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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3585/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3585/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI ELENA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TAMBURINI _1 C.F._2
CATERINA e dell'avv. ALBERTINI SANDRA;
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc nel processo trattenuto in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025: per l'opponente : “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni diversa e contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Livorno del 25/10/2023 n. 1046/2023, R.G. 2803/2023, notificato il 22/11/2023; - Rigettare in ogni caso qualsiasi pretesa creditoria della : - IN TESI: stante l'invalidità ed inefficacia della _1
scrittura privata del 6/6/2023, per i motivi meglio in atti esplicitati;
- IN IPOTESI: previa dichiarazione giudiziale della risoluzione dell'accordo negoziale del 6/6/2023 per inadempimento della con i _1
conseguenti effetti retroattivi di tale risoluzione;
IN IPOTESI SUBORDINATA: previa dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, stante il mancato verificarsi della condizione e/o scadere del termine, reso impossibile dalla condotta della on il deposito del ricorso giudiziale;
IN IPOTESI _1
pagina 1 di 4 ULTERIORMENTE SUBORDINATA: previa dichiarazione di inesigibilità del preteso credito, in difetto di avveramento della condizione o di scadenza del termine di cui all'accordo negoziale in oggetto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per l'opposta “Nel merito: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Livorno respingere _1
l'opposizione e confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto n. 1046/23 emesso in data
25.10.23 (r.g. 2803/23) not. Il 22.11.23 e condannare al pagamento di euro 120.000,00, Parte_1
oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria dispese e competenze professionali, sia del procedimento monitorio che del giudizio di opposizione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I) A seguito di ricorso di il Tribunale di Livorno, con decreto n.1046/2023 del 25 _1
ottobre 2023, ingiungeva a di pagare la somma di euro 120.000,00, oltre accessori. Parte_1
Il credito, in base alle deduzioni della ricorrente, aveva causa nella scrittura privata del 6 giugno 2023, che prevedeva l'obbligazione del di pagare la somma di euro 120.000,00 da Parte_1 destinare all'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione della ricorrente e della figlia minore
. Per_1
II. Con atto notificato in data 22 dicembre 2023, si opponeva al decreto e ne Parte_1
domandava la revoca, deducendo che la scrittura del 6 giugno 2023 era stata consensualmente risolta, come risultava da: lettera a mezzo e-mail del legale di del 12 luglio 2023, che testualmente scriveva: Parte_1
“… faccio seguito al grave comportamento tenuto stamani dalla sig.ra nonchè ai messaggi inviati _1
da quest'ultima al mio cliente nei quali si evidenzia la volontà di gestire la figlia come cosa propria, non certo nell'interesse della minore ma per un suo stato ossessivo compulsivo che vede le giuste frequentazioni della figlia con il padre funestate da incomprensibili "paure e timori ", per altro mai specificati con adeguate argomentazioni , anzi semplicemente ed in modo apodittico enunciati. (…)
Vista l'estrema difficoltà ad avere un equilibrato rapporto con la sig.ra la quale continua ad usare _1
la figlia contro il padre ed in danno delle sue giuste prerogative, il mio cliente si ritiene libero di far valere i suoi diritti presso la competente Autorità Giudiziaria anche in sede penale”; lettera a mezzo e-mail del legale di el 13 luglio 2023, che testualmente rispondeva: _1
“ (…) sono anch'io dispiaciuta del naufragio della lunga trattativa sfociata nella sottoscrizione della scrittura dello scorso 6 giugno. (…) Sebbene dispiaciuta, tenuto conto di quanto occorso in questo ultimo mese, ritengo maggiormente rispondente all'interesse della minore una valutazione più approfondita del contesto familiare nell'ambito giudiziario. Detto questo, la Sig.ra sia pure con _1
pagina 2 di 4 molte preoccupazioni, rientrerà nella casa familiare, ove il Sig. potrà vedere la bambina alla Pt_1
presenza della madre. Con questo ritengo superata ogni ulteriore comunicazione, peraltro su richieste che vengono avanzate a distanza di oltre un mese dalla sottoscrizione della scrittura”; deposito da parte della in data 21 settembre 2023 del ricorso per la separazione _1 giudiziale in violazione della scrittura del 6 giugno 2023, che prevedeva l'impegno a depositare il ricorso congiunto per la separazione con le clausole della scrittura sul regolamento dei rapporti con il figlio minore.
III. Con comparsa depositata in data 19 marzo 2024 si costituiva in giudizio la _1 quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
IV. All'udienza del 30 maggio 2024 il Giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025.
VI. L'opposizione viene accolta e per l'effetto il decreto opposto viene revocato.
La scrittura del 6 giugno 2023 è stata consensualmente risolta dalle parti.
La scrittura prevede espressamente il versamento della somma di euro 120.000,00 al momento della sottoscrizione del ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il ricorso è stato depositato unilateralmente dalla dopo che i due avvocati, con le _1 lettere predette, avevano dichiarato che l'accordo del 7 giugno 2023 era “naufragato”.
In particolare, il procuratore della dichiarava espressamente che riteneva _1
“maggiormente rispondente all'interesse della minore una valutazione più approfondita del contesto familiare nell'ambito giudiziario”.
VII. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle _1
spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 379,50 Parte_1
per spese ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro _1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: Parte_1 accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1046/2023 del 25 ottobre
2023;
pagina 3 di 4 condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a _1 Parte_1
la somma di euro 379,50 per spese anticipate ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 24 febbraio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3585/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI ELENA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TAMBURINI _1 C.F._2
CATERINA e dell'avv. ALBERTINI SANDRA;
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc nel processo trattenuto in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025: per l'opponente : “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni diversa e contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Livorno del 25/10/2023 n. 1046/2023, R.G. 2803/2023, notificato il 22/11/2023; - Rigettare in ogni caso qualsiasi pretesa creditoria della : - IN TESI: stante l'invalidità ed inefficacia della _1
scrittura privata del 6/6/2023, per i motivi meglio in atti esplicitati;
- IN IPOTESI: previa dichiarazione giudiziale della risoluzione dell'accordo negoziale del 6/6/2023 per inadempimento della con i _1
conseguenti effetti retroattivi di tale risoluzione;
IN IPOTESI SUBORDINATA: previa dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, stante il mancato verificarsi della condizione e/o scadere del termine, reso impossibile dalla condotta della on il deposito del ricorso giudiziale;
IN IPOTESI _1
pagina 1 di 4 ULTERIORMENTE SUBORDINATA: previa dichiarazione di inesigibilità del preteso credito, in difetto di avveramento della condizione o di scadenza del termine di cui all'accordo negoziale in oggetto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per l'opposta “Nel merito: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Livorno respingere _1
l'opposizione e confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto n. 1046/23 emesso in data
25.10.23 (r.g. 2803/23) not. Il 22.11.23 e condannare al pagamento di euro 120.000,00, Parte_1
oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria dispese e competenze professionali, sia del procedimento monitorio che del giudizio di opposizione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I) A seguito di ricorso di il Tribunale di Livorno, con decreto n.1046/2023 del 25 _1
ottobre 2023, ingiungeva a di pagare la somma di euro 120.000,00, oltre accessori. Parte_1
Il credito, in base alle deduzioni della ricorrente, aveva causa nella scrittura privata del 6 giugno 2023, che prevedeva l'obbligazione del di pagare la somma di euro 120.000,00 da Parte_1 destinare all'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione della ricorrente e della figlia minore
. Per_1
II. Con atto notificato in data 22 dicembre 2023, si opponeva al decreto e ne Parte_1
domandava la revoca, deducendo che la scrittura del 6 giugno 2023 era stata consensualmente risolta, come risultava da: lettera a mezzo e-mail del legale di del 12 luglio 2023, che testualmente scriveva: Parte_1
“… faccio seguito al grave comportamento tenuto stamani dalla sig.ra nonchè ai messaggi inviati _1
da quest'ultima al mio cliente nei quali si evidenzia la volontà di gestire la figlia come cosa propria, non certo nell'interesse della minore ma per un suo stato ossessivo compulsivo che vede le giuste frequentazioni della figlia con il padre funestate da incomprensibili "paure e timori ", per altro mai specificati con adeguate argomentazioni , anzi semplicemente ed in modo apodittico enunciati. (…)
Vista l'estrema difficoltà ad avere un equilibrato rapporto con la sig.ra la quale continua ad usare _1
la figlia contro il padre ed in danno delle sue giuste prerogative, il mio cliente si ritiene libero di far valere i suoi diritti presso la competente Autorità Giudiziaria anche in sede penale”; lettera a mezzo e-mail del legale di el 13 luglio 2023, che testualmente rispondeva: _1
“ (…) sono anch'io dispiaciuta del naufragio della lunga trattativa sfociata nella sottoscrizione della scrittura dello scorso 6 giugno. (…) Sebbene dispiaciuta, tenuto conto di quanto occorso in questo ultimo mese, ritengo maggiormente rispondente all'interesse della minore una valutazione più approfondita del contesto familiare nell'ambito giudiziario. Detto questo, la Sig.ra sia pure con _1
pagina 2 di 4 molte preoccupazioni, rientrerà nella casa familiare, ove il Sig. potrà vedere la bambina alla Pt_1
presenza della madre. Con questo ritengo superata ogni ulteriore comunicazione, peraltro su richieste che vengono avanzate a distanza di oltre un mese dalla sottoscrizione della scrittura”; deposito da parte della in data 21 settembre 2023 del ricorso per la separazione _1 giudiziale in violazione della scrittura del 6 giugno 2023, che prevedeva l'impegno a depositare il ricorso congiunto per la separazione con le clausole della scrittura sul regolamento dei rapporti con il figlio minore.
III. Con comparsa depositata in data 19 marzo 2024 si costituiva in giudizio la _1 quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
IV. All'udienza del 30 maggio 2024 il Giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025.
VI. L'opposizione viene accolta e per l'effetto il decreto opposto viene revocato.
La scrittura del 6 giugno 2023 è stata consensualmente risolta dalle parti.
La scrittura prevede espressamente il versamento della somma di euro 120.000,00 al momento della sottoscrizione del ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il ricorso è stato depositato unilateralmente dalla dopo che i due avvocati, con le _1 lettere predette, avevano dichiarato che l'accordo del 7 giugno 2023 era “naufragato”.
In particolare, il procuratore della dichiarava espressamente che riteneva _1
“maggiormente rispondente all'interesse della minore una valutazione più approfondita del contesto familiare nell'ambito giudiziario”.
VII. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle _1
spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 379,50 Parte_1
per spese ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro _1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: Parte_1 accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1046/2023 del 25 ottobre
2023;
pagina 3 di 4 condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a _1 Parte_1
la somma di euro 379,50 per spese anticipate ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 24 febbraio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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