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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1173/2022 R.G. promossa
DA
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
D. Caudullo;
Appellato
OGGETTO: Riconoscimento punteggio in graduatoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.11.2020 esponeva di aver fatto Controparte_1
domanda di inserimento nella graduatoria provinciale di cui all'art. 554 D. Lgs. 297/1994 dichiarando, tra gli altri titoli, il servizio prestato nel medesimo profilo professionale oggetto della graduatoria presso l'Istituzione formativa Associazione
Regionale Ciofs-FP Sicilia di Gela dal 3.6.2002 al 13.12.2014; per tale servizio l' gli aveva riconosciuto 0,05 punti per ogni mese Controparte_2
anziché 0,25; che il riconoscimento di tale maggior punteggio gli avrebbe garantito la collocazione al settimo posto in graduatoria e quindi l'assunzione a tempo indeterminato dal 1.9.2020 in luogo dell'ottenuta supplenza annuale.
Chiedeva quindi di ordinare al di rivalutare tale servizio in ragione di Parte_1
0,25 punti al mese.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1106 del 15.11.2022 accoglieva il ricorso e condannava il , ed in particolare l Parte_1 [...]
, ad attribuire al ricorrente il punteggio di 63,82 punti nella Controparte_3
graduatoria provinciale permanente per il personale Ata – profilo assistente amministrativo per la provincia di pubblicata con decreto del Dirigente CP_2
dell'Ufficio scolastico territoriale di del 18.08.2020 prot. 3167, e ad adottare CP_2
tutti i conseguenti provvedimenti.
In particolare, il decidente delineato il quadro normativo, riteneva che il servizio prestato presso istituti professionali pareggiati o legalmente riconosciuti dovesse essere valutato 0,25 punti per ogni mese di servizio e che l'Istituzione formativa
Associazione Regionale Ciofs-FP Sicilia rientrasse in tale categoria di strutture formative. Di conseguenza il servizio svolto da presso tale istituto dal CP_1
3.6.2002 al 13.12.2014 doveva essere valutato in ragione di 0,25 punti per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.
Avverso la sentenza proponeva appello il , con atto depositato il Parte_1
16.12.2022; resisteva al gravame . Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 16.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via pregiudiziale, con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza per difetto di giurisdizione e decadenza dall'impugnazione del bando.
Rileva che la lesione lamentata dal ricorrente discende direttamente dal bando, il cui tenore letterale esclude l'interpretazione estensiva posta in essere dal primo decidente;
evidenzia che la portata immediatamente escludente della clausola del bando, che non prevede equiparazione degli enti privati di istruzione professionale agli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione, non è una dimenticanza, una lacuna, da colmare in via interpretativa, ma una precisa e legittima scelta del redattore del bando, a fronte della quale unico strumento concesso era la tempestiva impugnazione dell'atto amministrativo generale dinanzi al Giudice amministrativo.
1.1. Il motivo è infondato.
In primo grado è stata chiesta l'applicazione del bando, sulla base di una determinata interpretazione che il tribunale ha accolto. Nessuna affermazione di illegittimità del bando (di cui, in subordine, l'appellato ha chiesto la disapplicazione)
è stata posta a fondamento della decisione.
2. Con il secondo motivo il censura la sentenza per violazione e falsa Parte_1
applicazione della lex specialis del bando. Rileva che il servizio prestato da CP_1
dal 3.6.2002 al 13.12.2014 presso l' Controparte_4
non può essere valutato con attribuzione di un punteggio di 0,25 per mese perché tale punteggio risulta attribuibile, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli e del servizio allegata al bando, solo per il servizio prestato presso le scuole pareggiate o legalmente riconosciute;
al contrario, l' Controparte_5
, definita dal proprio statuto un'associazione di diritto privato, non può
[...]
essere considerata una scuola ma un'istituzione formativa che, ancorché accreditata, non rientra nel sistema d'istruzione nazionale.
Evidenzia la sussistenza di una disciplina di raccordo volta al riconoscimento, non generalizzato, del ruolo svolto dagli enti di formazione accreditati all'interno del sistema educativo nonché del valore giuridico dei titoli rilasciati dagli stessi, ma tale disciplina nulla dispone in merito all'eventuale riconoscimento del servizio prestato dal personale amministrativo: “…partendo dal presupposto che tali enti abbisognano dell'accreditamento, ogni disposizione volta ad equiparare l'attività svolta ed i titoli rilasciati dai predetti enti all'attività ed ai titoli di pertinenza delle istituzioni scolastiche, deve ritenersi frutto di un intervento mirato e circostanziato che non permette, dunque, di equiparare sotto ogni aspetto tali enti alle scuole facenti parte del sistema di istruzione nazionale”.
