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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/07/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1407/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del suo Presidente e Parte_1 legale rappresentante, con sede legale in Modugno ed elettivamente domiciliato in Pt_1 alla via Crispi n.6 presso lo studio dell'avv. Giovanni Notaristefano, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Milano ed CP_1 elettivamente domiciliata in Gioia del Colle alla via Ricciotto Canudo n.29 presso lo studio dell'avv. Lucilla Pavone, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti pagina 1 di 12 appellata
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.771/2021, resa dal Tribunale monocratico di Bari in data 24/2/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.5034/2016 r.g., promosso dall'odierna appellata in danno dell'odierna appellante, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. dell'1/3/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per la società appellante “ 1)in accoglimento dell'appello proposto, in riforma integrale della sentenza appellata, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare l'odierna società appellata, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'odierno appellante della somma di €47.151,46 a titolo di canoni di occupazione degli spazi consortili per impianti realizzati dalla società appellata negli agglomerati industriali di Bari-Modugno e Molfetta, giuste fatture 31/12/2014 n.473 e 30/1(2015 n.34 restate impagate e poste a base del decreto ingiuntivo opposto;
2)condannare l'appellata a spese ed onorari del doppio grado del giudizio;
per la società appellata, si insisteva per il rigetto del gravame, conferma integrale dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante alle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 28/12/2015, l'odierno appellato (per Parte_1 brevità anche al Tribunale di Bari, chiedeva emettersi ingiunzione a Parte_2 carico dell'odierna appellata per la compo0lessiva somma di €47.151,46 allegando, a supporto documentale dell'istanza, due fatture del 31/12/14 e 30/1/2015 per i rispettivi importi di €25.537,09 e di €21.614,37 emesse per occupazione di spazi consortili per impianti realizzati dall'ingiunta nelle zone industriali di Bari-Modugno e Molfetta in forza di una delibera consortile n.244/2013, avendo vanamente sollecitato il pagamento con racc. del 29/9/2014.
Con successiva citazione del 29/3/156, introduttiva del presente giudizio, avverso la concessa ingiunzione di pari importo, proponeva la società ingiunta tempestiva e formale pagina 2 di 12 opposizione, assumendo la inesistenza del credito e la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In particolare, a supporto del primo motivo, rilevava l'omessa produzione di alcuna delibera ad avallare il fatto costitutivo del credito azionato in sede monitoria e, in ogni caso, anche nell'ipotesi di ritenuta rilevanza di quella allegata del 2013, riteneva la stessa improduttiva di effetti, attesa l'assoluta genericità, unilateralità e l'omessa preventiva comunicazione ad essa opponente, non avendo mai accettata la stessa.
In sostanza, allegava l'opponente, mancava agli atti qualsiasi documento dal quale poter riscontrare un intervenuto accordo tra le parti in ordine al pagamento di non meglio definito importo per asserita occupazione di spazi consortili, trattandosi, conseguentemente, di credito del tutto inesistente;
rilevava che l'opposto Parte_2 fondava il proprio credito solamente su due fatture, notoriamente insufficiente a fornire la prova del credito successivamente all'opposizione al decreto ingiuntivo.
Con riguardo al secondo motivo, evidenziava che, nella specie, trattavasi di un credito non certo, liquido ed esigibile e non fondato su prova scritta, rilevando, infine, la carenza dei presupposti per la concessa provvisoria esecuzione, invocando, ai sensi dell'art.649
c.p.c. la sospensione della stessa.
Si costituiva l'opposto, eccependo, in via preliminare, la tardività della proposta opposizione, in quanto, vertendo la controversia in materia di occupazione di spazi consortili, il giudizio di opposizione avrebbe dovuto introdursi con ricorso (rito locativo) rientrando la vertenza in materia locativa ex art.447 bis c.p.c., mentre, nella fattispecie, la costituzione dell'opponente era avvenuta con l'iscrizione a ruolo dell'opposizione dell'1/4/2016 a fronte dei termini spirati il 30/3/2016, contestando nel merito la fondatezza della stessa.
Così radicatosi il giudizio, con provvedimento dell'8/9/16 sospendeva il Tribunale la concessa provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto, rilevando la verosimile fondatezza dell'opposizione e successivamente, rigettate le istanze istruttorie invocate dall'opposto
(prova testimoniale e ctu) fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, differita a seguito di alcuni rinvii per carico, a quella del 24/2/21 ex art.281 sexies cpc.
pagina 3 di 12 Con contestuale sentenza in pari data, l'adito Tribunale definiva il giudizio accogliendo la proposta opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opposto alla refusione delle spese di lite.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni a supporto dell'adotta soluzione decisoria.
Preliminarmente, rigettava l'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione entro il termine di cui all'art.645 c.p.c. vertendosi in materia locatizia con conseguente necessità di provvedere al deposito del ricorso in opposizione ex art.447 bis c.p.c., non risultando, invero, in alcun modo acclarata la sussistenza di un rapporto di locazione tra le parti tale da imporre l'introduzione del giudizio di opposizione con le modalità ed i termini indicati dalla parte opposta.
Quanto al merito, rilevava che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria si fondava unicamente su di una delibera del c.d.a. del opposto n.244/2013 in cui si faceva Parte_1 riferimento alle richieste di utilizzazione del suolo e del sottosuolo consortile, deliberandosi di stabilire un piano tariffario per l'occupazione di tale spazio nella individuata misura di
€0,30 al metro per anno oltre iva.
Sulla scorta di tale delibera erano state emesse le due fatture azionate in via monitoria e che attenevano proprio al preteso canone di occupazione di spazi consortili e di cavidotti consortili per gli anni o frazioni di anni del 2013, 2014 e 2015.
Con riguardo al valore probatorio di tali fatture, richiamava il primo giudice la consolidata giurisprudenza, ben nota, in materia di insufficienza delle stesse in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il credito avrebbe dovuto dimostrarsi con gli ordinari mezzi di prova a cura dell'opposto (attore sostanziale).
A tale riguardo, evidenziava il Tribunale che la società opponente avesse contestato la sussistenza del credito, non essendo stato mai concluso un accordo diretto alla utilizzazione di tali spazi e cavidotti, con riguardo alla durata della stessa ed alla correlativa ubicazione ed estensione, rilevando che la citata delibera si riferiva solamente ad istanze pervenute al per l'utilizzo degli spazi e dei cavidotti, senza alcuna Parte_1 indicazione neppure in ordine ai soggetti richiedenti, precisando, tra l'altro che le aziende richiedenti avrebbero dovuto sottoscrivere appositi disciplinari con previsione delle norme pagina 4 di 12 tecniche di esecuzione delle opere, le prescrizioni e gli obblighi assunti dalle parti, configurando nell'accordo contrattuale la previsione, in favore del , del Parte_1 pagamento di un canone di occupazione, documento che, nel caso di specie, non risultava prodotto, in assenza di accordo di diverso tenore tra le parti.
Peraltro, aggiungeva il Tribunale, le fatture prodotte non recavano alcun riferimento agli spazi effettivamente occupati, alla loro dimensione ed alle modalità di calcolo del canone richiesto.
In tale quadro, già di per se carente sotto il profilo probatorio, si inseriva un ulteriore argomento, messo in evidenza dalla società opponente, afferente alla eccepita inammissibilità di una richiesta di pagamento a titolo di canone per l'utilizzo di suoli e cavidotti, ulteriore rispetto ai canoni di occupazione già espressamente previsti dalla legge.
A tale riguardo, rilevava il primo giudice, la Corte di Cassazione aveva chiarito che, ai sensi dell'art.93 2° comma del d.lgs.259/2003, come autenticamente interpretato, con efficacia retroattiva, dall'art.12 3° comma del d.lgs. 33/2016, gli operatori fornitori di reti di comunicazione elettronica era sottoposti unicamente alle tasse ed ai canoni indicati nella menzionata disposizione.
In effetti, il citato art.93 era espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto perseguiva la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, tramite la previsione del divieto di porre a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni posto che – ove ciò non fosse- ogni singola Amministrazione, dotata di potestà impositiva, potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico di soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti.
Tale configurandosi la duplice motivazione addotta dal Tribunale a supporto del delibato accoglimento dell'opposizione, la stessa non acquietava la richiesta posizione asseritamente creditoria dell'opposto inducendo lo stesso a proporre il Parte_2 gravame che occupa, a supporto del quale, venivano articolate due specifiche censure.
pagina 5 di 12 Con un primo motivo, contestava l'appellante una prospettata erroneità della sentenza per censurato travisamento dei fatti di causa e per insufficiente disamina ed erronea valutazione della prova offerta dal parte del opposto, con esplicito riferimento Parte_1 ad una produzione documentale offerta in corso di giudizio ed entro i termini preclusivi di rito (allegata alla memoria istruttoria ex art.183 6° comma c.p.c., rappresentata da molteplici richieste di permessi e nulla osta da parte della opponente.
Ad ulteriore supporto della doglianza, evidenziava l'appellante, che la natura giuridica del quale ente pubblico, autorizzava lo stesso ad impartire contributi ed oneri con Parte_1 facoltà di richiedere, quindi, anche la corresponsione di un canone non ricognitivo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, espressamente previsto dalla legge.
Tale canone, istituito con l'art.63 del d.lgs. 446/97 era invero concepito come qualcosa di diverso dal tributo erariale (tassa per occupazione spazio pubblico ex d.lgs. 507/93 c.d.
Tosap), configurandosi lo stesso quale corrispettivo di una concessione.
In ogni caso, a supporto della doglianza ed al fine di sanare la rilevata carenza documentale, produceva il disciplinare generale convenuto con la Telecom Italia spa.
Con un secondo motivo si doleva per una violazione ed errato apprezzamento del d.lgs.33/2016 art.12 comma 3° in relazione al d.lgs. 259/1993, prospettando un difetto di motivazione consistente nel rilievo che la predetta norma di interpretazione autentica trovava, nella specie, un suo limite oggettivo laddove si precisava la decorrenza dell'applicazione a decorrere dall'1/7/2016.
Si costituiva la società appellata, contestando una reiterata omissione probatoria, incombente sull'appellante (attrice sostanziale in primo grado) circa la effettiva esecuzione spazio-temporale delle occupazioni di cui alle note prodotte e né la prova testimoniale, per come articolata, poteva sanare la rilevata lacuna probatoria.
Eccepiva, pertanto la società appellata una preliminare inammissibilità formale dell'avverso gravame sotto il profilo di cui all'art.348 bis c.p.c. e sotto l'ulteriore profilo ex art.345 c.p.c. in relazione alla documentazione tardivamente prodotta solo in sede di appello, insistendo quindi per il rigetto del gravame con le conseguenziali statuizioni di rito.
pagina 6 di 12 All'esito dell'udienza di prima comparizione del 4/2/2022, disattesa l'eccezione di manifesta infondatezza del gravame ex art.348 bis c.p.c., lo stesso veniva rinviato per la p.c. alla successiva udienza del 14/7/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale acquisite le prescritte note di trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Entrambe le censure addotte si configurano inidonee a supportare l'invocata riforma della gravata sentenza, avendo il Tribunale apprezzabilmente delibato l'accoglimento della proposta opposizione sulla scorta di consolidati principi di legittimità in punto di onere probatorio a carico dell'opposto, quale attore sostanziale, in ordine al fatto costitutivo della avanzata pretesa creditoria, principio ancora più cogente nel caso di specie, essendo la pretesa creditoria medesima contestata nella sua sussistenza, ed avendo il primo giudice ulteriormente corroborato l'adottata soluzione decisoria con corretto richiamo delle disposizioni legislative applicabili in materia di richiesta di canoni non ricognitivi per occupazioni di aree pubbliche, a nulla rilevando, con riguardo all'aspetto processuale, la pretesa errata valutazione del materiale probatorio addotto, palesemente insufficiente ad attestare la effettiva esecuzione dell'occupazione in termini di spazio e di durata temporale
(essendo il correlativo piano tariffario ancorato alla lunghezza del cavidotto occupato ed alla durata dell'occupazione) e, con riguardo all'aspetto sostanziale, la addotta natura giuridica dell'Ente impositore e la pretesa inapplicabilità della richiamata disposizione di interpretazione autentica di precedente disposizione, notoriamente dotata di efficacia retroattiva (v. Cass. 10/1/2017 n.283).
Con la prima doglianza, come detto, si doleva l'appellante della omessa considerazione della documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta in primo grado, a nulla rilevando quella inammissibilmente prodotta solo in questa fase processuale, stante la rigida preclusione di cui all'art.345 c.p.c., nella specie, il Disciplinare generale sottoscritto, quale unica effettiva fonte contrattuale del rapporto inter partes, non avendo la parte evidenziato i motivi ostativi alla rituale e tempestiva produzione in primo grado contestualmente a quelli prodotti di cui appresso (v. ex multis, Cass. 9/11/17 n.26522;
Cass. 2/9/19 n.21956). pagina 7 di 12 La documentazione ritualmente prodotta, rappresentata da molteplici richieste di autorizzazione al posizionamento di cavi telefonici nel sottosuolo consortile con correlative autorizzazioni, non è, infatti, idonea a provare la successiva effettiva esecuzione dell'occupazione e soprattutto, stante la genericità del documento, non è idonea ad attestare i due criteri dirimenti nel determinare l'entità del preteso canone concessorio non ricognitivo, ovvero la lunghezza dei cavi e la durata dell'occupazione, atteso che, come comprovato dalla stessa delibera consortile del 2013, il preteso canone doveva commisurarsi alla sua lunghezza ed alla corrispondente durata del posizionamento dello stesso e quindi della sua effettiva ubicazione, non potendo, quindi, tali documenti, assolvere al rigido onere probatorio gravante sul convenuto opposto, attore in senso sostanziale, in ordine allo specifico fatto costitutivo del credito, a nulla rilevando, come detto, né le due fatture unilaterali e né, tantomeno, la delibera consortile circa la determinazione del canone di occupazione, stante la sua evidente genericità e carente specificità del singolo rapporto.
In particolare, con riguardo alle fatture emesse è oramai consolidato il principio secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova”
(cfr. tra tante, Cass. 12/7/2023 n.1944).
Né, tantomeno, la prova testimoniale, per come articolata, poteva assolvere al suddetto onere probatorio, dovendo, infatti, comprovarsi una precisa collocazione spazio-temporale dell'avvenuta occupazione, temporanea o permanente, dello spazio consortile, circostanza inidonea a comprovarsi con una ctu, configurandosi la stessa irrilevante e meramente esplorativa, in assenza di validi riscontri probatori e documentali attestanti quanto innanzi.
D'altronde, le predette istanze istruttorie, disattese con motivato provvedimento del
19/7/17, non risultano neanche ritualmente reiterate nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con la nota interpretazione abdicativa alle stesse che la giurisprudenza di legittimità attribuisce a tale inerzia processuale (cfr. Cass. 16886/2016;
Cass. 19352/2017).
pagina 8 di 12 Venendo quindi alla censura di carattere sostanziale, occorre premettere che il Tribunale, anche in disparte il rilievo processuale di mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il fatto costitutivo del credito, aveva aggiunto in motivazione un ulteriore aspetto di natura sostanziale, evidenziato ed introdotto dalla società opponente, attinente ad una ritenuta inammissibilità di una richiesta di pagamento a titolo di canone per l'utilizzo del suolo o cavidotto, aggiuntivo e duplicatorio di quello già previsto specificamente dalla legge, come, appunto, nel caso di specie doveva configurarsi un canone non ricognitivo, costituente l'oggetto della pretesa creditoria dell'opposto azionato in sede monitoria, in disparte, come detto, le evidenziate lacune probatorie documentali dello stesso.
A monte della ritenuta carenza probatoria e documentale, rilevava, invero, il Tribunale, esserci una pregiudiziale ostativa del preteso credito, avente una sua precisa fonte legislativa costituita sia dall'art.93, comma 2, del d.lgs. n.259/2003 (c.d. codice delle comunicazioni elettroniche) e sia dal richiamato art.12,. comma 3, del d.lgs. n.33/2016 quale norma di interpretazione autentica della prima disposizione con efficacia retroattiva
(infondatamente denegata dall'appellante).
La censura in esame viene, invero, supportata da una contestata errata valutazione di efficacia retroattiva riconosciuta dal Tribunale alla disposizione legislativa predetta e, conseguentemente, ritenendosi la stessa vigente a decorrere dall'1/7/2016, la portata retroattiva predetta con riferimento al rapporto di specie, relativo agli anni 2013, 2014 e
2015, sarebbe preclusa.
Il rilievo è palesemente destituito di fondamento.
La portata retroattiva delle leggi di interpretazione autentica è infatti supportata sia dalla logica stessa dell'esigenza chiarificatrice della legge, con conseguente applicazione anche a rapporti intervenuti prima della sua vigenza e sia per consolidata giurisprudenza di legittimità, con particolare rilevanza in materia tributaria (v. Cass. sez.tributaria 3/3/2005
n.4616) con rispetto, chiaramente, sia dei limiti di rango costituzionale (v. sentenza Corte
Costituzionale n.103/2013) e sia dei limiti specificamente previsti dalla legge, ovvero con riguardo, in primo luogo ,alle norme penali c.d. in malam partem (norme penali che aggravano la situazione dell'imputato); in secondo luogo, con riguardo ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, come il principio di ragionevolezza ed il divieto di disparità di trattamento (richiamato proprio dalla fattispecie in esame)ed, in terzo pagina 9 di 12 luogo, con riguardo alla giustizia e certezza del diritto, in quanto la retroattività deve essere giustificata da motivi d'interesse generale e non deve compromettere la certezza del diritto.
Nel nostro caso, come correttamente evidenziato in motivazione, configurandosi la società opponente (odierna appellata) quale operatrice fornitrice di rete e servizio di comunicazione elettronica e quindi di un servizio di evidente interesse generale, la stessa doveva intendersi beneficiaria della disposizione ex art.93 del d.lgs.259/2003, laddove doveva ritenersi sottoposta unicamente alle tasse o ai canoni indicati nella menzionata disposizione, corrispondendo tale limitazione ad un principio fondamentale dell'ordinamento settoriale delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti, indistintamente, gli operatori del settore un trattamento uniforme e non discriminatorio, proprio tramite il divieto predetto di porre a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni, paventandosi, in caso contrario, una concreta possibilità di disparità di trattamento in relazione all'ambito territoriale della specifica Amministrazione dotata di potestà impositiva (come appunto nel caso di specie qualora si dovesse riconoscere al quale Ente pubblico territoriale, la possibilità di imporre ulteriori oneri Parte_2 aggiuntivi agli operatori predetti).
Nel caso di specie, quindi, non può revocarsi in dubbio che la suddetta norma interpretativa, preclusiva di qualsiasi ulteriore canone di concessione oltre quelli già previsti per legge (Tosap o Cosap) sia applicabile retroattivamente anche a fattispecie, come la presente, insorte prima della sua entrata in vigore.
Invero, la qualificazione di una disposizione di legge come norma d'interpretazione autentica esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma, fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (cfr. Cass. S.U.
9941/2009).
In tale prospettiva, d'altronde, già un monolitico orientamento di legittimità (cfr. Cass.
14788 e 14789/2014; 17524/2015; 13912/2016) riferito, peraltro, alla diversa materia pagina 10 di 12 dell'attraversamento, con infrastrutture della rete di telecomunicazione, del c.d. reticolo idrico demaniale gestito dalle regioni, stabiliva che l'attraversamento in questione non fosse assoggettabile al pagamento di oneri o canoni diversi da quelli previsti dal D.Lgs.
259 del 2003 (c.d. codice delle comunicazioni elettroniche o da legge statale ad esso successiva).
Si è quindi ritenuto che il menzionato principio ha trovato conferma nella nuova formulazione dell'art.93 del Codice predetto la quale ha precisato, in senso restrittivo, che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(cfr. Cass. n.283/2017).
Sulla scorta del richiamato principio interpretativo, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, si configura, quindi, inammissibile in quanto aggiuntiva e duplicatoria di altri oneri gravanti per legge per l'occupazione di spazi pubblici a carico degli operanti del settore delle telecomunicazioni elettroniche ed in aperta violazione della specifica disposizione legislativa innanzi richiamata.
La predetta motivazione sostanziale va quindi ad aggiungersi a quella processuale, pure dirimente nell'accoglimento della proposta opposizione, a nulla potendo rilevare l'invocato
“status giuridico” del inidoneo a derogare tanto ai rigidi principi processuali Parte_2 applicabili agli oneri probatori gravanti a carico del convenuto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed attinenti alla prova del fatto costitutivo del credito (nella specie occupazione di spazio consortile con determinate caratteristiche di ubicazione, estensione temporale e lunghezza del cavidotto), quanto al presupposto sostanziale di cui innanzi, preclusivo di qualsiasi onere concessorio aggiuntivo a quelli già previsti per legge, inducendo questo Collegio ad un integrale rigetto del gravame, ritenendo di poter confermare integralmente il condivisibile procedimento logico e giuridico adottato dal
Tribunale con la gravata sentenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
in persona del suo legale rappresentante, avverso la sentenza Parte_1
pagina 11 di 12 n.771/2021, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 24/2/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna il appellante, in persona del legale rappresentante, alla integrale Parte_1 refusione, in favore della società appellata, in persona del legale rappresentante, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi
€9.991,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare il appellante, Parte_1 in persona del legale rappresentante, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 10/6/2025
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
( avv. Leonardo Nota)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del suo Presidente e Parte_1 legale rappresentante, con sede legale in Modugno ed elettivamente domiciliato in Pt_1 alla via Crispi n.6 presso lo studio dell'avv. Giovanni Notaristefano, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Milano ed CP_1 elettivamente domiciliata in Gioia del Colle alla via Ricciotto Canudo n.29 presso lo studio dell'avv. Lucilla Pavone, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti pagina 1 di 12 appellata
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.771/2021, resa dal Tribunale monocratico di Bari in data 24/2/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.5034/2016 r.g., promosso dall'odierna appellata in danno dell'odierna appellante, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. dell'1/3/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per la società appellante “ 1)in accoglimento dell'appello proposto, in riforma integrale della sentenza appellata, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare l'odierna società appellata, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'odierno appellante della somma di €47.151,46 a titolo di canoni di occupazione degli spazi consortili per impianti realizzati dalla società appellata negli agglomerati industriali di Bari-Modugno e Molfetta, giuste fatture 31/12/2014 n.473 e 30/1(2015 n.34 restate impagate e poste a base del decreto ingiuntivo opposto;
2)condannare l'appellata a spese ed onorari del doppio grado del giudizio;
per la società appellata, si insisteva per il rigetto del gravame, conferma integrale dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante alle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 28/12/2015, l'odierno appellato (per Parte_1 brevità anche al Tribunale di Bari, chiedeva emettersi ingiunzione a Parte_2 carico dell'odierna appellata per la compo0lessiva somma di €47.151,46 allegando, a supporto documentale dell'istanza, due fatture del 31/12/14 e 30/1/2015 per i rispettivi importi di €25.537,09 e di €21.614,37 emesse per occupazione di spazi consortili per impianti realizzati dall'ingiunta nelle zone industriali di Bari-Modugno e Molfetta in forza di una delibera consortile n.244/2013, avendo vanamente sollecitato il pagamento con racc. del 29/9/2014.
Con successiva citazione del 29/3/156, introduttiva del presente giudizio, avverso la concessa ingiunzione di pari importo, proponeva la società ingiunta tempestiva e formale pagina 2 di 12 opposizione, assumendo la inesistenza del credito e la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In particolare, a supporto del primo motivo, rilevava l'omessa produzione di alcuna delibera ad avallare il fatto costitutivo del credito azionato in sede monitoria e, in ogni caso, anche nell'ipotesi di ritenuta rilevanza di quella allegata del 2013, riteneva la stessa improduttiva di effetti, attesa l'assoluta genericità, unilateralità e l'omessa preventiva comunicazione ad essa opponente, non avendo mai accettata la stessa.
In sostanza, allegava l'opponente, mancava agli atti qualsiasi documento dal quale poter riscontrare un intervenuto accordo tra le parti in ordine al pagamento di non meglio definito importo per asserita occupazione di spazi consortili, trattandosi, conseguentemente, di credito del tutto inesistente;
rilevava che l'opposto Parte_2 fondava il proprio credito solamente su due fatture, notoriamente insufficiente a fornire la prova del credito successivamente all'opposizione al decreto ingiuntivo.
Con riguardo al secondo motivo, evidenziava che, nella specie, trattavasi di un credito non certo, liquido ed esigibile e non fondato su prova scritta, rilevando, infine, la carenza dei presupposti per la concessa provvisoria esecuzione, invocando, ai sensi dell'art.649
c.p.c. la sospensione della stessa.
Si costituiva l'opposto, eccependo, in via preliminare, la tardività della proposta opposizione, in quanto, vertendo la controversia in materia di occupazione di spazi consortili, il giudizio di opposizione avrebbe dovuto introdursi con ricorso (rito locativo) rientrando la vertenza in materia locativa ex art.447 bis c.p.c., mentre, nella fattispecie, la costituzione dell'opponente era avvenuta con l'iscrizione a ruolo dell'opposizione dell'1/4/2016 a fronte dei termini spirati il 30/3/2016, contestando nel merito la fondatezza della stessa.
Così radicatosi il giudizio, con provvedimento dell'8/9/16 sospendeva il Tribunale la concessa provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto, rilevando la verosimile fondatezza dell'opposizione e successivamente, rigettate le istanze istruttorie invocate dall'opposto
(prova testimoniale e ctu) fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, differita a seguito di alcuni rinvii per carico, a quella del 24/2/21 ex art.281 sexies cpc.
pagina 3 di 12 Con contestuale sentenza in pari data, l'adito Tribunale definiva il giudizio accogliendo la proposta opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opposto alla refusione delle spese di lite.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni a supporto dell'adotta soluzione decisoria.
Preliminarmente, rigettava l'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione entro il termine di cui all'art.645 c.p.c. vertendosi in materia locatizia con conseguente necessità di provvedere al deposito del ricorso in opposizione ex art.447 bis c.p.c., non risultando, invero, in alcun modo acclarata la sussistenza di un rapporto di locazione tra le parti tale da imporre l'introduzione del giudizio di opposizione con le modalità ed i termini indicati dalla parte opposta.
Quanto al merito, rilevava che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria si fondava unicamente su di una delibera del c.d.a. del opposto n.244/2013 in cui si faceva Parte_1 riferimento alle richieste di utilizzazione del suolo e del sottosuolo consortile, deliberandosi di stabilire un piano tariffario per l'occupazione di tale spazio nella individuata misura di
€0,30 al metro per anno oltre iva.
Sulla scorta di tale delibera erano state emesse le due fatture azionate in via monitoria e che attenevano proprio al preteso canone di occupazione di spazi consortili e di cavidotti consortili per gli anni o frazioni di anni del 2013, 2014 e 2015.
Con riguardo al valore probatorio di tali fatture, richiamava il primo giudice la consolidata giurisprudenza, ben nota, in materia di insufficienza delle stesse in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il credito avrebbe dovuto dimostrarsi con gli ordinari mezzi di prova a cura dell'opposto (attore sostanziale).
A tale riguardo, evidenziava il Tribunale che la società opponente avesse contestato la sussistenza del credito, non essendo stato mai concluso un accordo diretto alla utilizzazione di tali spazi e cavidotti, con riguardo alla durata della stessa ed alla correlativa ubicazione ed estensione, rilevando che la citata delibera si riferiva solamente ad istanze pervenute al per l'utilizzo degli spazi e dei cavidotti, senza alcuna Parte_1 indicazione neppure in ordine ai soggetti richiedenti, precisando, tra l'altro che le aziende richiedenti avrebbero dovuto sottoscrivere appositi disciplinari con previsione delle norme pagina 4 di 12 tecniche di esecuzione delle opere, le prescrizioni e gli obblighi assunti dalle parti, configurando nell'accordo contrattuale la previsione, in favore del , del Parte_1 pagamento di un canone di occupazione, documento che, nel caso di specie, non risultava prodotto, in assenza di accordo di diverso tenore tra le parti.
Peraltro, aggiungeva il Tribunale, le fatture prodotte non recavano alcun riferimento agli spazi effettivamente occupati, alla loro dimensione ed alle modalità di calcolo del canone richiesto.
In tale quadro, già di per se carente sotto il profilo probatorio, si inseriva un ulteriore argomento, messo in evidenza dalla società opponente, afferente alla eccepita inammissibilità di una richiesta di pagamento a titolo di canone per l'utilizzo di suoli e cavidotti, ulteriore rispetto ai canoni di occupazione già espressamente previsti dalla legge.
A tale riguardo, rilevava il primo giudice, la Corte di Cassazione aveva chiarito che, ai sensi dell'art.93 2° comma del d.lgs.259/2003, come autenticamente interpretato, con efficacia retroattiva, dall'art.12 3° comma del d.lgs. 33/2016, gli operatori fornitori di reti di comunicazione elettronica era sottoposti unicamente alle tasse ed ai canoni indicati nella menzionata disposizione.
In effetti, il citato art.93 era espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto perseguiva la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, tramite la previsione del divieto di porre a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni posto che – ove ciò non fosse- ogni singola Amministrazione, dotata di potestà impositiva, potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico di soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti.
Tale configurandosi la duplice motivazione addotta dal Tribunale a supporto del delibato accoglimento dell'opposizione, la stessa non acquietava la richiesta posizione asseritamente creditoria dell'opposto inducendo lo stesso a proporre il Parte_2 gravame che occupa, a supporto del quale, venivano articolate due specifiche censure.
pagina 5 di 12 Con un primo motivo, contestava l'appellante una prospettata erroneità della sentenza per censurato travisamento dei fatti di causa e per insufficiente disamina ed erronea valutazione della prova offerta dal parte del opposto, con esplicito riferimento Parte_1 ad una produzione documentale offerta in corso di giudizio ed entro i termini preclusivi di rito (allegata alla memoria istruttoria ex art.183 6° comma c.p.c., rappresentata da molteplici richieste di permessi e nulla osta da parte della opponente.
Ad ulteriore supporto della doglianza, evidenziava l'appellante, che la natura giuridica del quale ente pubblico, autorizzava lo stesso ad impartire contributi ed oneri con Parte_1 facoltà di richiedere, quindi, anche la corresponsione di un canone non ricognitivo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, espressamente previsto dalla legge.
Tale canone, istituito con l'art.63 del d.lgs. 446/97 era invero concepito come qualcosa di diverso dal tributo erariale (tassa per occupazione spazio pubblico ex d.lgs. 507/93 c.d.
Tosap), configurandosi lo stesso quale corrispettivo di una concessione.
In ogni caso, a supporto della doglianza ed al fine di sanare la rilevata carenza documentale, produceva il disciplinare generale convenuto con la Telecom Italia spa.
Con un secondo motivo si doleva per una violazione ed errato apprezzamento del d.lgs.33/2016 art.12 comma 3° in relazione al d.lgs. 259/1993, prospettando un difetto di motivazione consistente nel rilievo che la predetta norma di interpretazione autentica trovava, nella specie, un suo limite oggettivo laddove si precisava la decorrenza dell'applicazione a decorrere dall'1/7/2016.
Si costituiva la società appellata, contestando una reiterata omissione probatoria, incombente sull'appellante (attrice sostanziale in primo grado) circa la effettiva esecuzione spazio-temporale delle occupazioni di cui alle note prodotte e né la prova testimoniale, per come articolata, poteva sanare la rilevata lacuna probatoria.
Eccepiva, pertanto la società appellata una preliminare inammissibilità formale dell'avverso gravame sotto il profilo di cui all'art.348 bis c.p.c. e sotto l'ulteriore profilo ex art.345 c.p.c. in relazione alla documentazione tardivamente prodotta solo in sede di appello, insistendo quindi per il rigetto del gravame con le conseguenziali statuizioni di rito.
pagina 6 di 12 All'esito dell'udienza di prima comparizione del 4/2/2022, disattesa l'eccezione di manifesta infondatezza del gravame ex art.348 bis c.p.c., lo stesso veniva rinviato per la p.c. alla successiva udienza del 14/7/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale acquisite le prescritte note di trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Entrambe le censure addotte si configurano inidonee a supportare l'invocata riforma della gravata sentenza, avendo il Tribunale apprezzabilmente delibato l'accoglimento della proposta opposizione sulla scorta di consolidati principi di legittimità in punto di onere probatorio a carico dell'opposto, quale attore sostanziale, in ordine al fatto costitutivo della avanzata pretesa creditoria, principio ancora più cogente nel caso di specie, essendo la pretesa creditoria medesima contestata nella sua sussistenza, ed avendo il primo giudice ulteriormente corroborato l'adottata soluzione decisoria con corretto richiamo delle disposizioni legislative applicabili in materia di richiesta di canoni non ricognitivi per occupazioni di aree pubbliche, a nulla rilevando, con riguardo all'aspetto processuale, la pretesa errata valutazione del materiale probatorio addotto, palesemente insufficiente ad attestare la effettiva esecuzione dell'occupazione in termini di spazio e di durata temporale
(essendo il correlativo piano tariffario ancorato alla lunghezza del cavidotto occupato ed alla durata dell'occupazione) e, con riguardo all'aspetto sostanziale, la addotta natura giuridica dell'Ente impositore e la pretesa inapplicabilità della richiamata disposizione di interpretazione autentica di precedente disposizione, notoriamente dotata di efficacia retroattiva (v. Cass. 10/1/2017 n.283).
Con la prima doglianza, come detto, si doleva l'appellante della omessa considerazione della documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta in primo grado, a nulla rilevando quella inammissibilmente prodotta solo in questa fase processuale, stante la rigida preclusione di cui all'art.345 c.p.c., nella specie, il Disciplinare generale sottoscritto, quale unica effettiva fonte contrattuale del rapporto inter partes, non avendo la parte evidenziato i motivi ostativi alla rituale e tempestiva produzione in primo grado contestualmente a quelli prodotti di cui appresso (v. ex multis, Cass. 9/11/17 n.26522;
Cass. 2/9/19 n.21956). pagina 7 di 12 La documentazione ritualmente prodotta, rappresentata da molteplici richieste di autorizzazione al posizionamento di cavi telefonici nel sottosuolo consortile con correlative autorizzazioni, non è, infatti, idonea a provare la successiva effettiva esecuzione dell'occupazione e soprattutto, stante la genericità del documento, non è idonea ad attestare i due criteri dirimenti nel determinare l'entità del preteso canone concessorio non ricognitivo, ovvero la lunghezza dei cavi e la durata dell'occupazione, atteso che, come comprovato dalla stessa delibera consortile del 2013, il preteso canone doveva commisurarsi alla sua lunghezza ed alla corrispondente durata del posizionamento dello stesso e quindi della sua effettiva ubicazione, non potendo, quindi, tali documenti, assolvere al rigido onere probatorio gravante sul convenuto opposto, attore in senso sostanziale, in ordine allo specifico fatto costitutivo del credito, a nulla rilevando, come detto, né le due fatture unilaterali e né, tantomeno, la delibera consortile circa la determinazione del canone di occupazione, stante la sua evidente genericità e carente specificità del singolo rapporto.
In particolare, con riguardo alle fatture emesse è oramai consolidato il principio secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova”
(cfr. tra tante, Cass. 12/7/2023 n.1944).
Né, tantomeno, la prova testimoniale, per come articolata, poteva assolvere al suddetto onere probatorio, dovendo, infatti, comprovarsi una precisa collocazione spazio-temporale dell'avvenuta occupazione, temporanea o permanente, dello spazio consortile, circostanza inidonea a comprovarsi con una ctu, configurandosi la stessa irrilevante e meramente esplorativa, in assenza di validi riscontri probatori e documentali attestanti quanto innanzi.
D'altronde, le predette istanze istruttorie, disattese con motivato provvedimento del
19/7/17, non risultano neanche ritualmente reiterate nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con la nota interpretazione abdicativa alle stesse che la giurisprudenza di legittimità attribuisce a tale inerzia processuale (cfr. Cass. 16886/2016;
Cass. 19352/2017).
pagina 8 di 12 Venendo quindi alla censura di carattere sostanziale, occorre premettere che il Tribunale, anche in disparte il rilievo processuale di mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il fatto costitutivo del credito, aveva aggiunto in motivazione un ulteriore aspetto di natura sostanziale, evidenziato ed introdotto dalla società opponente, attinente ad una ritenuta inammissibilità di una richiesta di pagamento a titolo di canone per l'utilizzo del suolo o cavidotto, aggiuntivo e duplicatorio di quello già previsto specificamente dalla legge, come, appunto, nel caso di specie doveva configurarsi un canone non ricognitivo, costituente l'oggetto della pretesa creditoria dell'opposto azionato in sede monitoria, in disparte, come detto, le evidenziate lacune probatorie documentali dello stesso.
A monte della ritenuta carenza probatoria e documentale, rilevava, invero, il Tribunale, esserci una pregiudiziale ostativa del preteso credito, avente una sua precisa fonte legislativa costituita sia dall'art.93, comma 2, del d.lgs. n.259/2003 (c.d. codice delle comunicazioni elettroniche) e sia dal richiamato art.12,. comma 3, del d.lgs. n.33/2016 quale norma di interpretazione autentica della prima disposizione con efficacia retroattiva
(infondatamente denegata dall'appellante).
La censura in esame viene, invero, supportata da una contestata errata valutazione di efficacia retroattiva riconosciuta dal Tribunale alla disposizione legislativa predetta e, conseguentemente, ritenendosi la stessa vigente a decorrere dall'1/7/2016, la portata retroattiva predetta con riferimento al rapporto di specie, relativo agli anni 2013, 2014 e
2015, sarebbe preclusa.
Il rilievo è palesemente destituito di fondamento.
La portata retroattiva delle leggi di interpretazione autentica è infatti supportata sia dalla logica stessa dell'esigenza chiarificatrice della legge, con conseguente applicazione anche a rapporti intervenuti prima della sua vigenza e sia per consolidata giurisprudenza di legittimità, con particolare rilevanza in materia tributaria (v. Cass. sez.tributaria 3/3/2005
n.4616) con rispetto, chiaramente, sia dei limiti di rango costituzionale (v. sentenza Corte
Costituzionale n.103/2013) e sia dei limiti specificamente previsti dalla legge, ovvero con riguardo, in primo luogo ,alle norme penali c.d. in malam partem (norme penali che aggravano la situazione dell'imputato); in secondo luogo, con riguardo ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, come il principio di ragionevolezza ed il divieto di disparità di trattamento (richiamato proprio dalla fattispecie in esame)ed, in terzo pagina 9 di 12 luogo, con riguardo alla giustizia e certezza del diritto, in quanto la retroattività deve essere giustificata da motivi d'interesse generale e non deve compromettere la certezza del diritto.
Nel nostro caso, come correttamente evidenziato in motivazione, configurandosi la società opponente (odierna appellata) quale operatrice fornitrice di rete e servizio di comunicazione elettronica e quindi di un servizio di evidente interesse generale, la stessa doveva intendersi beneficiaria della disposizione ex art.93 del d.lgs.259/2003, laddove doveva ritenersi sottoposta unicamente alle tasse o ai canoni indicati nella menzionata disposizione, corrispondendo tale limitazione ad un principio fondamentale dell'ordinamento settoriale delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti, indistintamente, gli operatori del settore un trattamento uniforme e non discriminatorio, proprio tramite il divieto predetto di porre a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni, paventandosi, in caso contrario, una concreta possibilità di disparità di trattamento in relazione all'ambito territoriale della specifica Amministrazione dotata di potestà impositiva (come appunto nel caso di specie qualora si dovesse riconoscere al quale Ente pubblico territoriale, la possibilità di imporre ulteriori oneri Parte_2 aggiuntivi agli operatori predetti).
Nel caso di specie, quindi, non può revocarsi in dubbio che la suddetta norma interpretativa, preclusiva di qualsiasi ulteriore canone di concessione oltre quelli già previsti per legge (Tosap o Cosap) sia applicabile retroattivamente anche a fattispecie, come la presente, insorte prima della sua entrata in vigore.
Invero, la qualificazione di una disposizione di legge come norma d'interpretazione autentica esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma, fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (cfr. Cass. S.U.
9941/2009).
In tale prospettiva, d'altronde, già un monolitico orientamento di legittimità (cfr. Cass.
14788 e 14789/2014; 17524/2015; 13912/2016) riferito, peraltro, alla diversa materia pagina 10 di 12 dell'attraversamento, con infrastrutture della rete di telecomunicazione, del c.d. reticolo idrico demaniale gestito dalle regioni, stabiliva che l'attraversamento in questione non fosse assoggettabile al pagamento di oneri o canoni diversi da quelli previsti dal D.Lgs.
259 del 2003 (c.d. codice delle comunicazioni elettroniche o da legge statale ad esso successiva).
Si è quindi ritenuto che il menzionato principio ha trovato conferma nella nuova formulazione dell'art.93 del Codice predetto la quale ha precisato, in senso restrittivo, che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(cfr. Cass. n.283/2017).
Sulla scorta del richiamato principio interpretativo, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, si configura, quindi, inammissibile in quanto aggiuntiva e duplicatoria di altri oneri gravanti per legge per l'occupazione di spazi pubblici a carico degli operanti del settore delle telecomunicazioni elettroniche ed in aperta violazione della specifica disposizione legislativa innanzi richiamata.
La predetta motivazione sostanziale va quindi ad aggiungersi a quella processuale, pure dirimente nell'accoglimento della proposta opposizione, a nulla potendo rilevare l'invocato
“status giuridico” del inidoneo a derogare tanto ai rigidi principi processuali Parte_2 applicabili agli oneri probatori gravanti a carico del convenuto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed attinenti alla prova del fatto costitutivo del credito (nella specie occupazione di spazio consortile con determinate caratteristiche di ubicazione, estensione temporale e lunghezza del cavidotto), quanto al presupposto sostanziale di cui innanzi, preclusivo di qualsiasi onere concessorio aggiuntivo a quelli già previsti per legge, inducendo questo Collegio ad un integrale rigetto del gravame, ritenendo di poter confermare integralmente il condivisibile procedimento logico e giuridico adottato dal
Tribunale con la gravata sentenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
in persona del suo legale rappresentante, avverso la sentenza Parte_1
pagina 11 di 12 n.771/2021, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 24/2/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna il appellante, in persona del legale rappresentante, alla integrale Parte_1 refusione, in favore della società appellata, in persona del legale rappresentante, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi
€9.991,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare il appellante, Parte_1 in persona del legale rappresentante, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 10/6/2025
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
( avv. Leonardo Nota)
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