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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/12/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1665/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.25, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Parte_1
LA e PA PI appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Campise CP_1 appellata nonché
, in persona del presidente legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Talarico appellata
e
, in persona del sindaco, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Andrea Gareri appellato
Conclusioni:
Per l'appellante “in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza Pt_1 impugnata per insussistenza del causo fortuito, esimente di cui all'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, in riforma della stessa, accogliere la domanda dalla vittoria di spese, competenze e Parte_2 onorari di entrambi i giudizi”.
Per l'appellata “in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex adverso spiegato, per palese violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi dedotti in premessa, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di lite;
nel merito, sull'an debeatur, in via principale, confermare la sentenza n. 534/22, emessa dal Tribunale di
Catanzaro e per l'effetto, accertare e dichiarare che la domanda spiegata dall'attrice-appellante è infondata in fatto ed in diritto, sia sull'an che sul quantum debeatur;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per come già richiesto nel giudizio di primo grado, CP_1 per tutti i motivi dedotti in premessa, e per l'effetto dichiarare la domanda per come proposta improcedibile nei confronti dell' con ogni conseguenziale statuizione;
in via subordinata, CP_1 in caso di accoglimento, anche parziale dello spiegato gravame, accogliere tutte le eccezioni e conclusioni per come rassegnate nel giudizio di primo grado, da intendersi tutte qui riportate e trascritte;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per l'appellata : “rigettare la domanda di parte Controparte_2 appellante perché inammissibile ed infondata, confermando integralmente la sentenza di primo grado gravata. Con condanna di parte appellante alle spese di lite”.
Per l'appellato : “rigettare integralmente il proposto gravame, confermando Controparte_3 in toto la sentenza gravata, con condanna della al pagamento di spese e competenze di Pt_1 entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art.
93 cpc. in favore del sottoscritto procuratore”.
Svolgimento del processo
La conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, l' e Pt_1 CP_1
l' per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti dall'immobile di sua proprietà, ovvero un locale ad uso commerciale, situato nel Comune di Botricello (CZ), Via Nazionale snc - in prossimità delle strada provinciale di C.da Arango del
Comune di , adibito a supermercato della catena “MD - in seguito ad alcuni allagamenti CP_3 avvenuti in data 23.11.11; chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €. 92.031,34, oltre accessori per i danni alle strutture, alle merci ivi contenute, e al muro di recinzione.
Si costituivano in giudizio l' e l' Controparte_2 CP_1 eccependo, entrambe, il difetto di legittimazione passiva;
in particolare, quest'ultima, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il per essere sollevata da ogni eventuale Controparte_3 responsabilità; chiedevano, quindi, il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e diritto. Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio il che sollevava Controparte_3 eccezione di difetto di legittimazione passiva, nonché, di giurisdizione del Tribunale di Catanzaro, in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche di Napoli;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante prova testi e c.t.u. veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 534/22, pubblicata il 14.04.22, il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda, compensava le spese di lite e poneva le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti, in solido.
Avverso la suddetta pronuncia, la interponeva gravame affidandolo ad un unico ed Pt_1 articolato motivo che di seguito sarà esposto. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Si costituivano, altresì, l' , nonché il Controparte_2 CP_3
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
[...]
Con ordinanza del 25.02.23, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.03.24; indi, a detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 21.03.24.
L'appellante, l' e il Controparte_2 Controparte_3 provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. L al CP_1 deposito della sola comparsa conclusionale.
Successivamente, a seguito del collocamento in quiescenza della presidente della Sezione dott.ssa Carmela Ruberto, con ordinanza del 16.09.25, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 22.10.25 per essere decisa in diversa composizione collegiale;
indi, a detta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione, senza termini, ex art. 190 c.p.c., poiché già concessi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata.
A tal riguardo, le Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16.11.17 hanno statuito che: “che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL n. 83/12, conv. con modif. dalla legge n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il gravame, invero, risulta motivato e simmetrico rispetto alla sintetica motivazione del giudice di primo grado;
l'appellante ha indicato le parti della sentenza impugnata e ha esplicitato le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle poste a base della sentenza, dovrebbero comportare - in tesi - una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione deve, dunque, essere rigettata.
2.- Nel merito, con un unico ed articolato motivo, La chiede la rivisitazione della Pt_1 sentenza, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., nonché, l'erronea valutazione dei presupposti per il rigetto della domanda risarcitoria ed infine, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, censura la pronuncia laddove il Tribunale nel premettere che - la domanda proposta va inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., invocabile anche nei confronti della
P.A. - ha affermato: “appurata la natura eccezionale delle condizioni metereologiche in oggetto, da qualificarsi certamente come eventi imprevedibili e non governabili dall'uomo, e quindi, idonei ad interrompere il nesso eziologico tra il danno e l'evento a prescindere dal comportamento diligente della parte interessata…nel caso di specie dalla relazione tecnica si evince chiaramente che i danni patiti dalla parte attrice sono riconducibili all'alveo del caso fortuito, in quanto conseguenza di eventi atmosferici di portata eccezionale, registratisi nei luoghi di causa, nelle date comprese tra il
21 ed il 23 novembre 2011 e definiti tali sulla base di dati scientifici che sono pacificamente considerati idonei ad escludere la sussistenza di un nesso di causalità̀ tra la fattispecie in esame e la condotta delle parti convenute…”.
La pronuncia impugnata sarebbe erronea in quanto il giudicante avrebbe qualificato l'evento come caso fortuito, esimente della responsabilità in capo agli Enti, puramente e semplicemente, in ragione dell'eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche, abbattutesi sul Comune di CP_3
Invero, l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle suddette precipitazioni - secondo l'appellante
- potrebbero configurare caso fortuito, o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità del custode, soltanto quando costituiscano causa sopravvenuta, autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del custode dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.
Peraltro, ai diversi fini della prova liberatoria, da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità, sarebbe necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura, o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa;
solamente in quest'ultima ipotesi potrebbe, infatti, configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo, espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche - prosegue l'appellante – la Suprema Corte ha escluso l'ipotesi del caso fortuito, o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità, in presenza di fenomeni meteorologici, anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo, e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche.
Il custode, pertanto, è tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta (con particolare riferimento alla manutenzione e alla pulizia delle strade), e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura, verificati.
Orbene, nella fattispecie, la c.t.u. ha accertato quanto segue: “si può affermare che, presumibilmente, l'acqua meteorica ruscellata sui terreni sovrastanti la strada provinciale n. 3 abbia invaso la carreggiata (che risulta sprovvista di opere di canalizzazione come risulta dalle foto n. 2-
3-4-5-6-7-8 all. n.3), questa incanalatasi lungo tale arteria abbia invaso i locali in questione”. Ed altresì, in fase di conclusioni, l'ausiliare ha precisato: “nel primo tratto della SP3, ovvero dall'intersezione con la SS 106 e fino a circa 160 metri da essa, a quota mt. 18.70, allo stato non si riscontra la presenza di opere di regimentazione idraulica (documentazione fotografica aggiuntiva all. n. 10), solo in prossimità̀ dell'intersezione si è riscontrato un invito delle acque verso il fosso
Arango, meglio rappresentato nelle foto n.
1-2 dell'all. 10 e nell'allegato n. 2; si vuole ulteriormente specificare che, presumibilmente, l'acqua meteorica ruscellata sui terreni sovrastanti la strada provinciale n.3 abbia invaso la carreggiata, questa (che risulta sprovvista di opere di canalizzazione come risulta dalle foto n. 2-3-4-5-6-7-8 all. n.3 e dalle foto dell'all.n.10), incanalatasi lungo tale arteria abbia invaso i locali in questione, attraversando prima la S.S. 106. Non si hanno elementi per determinare se le acque ruscellate sui terreni sovrastanti la strada provinciale n.3 abbiano prima invaso le arterie comunali e poi invaso la SP 3, oppure si siano riversate direttamente sulla stessa strada provinciale. Nel tratto in esame la S.S.106 non ha opere di regimentazione delle acque, in prossimità del cancello di accesso alla proprietà della vi è una griglia per come si evince Pt_1 dall'allegato n.2”.
Ebbene - prosegue la - sul punto, il giudice di prime cure, sulla scorta delle risultanze Pt_1 istruttorie, ha ritenuto sussistere astrattamente in capo ad ognuno degli Enti proprietari e/o gestori, convenuti in giudizio, la legittimazione passiva per i fatti di causa;
tuttavia, ha qualificato, erroneamente, quale caso fortuito, l'evento atmosferico considerato eccezionale, anche sulla base del
D.M. 26 giugno 2012 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali decretava l'esistenza del carattere di eccezionalità̀ degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo compreso tra il 22 ed il 23 novembre 2011 nelle provincie di Reggio Calabria e tra cui CP_2 anche i paesi di e Botricello. CP_3
Ebbene, il giudice di prime cure avrebbe, sommariamente, compiuto un'equivalenza tra evento atmosferico, a carattere eccezionale, e caso fortuito.
Peraltro, la sentenza della Corte di Cassazione n. 4588/22, citata nella pronuncia impugnata, in verità ha ritenuto che: “l'evento, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale e potersi dunque riverberare anche sulla sua (im)prevedibilità, oltre a doversi valutare, esclusivamente, su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), deve avere «tempi di ritorno» molto elevati;
deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni: accertamento, questo, che prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece inquadrarlo in una rilevazione statistica di lungo periodo, sola idonea oggettivizzarne le caratteristiche;
mentre, in difetto di tale positivo accertamento in base ai dati che la parte che invoca esimersi da responsabilità dovrà sottoporre al giudicante, non potrà escludersi la responsabilità del custode, ai sensi della richiamata norma dell'art. 2051 cod. civ.”.
In materia, come è noto, il supremo collegio, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, che: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza, da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c. I comma e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Con particolare riferimento all'ipotesi - che qui viene in rilievo - in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche, è stato evidenziato quali criteri debbano presiedere alla valutazione dell'evento meteorico, in termini di caso fortuito che deve possedere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità; dunque, un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale, come fattore determinante, in modo autonomo, dell'evento.
Pertanto, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria, anche se non frequente, non è sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza.
Al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità, la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma – in relazione alla intensità ed eccezionalità
(in senso statistico) del fenomeno – presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso;
ciò, anche perché il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili- in tale ottica, dunque,
l'accertamento del fortuito, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;
La verifica dunque, ribadisce l'appellante, doveva essere limitata all'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento naturale, da operarsi sulla base di soli dati obiettivi, riferiti ad un lasso temporale amplissimo, quantomeno di numerosi decenni, e non limitato all'angusto intervallo preso in considerazione.
D'altro canto, l'onere di offrire in giudizio documentazione idonea a consentire detta verifica incombe sul custode, onere, che nella fattispecie non sarebbe stato assolto. 3.- L'appello è infondato.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di prime cure abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato le prove acquisite ed abbia, altresì, correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia.
E' pacifico che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U. n. 20943/22; n. 27724/18).
Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c.,
(ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Ebbene, correttamente, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda risarcitoria ravvisando, nella fattispecie, l'esimente del caso fortuito costituito dall'eccezionalità dell'evento meteorologico, abbattutosi sui luoghi di causa.
Occorre premettere - come già rilevato in sentenza - che la c.t.u., disposta al fine di accertare la causa dei lamentati danni e quantificarne gli importi, è stata espletata a distanza di quasi otto anni dall'evento, in assenza di documentazione fotografica, relativa all'immobile danneggiato e di altra documentazione probante.
L'ausiliare, peraltro, non è stato in grado di ricostruire il predetto evento, se non in termini probabilistici, non essendo stato in grado di individuare il punto preciso da cui ha avuto origine il fenomeno di ruscellamento delle acque meteoriche che hanno invaso l'immobile della e, di Pt_1 conseguenza, la responsabilità dell'ente su cui ricadeva l'obbligo di gestione e manutenzione dei tratti di strada interessati.
Né la prova orale ha consentito di acquisire ulteriori elementi al fine di stabilire l'origine e la causa dei danni richiesti, essendosi, i testi, limitati a confermare che le copiose piogge, abbattutesi sulla zona, avevano interessato i locali della società attrice.
L'ausiliare, nel premettere che: “nel caso in esame, per la ricostruzione degli effetti dell'evento meteorico del 23.11.11 nessuna delle parti, ha fornito documentazione fotografica di tale evento, seppur richiesta in diverse sedi” ha precisato che detta documentazione sarebbe stata necessaria per acquisire elementi di verifica del deflusso delle acque e della provenienza delle stesse.
Il c.t.u., pertanto, per rispondere ai quesiti posti, ha fatto riferimento al verbale dei VV.FF. di
, intervenuti nell'immediatezza, nonché al “rapporto di evento” dell' per i dati di CP_2 Pt_3 pioggia, registrati dai pluviografi regionali, infine, all'orografia del territorio.
Dal predetto verbale, invero, è emerso che: “tutta la zona era stata interessata dal nubifragio, da richiesta si è provveduto ad un sopralluogo più approfondito per verificare oltre ai danni, se le strutture ed i materiali di costruzioni avevano subito alterazioni, si evidenzia quanto segue: le copiose piogge, accentuate dal declivio del terreno sovrastante alla strada provinciale n° 3 e la ss. 106 avevano invaso il capannone, adibito a supermercato "MD" di proprietà della provocando Pt_1 danni materiali alla struttura perimetrale con la caduta di un muro di recinzione. Si segnala, inoltre, che le derrate alimentari esposte in vendita si sono danneggiate insieme alla scaffalatura”.
L'ausiliare precisa che dal “rapporto di evento”, redatto a cura dell' “si desume Pt_3
l'eccezionalità dell'evento in esame. Da tale rapporto, infatti, si evince che nella stazione pluviografica di Botricello (CZ), che è quella più vicina e rappresentativa al sito in esame, la precipitazione cumulata durante l'evento risulta essere di 161.2 mm. Per la valutazione dell'eccezionalità dell'evento sono state calcolate le massime altezze di precipitazione per le diverse durate ottenute aggregando i dati registrati ogni 20 minuti, utilizzando una finestra mobile della relativa ampiezza. I valori così ottenuti sono riportati nella tabella 2 …Si nota il picco relativo alla stazione di Botricello delle massime precipitazioni di breve durata con altezza di pioggia di 6 ore superiore a 120 mm. Nell'appendice del succitato rapporto viene riportata la “valutazione dell'eccezionalità dell'evento rispetto al territorio comunale”.
A detta conclusione - prosegue il c.t.u. - si è giunti valutando “l'eccezionalità dell'evento rispetto al territorio comunale, sulla base del rapporto tra le massime precipitazioni di pioggia breve, registrate durante l'evento ed il valore medio dei massimi annuali di pioggia di pari durata…. Per ogni pluviometro è stato determinato il valore medio dei massimi annuali delle precipitazioni di durata 1,3,6,12,24 ore. I valori riportati in tabella 2, cioè i massimi di breve durata dell'evento, sono stati rapportati ai valori medi di pari durata;
utilizzando tecniche di interpolazione spaziale i rapporti sono stati distribuiti su tutto il territorio regionale e, dall'intersezione con i territori comunali si è ricavato il rapporto massimo, per ogni comune e per ogni durata, ottenendo 5 mappe;
dall'inviluppo delle 5 mappe è stata ricavata la mappa complessiva riportata in figura 35. Tenendo presente che, ai fini di una valutazione più esaustiva, sarebbe opportuno integrare la presente analisi con le eventuali informazioni relative agli effetti al suolo ed alle segnalazioni provenienti direttamente dal territorio, i risultati ottenuti vengono sintetizzati nella tabella 9. In essa viene riportato l'elenco dei comuni con percentuale superiore al 250% mentre nella tabella 10 si riporta
l'elenco dei comuni con rapporto percentuale compreso tra 150 e 250%” (pag. 5 c.t.u.).
Conclude, quindi: “dal rilievo topografico effettuato (all. n. 2) si può affermare che, presumibilmente, l'acqua meteorica ruscellata sui terreni sovrastanti la strada provinciale n. 3 abbia invaso la carreggiata (che risulta sprovvista di opere di canalizzazione come risulta dalle foto n. 2-
3-4-5-6-7-8 all. n.3), questa incanalatasi lungo tale arteria abbia invaso i locali in questione”.
Inoltre, l'eccezionalità dell'evento meteorologico – per come rilevato anche dal primo giudice
– risulta documentato dal D.M. 26 giugno 2012 con il quale il Controparte_4
in accoglimento della richiesta della di attivazione di
[...] Controparte_5 interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite da alluvioni, decretava l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, verificatisi nel periodo compreso tra il 21 ed il 23 novembre 201, nelle province di Reggio Calabria e tra cui rientrano anche i CP_2 comuni di e Botricello. CP_3
Orbene, correttamente il Tribunale ha concluso: “nel caso di specie dalla relazione tecnica si evince chiaramente che i danni patiti dalla parte attrice sono riconducibili all'alveo del caso fortuito, in quanto conseguenza di eventi atmosferici di portata eccezionale, registratisi nei luoghi di causa nelle date comprese tra il 21 ed il 23 novembre 2011, e definiti tali sulla base di dati scientifici che sono pacificamente considerati idonei ad escludere la sussistenza di un nesso di causalità tra la fattispecie in esame e la condotta delle parti convenute… sulla base delle pregresse motivazioni, deve pertanto, rigettarsi la domanda risarcitoria, azionata dalla parte attrice, appurata la natura eccezionale delle condizioni meteorologiche in oggetto, da qualificarsi certamente come eventi imprevedibili e non governabili dall'uomo, e quindi, idonei ad interrompere il nesso eziologico tra il danno e l'evento, a prescindere dal comportamento diligente della parte interessata”.
Con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche, come nella fattispecie, la suprema Corte ha, infatti, affermato che: “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (ex multis, Cass. nn. 4588/22; 30521/19; 2482/18).
Si impone, dunque, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria, perché non tenuta (scaglione compreso tra €. 52.001 ed
€. 260.000) in favore delle parti appellate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti dell' Pt_1 CP_1 Controparte_2
e , avverso la sentenza n. 534/22, pubblicata il 14.04.22, emessa dal
[...] Controparte_3
Tribunale di Catanzaro, così provvede:
a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore delle appellate che liquida, per ciascuna, in complessivi €. 4.997, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, previa distrazione in favore dell'avv. Andrea Gareri.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22.10.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott. Biagio Politano)