Articolo 52 della Legge 27 febbraio 1973, n. 26
Articolo 51Articolo 53
Versione
29 marzo 1973
Art. 52.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'eser-
cizio 1971 (articolo 48).................... L. 160.316.760 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 50)........... " 37.595.453
-------------- Residui passivi al 31 dicembre 1971......... L. 197.912.213
--------------
Entrata in vigore il 29 marzo 1973
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