Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc) vertente tra cap. soc. Euro 290.122.715,00 i.v., sede legale in Bologna, Piazza Parte_1
Sergio Vieira De Mello, 6, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna con numero di iscrizione, partita IVA e codice fiscale società soggetta ad attività di direzione P.IVA_1
e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., in persona della dott.ssa Parte_2
procuratrice speciale, giusta atto in notar da Bologna del 26.06.2023 Persona_1
(repertorio n. 97877), rappresentata e difesa, dall'avv. Angelo Vitarelli con procura in atti,
attore-opponente nei confronti di
(L.G. n. 1/2023 RG Controparte_1
Tribunale di Marsala, p.iva/c.f. ) in persona dei curatori dott. P.IVA_2 CP_2
e avv. rappresentata e difesa dallo avvocato Nicola
[...] Controparte_3
Sammaritano giusta procura in atti, convenuta – opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con la nota depositata nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia:
1. In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva in capo a e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. Sempre in via Parte_1
3.
Nel merito, per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare che non sussiste alcun credito della (oggi in liquidazione giudiziale) nei confronti dell'odierna Controparte_1
opponente;
4. In via istruttoria, ammettere ogni mezzo istruttorio ritenuto utile e conducente ai fini del giudizio, con riserva di espressa indicazione nei termini di rito”; parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo “- Nel merito, respingere
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11 del 2024 emesso dal Tribunale di Marsala. -
Confermare in toto ed in ogni sua parte detto decreto, e per l'effetto dichiarare comunque tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro –tempore, al pagamento in Parte_1
favore della concludente della capitale somma di euro 74.272,90, oltre accessori, o della somma accertanda in corso di causa, ed agli interessi fino al saldo. - Con le spese del giudizio da liquidarsi in via equitativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1
opposizione al Decreto ingiuntivo n 11/2024 reso nell'ambito del procedimento n. 23/2024 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della odierna convenuta della somma di € 74.272,90 oltre accessori e spese quale “…vigente credito …. dichiarato e portato dalla Sentenza n. 319/2020 resa dal Tribunale di Marsala il 29.05.2020” (cfr. ricorso monitorio).
Eccepiva parte attrice a sostegno dell'opposizione la “Improcedibilità della domanda della banca in assenza del tentativo obbligatorio di mediazione”; il “Difetto di titolarità passiva di per avere essa intimata ceduto ad “ Parte_1 [...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo Controparte_4
del 1.09.1993, n. 385, un pacchetto di crediti per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro, specificatamente individuati nell'atto di cessione” ed in quanto “Tra i crediti ceduti è ricompreso quello vantato da nei confronti Parte_1
della ; la”Assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del Controparte_1
credito” per essere stata la sentenza indicata dalla ricorrente oggetto di gravame;
la
“Inesistenza del credito dedotto in ricorso” atteso che la ripetuta sentenza ha rideterminato i rapporti di dare ed avere tra le parti individuando comunque l'esistenza di un maggior credito residuo a favore della odierna attrice -cedente.
Ha quindi chiesto “1.In via preliminare, accertare e dichiarare che la curatela opposta non ha esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e che, pertanto, non è stata assolta la condizione di procedibilità dell'azione ex adverso proposta;
2. Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva in capo a Parte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3.Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che il credito azionato è privo dei revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4. Nel merito, per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare che non sussiste alcun credito della (oggi in liquidazione giudiziale) nei Controparte_1
confronti dell'odierna opponente;
5. In via istruttoria, ammettere ogni mezzo istruttorio ritenuto utile e conducente ai fini del giudizio, con riserva di espressa indicazione nei termini di rito”.
Si costituiva la convenuta la quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte.
Evidenziava che “l'esperimento della procedura di mediazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione atteso che siamo di fronte ad un accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva, ad un procedimento caratterizzato da un contraddittorio differito finalizzato a consentire al creditore di costituirsi rapidamente un titolo esecutivo”, allegava la infondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione passiva richiamando la giurisprudenza di merito e legittimità in base alla quale “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.lgs. n. 385 del 1993 ex art. 58, ha l'onere di dimostrate
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” evidenziando che “Al fine, correttamente, i curatori hanno proposto il rigetto della domanda di insinuazione al passivo della cessionaria rilevando una insufficiente prova di legittimazione della stessa ovvero CP_4
l'inopponibilità della cessione (allegato n. 3, verbale di verifica dello stato passivo).”; rilevava che il credito derivava dalla sentenza 319/2020 resa dall'intestato Tribunale e che detta pronuncia “non attua alcuna compensazione”
Chiedeva pertanto “Preliminarmente – Assegnare termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. - Nel merito, respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
11 del 2024 emesso dal Tribunale di Marsala per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa.
- Confermare in toto ed in ogni sua parte detto decreto, per le motivazioni di cui in narrativa, e per
l'effetto dichiarare comunque tenuta e condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore della concludente della capitale somma di euro 74.272,90, oltre accessori, o della somma accertanda in corso di causa, ed agli interessi fino al saldo. - Con le spese del giudizio sia della fase monitoria che della presente opposizione.”
Instaurato il contraddittorio, esperita la procedura di mediazione, il giudizio è stato istruito mediante il solo deposito di documenti.
L'opposizione va accolta
Rigettata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, va esaminata l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dall'attrice circa il proprio difetto di legittimazione passiva
Essa è fondata.
Non rilevanti appaiono invero le argomentazioni sul punto svolte dalla convenuta in quanto attinenti al diverso caso in cui sia la cessionaria del credito ad agire in giudizio e non invece la cedente.
Ebbene ciò posto, risulta dai documenti depositati in atti che i crediti derivanti dai rapporti intercorsi con la in bonis come determinati dalla sentenza 319/2020, CP_1
siano stati ceduti dalla odierna attrice in favore della giusta contratto del 5.8.2022 CP_4
(cfr. pubblicazione dell' “Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR ) e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007” nella GURI n. 147 del 20.12.2022; dichiarazione della cedente di cessione del credito del 4.7.2023; certificazione notarile del 30.6.2023 dalla quale risulta che i crediti inerenti i rapporti negoziali intercorsi tra l'odierna attrice e la convenuta in bonis “sono contenuti nel documento allegato al Verbale di Deposito (come oltre individuato) recante la lista dei crediti (contenente l'indicazione dei codici interni del soggetto cedente identificativi dei debitori (NDG) e della denominazione di ciascuno di essi unitamente ai codici interni del cedente identificativi dei crediti) ceduti, per effetto del Contratto di
Cessione di Crediti (come oltre individuato), dalla Parte Cedente (come oltre individuata) alla Parte Cessionaria (come oltre individuata): ● Verbale di Deposito: effettuato in data 17 gennaio 2023, rep. n. 57303/26759, registrato a Milano il 27 gennaio 2023 al n. 5436; ●
Contratto di Cessione di Crediti: in data 5 agosto 2022 (pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 20 dicembre 2022); ● Parte Cedente: " , con sede Parte_1
legale in Bologna (BO), Piazza Sergio Vieira de Mello n.6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: ; ● Parte Cessionaria: " P.IVA_1 [...]
con sede in Napoli (NA), Via Santa Brigida Controparte_4
n. 39 e direzione generale in Milano (MI), Via Del Lauro n. 5/7, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Napoli: ”). P.IVA_3
Alle univoche risultanze documentali come su evidenziate, va aggiunto l'avvenuto riconoscimento da parte della odierna convenuta, dell'intervenuta cessione dei suddetti crediti e l'accettazione della stessa.
Ed invero – circostanza non dedotta dalla convenuta la quale nella CP_1
comparsa di costituzione nel presente giudizio si è limitata a soltanto dedurre che a causa della mancanza di prova della cessione “correttamente, i curatori hanno proposto il rigetto della domanda di insinuazione al passivo della cessionaria rilevando una CP_4
insufficiente prova di legittimazione della stessa ovvero l'inopponibilità della cessione (allegato n. 3, verbale di verifica dello stato passivo)” dalla mera lettura del verbale di udienza di verifica dello stato passivo depositato da entrambe le odierne parti processuali, si evince come il credito de quo sia stato ammesso a detto passivo e la cessione riconosciuta.
In particolare, nel verbale dell'udienza del 13.7.2023 (antecedente la proposizione del ricorso monitorio) si legge “Insinuazione N°30 - - CP_4 Controparte_4
c/o: Avv. P.IVA ” avente ad oggetto
[...] CP_5 P.IVA_3 “somme richieste dalla nella qualità di mandataria della n Controparte_4 Parte_1
forza della sentenza n. 319/2020 emessa dal Tribunale di Marsala in data 29.05.2020 (n. 2315/2017
R.G.) con la quale la è stata condannata a pagare in favore di Controparte_1
la somma di € 568.243,70 oltre interessi al tasso convenzionale dalla data Parte_1
della domanda (07.06.2018) sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di lite liquidate in € 4.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% IVA e CPA come per Legge e le spese di CTU” nonostante la proposta di “rigetto del credito” poiché “La documentazione prodotta a supporto della domanda di insinuazione al passivo non è sufficiente a comprovare la legittimazione del ricorrente cessionario del credito”, a seguito di integrazione documentale da parte della stessa cessionaria “i curatori (hanno proposto) in via definitiva di ammettere con riserva ex art. 204, comma 2, lett. c, il credito di € 568.243,70 in privilegio e di €
79.074,37 in privilegio oltre interessi ed € 203.112,77 in chirografo per interessi di mora sul capitale residuo ante triennio” ed il “Il giudice delegato Ritenuto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare la legittimazione dell'istante;
considerato che
la sentenza non risulta passata in giudicato;
(ha ammesso) il credito come da proposta definitiva dei curatori con riserva ex art.
204, comma 2, lett. c)”.
L'opposizione risulta quindi fondata per essere stati i crediti derivanti dai rapporti negoziali indicati dalla sentenza 319/2020 oggetto di valida ed efficace cessione in favore di la quale è quindi succeduta alla in detti rapporti. CP_4 Parte_1
Le ragioni della decisione rendono ultroneo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
All'accoglimento della opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano tenuto conto del valore della causa come dichiarato nell'atto di citazione (€
74.272,90), considerati i parametri previsti dal DM 55/2014 come integrato dal DM
147/2022, applicata la riduzione massima del compenso medio in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro
7.051,50 (di cui per la fase di studio € 1.276,00; per la fase introduttiva € 814; per la fase istruttoria € 2.835, per la fase decisoria € 2126,50) oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi ed € 406,50 per esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello
Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 372/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- in accoglimento della proposta opposizione dichiara il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 11/2024 reso Parte_1
dall'intestato Tribunale in data 15/16.01.2024 nell'ambito del proc. n. 23/2024 RG che pertanto revoca;
- condanna la Liquidazione giudiziale p.iva/c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona dei curatori pro tempore, al pagamento in favore di in Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 7.051,50 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi ed in Euro 460,00 per esborsi.
Così deciso in Marsala, il 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo