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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2148/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. RINALDI GIOVANNI, l'avv. MICELI WALTER, l'avv. ZAMPIERI NICOLA, l'avv.
GANCI FABIO
- RICORRENTE contro
in persona del Controparte_1 Controparte_2
in persona del Controparte_3 [...]
tempore CP_4
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_5
tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_6 Controparte_7
dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_8 CP_9 CP_10
ex art. 417-bis c.p.c. CP_11
- RESISTENTI
Oggetto: Retribuzione Professionale Docenti
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. Ragioni di fatto e di diritto.
1. Con ricorso depositato in data 07.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
deducendo:
a) di essere, al momento del deposito del ricorso, docente precaria in servizio sino al 31.08.2025 presso l'IC di Castelcovati (BS);
b) di aver prestato, in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, una serie di supplenze brevi nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (doc. 1) e, nello specifico, dal 02.10.2019 al 22.10.2019 per dieci ore settimanali, dal 23.10.2019 al 19.12.2019 per dieci ore settimanali, dal 02.12.2019 al 03.12.2019 per ulteriori otto ore settimanali, dal 08.01.2020 al
07.02.2020 per dieci ore settimanali, dal 10.02.2020 al 08.06.2020 ad orario completo di cattedra, dal
21.10.2020 al 01.11.2020 ad orario completo di cattedra, dal 03.11.2020 al 06.11.2020 ad orario completo di cattedra, dal 09.11.2020 al 11.11.2020 ad orario completo di cattedra, dal 12.11.2020 al
08.06.2021 ad orario completo di cattedra, dal 20.09.2021 al 19.10.2021 ad orario completo di cattedra, dal 20.10.2021 al 02.11.2021 ad orario completo di cattedra;
c) che le mansioni espletate non erano in alcun modo distinguibili da quelle compiute dai docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'intera durata dell'anno o fino al termine delle attività didattiche, ma, al contrario, avevano garantito l'esecuzione di una prestazione professionale del tutto equivalente a quella fornita dai docenti sostituiti tramite i contratti di supplenza;
d) di non aver tuttavia mai percepito, in relazione ai suddetti periodi, la retribuzione professionale docenti (doc. 2), introdotta dal CCNL Scuola del 15.03.2001 con le modalità applicative previste dall'art. 25 CCNI del 31.08.1999, con l'espresso obiettivo di valorizzare professionalmente la funzione di docente, senza distinzione tra categorie di lavoratori;
e) che la retribuzione professionale docenti, facente parte degli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva, aveva natura fissa e continuativa non collegata alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
f) che l'art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001 – richiamando l'art. 25 del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo Comparto scuola sottoscritto in data 31.08.1999 – in maniera illegittima aveva escluso dal diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti coloro i quali avessero prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee discontinue e non annuali, riservandone l'attribuzione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato ed ai soli docenti a termine assunti per l'intera durata dell'anno scolastico o, in alternativa, sino al termine delle attività didattiche;
Pag. 2 di 6 g) che il richiamo alla disciplina del 1999 compiuto dalla disciplina contrattuale del 2001 aveva l'esclusiva finalità di individuare le modalità di calcolo e corresponsione delle somme, senza limitare il novero dei destinatari delle medesime ed in particolare senza escludere i docenti assunti per supplenze brevi e saltuarie (ossia non annuali);
h) che, in ogni caso, la lettura restrittiva della disciplina, in assenza di ragioni oggettive che giustificassero una diversità di trattamento tra docenti in base alla natura del contratto sottoscritto, si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE, direttamente applicabile;
i) che, pertanto, il rifiuto opposto dal resistente a corrisponderle la richiesta retribuzione fosse fondato su un'errata interpretazione del combinato disposto degli artt. 7 CCNL 15.03.2021 e 25 CCNI
31.08.1999;
l) che l'ammontare della retribuzione professionale docenti era pari ad un importo mensile – da riproporzionare in base ai giorni di servizio effettivamente prestati – di euro 174,50 fino al 31.12.2021
e di euro 184,50 dal 01.01.2022;
m) di aver quindi maturato nei confronti del convenuto, per i periodi lavorativi elencati alla CP_1
precedente lett. b), un credito retributivo totale pari ad € 2.552,07, oltre interessi e rivalutazione;
n) di aver notificato in data 26.09.2024 all'amministrazione resistente apposita diffida ad adempiere, mediante missiva di posta elettronica certificata, regolarmente pervenuta al destinatario ma rimasta priva di riscontro (doc. 5).
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione delle retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, come dettagliato nell'atto introduttivo del giudizio, e, conseguentemente, di condannare il CP_1
convenuto al versamento di euro 2.552,07 a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7
CCNL 15.03.2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giudizio, dei compensi e delle spese generali, oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Con memoria di costituzione il ha rilevato: Controparte_1
a) che lo stato matricolare della ricorrente (doc. 3) – immessa in ruolo a decorrere dal 01.09.2024 (con posticipazione al 30.09.2024 della sola decorrenza economica) ed attualmente titolare di cattedra presso la scuola primaria “Dante Alighieri” di Robbio (PV) (posizione anagrafica doc. 4) – confermava la prestazione dei servizi di supplenza, come esposti nell'atto introduttivo, con la sola
Pag. 3 di 6 eccezione rappresentata dall'incarico espletato dalla docente tra il 02.12.2019 ed il 03.12.2019, avente un orario pari a sei ore settimanali anziché otto;
b) che, in punto di diritto, la contrattazione collettiva vigente non riconosceva il diritto alla retribuzione professionale docente agli insegnanti assunti per supplenze brevi e saltuarie in considerazione sia del contenuto effettivo delle mansioni da costoro svolte in concreto sia delle obiettive differenze intercorrenti tra questa tipologia di supplenze e le supplenze caratterizzate da maggior stabilità sia per la minor qualificazione professionale richiesta al supplente occasionale;
c) che le disposizioni contrattuali collettive contestate da controparte si limitassero a graduare, all'interno della medesima categoria dei docenti supplenti, la misura degli emolumenti in funzione della tipologia di supplenza, senza arrecare alcuna discriminazione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato.
Ha pertanto chiesto, in principalità, il rigetto del ricorso, sostenendo l'illegittimità e l'infondatezza delle ragioni avversarie, sulla base di una lettura congiunta degli artt. 7 CCNL 15.03.2001, 25 CCNI
31.08.1999 e 4 legge n. 142/1999, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Ha comunque eccepito l'eccessivo ammontare della pretesa attorea ed ha quindi chiesto, in caso di condanna, la rideterminazione della somma dovuta in ragione dell'orario di lavoro osservato dalla ricorrente e della durata dei servizi di supplenza da questa prestati, così come previsto anche per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'art. 39, comma 10, CCNL Comparto Scuola 2007.
3. Pacifici i servizi svolti dalla ricorrente – con la precisazione che nei giorni 2 e 3 dicembre 2019 il suo incarico ha avuto una durata oraria complessiva pari a 16 ore settimanali e non a 18 ore – la docente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte del Controparte_12
Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola che, al comma 1, dispone: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3, inoltre, è previsto: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
La disposizione da ultimo menzionata, dopo aver individuato al comma 1 i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di
Pag. 4 di 6 corresponsione del compenso, stabilendo al comma 4 che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando, poi, al comma 5 che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e concludendo, al comma 8, che “nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
3.1. Ciò posto, si ritiene che vada riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti con specifico riferimento ai servizi dalla stessa prestati nel periodo di tempo in controversia, sulla base di una interpretazione della disposizione collettiva conforme al principio inderogabile di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro, che vieta qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Al riguardo, appare sufficiente richiamare quanto già osservato dalla Suprema Corte laddove, in termini del tutto condivisibili, ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la 'retribuzione professionale docenti' a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
'modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., sent. 27.7.2018, n. 20015).
Secondo tale sentenza, una volta escluse significative differenziazioni nell'attività propria degli assunti a tempo determinato rispetto a quella del personale di ruolo, il principio di non discriminazione di origine comunitaria deve guidare nell'interpretazione della disposizione del CCNL 2001 e condurre a ritenere che le parti sociali, laddove hanno previsto la retribuzione professionale docenti, hanno inteso attribuirla al “personale docente ed educativo” senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999.
4. Tali principi sono del tutto condivisibili con conseguente riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto alla corresponsione in suo favore della retribuzione professionale docente per i periodi in cui,
Pag. 5 di 6 nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, risulta aver svolto supplenze brevi e saltuarie, per complessivi 392 giorni ad orario completo di cattedra, 108 giorni per dieci ore settimanali e 2 giorni per sedici ore settimanali.
L'importo della detta retribuzione maturato dalla ricorrente, tenuto conto della decurtazione prevista per i periodi in cui ha svolto supplenze inferiori al mese e con orario inferiore all'orario completo di cattedra, risulta pari perciò alla complessiva somma di euro 2.549,66, così calcolata:
€ 174,50 (importo mensile RPD): 30 giorni= € 5,8166 (importo giornaliero RPD);
€ 5,8166: 24 ore settimanali = € 0,2424 (valore della RPD per singola ora);
€ 5,8166 x 392 giorni ad orario completo = € 2.280,11 + € 0,2424 x 16 ore settimanali x 2 giorni = €
7,76 + € 0,2424 x 10 ore settimanali x 108 giorni = € 261,79.
A tale somma vanno aggiunti la rivalutazione e gli interessi legali dal dovuto al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della serialità del contenzioso, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale maturata negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per l'ammontare di € 2.549,66 oltre accessori come da motivazione e condanna parte convenuta a corrisponderle tale somma;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 13 giugno 2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. RINALDI GIOVANNI, l'avv. MICELI WALTER, l'avv. ZAMPIERI NICOLA, l'avv.
GANCI FABIO
- RICORRENTE contro
in persona del Controparte_1 Controparte_2
in persona del Controparte_3 [...]
tempore CP_4
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_5
tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_6 Controparte_7
dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_8 CP_9 CP_10
ex art. 417-bis c.p.c. CP_11
- RESISTENTI
Oggetto: Retribuzione Professionale Docenti
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. Ragioni di fatto e di diritto.
1. Con ricorso depositato in data 07.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
deducendo:
a) di essere, al momento del deposito del ricorso, docente precaria in servizio sino al 31.08.2025 presso l'IC di Castelcovati (BS);
b) di aver prestato, in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, una serie di supplenze brevi nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (doc. 1) e, nello specifico, dal 02.10.2019 al 22.10.2019 per dieci ore settimanali, dal 23.10.2019 al 19.12.2019 per dieci ore settimanali, dal 02.12.2019 al 03.12.2019 per ulteriori otto ore settimanali, dal 08.01.2020 al
07.02.2020 per dieci ore settimanali, dal 10.02.2020 al 08.06.2020 ad orario completo di cattedra, dal
21.10.2020 al 01.11.2020 ad orario completo di cattedra, dal 03.11.2020 al 06.11.2020 ad orario completo di cattedra, dal 09.11.2020 al 11.11.2020 ad orario completo di cattedra, dal 12.11.2020 al
08.06.2021 ad orario completo di cattedra, dal 20.09.2021 al 19.10.2021 ad orario completo di cattedra, dal 20.10.2021 al 02.11.2021 ad orario completo di cattedra;
c) che le mansioni espletate non erano in alcun modo distinguibili da quelle compiute dai docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'intera durata dell'anno o fino al termine delle attività didattiche, ma, al contrario, avevano garantito l'esecuzione di una prestazione professionale del tutto equivalente a quella fornita dai docenti sostituiti tramite i contratti di supplenza;
d) di non aver tuttavia mai percepito, in relazione ai suddetti periodi, la retribuzione professionale docenti (doc. 2), introdotta dal CCNL Scuola del 15.03.2001 con le modalità applicative previste dall'art. 25 CCNI del 31.08.1999, con l'espresso obiettivo di valorizzare professionalmente la funzione di docente, senza distinzione tra categorie di lavoratori;
e) che la retribuzione professionale docenti, facente parte degli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva, aveva natura fissa e continuativa non collegata alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
f) che l'art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001 – richiamando l'art. 25 del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo Comparto scuola sottoscritto in data 31.08.1999 – in maniera illegittima aveva escluso dal diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti coloro i quali avessero prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee discontinue e non annuali, riservandone l'attribuzione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato ed ai soli docenti a termine assunti per l'intera durata dell'anno scolastico o, in alternativa, sino al termine delle attività didattiche;
Pag. 2 di 6 g) che il richiamo alla disciplina del 1999 compiuto dalla disciplina contrattuale del 2001 aveva l'esclusiva finalità di individuare le modalità di calcolo e corresponsione delle somme, senza limitare il novero dei destinatari delle medesime ed in particolare senza escludere i docenti assunti per supplenze brevi e saltuarie (ossia non annuali);
h) che, in ogni caso, la lettura restrittiva della disciplina, in assenza di ragioni oggettive che giustificassero una diversità di trattamento tra docenti in base alla natura del contratto sottoscritto, si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE, direttamente applicabile;
i) che, pertanto, il rifiuto opposto dal resistente a corrisponderle la richiesta retribuzione fosse fondato su un'errata interpretazione del combinato disposto degli artt. 7 CCNL 15.03.2021 e 25 CCNI
31.08.1999;
l) che l'ammontare della retribuzione professionale docenti era pari ad un importo mensile – da riproporzionare in base ai giorni di servizio effettivamente prestati – di euro 174,50 fino al 31.12.2021
e di euro 184,50 dal 01.01.2022;
m) di aver quindi maturato nei confronti del convenuto, per i periodi lavorativi elencati alla CP_1
precedente lett. b), un credito retributivo totale pari ad € 2.552,07, oltre interessi e rivalutazione;
n) di aver notificato in data 26.09.2024 all'amministrazione resistente apposita diffida ad adempiere, mediante missiva di posta elettronica certificata, regolarmente pervenuta al destinatario ma rimasta priva di riscontro (doc. 5).
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione delle retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, come dettagliato nell'atto introduttivo del giudizio, e, conseguentemente, di condannare il CP_1
convenuto al versamento di euro 2.552,07 a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7
CCNL 15.03.2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giudizio, dei compensi e delle spese generali, oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Con memoria di costituzione il ha rilevato: Controparte_1
a) che lo stato matricolare della ricorrente (doc. 3) – immessa in ruolo a decorrere dal 01.09.2024 (con posticipazione al 30.09.2024 della sola decorrenza economica) ed attualmente titolare di cattedra presso la scuola primaria “Dante Alighieri” di Robbio (PV) (posizione anagrafica doc. 4) – confermava la prestazione dei servizi di supplenza, come esposti nell'atto introduttivo, con la sola
Pag. 3 di 6 eccezione rappresentata dall'incarico espletato dalla docente tra il 02.12.2019 ed il 03.12.2019, avente un orario pari a sei ore settimanali anziché otto;
b) che, in punto di diritto, la contrattazione collettiva vigente non riconosceva il diritto alla retribuzione professionale docente agli insegnanti assunti per supplenze brevi e saltuarie in considerazione sia del contenuto effettivo delle mansioni da costoro svolte in concreto sia delle obiettive differenze intercorrenti tra questa tipologia di supplenze e le supplenze caratterizzate da maggior stabilità sia per la minor qualificazione professionale richiesta al supplente occasionale;
c) che le disposizioni contrattuali collettive contestate da controparte si limitassero a graduare, all'interno della medesima categoria dei docenti supplenti, la misura degli emolumenti in funzione della tipologia di supplenza, senza arrecare alcuna discriminazione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato.
Ha pertanto chiesto, in principalità, il rigetto del ricorso, sostenendo l'illegittimità e l'infondatezza delle ragioni avversarie, sulla base di una lettura congiunta degli artt. 7 CCNL 15.03.2001, 25 CCNI
31.08.1999 e 4 legge n. 142/1999, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Ha comunque eccepito l'eccessivo ammontare della pretesa attorea ed ha quindi chiesto, in caso di condanna, la rideterminazione della somma dovuta in ragione dell'orario di lavoro osservato dalla ricorrente e della durata dei servizi di supplenza da questa prestati, così come previsto anche per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'art. 39, comma 10, CCNL Comparto Scuola 2007.
3. Pacifici i servizi svolti dalla ricorrente – con la precisazione che nei giorni 2 e 3 dicembre 2019 il suo incarico ha avuto una durata oraria complessiva pari a 16 ore settimanali e non a 18 ore – la docente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte del Controparte_12
Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola che, al comma 1, dispone: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3, inoltre, è previsto: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
La disposizione da ultimo menzionata, dopo aver individuato al comma 1 i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di
Pag. 4 di 6 corresponsione del compenso, stabilendo al comma 4 che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando, poi, al comma 5 che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e concludendo, al comma 8, che “nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
3.1. Ciò posto, si ritiene che vada riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti con specifico riferimento ai servizi dalla stessa prestati nel periodo di tempo in controversia, sulla base di una interpretazione della disposizione collettiva conforme al principio inderogabile di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro, che vieta qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Al riguardo, appare sufficiente richiamare quanto già osservato dalla Suprema Corte laddove, in termini del tutto condivisibili, ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la 'retribuzione professionale docenti' a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
'modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., sent. 27.7.2018, n. 20015).
Secondo tale sentenza, una volta escluse significative differenziazioni nell'attività propria degli assunti a tempo determinato rispetto a quella del personale di ruolo, il principio di non discriminazione di origine comunitaria deve guidare nell'interpretazione della disposizione del CCNL 2001 e condurre a ritenere che le parti sociali, laddove hanno previsto la retribuzione professionale docenti, hanno inteso attribuirla al “personale docente ed educativo” senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999.
4. Tali principi sono del tutto condivisibili con conseguente riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto alla corresponsione in suo favore della retribuzione professionale docente per i periodi in cui,
Pag. 5 di 6 nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, risulta aver svolto supplenze brevi e saltuarie, per complessivi 392 giorni ad orario completo di cattedra, 108 giorni per dieci ore settimanali e 2 giorni per sedici ore settimanali.
L'importo della detta retribuzione maturato dalla ricorrente, tenuto conto della decurtazione prevista per i periodi in cui ha svolto supplenze inferiori al mese e con orario inferiore all'orario completo di cattedra, risulta pari perciò alla complessiva somma di euro 2.549,66, così calcolata:
€ 174,50 (importo mensile RPD): 30 giorni= € 5,8166 (importo giornaliero RPD);
€ 5,8166: 24 ore settimanali = € 0,2424 (valore della RPD per singola ora);
€ 5,8166 x 392 giorni ad orario completo = € 2.280,11 + € 0,2424 x 16 ore settimanali x 2 giorni = €
7,76 + € 0,2424 x 10 ore settimanali x 108 giorni = € 261,79.
A tale somma vanno aggiunti la rivalutazione e gli interessi legali dal dovuto al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della serialità del contenzioso, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale maturata negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per l'ammontare di € 2.549,66 oltre accessori come da motivazione e condanna parte convenuta a corrisponderle tale somma;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 13 giugno 2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
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