Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, composto da:
dott. Giuseppe Lupo Presidente
dott. ssa Rossana Guzzo Giudice Delegato rel. est.
Ing. Maurizio Onofrio Sciortino Esperto
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1265 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(CF: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/05/1972, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore e Tommaso Giuga, elettivamente domiciliato in Palermo via Giotto, 10 presso lo studio dell'Avv.to
Maurizio Caccamo;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f.: ;
[...] Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni del ricorrente: “richiamando tutti gli atti di causa ritualmente versati, i difensori discutono la causa riportandosi preliminarmente alle
conclusioni precisate nella scorsa udienza, come da ricorso introduttivo del
presente giudizio, nonché alla memoria conclusiva ritualmente depositata telematicamente e chiedono l'accoglimento della domanda con condanna dell'ente resistente a risarcire il danno di cui esso è stato causa, come quantificato nella relazione tecnica eseguita, con vittoria di spese - comprese quelle sostenute per l'espletata CTU come da decreto di liquidazione del Sig.
C.D. in atti - e compensi di difesa, come da nota spese depositata. come in ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 24/06/2022 ha convenuto innanzi a questo Parte_1
Tribunale l e, premettendo Controparte_1
di essere proprietario (in forza di atto di compravendita del 4/03/2014, registrato in Catania l'11/03/2014 al n. 4424-1T) di un fondo ricadente in parte sul territorio del Comune di Lentini e in parte sul territorio del Comune di Militello Val Di
Catania meglio descritto nel prosieguo, lambito da un corso d'acqua, affluente del fiume Gornalunga, denominato “Fosso Giardinelli” - ha chiesto la condanna della
P.A. convenuta al risarcimento dei danni cagionati dalla esondazione di quest'ultimo verificatasi in occasione degli eventi meteorici del 26-27 ottobre
2021, addebitando il pregiudizio subito all'omessa attività di manutenzione e di pulitura dell'alveo del torrente.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, l Controparte_1
è rimasta contumace.
[...]
Istruita a mezzo di CTU, la causa il 14 dicembre 2024 è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta.
* * * 3
La domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Per come precisato dai consulenti nominati di ufficio, il ricorrente conduce un'azienda agricola estesa circa 58 ettari, avente sede nel Comune di Lentini,
c/da Casazzi, ricompresa in un vasto comprensorio a spiccata produzione agrumicola. L'indagine peritale, tuttavia, ha avuto riguardo esclusivamente all'area aziendale che, in occasione dell'evento meteorico ha subito significativi danni. Si tratta precisamente di una porzione di fondo, censita nel N.C.T. del
Comune di Lentini al foglio di mappa 29 p.lle 6-23-162, di estensione pari ad ha
0.54.90 (dei quali 0.54.00 ettari occupati da agrumeto (aranci) di due anni di età e mq 90 da stradelle di servizio in terra battuta), posta alla sinistra idraulica del
“Fosso Giardinelli” (cfr. pag. 13 CTU) – che, nel tratto più a valle, assume la denominazione del più noto “Canale Fiumefreddo”– impiantata, al momento del sinistro, con alberi di arancio di varietà “Tarocco”.
L'esaustiva indagine tecnica delegata ai consulenti nominati dal Tribunale – ing.
e agr. , le cui conclusioni, peraltro non Persona_1 Persona_2
contestate, il Collegio condivide - ha confermato che dal 24 ottobre 2021 il torrente Fiumefreddo (cfr. pag. 15 CTU “Il torrente Fiumefreddo fa parte del reticolo idrografico minore del fiume Gornalunga, e risulta iscritto nelle acque
pubbliche al n. 210 della Provincia di Siracusa ex DPR n.1503 del 16/12/1970) è
stato interessato da un evento meteorico di forte intensità e che la portata di piena originata da tali precipitazioni ebbe ad esondare in più punti, raggiungendo e sommergendo le particelle sopradescritte.
Al fine di individuare il carattere dell'evento meteorico de quo, i periti hanno preliminarmente condotto uno studio idrologico con metodo analitico, verificando i volumi delle precipitazioni registrate con cadenza oraria nei giorni 24-27 ottobre
2021, dalle stazioni pluviometriche di Francoforte, Mineo e Lentini gestite dal 4
Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) prossime al bacino idrografico del torrente Fiumefreddo nel tratto d'interesse (cfr. pag. 21 CTU).
L'analisi così condotta ha consentito agli ausiliari di affermare che, senza dubbio alcuno, “nel caso in esame, gli eventi meteorici rientrano nella normalità” (cfr. pag. 35 CTU;
sul tempo di ritorno dell'evento meteorico in esame, che ebbe il suo apice nella giornata del 24 ottobre, cfr. pag. 36 CTU, “…secondo le indicazioni dei Tribunali delle Acque, si può fare riferimento ad un lasso di tempo di 50 anni,
l'intervallo di tempo tra eventi meteorologici di straordinaria piovosità tali da classificarsi eccezionali. Nel caso in esame, in tempi assai recenti si sono presentati fenomeni alluvionali.”).
Analizzate, quindi, le precipitazioni abbattutesi sul torrente Fiumefreddo, stimate le conseguenti portate di piena e verificata l'officiosità idraulica del corso d'acqua,
i consulenti hanno concluso che la causa dell'esondazione del torrente occorsa il
26 ottobre 2021 va individuata nella insufficienza idraulica dell'alveo, che risultava, già prima degli eventi meteorici dell'ottobre 2021, totalmente ostruito da una fitta vegetazione infestante e da un ingente volume di materiale lapideo anche di grossa dimensione (cfr. pag. 29 e 30 CTU, “si ritiene che il sormonto dell'acqua delle sponde dell'alveo del torrente Fiumefreddo, in corrispondenza della sezione di chiusura a monte di poco del fondo di parte ricorrente…è imputabile ad una grave ostruzione dell'alveo…con la conseguenza che si è riversata una quantità notevole di acqua della portata di piena, la cui durata si è
limitata solo al periodo di massima intensità della pioggia avvenuta in due ore…Si presume che si è verificata una portata di piena più o meno costante… con conseguenze tuttavia assai gravi nel momento in cui si è presentata la restrizione della sezione dell'alveo…per interrimenti vari dovuti a fenomeni di piena nel passato recente, ma ancor di più a seguito delle piogge di elevata intensità registrate dalle stazioni SIAS per poche ore – circa 2 - nella giornata del 5
24 ottobre…”); e che pertanto, i danni dei quali oggi il ricorrente pretende il ristoro sono “da ascrivere esclusivamente alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del torrente Fiumefreddo nella parte a monte dei terreni dell ” (così pag. 35 CTU;
cfr. anche pag. 16 “Nel tratto dell'alveo poco CP_3 prima di arrivare al fondo dell'azienda ricorrente…si verifica la riduzione della sezione libera, per interrimento del fondo dell'alveo, per il deposito lapideo consistente in grossi massi;
inoltre, per mancata manutenzione delle sponde;
non rimuovendo tra l'altro la vegetazione, il sormonto è sicuramente inevitabile al transito dell'onda di piena, in conseguenza del superamento della portata esitabile, anche per valori di portata inferiori alla originaria portata di progetto… in fase di sopralluogo, l'alveo è risultato occupato da una folta vegetazione costituita da arbusti di media altezza, nonché da residui di tipo antropico e
presenza di grossi elementi lapidei rivelando nettamente la mancata manutenzione da parte degli Enti preposti. …La presenza di tale vegetazione e
l'irregolarità del letto, a causa di grossi massi trascinati dalla corrente al passaggio dell'onda di piena e depositati in modo casuale, rappresentano un impedimento al libero deflusso delle acque trasportate nei periodi di piena;
tra
l'altro in tali circostanze la vegetazione viene divelta facilmente dalla corrente e concorre alla restrizione della sezione libera causando sbarramenti temporanei
con la conseguenza che si ha un notevole incremento del livello idrico determinando gravi condizioni di pericolo”; cfr. pag. 19 CTU, “In tali circostanze, al passaggio dell'onda di piena (26-27 Ottobre 2021), si è verificata l'esondazione del torrente Fiumefreddo nella zona poco a monte del fondo con Pt_1 sormonto e tracimazione, nonché l'immediato riversamento nel terreno del fondo
con allagamento della parte bassa dei terreni aziendali. Per effetto del Pt_1 sormonto dell'onda di piena si è avuto un notevole riversamento di acqua e detriti vegetali, trasportati a velocità…”). 6
A giudizio dei CC.TT.UU, il fenomeno dannoso avrebbe potuto essere evitato solo attraverso adeguati interventi di manutenzione in alveo finalizzati al recupero dell'officiosità idraulica del torrente Fiumefreddo, tuttavia, non eseguiti (cfr. pag.
