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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19066/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19066/2016 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
SCIDDURLO MARCO e , con elezione di domicilio in VIA BARONE, 2/A MOLA DI BARI presso l'avv. SCIDDURLO MARCO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
avv. MOLA GIAMBATTISTA e , con elezione di domicilio in VIA A. GRAMSCI N. 169
70042 MOLA DI BARI, presso l'avv. MOLA GIAMBATTISTA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 10/03/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 6 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima. ATTO
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2016, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
onvenivano in giudizio l'
[...] Controparte_2
per sentirla condannare al risarcimento dei danni causati agli attori in conseguenza
[...]
del furto subito nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio 2015, per le responsabilità e/o le inadempienze del convenuto per omessa e/o inadeguata e/o insufficiente e/o negligente attività di vigilanza.
Gli attori esponevano che il sig. era proprietario di un deposito Parte_1
agricolo sito in Mola di Bari alla c.da Brenca, identificato in catasto terreni al fg. 37 p.lla
69 sub 3, e che dall'anno 1967 si associava al Controparte_2
per il controllo e la vigilanza dei propri beni. Nel 2013 il sig.
[...] Parte_1
donava il suddetto deposito agricolo al figlio Il deposito era utilizzato da Pt_2
entrambi per la custodia di attrezzi e beni agricoli ed era dotato dal 2009 di un sistema di radio-allarme collegato con la centrale delle Guardie Campestri.
Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2015, alcuni malviventi, dopo aver forzato il lucchetto del cancello di recinzione del fondo agricolo, rompevano la serratura della porta del deposito e vi si introducevano per derubare macchine, attrezzi e beni agricoli ivi custoditi. Il sistema d'allarme entrava regolarmente in funzione, ma la guardia campestre , intervenuta sul posto, non si avvedeva dell'effrazione e Parte_3
comunicava alla centrale di non far intervenire altra pattuglia, ritenendo che fosse "tutto in ordine". I ladri potevano così agire indisturbati per tutta la notte, asportando beni per un valore complessivo di € 6.527,00, oltre a causare danni per riparazioni pari a €
901,45.
Si costituiva l convenuta eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione del CP_2
Giudice italiano per l'esistenza di una clausola statutaria che attribuiva la competenza ad un collegio di probiviri, nonché il difetto di legittimazione attiva del sig. Parte_2
n quanto non associato. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda.
[...]
Venivano escussi i testi indicati dalla parte attrice, che confermavano tutti i capitoli di prova relativi alla presenza dei beni nel capannone, alle modalità del furto e alle negligenze della vigilanza.
pagina 2 di 6 All'esito dell'istruttoria la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
In via preliminare
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione
La convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, invocando l'art. 38 dello Statuto dell' che prevede la competenza di un collegio di tre CP_2
Probiviri per tutte le controversie tra associati e l' . CP_2
L'eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 102 della Costituzione, "la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari" e, secondo l'art. 1 c.p.c., "la giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari".
La clausola statutaria in questione ha valenza meramente endoassociativa e può riguardare esclusivamente controversie relative a deliberazioni dell'associazione, come chiarisce il secondo comma dell'art. 38 dello statuto che prevede il ricorso al Collegio
"nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia", riferendosi evidentemente ad atti associativi.
Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto un risarcimento danni per inadempimento contrattuale e non l'opposizione a deliberazioni associative. Inoltre, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta risarcitoria (pervenuta il 23.03.2015),
l'eventuale competenza del Collegio dei Probiviri sarebbe comunque venuta meno.
Sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. Parte_2
La convenuta eccepisce il difetto di legittimazione attiva del sig. in Parte_2
quanto non associato al . CP_2
L'eccezione è infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legitimatio ad causam consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte. Il sig. è titolare di un proprio Parte_2
diritto al risarcimento dei danni subiti dalla sottrazione di propri beni e per le spese sostenute per riparazioni, indipendentemente dalla sua qualità di associato.
Come stabilito dalla Cassazione, l'istituto di vigilanza è tenuto al risarcimento dei danni sia per i beni di proprietà del contraente, sia per quelli di proprietà dei componenti della sua famiglia che per i beni di proprietà di terzi nei confronti dei quali il contraente possa essere chiamato a rispondere.
pagina 3 di 6 Nel merito
È pacifico che il sig. era associato al dal 1967 e che il Parte_1 CP_2
deposito agricolo era sottoposto a vigilanza diurna e notturna, dotato dal 2009 di sistema di radio-allarme collegato alla centrale operativa.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, l'obbligazione dell'istituto di vigilanza privata è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto il furto non costituisce ex se prova della responsabilità dell'istituto, il quale risponde solo per omessa diligenza ex art. 1176 co. 2 c.c. e sempre che sussista un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno.
Dall'istruttoria è emerso che: nella notte del 21 gennaio 2015 il sistema di radio-allarme si attivava regolarmente;
la guardia campestre interveniva sul posto Parte_3
alle ore 1:00 circa;
la guardia si limitava ad un controllo superficiale dall'esterno, puntando il faro dell'auto verso la porta del capannone;
non si avvedeva dell'effrazione del lucchetto del cancello di recinzione;
non si avvedeva della rottura della serratura della porta del deposito;
non si avvedeva della presenza dei ladri all'interno; comunicava alla centrale che era "tutto in ordine" e che non era necessario l'intervento di altra pattuglia;
non effettuava ulteriori controlli per il resto della notte;
contrariamente alla prassi consolidata, non contattava telefonicamente i sig.ri Pt_2
per segnalare l'attivazione dell'allarme.
L'istituto di vigilanza è responsabile quando, in presenza di plurime anomalie, effettua controlli superficiali dei luoghi senza rilevare le evidenti tracce di intrusione, sottovaluta circostanze sospette e non adotta le necessarie cautele. (Tribunale civile Bergamo sentenza n. 237 del 7 febbraio 2023)
È provato che i ladri hanno agito per diverse ore, utilizzando una gru per sollevare attrezzi pesanti e lasciando tracce evidenti sul terreno. Le modalità del furto dimostrano che un controllo diligente avrebbe certamente consentito di rilevare l'effrazione e impedire o interrompere l'azione criminosa.
Come chiarito dalla giurisprudenza, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno. Nel caso di specie, tale nesso è chiaramente dimostrato dalla negligenza della guardia e dalla durata prolungata dell'azione criminosa.
pagina 4 di 6 Secondo l'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria, limitandosi a sostenere che la guardia aveva effettuato il controllo previsto. Tuttavia, è dimostrato che tale controllo è stato del tutto inadeguato e negligente.
È stata provata la presenza nel capannone dei beni elencati in atti e la loro sottrazione.
Per quanto riguarda la quantificazione del valore, come stabilito dalla Cassazione, non è del tutto imputabile a colpa del danneggiato il fatto che non sia stata fornita la prova specifica del valore degli oggetti sottratti, prova che avrebbe richiesto la predisposizione di un inventario preciso.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che prevede che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa", si procede alla liquidazione equitativa del danno.
Considerando la natura e la tipologia dei beni sottratti (attrezzi agricoli), le testimonianze rese e la documentazione prodotta, si ritiene equo quantificare il danno per i beni non recuperati in € 3.000,00.
La domanda delle parti attrici va accolta.
Per quanto riguarda le spese di lite seguono il principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la responsabilità dell' Controparte_2
per omessa e/o inadeguata e/o negligente attività di vigilanza che ha determinato
[...]
e/o consentito la realizzazione del furto presso il capannone del sig. Parte_2
nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio 2015;
CONDANNA l a risarcire ai Controparte_2 sigg.ri e la somma di € 3.000,00 per i beni sottratti Parte_1 Parte_2
e non recuperati;
CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €
2.540,00 per compensi professionali ed €. 264 per spese, oltre accessori di legge15 % pagina 5 di 6 per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Marco Sciddurlo.
Bari, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19066/2016 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
SCIDDURLO MARCO e , con elezione di domicilio in VIA BARONE, 2/A MOLA DI BARI presso l'avv. SCIDDURLO MARCO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
avv. MOLA GIAMBATTISTA e , con elezione di domicilio in VIA A. GRAMSCI N. 169
70042 MOLA DI BARI, presso l'avv. MOLA GIAMBATTISTA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 10/03/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 6 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima. ATTO
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2016, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
onvenivano in giudizio l'
[...] Controparte_2
per sentirla condannare al risarcimento dei danni causati agli attori in conseguenza
[...]
del furto subito nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio 2015, per le responsabilità e/o le inadempienze del convenuto per omessa e/o inadeguata e/o insufficiente e/o negligente attività di vigilanza.
Gli attori esponevano che il sig. era proprietario di un deposito Parte_1
agricolo sito in Mola di Bari alla c.da Brenca, identificato in catasto terreni al fg. 37 p.lla
69 sub 3, e che dall'anno 1967 si associava al Controparte_2
per il controllo e la vigilanza dei propri beni. Nel 2013 il sig.
[...] Parte_1
donava il suddetto deposito agricolo al figlio Il deposito era utilizzato da Pt_2
entrambi per la custodia di attrezzi e beni agricoli ed era dotato dal 2009 di un sistema di radio-allarme collegato con la centrale delle Guardie Campestri.
Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2015, alcuni malviventi, dopo aver forzato il lucchetto del cancello di recinzione del fondo agricolo, rompevano la serratura della porta del deposito e vi si introducevano per derubare macchine, attrezzi e beni agricoli ivi custoditi. Il sistema d'allarme entrava regolarmente in funzione, ma la guardia campestre , intervenuta sul posto, non si avvedeva dell'effrazione e Parte_3
comunicava alla centrale di non far intervenire altra pattuglia, ritenendo che fosse "tutto in ordine". I ladri potevano così agire indisturbati per tutta la notte, asportando beni per un valore complessivo di € 6.527,00, oltre a causare danni per riparazioni pari a €
901,45.
Si costituiva l convenuta eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione del CP_2
Giudice italiano per l'esistenza di una clausola statutaria che attribuiva la competenza ad un collegio di probiviri, nonché il difetto di legittimazione attiva del sig. Parte_2
n quanto non associato. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda.
[...]
Venivano escussi i testi indicati dalla parte attrice, che confermavano tutti i capitoli di prova relativi alla presenza dei beni nel capannone, alle modalità del furto e alle negligenze della vigilanza.
pagina 2 di 6 All'esito dell'istruttoria la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
In via preliminare
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione
La convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, invocando l'art. 38 dello Statuto dell' che prevede la competenza di un collegio di tre CP_2
Probiviri per tutte le controversie tra associati e l' . CP_2
L'eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 102 della Costituzione, "la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari" e, secondo l'art. 1 c.p.c., "la giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari".
La clausola statutaria in questione ha valenza meramente endoassociativa e può riguardare esclusivamente controversie relative a deliberazioni dell'associazione, come chiarisce il secondo comma dell'art. 38 dello statuto che prevede il ricorso al Collegio
"nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia", riferendosi evidentemente ad atti associativi.
Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto un risarcimento danni per inadempimento contrattuale e non l'opposizione a deliberazioni associative. Inoltre, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta risarcitoria (pervenuta il 23.03.2015),
l'eventuale competenza del Collegio dei Probiviri sarebbe comunque venuta meno.
Sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. Parte_2
La convenuta eccepisce il difetto di legittimazione attiva del sig. in Parte_2
quanto non associato al . CP_2
L'eccezione è infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legitimatio ad causam consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte. Il sig. è titolare di un proprio Parte_2
diritto al risarcimento dei danni subiti dalla sottrazione di propri beni e per le spese sostenute per riparazioni, indipendentemente dalla sua qualità di associato.
Come stabilito dalla Cassazione, l'istituto di vigilanza è tenuto al risarcimento dei danni sia per i beni di proprietà del contraente, sia per quelli di proprietà dei componenti della sua famiglia che per i beni di proprietà di terzi nei confronti dei quali il contraente possa essere chiamato a rispondere.
pagina 3 di 6 Nel merito
È pacifico che il sig. era associato al dal 1967 e che il Parte_1 CP_2
deposito agricolo era sottoposto a vigilanza diurna e notturna, dotato dal 2009 di sistema di radio-allarme collegato alla centrale operativa.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, l'obbligazione dell'istituto di vigilanza privata è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto il furto non costituisce ex se prova della responsabilità dell'istituto, il quale risponde solo per omessa diligenza ex art. 1176 co. 2 c.c. e sempre che sussista un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno.
Dall'istruttoria è emerso che: nella notte del 21 gennaio 2015 il sistema di radio-allarme si attivava regolarmente;
la guardia campestre interveniva sul posto Parte_3
alle ore 1:00 circa;
la guardia si limitava ad un controllo superficiale dall'esterno, puntando il faro dell'auto verso la porta del capannone;
non si avvedeva dell'effrazione del lucchetto del cancello di recinzione;
non si avvedeva della rottura della serratura della porta del deposito;
non si avvedeva della presenza dei ladri all'interno; comunicava alla centrale che era "tutto in ordine" e che non era necessario l'intervento di altra pattuglia;
non effettuava ulteriori controlli per il resto della notte;
contrariamente alla prassi consolidata, non contattava telefonicamente i sig.ri Pt_2
per segnalare l'attivazione dell'allarme.
L'istituto di vigilanza è responsabile quando, in presenza di plurime anomalie, effettua controlli superficiali dei luoghi senza rilevare le evidenti tracce di intrusione, sottovaluta circostanze sospette e non adotta le necessarie cautele. (Tribunale civile Bergamo sentenza n. 237 del 7 febbraio 2023)
È provato che i ladri hanno agito per diverse ore, utilizzando una gru per sollevare attrezzi pesanti e lasciando tracce evidenti sul terreno. Le modalità del furto dimostrano che un controllo diligente avrebbe certamente consentito di rilevare l'effrazione e impedire o interrompere l'azione criminosa.
Come chiarito dalla giurisprudenza, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno. Nel caso di specie, tale nesso è chiaramente dimostrato dalla negligenza della guardia e dalla durata prolungata dell'azione criminosa.
pagina 4 di 6 Secondo l'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria, limitandosi a sostenere che la guardia aveva effettuato il controllo previsto. Tuttavia, è dimostrato che tale controllo è stato del tutto inadeguato e negligente.
È stata provata la presenza nel capannone dei beni elencati in atti e la loro sottrazione.
Per quanto riguarda la quantificazione del valore, come stabilito dalla Cassazione, non è del tutto imputabile a colpa del danneggiato il fatto che non sia stata fornita la prova specifica del valore degli oggetti sottratti, prova che avrebbe richiesto la predisposizione di un inventario preciso.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che prevede che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa", si procede alla liquidazione equitativa del danno.
Considerando la natura e la tipologia dei beni sottratti (attrezzi agricoli), le testimonianze rese e la documentazione prodotta, si ritiene equo quantificare il danno per i beni non recuperati in € 3.000,00.
La domanda delle parti attrici va accolta.
Per quanto riguarda le spese di lite seguono il principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la responsabilità dell' Controparte_2
per omessa e/o inadeguata e/o negligente attività di vigilanza che ha determinato
[...]
e/o consentito la realizzazione del furto presso il capannone del sig. Parte_2
nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio 2015;
CONDANNA l a risarcire ai Controparte_2 sigg.ri e la somma di € 3.000,00 per i beni sottratti Parte_1 Parte_2
e non recuperati;
CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €
2.540,00 per compensi professionali ed €. 264 per spese, oltre accessori di legge15 % pagina 5 di 6 per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Marco Sciddurlo.
Bari, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6