Contesta la legittimità dell'applicazione estensiva di tale disciplina operata dal primo giudice, in violazione dell'art. 11 della preleggi, a fronte di previsioni del bando sul punto complete ed esaustive, non suscettibili di interpretazione che vada oltre il loro tenore letterale: “La mancata equiparazione dei detti enti privati agli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione nel bando non è una dimenticanza, una lacuna da colmare in via interpretativa, ma una precisa e legittima scelta del redattore del bando, a fronte della quale unico strumento concesso alla controparte, vista la immediata lesività della clausola escludente, sarebbe dovuta essere l'impugnazione dell'atto amministrativo generale innanzi al Tar territorialmente competente…”.
2.1. La censura è condivisibile.
Il bando per l'inserimento nella graduatoria provinciale di cui all'art. 554 dlgs n.
297/1994, oggetto di causa, prevede quanto alla valutazione dei titoli di servizio punti
0,50 per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) di ruolo o non di ruolo prestato nelle scuole o istituti statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato”. Nella nota 4 alle tabelle di valutazione si legge che
“Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà”.
L'appellato rivendica l'applicazione di tale previsione in relazione al servizio prestato presso un ente di formazione accreditato presso la regione Sicilia. Il tribunale ha ritienuto che l'amministrazione abbia agito sulla base di una lettura restrittiva della nota 4, che fa espresso riferimento solo alle scuole e non anche a istituti di natura diversa. Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “Tuttavia, tale nota va letta in modo coordinato col punto 6 della tabella, dato che essa riguarda lo stesso servizio ivi previsto ma prestato in strutture diverse. Dato che il punto 6 fa riferimento, tra l'altro, a scuole, istituti statali o conformati di istruzione primaria secondaria ed artistica, la nota 4 va riferita ad analoghe strutture che si differenzino da quelle di cui al punto 6 per il solo fatto di non essere statali o conformate ma pareggiate, riconosciute o parificate. Se così non fosse, il servizio prestato presso istituto statale di istruzione sarebbe valutato 0,5 punti per ciascun mese, esattamente come quello prestato presso una scuola statale;
mentre quello prestato presso istituto di istruzione non statale sarebbe valutato diversamente da quello prestato presso una scuola non statale. Si avrebbe quindi una disparità di trattamento tra il servizio prestato in scuola non statale e quello prestato in un istituto non statale, che sarebbe irragionevole a fronte del fatto che, quando invece si tratta di servizi prestati presso strutture statali, scuole e istituto sono trattati allo stesso modo”.
La lettura del bando effettuata dal giudice di primo grado non appare condivisibile.
Invero, la nota 4 alle tabelle di valutazione fa espresso riferimento a scuole pareggiate o legalmente riconosciute, espressione che non può essere estesa agli enti di formazione professionale, per quanto siano accreditati con la regione.
L'esistenza, incontestata, di una normativa di raccordo volta al riconoscimento del ruolo svolto da tali enti all'interno del sistema educativo, nonché del valore giuridico dei titoli rilasciati all'esito del percorso formativo conferma che, al di fuori, di tali ambiti limitati, una equiparazione ad altri fini richiede una valutazione da parte dell'amministrazione, mancante nel caso di specie.
Sul punto appare utile richiamare la risposta del alla richiesta Parte_1
dell' regionale in ordine alla Parte_2 Parte_3
mancata equiparazione del servizio svolto dal personale ATA presso gli istituti di formazione professionale accreditati con riferimento alle graduatorie di terza fascia, a fronte del riconoscimento del servizio prestato presso i medesimi enti dal personale docente e della validità riconosciuta al servizio svolto dal persone ATA presso le scuole statali paritarie, parificate autorizzate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, nonché in istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, legalmente riconosciuti.
Il rileva che: “al riguardo si rappresenta che il servizio prestato come Parte_1
docente nei centri di formazione professionale è valutabile nelle graduatorie di istituto a seguito dell'adozione del DM 18/01/2011, con il quale hanno trovato attuazione le linee guida per la definizione delle correlazioni fra le aree formative dell'ordinamento degli istituti di istruzione e formazione professionale e gli insegnamenti e le classi di concorso degli istituti professionali…..Il mancato riconoscimento del servizio nel DM n. 640 del 2017 e nei precedenti decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia è invece riconducibile all'assenza di un'analoga disciplina di raccordo nelle stesse linee guida tra le diverse categorie di personale amministrativo interessato.