13: “Non si rinvengono interventi pubblici lungo l'alveo, dall'origine fino ad arrivare al fondo di parte ricorrente”; cfr. anche pag. 31 CTU, “La rappresentazione fotografica dei luoghi al momento del sopralluogo e quanto anche riportato da Google Maps, già prima dell'evento, nell'alveo del torrente
Fiumefreddo segnala: fenomeni di interrimento parecchio consistenti – presenza di materiale lapideo di grossa consistenza, erosione delle sponde, presenza di canneti ed arbusti che hanno contribuito a ridurre in modo consistente l'originaria sezione dell'alveo a seguito di una mancata manutenzione. In tali circostanze – manutenzione non eseguita periodicamente- al passaggio dell'onda di piena, provocata da intensa pioggia, ci sarà un notevole asporto prima e conseguente
trasporto di materiale, che provocherà ostruzioni varie soprattutto nei punti critici
e inondazione dei terreni circostanti, che fungeranno da aree golenali”; ed ancora cfr. pag. 35 “Dalla descrizione dei luoghi, in riferimento alla parte di alveo più a monte del fondo , emerge la mancata manutenzione ordinaria (sfalcio Pt_1 periodico in più interventi nell'arco dell'anno) e manutenzione straordinaria,
(interventi di sistemazione dell'alveo di magra), la rimozione di materiale flottante
e di rifiuti, le modifiche della sezione idraulica rispetto allo stato preesistente, il ripristino delle sezioni degli argini a seguito di erosione dinamica”.).
Di talché, nel caso di specie, acclarato che un'attenta, costante ed accurata manutenzione dell'alveo del torrente Fiumefreddo ne avrebbe assicurato l'idoneità a convogliare l'ondata di piena (cfr. pag. 31 CTU “I valori geometrici, opportunamente individuati, di quello che sarebbe potuta essere la sezione di progetto, hanno verificato, tramite l'applicazione delle formule, che l'onda di piena, per effetto dei valori di pioggia, sarebbe potuta transitare attraverso la 7
sezione con adeguato margine di sicurezza”), deve ravvisarsi la responsabilità da omessa custodia (ai sensi dell'art. 2051 c.c.) in capo alla Pubblica
Amministrazione competente, oggi rappresentata dall (alla Controparte_1 quale sono state, dall'art. 3 L.R. n. 8 dell'8.5.2018, trasferite le competenze in materia di «manutenzione dei corpi idrici” e di gestione del patrimonio idrico nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
). CP_1
D'altronde, ex artt. 9 e 12 R.D. 523/1904, per pacifico indirizzo interpretativo, “i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio
1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla , CP_2
alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là
della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U. 8588/1997). I proprietari e possessori frontisti privati non devono, quindi, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr.
Cass. n. 30521/2019).
Né infine dalla relazione di consulenza, né aliunde, risulta che il ricorrente abbia concorso in alcun modo alla produzione del danno.
Venendo alla quantificazione dei danni, gli stessi vanno liquidati in conformità alle risultanze della c.t.u. la quale ha operato un'accurata ricognizione dell'azienda 8
agricola e ha anche escluso che il ricorrente abbia ottenuto per lo stesso evento ulteriori risarcimenti. (v. pag. 42 CTU).
Va dunque riconosciuto a un risarcimento complessivo di € Parte_1
35.128,86 di cui € 11.740,11 per danno emergente ed € 23.388,75 per lucro cessante (singole poste di danno sono state considerale: l'eliminazione detriti, il livellamento della superficie danneggiata, la lavorazione andante della superficie danneggiata per la preparazione all'impianto dell'aranceto, il reimpianto dell'agrumeto, la manutenzione stradella aziendale;
il tutto come specificato nella relazione di c.t.u.).
Trattandosi di debito di valore, il predetto importo, così quantificato alla data della relazione di c.t.u. (giugno 2023), va rivalutato ad oggi. Su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (ottobre 2021), dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
In conclusione, operando i suddetti calcoli, l va condannata a Controparte_1 pagare al ricorrente l'importo di euro 39.090,11 (di cui euro 3.213,82 per interessi), su cui decorreranno gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Per ciò che attiene alla imputazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza.
Le stesse si liquidano in base al decisum e secondo tariffa - nei valori medi in relazione alla fase istruttoria, minimi per le altre fasi, attesa la semplicità e serialità della causa - nella misura complessiva di euro 6.518,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
I costi della c.t.u., per come liquidati con separato decreto, vanno posti a carico dell'Autorità di Bacino.
P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta e/o assorbita, nella contumacia della parte resistente,
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia presso la
Presidenza della a corrispondere a l'importo di Controparte_2 Parte_1
euro 39.090,11, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Condanna, altresì, la prefata Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 6.518,00 per onorari, oltre CPA e IVA come per legge.
Pone definitivamente a carico dell'Autorità di Bacino i costi della CTU, liquidati con separato decreto.
Palermo, 16.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo