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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Contratti, la natura giuridica e l’operatività della diffida ad adempiereAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 12 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 30217 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno2024 e rimessa in decisione all'udienza del 7 gennaio 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura alle liti stesa in calce al ricorso dall'avv. Salvatore
Romano, e digitalmente domiciliato presso il seguente indirizzo pec Email_1
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc Parte_1
chiedeva: “Accertare il grave inadempimento da parte della convenuta dell'obbligazione primaria ed essenziale del contratto e per l'effetto:
1. Accertare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per effetto della diffida ad adempiere del 22.02.2024 e condannare la società convenuta a restituire ai sensi dell'art. 1458 c.c. la somma pari a € 13.200,00 pagata dal ricorrente il 10.10.2022 a titolo corrispettivo oltre interessi legali. b. In via alternativa e subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e condannare la società convenuta a restituire ai sensi dell'art. 1458 c.c. la somma pari a € 13.200,00 pagata dal ricorrente il 10.10.2022 a titolo corrispettivo oltre interessi legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comunque denominati, oltre al rimborso del contributo unificato.”.
Parte resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Instaurato il contraddittorio, all'odierna udienza, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la stessa veniva decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue: 3
1. Che con contratto di appalto del 23.09.2022 (doc. 1), concluso mediante accettazione della proposta del
20.09.2022, la società resistente si era obbligata alla fornitura, posa in opera e prima assistenza di un impianto per la produzione di energia da fonti alternative costituito da un impianto fotovoltaico della potenza nomina complessiva pari a 10 kW con batteria di accumulo pari a 20 kWh sull'immobile di proprietà del ricorrente sito in San Cesareo via Biella n. 36/A
(doc. 2);
2. Che il corrispettivo dell'opera, comprensivo di Iva, era stato stabilito nella somma pari a € 24.600,00 con sconto in fattura del 50% da parte dell'appaltatore e conseguente netto a pagare convenuto a carico del committente nella somma complessiva pari €
13.200,00;
3. Che in ottemperanza a quanto stabilito nel contratto in ordine alle autorizzazioni amministrative edilizie necessarie per l'esecuzione dell'opera, in data
23.09.2022 era stata trasmessa presso il Comune di
San Cesareo CILA acquisita con protocollo n.20665
(doc. 3);
4. Che in data 10.10.2022 aveva pagato in anticipo il corrispettivo pari a € 13.200,00 mediante bonifico bancario (doc. 4); 4
5. Che all'art.
4.1 delle condizioni generali di contratto, le parti avevano pattuito che “i lavori saranno ultimati entro un anno dalla sottoscrizione del contratto”;
6. Che decorso il termine di adempimento contrattuale,
l'appaltatore non aveva eseguito l'opera stabilita nel contratto nonostante il pagamento anticipato del corrispettivo del 10.10.2022 e l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie costituita da
CILA del 23.09.2022 prot. n.20665;
7. Che l'inadempimento dell'appaltatore e la mancata esecuzione dell'opera erano fonte di ingente danno patrimoniale per il committente;
8. Che dopo vari solleciti trasmessi a mezzo email ordinaria (doc. 5), con corrispondenza trasmessa a mezzo pec in data 22.02.2024 (doc. 6), contestato l'inadempimento del contratto, aveva diffidato ai sensi dell'art. 1454 c.c. la ad Controparte_1
adempiere l'esecuzione dell'opera stabilita nel contratto del 23.09.2022, con l'avviso che decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente diffida il contratto si sarebbe inteso risolto;
9. Che con missiva del 27.02.2024 l'appaltatore aveva imputato il contestato ritardo nell'adempimento a sopravvenienze normative garantendo la consegna del 5
materiale entro il 15.04.2024 e l'esecuzione dell'opera entro il 30.04.2024 (doc. 7);
10. Che con corrispondenza del 28.02.2024 (doc. 8) il ha contestato l'inapplicabilità al caso Pt_1
esaminato delle sopravvenienze normative invocate dall'appaltatore, diffidandolo ad adempiere nel termine assegnato e riservandosi comunque azione risarcitoria anche in caso di adempimento tardivo;
11. Che spirato il termine di quindici giorni indicato nella diffida ad adempiere del 22.02.2024, la società convenuta non aveva avviato l'esecuzione dell'opera neppure nelle date 15/30 aprile 2024 indicate nella missiva del 27.02.2024.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Come sostenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”
(SS.UU. 13533/2001). Al riguardo, deve rilevarsi che l'odierna parte ricorrente ha documentato l'esistenza del contratto sottoscritto con la resistente e posto a fondamento 6
della domanda di risoluzione (v. doc. 1), allegando l'inadempimento imputabile a quest'ultima delle obbligazioni contrattualmente assunte. A fronte di ciò, parte resistente, dichiarata contumace nel presente giudizio, nulla allegava in ordine al suo dedotto inadempimento.
Deve, altresì, rilevarsi che il provvedeva, con Pt_1
pec del22.02.2024 (doc. 6), a contestare alla resistente il suo inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte, diffidandolo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., ad adempiere l'esecuzione dell'opera stabilita nel contratto del 23.09.2022, con l'avviso che decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente diffida il contratto si sarebbe inteso risolto. Orbene, deve evidenziarsi che la diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 c.c. è un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà della parte di accettarla o meno. Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione de iure del contratto che non contenga la clausola risolutiva espressa e sempre che l'intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non può essere inferiore a 15 gg. (Cass. Civ.
953/1973). L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere e l'inutile decorso del termine fissato per 7
l'adempimento non eliminano, tuttavia, la necessità ai sensi dell'art. 1455 c.c. dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento (Cass. Civ. 9314/2007) e, pertanto, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi ed oggettivi, dell'inadempimento.
Ciò posto, deve rilevarsi che l'omessa realizzazione di alcuna delle opere oggetto del contratto intercorso tra e parti, determina la gravità dell'inadempimento sopra descritto, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione di diritto del contratto stesso.
Facendo applicazione dei principi generali e giurisprudenziali in materia, per cui a fronte dell'inadempimento di una parte e conseguente risoluzione del contratto la ritenzione delle somme anticipate in esecuzione dello stesso è sine titulo (arg. ex mult. Cass.
23490/09), la resistente deve essere condanna alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di euro
13.200,00 oltre interessi legali a decorrere dal 22.2.2024 e sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come in dispositivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 30217/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Dichiara la risoluzione di diritto del contratto sottoscritto dalle parti in data 23.9.2022;
❖ Condanna parte resistente alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro 13.200 oltre interessi legali a decorrere dal 22.2.24;
❖ condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.700, oltre € 237 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 7.1.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)