TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1107/2024
da: (Cod. Fisc;
, rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Veronica Pepoli (Cod. Fisc. ) del Foro di Rimini con Studio CodiceFiscale_2
Legale in Rimini (47923-RN) alla Via XXIII Settembre 1845 n. 107 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. del difensore come da procura Email_1
alle liti ex art. 83 C.P.C. allegata al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
:
(Cod. Fisc.: corrente in Roma Controparte_1 P.IVA_1
(00186-RM) alla Via Trastevere n. 76/a, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c.,
congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele
Cortese, come da delega del Dirigente dell' , ed Controparte_2 Tribunale di Treviso
elettivamente domiciliato presso la sede dell' , sito in Via Controparte_3
Cal di Breda, 116, edificio 4 – pec: Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere
il presente ricorso e per l'effetto:
• accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per
l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei
contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per
il personale di ruolo e quindi per l' annualità 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023 e
così per complessivi €uro 2.000,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del
; Controparte_1
Cont
• condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro
2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994,
dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da
calcolarsi ex D.M: n. 55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale:
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c.
- 2 - Tribunale di Treviso
In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale del Lavoro al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al beneficio della “Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della
Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché la condanna del all'adempimento in forma Controparte_1
specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente per un valore complessivo di Euro 2.000,00,
oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il , Controparte_1 [...]
, , eccependo in via preliminare il Controparte_5 Controparte_3
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito,
contestava la pretesa attorea negando che la carta elettronica del docente potesse essere annoverata tra le “condizioni di Impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo, sostenendo che solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l. n. 107/2015). In via subordinata, chiedeva di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso e sollevava l'eccezione di prescrizione quinquennale.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante deposito di note scritte e decisa nei termini di seguito esposti.
- 3 - Tribunale di Treviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente. Nel caso di specie, la controversia non riguarda le modalità di esercizio del potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto organizzativo, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la cosiddetta carta elettronica del docente. Poiché tale beneficio discende direttamente da norme di legge al verificarsi di determinati presupposti, senza che sia necessario alcun potere organizzativo discrezionale della P.A., la posizione giuridica controversa configura un diritto soggettivo, e la giurisdizione appartiene correttamente al giudice ordinario.
Analogamente, risulta inconferente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in Controparte_1
qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale
è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Dall'esame degli atti di causa e in particolare del ricorso introduttivo, emerge che Parte_1
ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del
[...] Controparte_1
in qualità di docente con contratti a tempo determinato della durata minima di 180 giorni per le seguenti annualità: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023.
Nel merito, la questione controversa concerne il diritto dei docenti con contratto a tempo determinato a percepire la “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente”,
beneficio previsto inizialmente per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge
107/2015. Tale disposizione attribuiva una carta elettronica dell'importo nominale di euro 500
annui ai docenti di ruolo per l'acquisto di beni e servizi formativi. I successivi D.P.C.M. del 23
settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno confermato che la Carta era assegnata ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato.
- 4 - Tribunale di Treviso
Tuttavia, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022, ha ritenuto che la mancata erogazione della Carta Docente ai docenti non di ruolo costituisse una discriminazione in contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., evidenziando come il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravasse su tutto il personale docente. Il Consiglio di Stato ha interpretato l'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 alla luce degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L.
del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità per la formazione in servizio, ritenendo che tra tali strumenti dovesse essere compresa anche la Carta del docente, colmando in via interpretativa la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015.
Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con ordinanza del 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, ha dichiarato l'incompatibilità con il diritto eurounitario di una normativa nazionale che riservasse il beneficio della Carta Docente al solo personale docente a tempo indeterminato, ritenendo tale indennità rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, pronunciandosi ex art. 363bis c.p.c. con la sentenza n. 29961 del
27 ottobre 2023, ha statuito che la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche,
senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda. Nel caso di specie, è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici indicati. Il non ha allegato né CP_1
offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare la disparità di trattamento.
Pertanto, alla luce dei superiori principi giurisprudenziali e considerato che parte ricorrente ha svolto servizio con contratti a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività
didattiche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sussiste il diritto
- 5 - Tribunale di Treviso
della stessa ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per ciascuna di tali annualità,
per un importo complessivo di Euro 2.000,00, tramite il sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato in data successiva all'inizio del quinquennio antecedente al più risalente degli anni in contestazione.
Le spese di lite possono essere compensate per metà, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, con decisivo intervento della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione. La
restante metà delle spese di lite deve essere posta a carico della parte resistente e si liquida in Euro
550,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Veronica Pepoli, che si è dichiarata antistataria nelle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di (Cod. Fisc;
Parte_1 [...]
ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 (cinquecento/00) annui per gli C.F._1
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il
[...]
(Cod. Fisc.: ) corrente in Roma (00186-RM) Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Trastevere n. 76/a, in persona del ministro pro tempore, a mettere a disposizione di l'importo complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00) tramite il Parte_1
sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna il Controparte_1
al pagamento della metà residua in favore di che si
[...] Parte_1
- 6 - Tribunale di Treviso
liquida in complessivi Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente
Avv. Veronica Pepoli, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1107/2024
da: (Cod. Fisc;
, rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Veronica Pepoli (Cod. Fisc. ) del Foro di Rimini con Studio CodiceFiscale_2
Legale in Rimini (47923-RN) alla Via XXIII Settembre 1845 n. 107 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. del difensore come da procura Email_1
alle liti ex art. 83 C.P.C. allegata al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
:
(Cod. Fisc.: corrente in Roma Controparte_1 P.IVA_1
(00186-RM) alla Via Trastevere n. 76/a, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c.,
congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele
Cortese, come da delega del Dirigente dell' , ed Controparte_2 Tribunale di Treviso
elettivamente domiciliato presso la sede dell' , sito in Via Controparte_3
Cal di Breda, 116, edificio 4 – pec: Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere
il presente ricorso e per l'effetto:
• accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per
l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei
contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per
il personale di ruolo e quindi per l' annualità 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023 e
così per complessivi €uro 2.000,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del
; Controparte_1
Cont
• condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro
2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994,
dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da
calcolarsi ex D.M: n. 55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale:
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c.
- 2 - Tribunale di Treviso
In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale del Lavoro al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al beneficio della “Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della
Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché la condanna del all'adempimento in forma Controparte_1
specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente per un valore complessivo di Euro 2.000,00,
oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il , Controparte_1 [...]
, , eccependo in via preliminare il Controparte_5 Controparte_3
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito,
contestava la pretesa attorea negando che la carta elettronica del docente potesse essere annoverata tra le “condizioni di Impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo, sostenendo che solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l. n. 107/2015). In via subordinata, chiedeva di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso e sollevava l'eccezione di prescrizione quinquennale.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante deposito di note scritte e decisa nei termini di seguito esposti.
- 3 - Tribunale di Treviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente. Nel caso di specie, la controversia non riguarda le modalità di esercizio del potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto organizzativo, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la cosiddetta carta elettronica del docente. Poiché tale beneficio discende direttamente da norme di legge al verificarsi di determinati presupposti, senza che sia necessario alcun potere organizzativo discrezionale della P.A., la posizione giuridica controversa configura un diritto soggettivo, e la giurisdizione appartiene correttamente al giudice ordinario.
Analogamente, risulta inconferente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in Controparte_1
qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale
è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Dall'esame degli atti di causa e in particolare del ricorso introduttivo, emerge che Parte_1
ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del
[...] Controparte_1
in qualità di docente con contratti a tempo determinato della durata minima di 180 giorni per le seguenti annualità: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023.
Nel merito, la questione controversa concerne il diritto dei docenti con contratto a tempo determinato a percepire la “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente”,
beneficio previsto inizialmente per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge
107/2015. Tale disposizione attribuiva una carta elettronica dell'importo nominale di euro 500
annui ai docenti di ruolo per l'acquisto di beni e servizi formativi. I successivi D.P.C.M. del 23
settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno confermato che la Carta era assegnata ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato.
- 4 - Tribunale di Treviso
Tuttavia, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022, ha ritenuto che la mancata erogazione della Carta Docente ai docenti non di ruolo costituisse una discriminazione in contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., evidenziando come il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravasse su tutto il personale docente. Il Consiglio di Stato ha interpretato l'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 alla luce degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L.
del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità per la formazione in servizio, ritenendo che tra tali strumenti dovesse essere compresa anche la Carta del docente, colmando in via interpretativa la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015.
Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con ordinanza del 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, ha dichiarato l'incompatibilità con il diritto eurounitario di una normativa nazionale che riservasse il beneficio della Carta Docente al solo personale docente a tempo indeterminato, ritenendo tale indennità rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, pronunciandosi ex art. 363bis c.p.c. con la sentenza n. 29961 del
27 ottobre 2023, ha statuito che la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche,
senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda. Nel caso di specie, è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici indicati. Il non ha allegato né CP_1
offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare la disparità di trattamento.
Pertanto, alla luce dei superiori principi giurisprudenziali e considerato che parte ricorrente ha svolto servizio con contratti a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività
didattiche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sussiste il diritto
- 5 - Tribunale di Treviso
della stessa ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per ciascuna di tali annualità,
per un importo complessivo di Euro 2.000,00, tramite il sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato in data successiva all'inizio del quinquennio antecedente al più risalente degli anni in contestazione.
Le spese di lite possono essere compensate per metà, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, con decisivo intervento della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione. La
restante metà delle spese di lite deve essere posta a carico della parte resistente e si liquida in Euro
550,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Veronica Pepoli, che si è dichiarata antistataria nelle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di (Cod. Fisc;
Parte_1 [...]
ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 (cinquecento/00) annui per gli C.F._1
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il
[...]
(Cod. Fisc.: ) corrente in Roma (00186-RM) Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Trastevere n. 76/a, in persona del ministro pro tempore, a mettere a disposizione di l'importo complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00) tramite il Parte_1
sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna il Controparte_1
al pagamento della metà residua in favore di che si
[...] Parte_1
- 6 - Tribunale di Treviso
liquida in complessivi Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente
Avv. Veronica Pepoli, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 7 -