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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1919 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Parte_1
Tavernese e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma viale Gorizia n. 52
APPELLANTE
E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 15/01/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 30/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere stato ristretto, nei periodi specificati in ricorso, dal 1992 Parte_1 al 2022, presso vari istituti circondariali, e di aver svolto in tali periodi attività lavorativa quale piantone, scopino, spesino, addetto pulizie e aiuto agricoltore, senza peraltro percepire la giusta retribuzione, ha agito in giudizio contro il Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
- ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in Controparte_1 favore del ricorrente l'importo di Euro 3.819,40 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 586,90 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 4.406,30
(quattromilaquattrocentosei/30), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Nella resistenza del e dell' , pure evocato in giudizio, il Controparte_1 CP_3
Tribunale di Roma ha così statuito: “- rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto liquidate in € 1600,00 oltre CP_1 accessori”. Il primo giudice ha ritenuto infondato il ricorso rilevando che: a) la tesi del CP_1 convenuto circa la configurabilità di singoli rapporti di lavoro era stata confermata non solo dalle allegazioni contenute in ricorso, ma dall'estratto contributivo versato in atti CP_ dall' b) le rivendicazioni economiche del ricorrente erano relative al periodo 1992- 2016 ed erano state depositate le sole diffide dell'agosto 2009 e maggio 2012 ed il ricorso era stato poi depositato il 13/5/2023 con conseguente prescrizione delle differenze retributive rivendicate.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , lamentando Parte_1 l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione in primo grado, sul presupposto dell'errata individuazione del termine di decorrenza, e per avere ritenuto assorbente la mancata prova del ricevimento di diffide successive al 2012, aspetto comunque del tutto inconferente e superfluo essendo ancora in corso il rapporto lavorativo dell'appellante, tuttora detenuto.
Il si è costituito in giudizio, resistendo al gravame, e Controparte_1 chiedendone il rigetto, ribadendo l'eccezione di compensazione formulata con la comparsa di costituzione in primo grado. Non si è costituito l' , rimanendo contumace in giudizio. CP_3
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la prestazione lavorativa del ricorrente non fosse continuativa e che, pertanto, la prescrizione quinquennale decorresse tra i singoli periodi lavorativi, accogliendo la tesi ex adverso sostenuta per cui la prescrizione decorrerebbe dalla fine di ciascun intervallo lavorativo, laddove l'esistenza di plurimi rapporti sarebbe priva di fondamento. Afferma, inoltre, che: i) il rapporto di lavoro instaurato dal detenuto-lavoratore è unitario, a nulla rilevando sia le diverse mansioni di volta in volta affidate, sia gli intervalli di tempo intercorrenti tra un periodo di paga e l'altro; ii) il lavoro carcerario è parte integrante del trattamento rieducativo, ragion per cui non vi sono distinti rapporti di lavoro ma un unico rapporto di lavoro, rigorosamente disciplinato dalla legge n. 353/1975, in relazione al quale il detenuto adempie il preciso obbligo sullo stesso gravante;
iii) l'eventuale diversità delle mansioni espletate nel tempo dal detenuto lavoratore, o ancora gli intervalli di tempo non lavorati, proprio in quanto correlati all'obbligo legale di prestare attività lavorativa durante il periodo di reclusione, sono unicamente espressione dello jus variandi del datore di lavoro;
iv) l'eventuale indicazione delle diverse strutture carcerarie sui cedolini paga emessi dal non costituisce elemento idoneo ad Controparte_1 affermare l'esistenza di plurimi rapporti di lavoro ovvero di plurime figure datoriali;
v) l' ha chiarito che “ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano attività CP_3 lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi”, con la conseguenza che gli eventuali periodi di inattività dei detenuti-lavoratori non sono assimilabili ai licenziamenti, integrando invece gli estremi di una mera sospensione dell'unico rapporto di lavoro intrattenuto con il
Ministero della Giustizia;
vi) la Suprema Corte ha esteso la sospensione del termine di prescrizione all'ipotesi di successione tra le stesse parti di più contratti a tempo indeterminato non garantiti da stabilità reale, e tale principio trova applicazione anche con riguardo al lavoro carcerario;
vii) deve, inoltre, considerarsi che il ricorrente ha lavorato fino al mese di luglio 2022, e non fino al mese di dicembre 2016, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, ragion per cui essendo stato depositato il ricorso il 4.10.2023 nessun problema di prescrizione si pone.
Si intende ribadire, in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure dal , anche ai sensi dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c., quanto CP_1 recentemente affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie analoghe (cfr. sentenza n. 2782/2024, sentenza n. 1810/2024, sentenza n. 3595/2024 ed altre conformi) con argomentazioni che qui si richiamano integralmente.
Non può condividersi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla configurabilità di plurimi rapporti di lavoro con decorso del termine di prescrizione dalla data di cessazione dei rapporti lavorativi, trattandosi di una tesi definitivamente disattesa dal giudice di legittimità (Cass. 25/06/2024 n. 17484; Cass. 25/06/2024 n. 17478; Cass.
25/06/2024 n. 17476), dei cui condivisibili (e qui condivisi senza superflue e ripetitive considerazioni) principi la decisione gravata non ha fatto corretta applicazione.
Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso affermando che: a) i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
e) è onere dell'Amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze
(come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.). La sentenza appellata non è conforme a siffatti principi, sicché l'appello deve essere accolto e l'eccezione di prescrizione integralmente rigettata, tenuto conto che le rivendicazioni dell'appellante si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto, presso gli Istituti indicati in ricorso, da agosto 1992 sino al mese di luglio 2022, sia pure in modo non continuativo (così come incontestatamente allegato nel ricorso di primo grado e come comprovato dai prospetti paga ivi allegati, cfr all. 3) alla luce della considerazione che il termine prescrizionale, alla stregua dei princìpi precedentemente enunciati, non poteva comunque decorrere, trattandosi di un rapporto univoco e continuativo, ancora in corso.
Da quanto precedentemente esposto, stante l'assenza di contestazioni specifiche da parte del in ordine ai conteggi allegati al ricorso di primo grado, consegue che, in CP_1 riforma della gravata sentenza e in accoglimento del ricorso di primo grado, il
[...]
deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della Controparte_1 somma complessiva di € 4.406,30, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, atteso che “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il , opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria Controparte_1 ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (Cass. n. 17869 dell'11/08/2014). Il appellato ha reiterato l'eccezione di compensazione (assorbita in primo CP_1 grado) dei crediti fatti valere dal ricorrente con il controcredito di cui è titolare l'Amministrazione resistente a titolo di spese di mantenimento in carcere del detenuto, pari ad € 1.336,96 euro. Rileva il Collegio che la Suprema Corte, pronunciando in tema di compensazione delle somme dovute al detenuto a titolo di risarcimento del danno ex art. 35 ter legge n.
354/1975 con gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di mantenimento, ha avuto modo di affermare (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 17277 del 02/07/2018, Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 31552 del 06/12/2018, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5341 del 26/02/2021) che:
a) nulla osta, in linea di principio, a che il credito indennitario vantato dal detenuto per aver subito un trattamento inumano o degradante si estingua per compensazione con un controcredito vantato nei suoi confronti dall'Amministrazione, non ricorrendo una delle ipotesi in cui la compensazione, ai sensi dell'art. 1246 c.c., è preclusa;
b) tuttavia, in disparte la questione se il controcredito dell'Amministrazione maturato per il mantenimento del detenuto in carcere dia luogo ad un caso di compensazione in senso tecnico, ovvero di c.d. compensazione impropria, traendo fonte entrambi i rispettivi crediti dalla detenzione, sta di fatto che il credito per il mantenimento è suscettibile di compensazione — nell'uno o nell'altro senso — solo ove dotato, anzitutto, del carattere della certezza;
c) l'art. 188 c.p. prevede che “Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili”, mentre l'art. 227 ter d.p.r. 115/2002 dispone che il recupero delle spese di mantenimento sia effettuato con riscossione mediante ruolo “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto”; d) l'art. 6 d.p.r. 115/2002 prevede tuttavia un'ipotesi di remissione del debito, che il detenuto può invocare se si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, presentando un'istanza apposita
“fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso”; e) ne consegue che, fintanto che l'Amministrazione non abbia agito per il recupero e non si sia consumata la facoltà dell'interessato di chiedere la remissione, non può dirsi che il credito concernente le spese di mantenimento sia effettivamente sussistente. Applicando tali principi al caso di specie l'eccezione di compensazione, in difetto del requisito della certezza del credito da opporre in compensazione, deve essere disattesa.
Spetta altresì, nei limiti della prescrizione, la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale dell'appellante in relazione ai maggior importi spettanti. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna il al pagamento in favore di , per i titoli di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione, della somma di € 4.406,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e alla regolarizzazione contributiva nei limiti dell'intervenuta prescrizione. Condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante CP_1 delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo in € 1.600,00 e per il secondo in € 970,00, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1919 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Parte_1
Tavernese e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma viale Gorizia n. 52
APPELLANTE
E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 15/01/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 30/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere stato ristretto, nei periodi specificati in ricorso, dal 1992 Parte_1 al 2022, presso vari istituti circondariali, e di aver svolto in tali periodi attività lavorativa quale piantone, scopino, spesino, addetto pulizie e aiuto agricoltore, senza peraltro percepire la giusta retribuzione, ha agito in giudizio contro il Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
- ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in Controparte_1 favore del ricorrente l'importo di Euro 3.819,40 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 586,90 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 4.406,30
(quattromilaquattrocentosei/30), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Nella resistenza del e dell' , pure evocato in giudizio, il Controparte_1 CP_3
Tribunale di Roma ha così statuito: “- rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto liquidate in € 1600,00 oltre CP_1 accessori”. Il primo giudice ha ritenuto infondato il ricorso rilevando che: a) la tesi del CP_1 convenuto circa la configurabilità di singoli rapporti di lavoro era stata confermata non solo dalle allegazioni contenute in ricorso, ma dall'estratto contributivo versato in atti CP_ dall' b) le rivendicazioni economiche del ricorrente erano relative al periodo 1992- 2016 ed erano state depositate le sole diffide dell'agosto 2009 e maggio 2012 ed il ricorso era stato poi depositato il 13/5/2023 con conseguente prescrizione delle differenze retributive rivendicate.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , lamentando Parte_1 l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione in primo grado, sul presupposto dell'errata individuazione del termine di decorrenza, e per avere ritenuto assorbente la mancata prova del ricevimento di diffide successive al 2012, aspetto comunque del tutto inconferente e superfluo essendo ancora in corso il rapporto lavorativo dell'appellante, tuttora detenuto.
Il si è costituito in giudizio, resistendo al gravame, e Controparte_1 chiedendone il rigetto, ribadendo l'eccezione di compensazione formulata con la comparsa di costituzione in primo grado. Non si è costituito l' , rimanendo contumace in giudizio. CP_3
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la prestazione lavorativa del ricorrente non fosse continuativa e che, pertanto, la prescrizione quinquennale decorresse tra i singoli periodi lavorativi, accogliendo la tesi ex adverso sostenuta per cui la prescrizione decorrerebbe dalla fine di ciascun intervallo lavorativo, laddove l'esistenza di plurimi rapporti sarebbe priva di fondamento. Afferma, inoltre, che: i) il rapporto di lavoro instaurato dal detenuto-lavoratore è unitario, a nulla rilevando sia le diverse mansioni di volta in volta affidate, sia gli intervalli di tempo intercorrenti tra un periodo di paga e l'altro; ii) il lavoro carcerario è parte integrante del trattamento rieducativo, ragion per cui non vi sono distinti rapporti di lavoro ma un unico rapporto di lavoro, rigorosamente disciplinato dalla legge n. 353/1975, in relazione al quale il detenuto adempie il preciso obbligo sullo stesso gravante;
iii) l'eventuale diversità delle mansioni espletate nel tempo dal detenuto lavoratore, o ancora gli intervalli di tempo non lavorati, proprio in quanto correlati all'obbligo legale di prestare attività lavorativa durante il periodo di reclusione, sono unicamente espressione dello jus variandi del datore di lavoro;
iv) l'eventuale indicazione delle diverse strutture carcerarie sui cedolini paga emessi dal non costituisce elemento idoneo ad Controparte_1 affermare l'esistenza di plurimi rapporti di lavoro ovvero di plurime figure datoriali;
v) l' ha chiarito che “ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano attività CP_3 lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi”, con la conseguenza che gli eventuali periodi di inattività dei detenuti-lavoratori non sono assimilabili ai licenziamenti, integrando invece gli estremi di una mera sospensione dell'unico rapporto di lavoro intrattenuto con il
Ministero della Giustizia;
vi) la Suprema Corte ha esteso la sospensione del termine di prescrizione all'ipotesi di successione tra le stesse parti di più contratti a tempo indeterminato non garantiti da stabilità reale, e tale principio trova applicazione anche con riguardo al lavoro carcerario;
vii) deve, inoltre, considerarsi che il ricorrente ha lavorato fino al mese di luglio 2022, e non fino al mese di dicembre 2016, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, ragion per cui essendo stato depositato il ricorso il 4.10.2023 nessun problema di prescrizione si pone.
Si intende ribadire, in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure dal , anche ai sensi dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c., quanto CP_1 recentemente affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie analoghe (cfr. sentenza n. 2782/2024, sentenza n. 1810/2024, sentenza n. 3595/2024 ed altre conformi) con argomentazioni che qui si richiamano integralmente.
Non può condividersi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla configurabilità di plurimi rapporti di lavoro con decorso del termine di prescrizione dalla data di cessazione dei rapporti lavorativi, trattandosi di una tesi definitivamente disattesa dal giudice di legittimità (Cass. 25/06/2024 n. 17484; Cass. 25/06/2024 n. 17478; Cass.
25/06/2024 n. 17476), dei cui condivisibili (e qui condivisi senza superflue e ripetitive considerazioni) principi la decisione gravata non ha fatto corretta applicazione.
Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso affermando che: a) i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
e) è onere dell'Amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze
(come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.). La sentenza appellata non è conforme a siffatti principi, sicché l'appello deve essere accolto e l'eccezione di prescrizione integralmente rigettata, tenuto conto che le rivendicazioni dell'appellante si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto, presso gli Istituti indicati in ricorso, da agosto 1992 sino al mese di luglio 2022, sia pure in modo non continuativo (così come incontestatamente allegato nel ricorso di primo grado e come comprovato dai prospetti paga ivi allegati, cfr all. 3) alla luce della considerazione che il termine prescrizionale, alla stregua dei princìpi precedentemente enunciati, non poteva comunque decorrere, trattandosi di un rapporto univoco e continuativo, ancora in corso.
Da quanto precedentemente esposto, stante l'assenza di contestazioni specifiche da parte del in ordine ai conteggi allegati al ricorso di primo grado, consegue che, in CP_1 riforma della gravata sentenza e in accoglimento del ricorso di primo grado, il
[...]
deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della Controparte_1 somma complessiva di € 4.406,30, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, atteso che “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il , opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria Controparte_1 ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (Cass. n. 17869 dell'11/08/2014). Il appellato ha reiterato l'eccezione di compensazione (assorbita in primo CP_1 grado) dei crediti fatti valere dal ricorrente con il controcredito di cui è titolare l'Amministrazione resistente a titolo di spese di mantenimento in carcere del detenuto, pari ad € 1.336,96 euro. Rileva il Collegio che la Suprema Corte, pronunciando in tema di compensazione delle somme dovute al detenuto a titolo di risarcimento del danno ex art. 35 ter legge n.
354/1975 con gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di mantenimento, ha avuto modo di affermare (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 17277 del 02/07/2018, Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 31552 del 06/12/2018, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5341 del 26/02/2021) che:
a) nulla osta, in linea di principio, a che il credito indennitario vantato dal detenuto per aver subito un trattamento inumano o degradante si estingua per compensazione con un controcredito vantato nei suoi confronti dall'Amministrazione, non ricorrendo una delle ipotesi in cui la compensazione, ai sensi dell'art. 1246 c.c., è preclusa;
b) tuttavia, in disparte la questione se il controcredito dell'Amministrazione maturato per il mantenimento del detenuto in carcere dia luogo ad un caso di compensazione in senso tecnico, ovvero di c.d. compensazione impropria, traendo fonte entrambi i rispettivi crediti dalla detenzione, sta di fatto che il credito per il mantenimento è suscettibile di compensazione — nell'uno o nell'altro senso — solo ove dotato, anzitutto, del carattere della certezza;
c) l'art. 188 c.p. prevede che “Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili”, mentre l'art. 227 ter d.p.r. 115/2002 dispone che il recupero delle spese di mantenimento sia effettuato con riscossione mediante ruolo “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto”; d) l'art. 6 d.p.r. 115/2002 prevede tuttavia un'ipotesi di remissione del debito, che il detenuto può invocare se si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, presentando un'istanza apposita
“fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso”; e) ne consegue che, fintanto che l'Amministrazione non abbia agito per il recupero e non si sia consumata la facoltà dell'interessato di chiedere la remissione, non può dirsi che il credito concernente le spese di mantenimento sia effettivamente sussistente. Applicando tali principi al caso di specie l'eccezione di compensazione, in difetto del requisito della certezza del credito da opporre in compensazione, deve essere disattesa.
Spetta altresì, nei limiti della prescrizione, la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale dell'appellante in relazione ai maggior importi spettanti. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna il al pagamento in favore di , per i titoli di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione, della somma di € 4.406,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e alla regolarizzazione contributiva nei limiti dell'intervenuta prescrizione. Condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante CP_1 delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo in € 1.600,00 e per il secondo in € 970,00, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa