Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 02/04/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 69/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
RI TORRI Presidente Fabio GALEFFI Consigliere AL LONGO Consigliere relatore Giovanni COMITE Consigliere Beatrice MENICON I Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 61496 del ruolo generale, proposto dalla
- Procura regionale presso la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in persona del Procuratore regionale;
Appellante contro
- ditta individuale RE IL, P.iva: 06125220480, esercente l’attività di “noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri”, con luogo d’esercizio in LI e IS RN (Fi), via Lando Conti nr. 7, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, presso la pec:
filg12023@procedurepec.com.
Appellato avverso
la sentenza n. 12/2024 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale regionale per l’Umbria, depositata il 18/3/2024 e notificata il 27/3/2024;
VISTO l’atto di appello, ESAMINATI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI all’udienza del giorno 5 marzo 2026, con l’ausilio del segretario di udienza dott.ssa Colonnello Simonetta, il relatore Cons. AL Longo e il V.P.G. Cerioni Fabrizio per la parte pubblica.
Svolgimento del processo A seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza svolta nei confronti della ditta individuale “LI IL, esercente l’attività di “noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri”, sarebbe emerso che in data 8 luglio 2020 il Sig. LI avrebbe inserito nel sistema di interscambio “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate 30 fatture in “regime di Margine” ex artt. 36 ss. del d.l. n. 41/1995 per cessione a soggetti privati di autoveicoli usati, tutte datate al mese di aprile 2019, nonché che il successivo 9 luglio 2020 il medesimo Sig.
LI avrebbe trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’istanza di contributo a fondo perduto ex art. 25 del d.l. n. 34/2020, indicando di aver realizzato nel mese di aprile 2019 un fatturato pari a euro 1.320.593,00 e nel mese di aprile 2020 un fatturato pari a euro 1.182,00.
Conseguentemente, il sig. LI percepiva detto contributo di euro 131.941,00 pari al 10% della differenza tra il fatturato aziendale del mese di aprile 2019 pari ad € 1.320.593,00 e quello del fatturato relativo al mese di aprile 2020 pari ad € 1.182,00.
Tuttavia, in occasione della suddetta verifica fiscale, la Guardia di finanza non rinveniva le predette 30 fatture del mese di aprile 2019, né risultavano corrispondenti pagamenti delle liquidazioni periodiche dell’IVA. Inoltre, le 10 persone fisiche indicati come acquirenti privati, tutte residenti o originarie del territorio campano, hanno dichiarato di non conoscere il Sig. LI, né risultavano proprietari di autovetture immatricolate nel periodo interessato, così come risultavano fittizi anche gli indirizzi di residenza degli stessi indicati dal Sig. LI.
In data 21 febbraio 2023 la Procura regionale formalizzava l’invito a dedurre nei confronti della ditta individuale RE IL, P.IVA: 06125220480 esercente l’attività di "noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri”, con luogo di esercizio in LI e IS RN
(FI), via Lando Conti nr. 7, nella persona del suo legale rappresentante LI IL, nato a [...] il [...] e residente a LI e IS RN (FI), via Spartaco Lavagnini nr. 22 - codice fiscale: [...], titolare della ditta individuale, in relazione alla predetta fattispecie di danno erariale.
L’invito a dedurre veniva notificato il giorno 21 febbraio 2023 all’indirizzo PEC della ditta individuale filg12023@procedurepec.com, mentre in data 23 febbraio 2023 il funzionario dell’UNEP presso la Corte d’Appello di Firenze predisponeva la relazione in cui attestava l’esito negativo del tentativo di notifica a mani del Sig. LI all’indirizzo LI e IS RN, via Lando Conti nr. 7 (quindi, presso la sede della ditta individuale) con causale “omessa notifica in sconosciuto”.
Il successivo 7 marzo 2023 la Procura regionale incaricava l’UNEP presso la Corte d’Appello di Firenze di eseguire la notifica, a mani proprie, oppure, in caso dell’esito negativo delle ricerche svolte, ex art.
143 c.p.c. presso l’indirizzo di residenza del Sig. LI in via Spartaco Lavagnini n. 22, LI e IS RN (FI). In data 8 marzo 2023 il funzionario dell’UNEP predisponeva la relazione in cui attestava l’esito negativo del tentativo di notifica all’indirizzo di residenza del Sig. LI, precisando che da informazioni assunte il destinatario risultava abitare al predetto indirizzo fino ai 2 o 3 anni precedenti, ma che successivamente era “trasferito e di fatto irreperibile”. Pertanto, il successivo 10 marzo 2023 il funzionario dell’UNEP eseguiva la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., depositando una copia dell’atto presso la casa comunale di LI e IS RN.
Preso atto che il convenuto non aveva presentato deduzioni difensive né aveva chiesto di essere ascoltato, in data 19 aprile 2023 la Procura regionale depositava presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale l’atto di citazione in epigrafe, sostenendo la sussistenza di tutti gli estremi per chiamare a rispondere la ditta a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale.
Successivamente, in data 8 maggio 2023, la Procura regionale depositava anche la visura camerale da cui risultava che con il provvedimento n. 1/2023 del 4 gennaio 2023 (iscritto in data 5 gennaio 2023) il Tribunale di Firenze dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale RE IL, nominando quale curatore la Dott.ssa Ilaria Fani.
Sempre in data 8 maggio 2023, l’atto di citazione, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, veniva notificato allo stesso indirizzo PEC dell’invito a dedurre, filg12023@procedurepec.com, che dalla visura camerale dell’impresa individuale “LI IL, depositata in pari data, risultava corrispondente alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale.
Orbene, la sentenza impugnata, constatata l’assenza del convenuto all’udienza di discussione, rilevato che la ditta individuale era stata assoggettata a liquidazione giudiziale (con nomina del curatore) ed esaminate ex officio le attività di notifica dell’atto di citazione (l’atto introduttivo era rivolto alla ditta individuale), ha dichiarato improcedibile l’atto di citazione in quanto:
a) l’art. 142, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019 prevede che “la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale”
2) l’art. 143, rubricato “rapporti processuali” detta la seguente disciplina: “1. nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore. 2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge. 3. L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice”.
c) Pertanto, secondo il giudice di primo grado, deve ritenersi pacifico che l’atto di citazione nei confronti di una ditta individuale in liquidazione giudiziale avrebbe dovuto essere proposto avverso l’impresa individuale ma in persona del curatore, quale unico soggetto munito della legittimazione processuale a norma dell’art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 143/2019.
d) non può, nella specie, darsi luogo ad interruzione del processo, in quanto detto istituto presuppone che il giudizio sia validamente instaurato;
6) la notifica dell’atto di citazione a soggetto privo della capacità processuale è da considerarsi non nulla, ma giuridicamente inesistente, nonostante l’atto sia comunque pervenuto nella disponibilità del curatore in quanto la notifica è stata indirizzata alla pec della procedura concorsuale, poiché comunque sia l’invito a dedurre sia il successivo atto di citazione erano formalmente rivolti alla ditta individuale “LI IL “nella persona del suo legale rappresentante LI IL… titolare della ditta individuale”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Procura regionale, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 91, comma 3, c.g.c. dell'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019.
In sostanza, la Procura appellante ha sostenuto l’erroneità della sentenza impugnata in quanto è stata correttamente indicata nell’atto di citazione l'impresa individuale responsabile dell'illecito erariale
(identificandola con le relative denominazione e partita iva) e tenuto conto che l’atto introduttivo è stato correttamente notificato via pec alla curatela dell'impresa stessa, circostanza quest’ultima che renderebbe irrilevante la mancata indicazione della curatela medesima nell’atto introduttivo.
Peraltro, la Procura regionale ha osservato che la formula lessicale
"nella persona del curatore", in caso di evocazione di un'impresa individuale in liquidazione giudiziale, non risulti imposta da alcuna norma: né dall'art. 86 c.g.c., che prevede l'indicazione dell'organo o ufficio titolare della rappresentanza in giudizio esclusivamente per le persone giuridiche (con previsione, a tutto voler concedere, estensibile agli enti collettivi o ai centri di imputazione soggettiva diversi dalle persone fisiche e non certo alle imprese individuali, prive di struttura organizzativa), né dall'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019, che si limita a prevedere la legittimazione a stare in giudizio del fallito tramite il curatore, senza imporre particolari formule introduttive o sacramentali da inserire nella vocatio in ius degli atti introduttivi di giudizio.
Il curatore, infatti, sta sempre in giudizio non in proprio, ma in nome e per conto dell'impresa fallita; pertanto, è quest'ultima che viene convenuta in giudizio (e non certo il curatore in proprio), seppur con notifica da effettuarsi presso il curatore; ciò che, nel giudizio di primo grado all'esame, è stato correttamente effettuato, sia sul versante della vocatio in ius contenuta nell'atto di citazione, che per quanto attiene alla notifica dell'atto stesso.
Peraltro, la Procura regionale ha sostenuto che, anche a voler accedere alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure, il giudice, in ossequio a ferma giurisprudenza sul punto (ex multis, Corte dei conti, Sezione Giur. le per la Regione Lombardia, ordinanza 13 luglio 2021, n. 67), avrebbe potuto dichiarare la nullità della citazione per omessa identificazione del convenuto (art. 86, comma 3 c.g.c.), disponendone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio (art. 86, comma 4 del codice di rito).
La Procura regionale ha, quindi, concluso chiedendo che il giudice di appello accolga il gravame e, in conformità all’art. 199, comma 2, c.g.c.,
annulli l’impugnata sentenza, con rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio sul merito, ovvero, in via gradata, riformi la pronuncia nella parte in cui non dispone la rinnovazione dell’atto di citazione.
All’udienza del 5 marzo 2026, la Procura generale ha richiamato le argomentazioni dell’appello, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
DIRITTO
[1] Per come già esposto, la sentenza gravata ha dichiarato l’improcedibilità della domanda attorea considerato che l’atto di citazione (così come il precedente invito a dedurre), unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, era testualmente indirizzato alla ditta individuale in persona del suo titolare Sig. IL LI, sebbene notificato all’indirizzo pec della curatela fallimentare
(risultante dalla visura camerale), notifica ritenuta inesistente dal giudice di primo grado.
In particolare, la sentenza gravata ha fatto riferimento agli articoli 142, comma 1, e soprattutto 143 del d.lgs. n. 14/2019 rubricato “rapporti processuali”, ove si prevede che “1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore. 2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge. 3. L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice”.
Secondo il giudice di prime cure, la notifica dell’atto di citazione a soggetto privo della capacità processuale sarebbe da considerare non nulla, ma giuridicamente inesistente, nonostante l’atto sia comunque pervenuto nella disponibilità del curatore in quanto la notifica è stata indirizzata alla pec della procedura concorsuale, poiché comunque sia l’invito a dedurre sia il successivo atto di citazione erano formalmente rivolti alla ditta individuale “LI IL “nella persona del suo legale rappresentante LI IL… titolare della ditta individuale”.
[2] In proposito, occorre innanzitutto premettere, in via generale, che, come noto, la ditta (rectius: impresa) individuale “non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale”(Cass. civ., Sez. lavoro, 13/02/2006, n.
3052; in termini: Cass. civ., Sez. III, 19/04/2010, n. 9260; Cass. civ. Sez.
V Sent., 09/12/2008, n. 28888; Cass. civ. Sez. III, 17/01/2007, n. 977).
Dunque, sul terreno sostanziale e della responsabilità patrimoniale,
<<non vi è diversità tra colui che viene indicato come titolare di una
“ditta” (o, rectius, “impresa”) individuale ed il medesimo come persona fisica, visto che, per scolastica nozione, quella non ha alcuna autonomia patrimoniale ed il primo si risolve nel secondo, senza possibilità di tenere distinti, in capo al medesimo soggetto, i rapporti a lui facenti capo quale imprenditore e quelli estranei all’impresa>>
(sez III Civile 3 febbraio – 24 marzo 2011, n. 6734).
Con riguardo alla disciplina “fallimentare”, pare appena il caso di sottolineare che questa non riconosce al curatore un’autonoma soggettività rispetto all’impresa, ma gli attribuisce, quale corollario del c.d. spossessamento, la capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i «rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento», nei quali, infatti, «sta in giudizio il curatore», cui la legge attribuisce una legittimazione processuale (attiva e passiva)
“riservata” o “esclusiva”, operante per tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali che il curatore è chiamato a gestire.
Il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale conserva, dunque, un’autonoma legittimazione sostanziale e processuale relativamente ai rapporti di natura personale o patrimoniale non compresi nel fallimento, nonché, seppure in via residuale e nelle eccezioni previste dall’ordinamento, anche con riguardo ai rapporti d’impresa (v. art.
143, comma 2, del d.lgs. n. 14/2019; cfr., di recente, Cass. sent.
n.30732/2025).
In definitiva, dunque, con riguardo al caso di specie, si osserva che il sig. IL LI rimane l’unico soggetto giuridico (“persona”) cui sarebbe imputabile l’obbligo risarcitorio azionato dalla Procura regionale.
[3] Tanto premesso, osserva preliminarmente il Collegio, con specifico riguardo al regime dell’invalidità dell’attività notificatoria in questione, come la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia sottolineato (Cass. sent. n. 1684/2018) che “ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, D.L. n. 185 del 2008, ex art. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009 (come novellata dalla L.
n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 5 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), e che, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass.
n. 31 del 2017)”.
Orbene, nel caso di specie l’atto di citazione è stato notificato proprio nell’indirizzo pubblico informatico filg12023@procedurepec.com.,
peraltro riferito proprio alla procedura concorsuale della ditta LI, in ossequio (circostanza non contestata nella sentenza gravata) alla disciplina generale (cfr: Cass. ord. n. 1615/2025) sulle notificazioni degli atti civili (v. art. 16 ter del d. l. n. 179/2012, convertito con modificazioni in I. n. 221 del 2012 e ss.mm.; art. 149 bis c.p.c.; art. 3 bis della legge n. 53/1994).
[4] Tanto precisato, occorre, avuto riguardo alle motivazioni della sentenza gravata, richiamare la disciplina generale in materia di invalidità delle notificazioni, per come ricostruita dalla ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha recentemente circoscritto in via interpretativa le ipotesi in cui possa predicarsi un vizio di inesistenza delle notificazioni.
In particolare, la Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n.
n. 14916/2016 (con orientamento ormai consolidato) ha ricostruito i seguenti principi di diritto:
- "L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtu' dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa";
- "Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata
(anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ".
Orbene, con riguardo al caso di specie, osserva il Collegio che la notifica in questione non risulta priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, essendo stata effettuata da soggetto qualificato e a ciò abilitato dalla legge ed essendo stata regolarmente consegnata all’indirizzo pec di destinazione, evidentemente ricollegabile al convenuto (e alla curatela dell’impresa individuale).
Peraltro, proprio in applicazione dei suddetti principi alla materia fallimentare, la Corte di cassazione ha recentemente affermato (ord. n.
34371/2023) che “qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento
della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del debitore che sia stato assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione (Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12785; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 8624; Cass., Sez.
VI, 7 giugno 2012, n. 9281; Cass., Sez. V, 9 aprile 2008, n. 9214; Cass., Sez.
II, 29 marzo 2006, n. 7252), dovendo la notifica essere effettuata «presso il domicilio dell'organo pubblico cui spetta la rappresentanza della stessa»
(Cass., Sez. V, 23 marzo 2007, n. 7161)”.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto inesistente la suddetta notifica dichiarando conseguentemente improcedibile il ricorso, non abbia fatto buon governo dei suddetti principi in materia di invalidità dell’attività di notificazione, tanto più tenuto conto che, nel caso di specie, l’atto notificato, pur testualmente rivolto alla ditta individuale (in persona dell’imprenditore), è stato inviato mediante pec indirizzata proprio alla curatela fallimentare della medesima ditta.
Pertanto, e conclusivamente, ritiene il Collegio che l’appello della Procura regionale debba essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza gravata e rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c.
ai fini della prosecuzione del giudizio e per la pronuncia sulle spese anche del presente grado d’appello.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio di appello iscritto al n.
61496 del ruolo generale, lo accoglie con conseguente annullamento della sentenza gravata e rimessione ex art. 199, comma 2, c.g.c degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia anche sulle spese del presente grado di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to AL Longo F.to RI OR Depositato in Segreteria il 02/04/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi