile l'eccezione di prescrizione anche in presenza di una domanda di accertamento negativo del credito.
Come questa più volte puntualizzato dalla S.C. e ribadito con un recente arresto, nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per
l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (v. cass. Sez. 1 n. 9756-24)2.
Ciò vale a dire che al diritto del correntista di agire per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, fa da contraltare pari diritto della banca ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità dei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.
La tesi sostenuta dalla difesa degli appellanti a sostegno delle proprie ragioni è destituita di fondamento, tanto più che le parti soccombenti in primo grado si limitano ad affermare che il CTU non avrebbe praticato i calcoli sul saldo c.d. rettificato, senza tuttavia entrare nello specifico e senza dimostrare la validità propri assunti.
4.1.3: Sull'applicazione di condizioni economiche ingiustificate e contra legem
Anche tale motivo è infondato: gli appellanti affermano che il Giudice di prima istanza avrebbe omesso di pronunziarsi sulla domanda proposta per dichiarare la mancanza di una valida pattuizione delle condizioni economiche di cui gli estratti conto prodotti in giudizio dagli attori provavano l'applicazione, stante la mancanza del contratto di accensione del conto corrente de quo, senza tuttavia evidenziare di cosa in concreto si dolessero, atteso che il CTU, come emerge da una lettura attenta della relazione, aveva correttamente operato sia nel rispondere ai quesiti del Giudice sia nel riscontrare le osservazioni delle parti. L'elencazione di asserite omissioni da parte del CTU non si traduce in una critica puntuale al conteggio in atti né i signori offrono una proposta alternativa di conteggio che evidenzi ove e in Persona_1 che misura il CTU avrebbe errato.
4.1.4: Sulla legittimazione ed interesse ad agire degli appellanti in qualità di fideiussori
Quanto alla legittimazione attiva degli odierni appellanti in qualità di fideiussori rispetto alla domanda avente ad oggetto la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, trattasi di argomentazione del tutto infondata. Il fideiussore può esercitare l'azione di ripetizione solo ove provi di avere effettuato il pagamento nei confronti del creditore garantito per un importo non dovuto, per inesistenza del sottostante debito o perché la somma pagata si sia rivelata in seguito maggiore del debito. Non risulta che gli appellanti abbiano corrisposto somme e comunque detta circostanza non è stata dedotta né provata.
Infine, non è accoglibile neanche la richiesta di cessazione della materia del contendere, che nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile può essere disposta anche d'ufficio, in ogni fase e grado del giudizio, non essendo venuto meno l'interesse della a far valere la pretesa vantata nei confronti della società nei CP_3 confronti dei soci della stessa o degli eredi del fideiussore deceduto. Quanto al non avere concesso gli appellanti fideiussione relativamente ad alcuni contratti è circostanza che potrà essere fatta valere, se del caso, in un eventuale giudizio esecutivo.
pag. 11/14 L'appello principale viene pertanto rigettato.
4.2: sull'appello incidentale
Con l'appello incidentale, la chiede il rigetto integrale della domanda CP_3 avversa per carenza di prova.
Secondo la Giurisprudenza maggioritaria, fatta propria anche da questa Corte, anteriormente alla L. n. 154 del 1992 non vi era alcun obbligo di redazione del contratto bancario in forma scritta a pena di nullità, né all'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 può attribuirsi efficacia retroattiva. Prima dell'entrata in vigore della legge cd. sulla trasparenza bancaria, infatti, la forma dei contratti bancari non era ritenuta necessaria ad substantiam bensì ad probationem. La mancata produzione del contratto di conto corrente, pertanto, non rileva allorquando attraverso l'esame degli estratti conto acquisiti agli atti sia possibile accertare l'applicazione, da parte della banca, di clausole nulle e ancor meno rileva qualora la banca, costituendosi in giudizio, abbia rivendicato la legittimità delle clausole applicate al rapporto, poiché in tal caso si deve ritenere ammessa implicitamente l'esistenza delle pattuizioni che hanno dato origine agli addebiti risultanti dagli estratti del conto corrente.
Nel caso che ci occupa, l'istituto bancario costituendosi in giudizio nulla eccepì in merito alle condizioni contrattuali e alle relative variazioni, determinate sulla base dei finanziamenti e delle aperture di credito delle quali di volta in volta aveva beneficiato la società correntista, che non aveva contestato gli estratti conto.
Per quel che riguarda gli estratti conto, risulta dalla relazione del CTU che questi si attenne al quesito postogli dal Giudice, effettuando il conteggio sulla base di quelli per i quali vi era disponibilità in continuità e pertanto a partire dal 12 ottobre
2002 sino al 31 luglio 2012, periodo relativamente al quale è stato rideterminato il saldo del conto corrente.
La decisione del tribunale appare conforme alla consolidata giurisprudenza della
Corte suprema di Cassazione e all'indirizzo seguito da numerose decisioni dei giudici di merito, anche di questa Corte, secondo cui in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, sicché spetta all'attore documentare, attraverso gli estratti conto, gli addebiti illegittimamente attuati in suo danno e le pag. 12/14 somme percepite dalla in dipendenza di essi: onere che pertanto, sia pure CP_3 limitatamente ad un periodo limitato, risulta assolto.
La incompletezza della documentazione, in definitiva, non può giustificare il rigetto della domanda di ripetizione di indebito avanzata dal correntista, qualora attraverso la documentazione prodotta sia possibile anche con la consulenza tecnica di ufficio pervenire alla ricostruzione delle clausole e delle condizioni applicate dall'istituto bancario escludendo gli addebiti illegittimi per violazione di legge in modo da rideterminare il saldo del conto e tanto anche in presenza di conto aperto.
Né si può obiettare in merito alla circostanza che il conto fosse ancora in essere, considerato l'orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità3.
L'appello incidentale viene rigettato.
Ogni altra domanda, comunque posta dalle parti, viene assorbita dal rigetto dell'appello principale oltre che di quello incidentale.
5: spese di lite.
Ricorrendo una ipotesi di reciproca soccombenza, le spese di lite vengono per intero compensate tra le parti.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 516/2021, proposta da
[...]
e contro , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Controparte_1 3 Da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214. pag. 13/14 31212020, pubblicata il 15 ottobre 2020, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 1233/2012, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello principale;
B) Rigetta l'appello incidentale;
C) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
D) Dichiara che sussistono a carico sia a carico della parte appellante principale che della parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 pag. 18 e ss. della relazione peritale 2 Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, (ud. 22/05/2024, dep. 10/06/2024), n.16113 pag. 10/14