Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00502/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2025, proposto da Iren Acqua s.p.a.; in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Barabino e Federico Traverso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Carasco, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
di Città Metropolitana di Genova, Ireti s.p.a., Iren Acqua Tigullio s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 20 febbraio 2025, emessa dal Sindaco del Comune di Carasco, notificata e pubblicata in data 7 marzo 2025, avente ad oggetto « erosione spondale del torrente lavagna in prossimità della fossa imhoff di loc. Comorga. Procedure di salvaguardia ambientale a carico dell'ente gestore del servizio idrico integrato », nonché per l’annullamento di ogni altro atto e/o documento allegato, presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, anche non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2026 il dott. NI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Con ricorso notificato e depositato in data 30 aprile 2025 la nominata in epigrafe ha impugnato un’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco del Comune di Carasco, deducendo il difetto di legittimazione passiva e l’assenza dei presupposti di legge.
Il Comune resistente è rimasto intimato, ugualmente agli altri soggetti evocati in giudizio.
Con ordinanza del 26 maggio 2025, n. 134, questo Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
In data 5 febbraio 2026 la ricorrente ha depositato un provvedimento, assunto in autotutela, di revoca del provvedimento impugnato; con successiva memoria dell’11 febbraio 2026 ha insistito nelle proprie ragioni ai fini della soccombenza virtuale.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Tanto premesso, considerato che il provvedimento gravato è stato revocato in autotutela, al Collegio non rimane che prendere atto della cessata materia del contendere e procedere alla relativa declaratoria.
Quanto alle spese, ai fini della soccombenza virtuale, osserva il Collegio, confermando l’avviso espresso in sede cautelare, che la ricorrente non poteva essere legittimamente destinataria dell’ordinanza, in quanto non aveva la disponibilità dell’impianto da mettere in sicurezza. Pertanto, le spese vanno poste a carico del Comune nella misura stabilita in dispositivo, ferme restando quelle liquidate in sede cautelare, mentre possono essere compensate rispetto agli altri soggetti evocati in giudizio anche in ragione della mancata costituzione degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila,00), oltre accessori di legge; compensa le spese rispetto ai controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe RU, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
NI TI, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NI TI | Giuseppe RU |
IL SEGRETARIO