Né si può ritenere tale attività di collegamento facilmente ipotizzabile in presenza di regimi ordinamentali differenti quali sono quelli dei centri di formazione e delle istituzioni scolastiche.
Non vi è alcuna disposizione che consenta di procedere all'equiparazione tra la modalità organizzativa delle scuole statali, paritarie e dei centri di formazione, soprattutto qualora i percorsi formativi siano effettuati da soggetti privati operanti in regime di convenzione.
Da quanto sopra rappresentato, emerge, pertanto, che l'assimilazione effettuata è esclusivamente rivolta all'attività di insegnamento (ove peraltro collegabile alle vigenti classi di concorso) cui, ovviamente, non è attualmente riconducibile quella svolta dal personale A.T.A., i quali, ai sensi dell'art. 44 del CCNL comparto scuola, sono chiamati a svolgere “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente”.
Non è, dunque, sufficiente essere parte del sistema di istruzione nazionale per ottenere l'equiparazione di servizi che potrebbero essere svolti in condizioni non paragonabili, in mancanza di una espressa disciplina di raccordo come avvenuto per il personale docente”.
Si può, in merito, richiamare, pur nella diversità della situazione, l'orientamento del giudice di legittimità riguardo alla diversa valutazione del servizio pre – ruolo svolto dai docenti presso le scuole paritarie: “Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (Cassazione civile sez. lav., 11/12/2019, n.32386).
In particolare, nella pronuncia in esame si legge quanto segue: “14. Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria.
Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.
15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost......
16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 - la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa…..”.
Sono, all'evidenza, argomentazioni che si adattano perfettamente alla fattispecie in esame, nella quale, in mancanza di una disciplina di raccordo, non è possibile equiparare il servizio prestato negli enti professionali accreditati a quello prestato presso le scuole e gli istituti considerati dal bando, trattandosi di situazioni non omogenee, nonostante gli enti professionali possano far parte del sistema di istruzione nazionale.
3. La sentenza impugnata va, quindi, riformata rigettando la domanda proposta da . Controparte_1
4. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, in ragione dell'attività difensiva espletata, applicando a quelle di primo grado la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti del e del merito;
Controparte_1 Parte_1
condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i Controparte_1
gradi che liquida in €. 3.703,20 quanto al giudizio di primo grado ed in €.4.996,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1173/2022 R.G. promossa
DA
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
D. Caudullo;
Appellato
OGGETTO: Riconoscimento punteggio in graduatoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.11.2020 esponeva di aver fatto Controparte_1
domanda di inserimento nella graduatoria provinciale di cui all'art. 554 D. Lgs. 297/1994 dichiarando, tra gli altri titoli, il servizio prestato nel medesimo profilo professionale oggetto della graduatoria presso l'Istituzione formativa Associazione
Regionale Ciofs-FP Sicilia di Gela dal 3.6.2002 al 13.12.2014; per tale servizio l' gli aveva riconosciuto 0,05 punti per ogni mese Controparte_2
anziché 0,25; che il riconoscimento di tale maggior punteggio gli avrebbe garantito la collocazione al settimo posto in graduatoria e quindi l'assunzione a tempo indeterminato dal 1.9.2020 in luogo dell'ottenuta supplenza annuale.
Chiedeva quindi di ordinare al di rivalutare tale servizio in ragione di Parte_1
0,25 punti al mese.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1106 del 15.11.2022 accoglieva il ricorso e condannava il , ed in particolare l Parte_1 [...]
, ad attribuire al ricorrente il punteggio di 63,82 punti nella Controparte_3
graduatoria provinciale permanente per il personale Ata – profilo assistente amministrativo per la provincia di pubblicata con decreto del Dirigente CP_2
dell'Ufficio scolastico territoriale di del 18.08.2020 prot. 3167, e ad adottare CP_2
tutti i conseguenti provvedimenti.
In particolare, il decidente delineato il quadro normativo, riteneva che il servizio prestato presso istituti professionali pareggiati o legalmente riconosciuti dovesse essere valutato 0,25 punti per ogni mese di servizio e che l'Istituzione formativa
Associazione Regionale Ciofs-FP Sicilia rientrasse in tale categoria di strutture formative. Di conseguenza il servizio svolto da presso tale istituto dal CP_1
3.6.2002 al 13.12.2014 doveva essere valutato in ragione di 0,25 punti per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.
Avverso la sentenza proponeva appello il , con atto depositato il Parte_1
16.12.2022; resisteva al gravame . Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 16.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via pregiudiziale, con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza per difetto di giurisdizione e decadenza dall'impugnazione del bando.
