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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/10/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1466 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato nel 2020 ha impugnato la nota‐atto Parte_1
del 24.09.2019 (ricevuta il 10.12.2019) con cui l' gli ha richiesto la CP_1 CP_2 restituzione di € 5.232,79 quale indebita disoccupazione agricola (anno 2014) ed
ANF, assumendo l'effettivo svolgimento di n. 102 giornate alle dipendenze di e deducendo, tra l'altro: (i) Controparte_3 nullità/indeterminatezza dell'atto; (ii) inesistenza dell'indebito; (iii) prescrizione;
(iv) applicabilità dell'irripetibilità ex art. 52 L. 88/1989 ed art. 13 L. 412/1991. Ha chiesto anche in via istruttoria prova per testi. Nel ricorso è stata resa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di reddito nei limiti per l'esonero dalle spese. Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'incompetenza per CP_1 territorio del Tribunale di Patti in favore del Tribunale di Catania (residenza dell'attore in Biancavilla, CT) e, nel merito, la decadenza dall'azione ex art. 22
D.L.
3.2.1970 n. 7 (conv. L. 83/1970), in quanto la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli (anno 2014) è stata pubblicata con la IV variazione trimestrale 2017 (10.03.2018–25.03.2018), senza che siano stati proposti i rimedi amministrativi e/o l'azione giudiziaria nei termini di legge.
Diritto
Ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., per le controversie in materia di previdenza è competente il Tribunale del luogo di residenza dell'attore; la regola ha natura inderogabile ed è rilevabile d'ufficio. Nel caso di specie risulta documentalmente che è residente in [...]; la Parte_1 controversia ha natura previdenziale e, dunque, la competenza va declinata a favore del Tribunale di Catania.
L'eccezione va accolta, dovendosi disporre la translatio iudicii ex art. 50
c.p.c., con termine per la riassunzione.
Assorbimento: la declaratoria di incompetenza territoriale, in quanto pregiudiziale, assorbe ogni ulteriore questione (decadenza, merito, prova, prescrizione, irripetibilità e quant'altro).
L'attore ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; in presenza di detta dichiarazione, e ferma la natura previdenziale della controversia, il ricorrente soccombente è esonerato dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara la incompetenza per territorio inderogabile del Tribunale di Patti, in favore del Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
2. Fissa termine di mesi tre dalla comunicazione della presente per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla è dovuto da
[...]
per spese di lite;
Pt_1 Così deciso in Patti 12/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo