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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/06/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5895/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 5895/2022, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO DA
ricorrente e
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv.MENOZZI MARCO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria il 30.11.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta suddetta ditta con un contratto di lavoro a tempo determinato ed orario part- time nel periodo tra 01/06/2021 e il 31/05/2021, in qualità di impiegata con mansioni di addetta alla segreteria, inquadrata al livello 5° del CCNL del settore Metalmeccanici
Artigiani, chiedeva di accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso si era svolto, per l'intero periodo lavorativo, secondo un orario di 32 ore settimanali anziché le 20 ore settimanali previste dal contratto sottoscritto tra le parti nonché la condanna della al pagamento in suo favore della somma di € 6.179,55 a titolo Controparte_1
di differenze retributive oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo, nonché condanna al ristoro delle spese di lite..
La società convenuta si costituiva eccependo la correttezza delle retribuzioni erogate, l'assenza di lavoro straordinario e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice ammetteva la prova testimoniale.
Sulle conclusioni indicate in ricorso la causa veniva decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Nel merito, il ricorso non è fondato per i seguenti motivi.
La parte ricorrente rivendica lo svolgimento della prestazione con un orario superiore a quello contrattualmente previsto.
Le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria, però, a fronte della recisa negazione del datore di lavoro non hanno fornito sufficienti elementi per ritener fondata la tesi in ordine ai rientri nelle giornate del mercoledì e venerdì pomeriggio che il datore afferma essere avvenuto solo in caso di assenza di prestazione lavorativa la mattina sulla base delle esigenze concordate tre le parti.
Ed infatti, seppure l'orario previsto in contratto era quello dalle 9 alle 13 troppo scarne sono state le affermazioni dei testimoni escussi per poter ritenere con certezza che la ricorrente lavorasse tutte le settimane con l'orario rivendicato.
Il testimone ha dichiarato “Non ho mai lavorato per la Testimone_1
resistente. So che si trova a via Giusuè Carducci a Setteville. Sono amico di famiglia da qualche anno mi sembra 5. Non sono mai andato presso la resistente. Mi ha detto la ricorrente che ha lavorato li, giugno 2021 fino al 31 maggio 2022. Era segretaria.
Lavorava sia mezza giornata che la giornata piena dalle 9 alle 19:00. Controllavo le bambine della ricorrente da giugno fino a fine ottobre e le portavo a casa e aspettavo che lei tornasse dal lavoro. Quando è iniziata la scuola le accompagnavo tre volte a settimana a scuola.” La testimone ha riferito “Sono una conoscente della ricorrente da Tes_2
parecchi anni dal 2014 direi. Lei mi ha detto che ha lavorato alla Non sono mai CP_1
andata li. Io mi occupavo delle bambine perché lei era impegnata li e le andavo a prendere le bambine a scuola. Io dovevo stare con le bambine dalle 16 alle 19 in teoria ma arriva più tardi. Il lunedì mercoledì e venerdì da novembre 2021 fino a marzo
2022.”
Infine, , marito della ricorrente, ha confermato “ Lei faceva dal Testimone_3
lunedì al venerdì ed il tempo pieno il lunedì mercoledì e venerdì (iniziava alle 9 fino alle 13 poi dalle 15 alle 19): io lo so perché l'andavo a prendere e dovevo organizzarmi con la baby sitter. Io quando faceva il tempo pieno andavo sempre a prenderla. Sono entrata e lei era in ufficio a fare delle pratiche su una scrivania. era Testimone_1
il baby sitter e poi Non ricordo esattamente le date o gli anni.ADR i baby Tes_2
sitter andava a riprendere i bambini a scuola e ci stavano dalle 16 fino alle 19,00. Io intanto lavoravo per la e finivo per le 17,30. Dopo il baby sitter c'era Parte_2
mia suocera con i bambini.
Nessuna informazione utile è stata fornita dalla testimone . Testimone_4
I testimoni di parte resistente che hanno avuto una frequentazione del posto di lavoro hanno così riferito “Ho lavorato per dodici anni fino a sei mesi fa. Ho dato le dimissioni .Ero montatore di infissi, tende, pergo tende. Avevo orario dalle 8 alle 17 tutti i giorni tranne il weekend. La ricorrente era la segretaria quando non c'era CP_1
c'era lei. A volte la mattina stavano insieme quando faceva inserimento. La ricorrente veniva o la mattina o il pomeriggio. Solo se doveva recuperare un' assenza veniva tutto il giorno. Quando chiamavo a volte rispondeva lei a volte la Dopo le 17 capace CP_1
che restavo fino alle 18 per finire di mettere a posto e passavo alla segreteria. La ricorrente è arrivata a giugno 2021 ed è restata otto mesi e ha avuto covid e non tornava e poi non l'ho più vista” ) e “Conosco la ricorrente perché Persona_1
collaboro con che è la titolare della resistente. Io sono tecnico;
sono Controparte_1
assunto a prestazioni. Vado a seconda degli impegni mattina o pomeriggio dal 2014 e anche oggi. La ricorrente lavorava anche lei per la Ilma;
era segretaria la mattina 9 -13 e a volte 15-19. Non l'ho mai vista nella stessa giornata mattina e pomeriggio. Io andavo quasi tutti i giorni tre o quattro ore. Il sabato non andavo. Sono ex compagno della abbiamo due figlie. Il periodo della ricorrente era da giugno 2021 per un CP_1
semestre fino a febbraio e poi 4 mesi di malattia e a maggio scadeva il contratto rinnovato” ( .” Parte_3
Ebbene tenuto conto che i testimoni della ricorrente non hanno avuto conoscenza diretta dell'attività di lavoro della ricorrente e che il marito della stessa e l'ex compagno della titolare della resistente sono i testimoni meno attendibili ed hanno per lo più confermato la tesi delle parti da cui sono stati citati ( peraltro il marito della ricorrente non ha accompagnato al ricorrente la mattina ma ha potuto solo riprenderla il pomeriggio), la testimonianza di appare quella più precisa e Persona_1
attendibile considerato che trattavasi di ex collega di lavoro che ha dato le dimissioni e per questo non ha interessi coincidenti con quelli della parte resistente al buone sito del giudizio.
Risulta quindi confermata la tesi datoriale secondo cui la ricorrente alternava le mattine ai pomeriggi.
Le spese di lite, stante la previsione di un diverso orario nel contratto formalizzato tra le parti, sono compensate per la metà; la restante metà è posta a carico della parte resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
compensa per la metà le spese di lite;
condanna la ricorrente al rimborso dei compensi professionali di avvocato che liquida in € 1.350,00 oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente.
Tivoli, il 11.06.2025
Il giudice
RO RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 5895/2022, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO DA
ricorrente e
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv.MENOZZI MARCO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria il 30.11.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta suddetta ditta con un contratto di lavoro a tempo determinato ed orario part- time nel periodo tra 01/06/2021 e il 31/05/2021, in qualità di impiegata con mansioni di addetta alla segreteria, inquadrata al livello 5° del CCNL del settore Metalmeccanici
Artigiani, chiedeva di accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso si era svolto, per l'intero periodo lavorativo, secondo un orario di 32 ore settimanali anziché le 20 ore settimanali previste dal contratto sottoscritto tra le parti nonché la condanna della al pagamento in suo favore della somma di € 6.179,55 a titolo Controparte_1
di differenze retributive oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo, nonché condanna al ristoro delle spese di lite..
La società convenuta si costituiva eccependo la correttezza delle retribuzioni erogate, l'assenza di lavoro straordinario e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice ammetteva la prova testimoniale.
Sulle conclusioni indicate in ricorso la causa veniva decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Nel merito, il ricorso non è fondato per i seguenti motivi.
La parte ricorrente rivendica lo svolgimento della prestazione con un orario superiore a quello contrattualmente previsto.
Le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria, però, a fronte della recisa negazione del datore di lavoro non hanno fornito sufficienti elementi per ritener fondata la tesi in ordine ai rientri nelle giornate del mercoledì e venerdì pomeriggio che il datore afferma essere avvenuto solo in caso di assenza di prestazione lavorativa la mattina sulla base delle esigenze concordate tre le parti.
Ed infatti, seppure l'orario previsto in contratto era quello dalle 9 alle 13 troppo scarne sono state le affermazioni dei testimoni escussi per poter ritenere con certezza che la ricorrente lavorasse tutte le settimane con l'orario rivendicato.
Il testimone ha dichiarato “Non ho mai lavorato per la Testimone_1
resistente. So che si trova a via Giusuè Carducci a Setteville. Sono amico di famiglia da qualche anno mi sembra 5. Non sono mai andato presso la resistente. Mi ha detto la ricorrente che ha lavorato li, giugno 2021 fino al 31 maggio 2022. Era segretaria.
Lavorava sia mezza giornata che la giornata piena dalle 9 alle 19:00. Controllavo le bambine della ricorrente da giugno fino a fine ottobre e le portavo a casa e aspettavo che lei tornasse dal lavoro. Quando è iniziata la scuola le accompagnavo tre volte a settimana a scuola.” La testimone ha riferito “Sono una conoscente della ricorrente da Tes_2
parecchi anni dal 2014 direi. Lei mi ha detto che ha lavorato alla Non sono mai CP_1
andata li. Io mi occupavo delle bambine perché lei era impegnata li e le andavo a prendere le bambine a scuola. Io dovevo stare con le bambine dalle 16 alle 19 in teoria ma arriva più tardi. Il lunedì mercoledì e venerdì da novembre 2021 fino a marzo
2022.”
Infine, , marito della ricorrente, ha confermato “ Lei faceva dal Testimone_3
lunedì al venerdì ed il tempo pieno il lunedì mercoledì e venerdì (iniziava alle 9 fino alle 13 poi dalle 15 alle 19): io lo so perché l'andavo a prendere e dovevo organizzarmi con la baby sitter. Io quando faceva il tempo pieno andavo sempre a prenderla. Sono entrata e lei era in ufficio a fare delle pratiche su una scrivania. era Testimone_1
il baby sitter e poi Non ricordo esattamente le date o gli anni.ADR i baby Tes_2
sitter andava a riprendere i bambini a scuola e ci stavano dalle 16 fino alle 19,00. Io intanto lavoravo per la e finivo per le 17,30. Dopo il baby sitter c'era Parte_2
mia suocera con i bambini.
Nessuna informazione utile è stata fornita dalla testimone . Testimone_4
I testimoni di parte resistente che hanno avuto una frequentazione del posto di lavoro hanno così riferito “Ho lavorato per dodici anni fino a sei mesi fa. Ho dato le dimissioni .Ero montatore di infissi, tende, pergo tende. Avevo orario dalle 8 alle 17 tutti i giorni tranne il weekend. La ricorrente era la segretaria quando non c'era CP_1
c'era lei. A volte la mattina stavano insieme quando faceva inserimento. La ricorrente veniva o la mattina o il pomeriggio. Solo se doveva recuperare un' assenza veniva tutto il giorno. Quando chiamavo a volte rispondeva lei a volte la Dopo le 17 capace CP_1
che restavo fino alle 18 per finire di mettere a posto e passavo alla segreteria. La ricorrente è arrivata a giugno 2021 ed è restata otto mesi e ha avuto covid e non tornava e poi non l'ho più vista” ) e “Conosco la ricorrente perché Persona_1
collaboro con che è la titolare della resistente. Io sono tecnico;
sono Controparte_1
assunto a prestazioni. Vado a seconda degli impegni mattina o pomeriggio dal 2014 e anche oggi. La ricorrente lavorava anche lei per la Ilma;
era segretaria la mattina 9 -13 e a volte 15-19. Non l'ho mai vista nella stessa giornata mattina e pomeriggio. Io andavo quasi tutti i giorni tre o quattro ore. Il sabato non andavo. Sono ex compagno della abbiamo due figlie. Il periodo della ricorrente era da giugno 2021 per un CP_1
semestre fino a febbraio e poi 4 mesi di malattia e a maggio scadeva il contratto rinnovato” ( .” Parte_3
Ebbene tenuto conto che i testimoni della ricorrente non hanno avuto conoscenza diretta dell'attività di lavoro della ricorrente e che il marito della stessa e l'ex compagno della titolare della resistente sono i testimoni meno attendibili ed hanno per lo più confermato la tesi delle parti da cui sono stati citati ( peraltro il marito della ricorrente non ha accompagnato al ricorrente la mattina ma ha potuto solo riprenderla il pomeriggio), la testimonianza di appare quella più precisa e Persona_1
attendibile considerato che trattavasi di ex collega di lavoro che ha dato le dimissioni e per questo non ha interessi coincidenti con quelli della parte resistente al buone sito del giudizio.
Risulta quindi confermata la tesi datoriale secondo cui la ricorrente alternava le mattine ai pomeriggi.
Le spese di lite, stante la previsione di un diverso orario nel contratto formalizzato tra le parti, sono compensate per la metà; la restante metà è posta a carico della parte resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
compensa per la metà le spese di lite;
condanna la ricorrente al rimborso dei compensi professionali di avvocato che liquida in € 1.350,00 oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente.
Tivoli, il 11.06.2025
Il giudice
RO RI