Rileva che la lesione lamentata dal ricorrente discende direttamente dal bando, il cui tenore letterale esclude l'interpretazione estensiva posta in essere dal primo decidente;
evidenzia che la portata immediatamente escludente della clausola del bando, che non prevede equiparazione degli enti privati di istruzione professionale agli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione, non è una dimenticanza, una lacuna, da colmare in via interpretativa, ma una precisa e legittima scelta del redattore del bando, a fronte della quale unico strumento concesso era la tempestiva impugnazione dell'atto amministrativo generale dinanzi al Giudice amministrativo.
1.1. Il motivo è infondato.
In primo grado è stata chiesta l'applicazione del bando, sulla base di una determinata interpretazione che il tribunale ha accolto. Nessuna affermazione di illegittimità del bando (di cui, in subordine, l'appellato ha chiesto la disapplicazione)
è stata posta a fondamento della decisione.
2. Con il secondo motivo il censura la sentenza per violazione e falsa Parte_1
applicazione della lex specialis del bando. Rileva che il servizio prestato da CP_1
dal 3.6.2002 al 13.12.2014 presso l' Controparte_4
non può essere valutato con attribuzione di un punteggio di 0,25 per mese perché tale punteggio risulta attribuibile, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli e del servizio allegata al bando, solo per il servizio prestato presso le scuole pareggiate o legalmente riconosciute;
al contrario, l' Controparte_5
, definita dal proprio statuto un'associazione di diritto privato, non può
[...]
essere considerata una scuola ma un'istituzione formativa che, ancorché accreditata, non rientra nel sistema d'istruzione nazionale.
Evidenzia la sussistenza di una disciplina di raccordo volta al riconoscimento, non generalizzato, del ruolo svolto dagli enti di formazione accreditati all'interno del sistema educativo nonché del valore giuridico dei titoli rilasciati dagli stessi, ma tale disciplina nulla dispone in merito all'eventuale riconoscimento del servizio prestato dal personale amministrativo: “…partendo dal presupposto che tali enti abbisognano dell'accreditamento, ogni disposizione volta ad equiparare l'attività svolta ed i titoli rilasciati dai predetti enti all'attività ed ai titoli di pertinenza delle istituzioni scolastiche, deve ritenersi frutto di un intervento mirato e circostanziato che non permette, dunque, di equiparare sotto ogni aspetto tali enti alle scuole facenti parte del sistema di istruzione nazionale”.
Contesta la legittimità dell'applicazione estensiva di tale disciplina operata dal primo giudice, in violazione dell'art. 11 della preleggi, a fronte di previsioni del bando sul punto complete ed esaustive, non suscettibili di interpretazione che vada oltre il loro tenore letterale: “La mancata equiparazione dei detti enti privati agli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione nel bando non è una dimenticanza, una lacuna da colmare in via interpretativa, ma una precisa e legittima scelta del redattore del bando, a fronte della quale unico strumento concesso alla controparte, vista la immediata lesività della clausola escludente, sarebbe dovuta essere l'impugnazione dell'atto amministrativo generale innanzi al Tar territorialmente competente…”.
2.1. La censura è condivisibile.
Il bando per l'inserimento nella graduatoria provinciale di cui all'art. 554 dlgs n.
297/1994, oggetto di causa, prevede quanto alla valutazione dei titoli di servizio punti
0,50 per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) di ruolo o non di ruolo prestato nelle scuole o istituti statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato”. Nella nota 4 alle tabelle di valutazione si legge che
“Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà”.
L'appellato rivendica l'applicazione di tale previsione in relazione al servizio prestato presso un ente di formazione accreditato presso la regione Sicilia. Il tribunale ha ritienuto che l'amministrazione abbia agito sulla base di una lettura restrittiva della nota 4, che fa espresso riferimento solo alle scuole e non anche a istituti di natura diversa. Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “Tuttavia, tale nota va letta in modo coordinato col punto 6 della tabella, dato che essa riguarda lo stesso servizio ivi previsto ma prestato in strutture diverse. Dato che il punto 6 fa riferimento, tra l'altro, a scuole, istituti statali o conformati di istruzione primaria secondaria ed artistica, la nota 4 va riferita ad analoghe strutture che si differenzino da quelle di cui al punto 6 per il solo fatto di non essere statali o conformate ma pareggiate, riconosciute o parificate. Se così non fosse, il servizio prestato presso istituto statale di istruzione sarebbe valutato 0,5 punti per ciascun mese, esattamente come quello prestato presso una scuola statale;
mentre quello prestato presso istituto di istruzione non statale sarebbe valutato diversamente da quello prestato presso una scuola non statale. Si avrebbe quindi una disparità di trattamento tra il servizio prestato in scuola non statale e quello prestato in un istituto non statale, che sarebbe irragionevole a fronte del fatto che, quando invece si tratta di servizi prestati presso strutture statali, scuole e istituto sono trattati allo stesso modo”.
La lettura del bando effettuata dal giudice di primo grado non appare condivisibile.
Invero, la nota 4 alle tabelle di valutazione fa espresso riferimento a scuole pareggiate o legalmente riconosciute, espressione che non può essere estesa agli enti di formazione professionale, per quanto siano accreditati con la regione.
L'esistenza, incontestata, di una normativa di raccordo volta al riconoscimento del ruolo svolto da tali enti all'interno del sistema educativo, nonché del valore giuridico dei titoli rilasciati all'esito del percorso formativo conferma che, al di fuori, di tali ambiti limitati, una equiparazione ad altri fini richiede una valutazione da parte dell'amministrazione, mancante nel caso di specie.
Sul punto appare utile richiamare la risposta del alla richiesta Parte_1
dell' regionale in ordine alla Parte_2 Parte_3
mancata equiparazione del servizio svolto dal personale ATA presso gli istituti di formazione professionale accreditati con riferimento alle graduatorie di terza fascia, a fronte del riconoscimento del servizio prestato presso i medesimi enti dal personale docente e della validità riconosciuta al servizio svolto dal persone ATA presso le scuole statali paritarie, parificate autorizzate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, nonché in istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, legalmente riconosciuti.
Il rileva che: “al riguardo si rappresenta che il servizio prestato come Parte_1
docente nei centri di formazione professionale è valutabile nelle graduatorie di istituto a seguito dell'adozione del DM 18/01/2011, con il quale hanno trovato attuazione le linee guida per la definizione delle correlazioni fra le aree formative dell'ordinamento degli istituti di istruzione e formazione professionale e gli insegnamenti e le classi di concorso degli istituti professionali…..Il mancato riconoscimento del servizio nel DM n. 640 del 2017 e nei precedenti decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia è invece riconducibile all'assenza di un'analoga disciplina di raccordo nelle stesse linee guida tra le diverse categorie di personale amministrativo interessato.
Né si può ritenere tale attività di collegamento facilmente ipotizzabile in presenza di regimi ordinamentali differenti quali sono quelli dei centri di formazione e delle istituzioni scolastiche.
Non vi è alcuna disposizione che consenta di procedere all'equiparazione tra la modalità organizzativa delle scuole statali, paritarie e dei centri di formazione, soprattutto qualora i percorsi formativi siano effettuati da soggetti privati operanti in regime di convenzione.
Da quanto sopra rappresentato, emerge, pertanto, che l'assimilazione effettuata è esclusivamente rivolta all'attività di insegnamento (ove peraltro collegabile alle vigenti classi di concorso) cui, ovviamente, non è attualmente riconducibile quella svolta dal personale A.T.A., i quali, ai sensi dell'art. 44 del CCNL comparto scuola, sono chiamati a svolgere “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente”.
Non è, dunque, sufficiente essere parte del sistema di istruzione nazionale per ottenere l'equiparazione di servizi che potrebbero essere svolti in condizioni non paragonabili, in mancanza di una espressa disciplina di raccordo come avvenuto per il personale docente”.
Si può, in merito, richiamare, pur nella diversità della situazione, l'orientamento del giudice di legittimità riguardo alla diversa valutazione del servizio pre – ruolo svolto dai docenti presso le scuole paritarie: “Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (Cassazione civile sez. lav., 11/12/2019, n.32386).
In particolare, nella pronuncia in esame si legge quanto segue: “14. Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria.
Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.
15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost......
16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 - la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa…..”.
Sono, all'evidenza, argomentazioni che si adattano perfettamente alla fattispecie in esame, nella quale, in mancanza di una disciplina di raccordo, non è possibile equiparare il servizio prestato negli enti professionali accreditati a quello prestato presso le scuole e gli istituti considerati dal bando, trattandosi di situazioni non omogenee, nonostante gli enti professionali possano far parte del sistema di istruzione nazionale.
3. La sentenza impugnata va, quindi, riformata rigettando la domanda proposta da . Controparte_1
4. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, in ragione dell'attività difensiva espletata, applicando a quelle di primo grado la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti del e del merito;
Controparte_1 Parte_1
condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i Controparte_1
gradi che liquida in €. 3.703,20 quanto al giudizio di primo grado ed in €.4.996,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Graziella Parisi