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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e 281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalla sola parte attrice, unica costituita in giudizio, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1396 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
, (CF Parte_1
in persona della Commissione Straordinaria, che P.IVA_1 legalmente la rappresentante, assistita dall'Avv. Rosa Lombardo
E
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Taurianova al Corso Europa Parallela n. 5;
- Parte Convenuta Contumace –
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_2
Taurianova al Corso Europa Parallela n. 5; in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno di , nato a [...] Persona_1
Mamertina il 23/07/1991, residente in [...], Corso Europa Parallela
n. 5;
- Parte Convenuta Contumace –
Oggetto: Azione di ripetizione di indebito 2033 cc
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato, l'
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi i coniugi Parte_2
ed quest'ultima anche nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di amministratrice di sostegno del figlio , per Persona_1 sentirli condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di risarcimento del danno, fino a concorrenza dell'importo di
516.457,00 euro, oltre interessi.
La somma, eccedente il complessivo ammontare del danno liquidato in
1.206.290,20 euro con sentenza del Tribunale di Palmi n. 209 dell'1/06/2012, (confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di
Reggio Calabria con sentenza n. 286/2021), era stata infatti già corrisposta in data 27/02/2013 dalla compagnia assicurativa , coobbligata CP_3 in solido, che aveva adempiuto entro i limiti del massimale garantito (pari a 516.457,00).
1.1. I convenuti, sebbene ritualmente citati in giudizio non hanno inteso costituirsi, pertanto deve dichiararsene la contumacia.
1.2. Invero, sul presupposto della sussistenza del nesso di strumentalità, il giudizio in epigrafe è stato tempestivamente introdotto a seguito dell'adozione del sequestro conservativo disposto inaudita altera parte in data 13/06/2023, in ragione della ritenuta sussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento cautelare. Anche nella predetta sede i coniugi e non hanno inteso resistere ed all'esito CP_1 CP_2 dell'udienza celebrata nel mese di luglio 2023, il provvedimento è stato confermato con ordinanza dell'11/09/2023 RG n. 679/2023.
2. Passando al merito della domanda di ripetizione dell'indebito, dall'esame della documentazione in atti se ne evince la fondatezza, atteso che il pagamento dell'importo di cui è richiesta la restituzione è privo della necessaria giustificazione causale, pertanto essa merita accoglimento.
2.1. Dalla documentazione allegata emerge come in esito alla condanna Parte dell' al risarcimento del danno, azionata in sede civile, è stato eseguito il pagamento della somma di 1.206.290,20 euro (di cui 75.000,00 euro in
2 favore di 75.000.00 euro in favore di Controparte_2 CP_1
e 983.00,00 euro in favore di ).
[...] Persona_1
Inoltre, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria è avvenuto in due diversi tempi ad opera delle coobbligate in solido:
I) parzialmente, in data 27/02/2013 e nei limiti del massimale garantito dalla compagnia , per l'importo di 516.457,00 euro, CP_3 mediante il versamento di tre assegni circolari non trasferibili;
II) integralmente, per effetto del mandato di pagamento n. 2171 del
19/02/2019 dell' , attesa la corresponsione dell'intero Parte_2 importo oggetto di condanna, di 1.206.290,20 euro.
3. Emerge, invero, dalla produzione documentale della stessa parte attrice, Parte come l'indebito pagamento sia avvenuto spontaneamente da parte dell' per l'erronea valutazione da parte degli Uffici dell'importo dovuto, atteso che è documentata la richiesta di adempimento formulata dai danneggiati per il tramite del difensore mediante la notificazione del precetto in data
6/09/2013 nei limiti dell'importo di 636.847,62, (c.f.r. deposito dell'11/04/2025 ore 12:12 ultimo documento del file).
L'importo precettato è il saldo della somma indicata in condanna al netto di quanto versato in data 27/02/2013 dalla compagnia . CP_3
Parte Le successive diffide trasmesse all' dai percipienti, odierni contumaci, nelle date del 14/9/2017 e dell'8/10/2018, contengono una generica richiesta di adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza, che sono stati erroneamente quantificati dagli nell'integrale condanna. Controparte_4
A tal proposito si richiama nuovamente la produzione dell'11/04/2025
(deposito delle ore 12:12) che contiene l'interlocuzione fra il difensore dei Part percipienti, Avv. Oreste Albanese e gli uffici dell' , risalente all'8/5/2023, volta a significare che all'atto di precetto notificato seguiva atto di pignoramento presso terzi regolarmente notificato e iscritto a ruolo con numero RGE 1779/2013 presso il Tribunale di Reggio Calabria per l'importo di 680.000,00 euro, cioè
a dire la differenza fra quanto versato dalla compagnia e le somme ancora dovute.
3 3.1. Non di meno, la predetta interlocuzione è sintomatica della pacifica consapevolezza da parte dei percipienti dell'eccedenza delle somme ricevute rispetto all'ammontare del risarcimento vantato, con ogni conseguente valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, cui consegue la condanna alla restituzione dell'importo di 516.457,00 euro, oltre interessi dalla data dell'8/05/2023. E'
a tale data che risale la prova della conoscenza da parte dei percipienti della richiesta di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, in quanto a Parte seguito della diffida avanzata in sede stragiudiziale dall' il difensore dei coniugi e ha fornito riscontro. Ai sensi dell'art. 2033 cc, la CP_1 CP_2 buona fede del percipiente determina la decorrenza degli interessi dalla data della domanda, anziché dalla data del pagamento.
4. Dall'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, stante il vincolo di strumentalità con concesso provvedimento cautelare, conseguono gli effetti di cui all'art. 686 comma 1 cpc, che implica la conversione del sequestro disposto con ordinanza del 11/09/2023 RG n. 679/2023, in pignoramento, subordinatamente alla trascrizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri minimi, avendo riguardo alle attività effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
PQM
Il Tribunale di Palmi, nel giudizio promosso dall' nei Parte_2 confronti di La IG.ra , nata a [...] il [...], Controparte_2 in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno di , Persona_1 nato a [...] il [...], nonché nei confronti del IG.
, nato a [...] il [...]: Controparte_1
- accoglie la domanda di ripetizione di indebito in misura di 516.457,00 euro oltre interessi dall'8/5/2023;
- condanna i convenuti alla restituzione delle somme oggetto di condanna;
- dispone ai sensi dell'art. 686 comma 1 cpc la conversione del sequestro in pignoramento;
4 Parte
- condanna i convenuti al pagamento in favore dell' delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 6.023,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 30/06/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e 281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalla sola parte attrice, unica costituita in giudizio, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1396 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
, (CF Parte_1
in persona della Commissione Straordinaria, che P.IVA_1 legalmente la rappresentante, assistita dall'Avv. Rosa Lombardo
E
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Taurianova al Corso Europa Parallela n. 5;
- Parte Convenuta Contumace –
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_2
Taurianova al Corso Europa Parallela n. 5; in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno di , nato a [...] Persona_1
Mamertina il 23/07/1991, residente in [...], Corso Europa Parallela
n. 5;
- Parte Convenuta Contumace –
Oggetto: Azione di ripetizione di indebito 2033 cc
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato, l'
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi i coniugi Parte_2
ed quest'ultima anche nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di amministratrice di sostegno del figlio , per Persona_1 sentirli condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di risarcimento del danno, fino a concorrenza dell'importo di
516.457,00 euro, oltre interessi.
La somma, eccedente il complessivo ammontare del danno liquidato in
1.206.290,20 euro con sentenza del Tribunale di Palmi n. 209 dell'1/06/2012, (confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di
Reggio Calabria con sentenza n. 286/2021), era stata infatti già corrisposta in data 27/02/2013 dalla compagnia assicurativa , coobbligata CP_3 in solido, che aveva adempiuto entro i limiti del massimale garantito (pari a 516.457,00).
1.1. I convenuti, sebbene ritualmente citati in giudizio non hanno inteso costituirsi, pertanto deve dichiararsene la contumacia.
1.2. Invero, sul presupposto della sussistenza del nesso di strumentalità, il giudizio in epigrafe è stato tempestivamente introdotto a seguito dell'adozione del sequestro conservativo disposto inaudita altera parte in data 13/06/2023, in ragione della ritenuta sussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento cautelare. Anche nella predetta sede i coniugi e non hanno inteso resistere ed all'esito CP_1 CP_2 dell'udienza celebrata nel mese di luglio 2023, il provvedimento è stato confermato con ordinanza dell'11/09/2023 RG n. 679/2023.
2. Passando al merito della domanda di ripetizione dell'indebito, dall'esame della documentazione in atti se ne evince la fondatezza, atteso che il pagamento dell'importo di cui è richiesta la restituzione è privo della necessaria giustificazione causale, pertanto essa merita accoglimento.
2.1. Dalla documentazione allegata emerge come in esito alla condanna Parte dell' al risarcimento del danno, azionata in sede civile, è stato eseguito il pagamento della somma di 1.206.290,20 euro (di cui 75.000,00 euro in
2 favore di 75.000.00 euro in favore di Controparte_2 CP_1
e 983.00,00 euro in favore di ).
[...] Persona_1
Inoltre, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria è avvenuto in due diversi tempi ad opera delle coobbligate in solido:
I) parzialmente, in data 27/02/2013 e nei limiti del massimale garantito dalla compagnia , per l'importo di 516.457,00 euro, CP_3 mediante il versamento di tre assegni circolari non trasferibili;
II) integralmente, per effetto del mandato di pagamento n. 2171 del
19/02/2019 dell' , attesa la corresponsione dell'intero Parte_2 importo oggetto di condanna, di 1.206.290,20 euro.
3. Emerge, invero, dalla produzione documentale della stessa parte attrice, Parte come l'indebito pagamento sia avvenuto spontaneamente da parte dell' per l'erronea valutazione da parte degli Uffici dell'importo dovuto, atteso che è documentata la richiesta di adempimento formulata dai danneggiati per il tramite del difensore mediante la notificazione del precetto in data
6/09/2013 nei limiti dell'importo di 636.847,62, (c.f.r. deposito dell'11/04/2025 ore 12:12 ultimo documento del file).
L'importo precettato è il saldo della somma indicata in condanna al netto di quanto versato in data 27/02/2013 dalla compagnia . CP_3
Parte Le successive diffide trasmesse all' dai percipienti, odierni contumaci, nelle date del 14/9/2017 e dell'8/10/2018, contengono una generica richiesta di adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza, che sono stati erroneamente quantificati dagli nell'integrale condanna. Controparte_4
A tal proposito si richiama nuovamente la produzione dell'11/04/2025
(deposito delle ore 12:12) che contiene l'interlocuzione fra il difensore dei Part percipienti, Avv. Oreste Albanese e gli uffici dell' , risalente all'8/5/2023, volta a significare che all'atto di precetto notificato seguiva atto di pignoramento presso terzi regolarmente notificato e iscritto a ruolo con numero RGE 1779/2013 presso il Tribunale di Reggio Calabria per l'importo di 680.000,00 euro, cioè
a dire la differenza fra quanto versato dalla compagnia e le somme ancora dovute.
3 3.1. Non di meno, la predetta interlocuzione è sintomatica della pacifica consapevolezza da parte dei percipienti dell'eccedenza delle somme ricevute rispetto all'ammontare del risarcimento vantato, con ogni conseguente valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, cui consegue la condanna alla restituzione dell'importo di 516.457,00 euro, oltre interessi dalla data dell'8/05/2023. E'
a tale data che risale la prova della conoscenza da parte dei percipienti della richiesta di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, in quanto a Parte seguito della diffida avanzata in sede stragiudiziale dall' il difensore dei coniugi e ha fornito riscontro. Ai sensi dell'art. 2033 cc, la CP_1 CP_2 buona fede del percipiente determina la decorrenza degli interessi dalla data della domanda, anziché dalla data del pagamento.
4. Dall'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, stante il vincolo di strumentalità con concesso provvedimento cautelare, conseguono gli effetti di cui all'art. 686 comma 1 cpc, che implica la conversione del sequestro disposto con ordinanza del 11/09/2023 RG n. 679/2023, in pignoramento, subordinatamente alla trascrizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri minimi, avendo riguardo alle attività effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
PQM
Il Tribunale di Palmi, nel giudizio promosso dall' nei Parte_2 confronti di La IG.ra , nata a [...] il [...], Controparte_2 in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno di , Persona_1 nato a [...] il [...], nonché nei confronti del IG.
, nato a [...] il [...]: Controparte_1
- accoglie la domanda di ripetizione di indebito in misura di 516.457,00 euro oltre interessi dall'8/5/2023;
- condanna i convenuti alla restituzione delle somme oggetto di condanna;
- dispone ai sensi dell'art. 686 comma 1 cpc la conversione del sequestro in pignoramento;
4 Parte
- condanna i convenuti al pagamento in favore dell' delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 6.023,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 30/06/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
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