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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14855 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 28528/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 28528/24 promossa da:
, nata a [...] - SP, Brasile il 20.02.2004; Parte_1
nato a [...]é do Rio Preto - SP, Brasile il 06.05.1961; Controparte_1
, nato a [...] - SP, Brasile il 02.11.1999; Controparte_2
, nato a [...] - SP, Brasile il 05.06.1960; Persona_1
nata a [...]é - SP, Brasile il 11.08.1988, in proprio e quale Parte_2 esercente la potestà genitoriale sui figli minori: nata a [...] - SP, Persona_2
Brasile il 24.11.2015 e nato a [...] - SP, Brasile il 26.03.2019, in Persona_3 rappresentanza dei quali agisce quale esercente la potestà genitoriale anche Persona_4
[...]
, nata a [...]é - SP, Brasile il 26.09.1991; Persona_5
nata a [...] - SP, Brasile il 28.02.1985, in Parte_3 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori: Persona_6
nato a [...]é- SP, Brasile il 28.12.2010, , nata a
[...] Persona_7
São Paulo - SP, Brasile il 19.04.2012 e , nata a [...]é - SP, CP_3 Persona_6
Brasile il 04.12.2013), in rappresentanza dei quali agisce quale esercente la potestà genitoriale anche Persona_8
, nato a [...]é do Rio Preto - SP, Brasile il 21.08.1965, in proprio e quale Controparte_4 esercente la potestà genitoriale sui figli minori: , nato a [...]é do Persona_9
Rio Preto - SP, Brasile il 18.02.2008 e , nata a [...]é do Rio Preto - Persona_10
SP, Brasile il 22.11.2009, in rappresentanza dei quali agisce quale esercente la potestà genitoriale anche;
Persona_11
, nata a [...]é do Rio Preto - SP, Brasile il 08.10.1982, in proprio e Persona_12 quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori: nata a [...]é do Persona_13
1 Rio Preto - SP, Brasile il 08.11.2014 e nata a [...]é do Rio Preto - Parte_4
SP, Brasile il 30.11.2017, in rappresentanza delle quali agisce quale esercente la potestà genitoriale anche Persona_14
nato a [...]é do Rio Preto -SP, Brasile il 21.12.1983; Controparte_5
, nata a [...]é do Rio Preto - SP, Brasile il 14.06.1988, in proprio Parte_5
e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore: nata a Persona_15
São José do Rio Preto - SP, Brasile il 18.05.2021, in rappresentanza della quale agisce quale esercente la potestà genitoriale anche Persona_16
nata a [...] - SP, Brasile il 02.09.1990; Controparte_6
nato a [...] - SP, Brasile il 15.11.1997; Controparte_7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Manigrasso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Firenze, via Vittorio Emanuele II n. 247
Ricorrenti nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_8 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano nato a Giuliano di Roma (FR) in [...] 8 Persona_17 settembre 1875, successivamente emigrato in Brasile, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero.
Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e pertanto se ne dichiara la CP_8 contumacia.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
La trasmissione iure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna.
2 Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi
3 riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere compensate in quanto la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 18/09/2025
Il Giudice
Lilla De Nuccio
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 28528/24 promossa da:
, nata a [...] - SP, Brasile il 20.02.2004; Parte_1
nato a [...]é do Rio Preto - SP, Brasile il 06.05.1961; Controparte_1
, nato a [...] - SP, Brasile il 02.11.1999; Controparte_2
, nato a [...] - SP, Brasile il 05.06.1960; Persona_1
nata a [...]é - SP, Brasile il 11.08.1988, in proprio e quale Parte_2 esercente la potestà genitoriale sui figli minori: nata a [...] - SP, Persona_2
Brasile il 24.11.2015 e nato a [...] - SP, Brasile il 26.03.2019, in Persona_3 rappresentanza dei quali agisce quale esercente la potestà genitoriale anche Persona_4
[...]
, nata a [...]é - SP, Brasile il 26.09.1991; Persona_5
nata a [...] - SP, Brasile il 28.02.1985, in Parte_3 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori: Persona_6
nato a [...]é- SP, Brasile il 28.12.2010, , nata a
[...] Persona_7
São Paulo - SP, Brasile il 19.04.2012 e , nata a [...]é - SP, CP_3 Persona_6
Brasile il 04.12.2013), in rappresentanza dei quali agisce quale esercente la potestà genitoriale anche Persona_8
, nato a [...]é do Rio Preto - SP, Brasile il 21.08.1965, in proprio e quale Controparte_4 esercente la potestà genitoriale sui figli minori: , nato a [...]é do Persona_9
Rio Preto - SP, Brasile il 18.02.2008 e , nata a [...]é do Rio Preto - Persona_10
SP, Brasile il 22.11.2009, in rappresentanza dei quali agisce quale esercente la potestà genitoriale anche;
Persona_11
, nata a [...]é do Rio Preto - SP, Brasile il 08.10.1982, in proprio e Persona_12 quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori: nata a [...]é do Persona_13
1 Rio Preto - SP, Brasile il 08.11.2014 e nata a [...]é do Rio Preto - Parte_4
SP, Brasile il 30.11.2017, in rappresentanza delle quali agisce quale esercente la potestà genitoriale anche Persona_14
nato a [...]é do Rio Preto -SP, Brasile il 21.12.1983; Controparte_5
, nata a [...]é do Rio Preto - SP, Brasile il 14.06.1988, in proprio Parte_5
e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore: nata a Persona_15
São José do Rio Preto - SP, Brasile il 18.05.2021, in rappresentanza della quale agisce quale esercente la potestà genitoriale anche Persona_16
nata a [...] - SP, Brasile il 02.09.1990; Controparte_6
nato a [...] - SP, Brasile il 15.11.1997; Controparte_7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Manigrasso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Firenze, via Vittorio Emanuele II n. 247
Ricorrenti nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_8 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano nato a Giuliano di Roma (FR) in [...] 8 Persona_17 settembre 1875, successivamente emigrato in Brasile, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero.
Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e pertanto se ne dichiara la CP_8 contumacia.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
La trasmissione iure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna.
2 Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi
3 riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere compensate in quanto la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 18/09/2025
Il Giudice
Lilla De Nuccio
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