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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 534 /2023 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6/05/1957 e res. in Prarolo Via Garibaldi n.4, in qualità di procuratore generale (Cfr. doc. 1) di ,nato a [...] il [...], CP_1
res. in Desana Via Cugnolio n.15 (C.F. ), CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario Cometti, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vercelli c.so
Palestro nn.122,124
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
– (CF ), in
[...] P.IVA_1
persona del Direttore Regionale pro tempore del Piemonte, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell' n. 154 del CP_2
1 25.2.98, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorena Fiordelmondo, in forza di procura generale alle liti, rogito Notaio di Persona_1
Chivasso, in data 7 febbraio 2023, Rep. n. 65859, raccolta 23865, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente, in Torino,
C.so Galileo Ferraris, n. 1
APPELLATO
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o CP_2
equivalente - altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 12.10.2023
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 19.1.2024
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.214/ 2023, pubblicata il 14.6.2023, il Tribunale di
Vercelli ha respinto il ricorso proposto da , quale Parte_1
procuratore di , rilevando che il CTU designato, dott. CP_1 [...]
, aveva ritenuto congrua la valutazione dell' secondo Per_2 CP_2
la quale dall'infortunio patito da il 21.9.2010, erano CP_1
derivati postumi permanenti in misura pari al 90%, anziché nella misura del 100% reclamata dal ricorrente.
ha proposto appello cui ha resistito l Parte_1 CP_2
Disposta CTU medico legale (nonché successivi rinvii, stante le rinunce dei CTU di volta in volta designati), all'udienza di discussione del 5.2.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
2. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per erronea motivazione nella parte in cui, dopo aver trascritto le conclusioni cui è giunto il CTU in merito alle questioni per cui è causa (“la natura del complesso di infermità in capo al Signor nato a [...]_1
(CA) il 14.05.1955 è di: Tetraparesi con assenza di funzionalita'
2 AASS e grave compromissione agli AAII;
Esiti di fratture costali multiple, esiti di frattura di perone esiti di frattura di rotula;
dal complesso di infermità deriva/derivano la/e seguente/i menomazione/i medicolegalmente valutabile/i: D.B. pari al 90% calcolato sui Bareme allegati al D.M. 38/2000. Diritto all' assistenza personale Continuativa (APC) – Ex T.U. 1124/65. Ovverosia risulta
CONGRUA la valutazione espressa dall' ”) ha altresì trascritto CP_2 un passaggio di altra relazione peritale riferita al sig. “ CP_3
”, con ricostruzione fattuale slegata da qualsiasi riferimento
[...]
istruttorio (v. sentenza pag.3).
2.1 Il rilievo è esatto ma ininfluente ai fini della decisione trattandosi all'evidenza di un mero refuso, di cui lo stesso Tribunale ha dato atto provvedendo alla correzione materiale, in data 16.11.2023 (doc.c appellato).
2.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice non abbia acquisito l'ulteriore documentazione medica successivamente rinvenuta (a fine 2022, dopo il deposito della CTU avvenuto in data 23.9.2022) senza neppure disporre un confronto con il CTU designato, nonostante tale elaborato presentasse un forte contrasto tra la diagnosi di “tetraparesi” e la “totale disautonomia funzionale e motoria” dallo stesso perito descritta nella sua relazione, sintomatologia che, invece, clinicamente configura una diagnosi di
“tetraplegia spastica”. L'appellante chiede pertanto disporsi nuova
CTU medico legale.
Il motivo è fondato.
Alla memoria (del 24.3.2023) di costituzione del nuovo difensore, per l'udienza del 29.3.2023 (sostanzialmente la prima utile dopo alcuni rinvii successivi al deposto della CTU), risulta allegata documentazione medica in esito alle visite cui il ricorrente si è sottoposto a dicembre 2022 (v. relazione 28.12.2022 redatta dal dott.
3 ; certificato 20.12.2022 redatto dalla dott.ssa Persona_3 Per_4
medico specialista dell'ASL VC-presidio neurologia, con
[...] diagnosi di “tetraplegia post- traumatica da lesione cervicale C4-C5 e fratture multiple costali a seguito di incidente sul lavoro nel 2010”), nonché certificato redatto il 10.5.2016 sempre da medico specialista dell'ASL VC-presidio neurologia (dott.ssa richiamato Persona_4
ed esposto nel citato certificato 20.12.2022) e che reca la diagnosi di
“tetraplegia spastica..esiti stabilizzati post-traumatici di lesione midollare cervicale”. La richiesta di acquisizione del referto
10.5.2016, avanzata all'udienza del 29.3.2023 dalla difesa del ricorrente, siccome rinvenuto alla fine del 2022 nella cartella sanitaria presso la RSA che ha ospitato il (pacificamente in struttura dal CP_1
2011), è rimasta inevasa. Il Tribunale si è infatti limitato a differire l'udienza di discussione (v. verbale 29.3.2023) mentre nella sentenza impugnata ha sostanzialmente argomentato sull'inutilizzabilità di tale documentazione medica in difetto di idonee allegazioni sul tardivo rinvenimento (“Né la richiesta di poter produrre altra documentazione medica, a dire della nuova difesa di parte ricorrente, rinvenuta nella cartella clinica solo a fine 2022, giustifica una possibile rinnovazione della Consulenza depositata in data 23.9.2022. Si evidenzia che parte ricorrente non ha neppure richiesto di poter provare il tardivo rinvenimento della documentazione, né ha allegato e meglio circostanziato quanto dedotto”).
Ritiene invece il collegio che le nuove produzioni offerte in prime cure avrebbero dovuto dar corso a un approfondimento tecnico trattandosi, in parte, di documentazione medica del dicembre 2022, quindi comunque successiva all'introduzione del giudizio e al deposito della relazione peritale, mentre quanto alla produzione del certificato del 10.5.2016 la stessa non può considerarsi tardiva non solo perché è mancata di fatto ogni possibilità di approfondimento in
4 merito alle asserite circostanze del ritrovamento, ma altresì perché, secondo l'insegnamento della S.C.: “Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi …. peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.”(Cass.33393/2019).
Secondo tale orientamento “l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria”(Cass.26597/2020), e che “costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.” (Cass.16358/2024).
Nel caso di specie la nuova documentazione vale senz'altro a definire la pista probatoria già emersa dai certificati medici in atti, ed
è altresì idonea ad eliminare ogni possibile incertezza su quanto rimasto non dimostrato e/o non sufficientemente dimostrato.
5 Con ordinanza 30.1.2024 è stata quindi disposta CTU medico legale e formulato il relativo quesito, con incarico al perito designato di esaminare il certificato 10.5.2016 con diagnosi di tetraplegia spastica, nonchè il certificato 16.11.23 redatto sempre da medico specialista dell'Ospedale S.Andrea di Vercelli, prodotto alla prima udienza.
Come si è detto, è stato necessario procedere più volte a nuova nomina del consulente, incarico infine accettato dalla dott.ssa
[...]
che ha così concluso: “Il sig. a causa di infortunio del Per_5 CP_1
lavoro del 21.09.2010 è affetto da tetraplegia spastica C4-C5, ovvero ha perso il controllo del tronco, del capo, della funzionalità dei quattro arti e delle funzioni genito sfinteriche.
Pur in assenza di traumatismi cranici maggiori, il sig. presenta CP_1
un evidente rallentamento ideomotorio in importante quadro depressivo reattivo.
La diagnosi di “tetraparesi” che talvolta compare sulle certificazioni, soprattutto con finalità medico legali, è errata e non corrisponde al reale quadro clinico.
Per tetraparesi si intende, infatti, la riduzione (e non la perdita) delle funzioni motorie agli arti superiori e inferiori, di grado differente a seconda della sede della lesione midollare.
Più complessa è l'interpretazione del disposto del Codice 138 –
Tetraplegia Alta - dell'art. 13 Legge 38/2000.
Nel commento delle voci per la valutazione delle menomazioni stilato da e per nel 2000, Persona_6 Persona_7 Controparte_4 si fa riferimento unicamente alla cosiddetta “tetraplegia alta”, senza dettagliarla dal punto di vista anatomico che, secondo quanto richiamato, prevederebbe oltre alla perdita totale delle funzioni motorie degli arti, del tronco e della funzione genitosfinterica, anche un interessamento dei muscoli respiratori.
6 In realtà un'insufficienza respiratoria di tale natura, che richiede intubazione o supporti meccanici per la ventilazione, è correlata unicamente alle lesioni C1 C2, peraltro pressoché incompatibili con la vita o con spettanze di vita assai ridotte.
Nel caso del sig. , deve, inoltre, essere valutato, al di là CP_1
degli esiti fratturativi ad oggi irrilevanti nel complesso menomativo,
l'indubbio danno di natura psichica e cognitiva, certamente in rapporto diretto ed esclusivo con il quadro neurologico (Codice 181 e
186 e/o 183, tenuto conto della frequente diagnosi documentata di disturbo psicotico cronico).
Per quanto sopra esposto, si deve, pertanto, affermare che ai postumi dell'infortunio del lavoro del 21.9.2010 deriva un danno biologico pari al 100% (cento percento) ai sensi dell'art. 13 Legge
38/2000, almeno dalla data del 10.5.2016, allorquando il quadro neurologico era da ritenersi ampiamente stabilizzato, in paziente altresì affetto da psicosi cronica.”
A tale motivato ed approfondito giudizio medico, nei cui confronti non sono state proposte osservazioni critiche, non v'è ragione di discostarsi apparendo lo stesso correttamente formulato alla luce dei principi che regolano la materia.
In definitiva, in accoglimento dell'appello, l deve essere CP_2 condannato a corrispondere all'appellante, in relazione all'infortunio per cui è causa, la rendita parametrata, dal 10.5.2016, a una percentuale di invalidità del 100%, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese del doppio grado sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione a favore del difensore. Le spese di CTU sono poste a carico dell' come CP_2
liquidate con separato decreto.
7 P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, condanna l a corrispondere all'appellante, in relazione CP_2 all'infortunio per cui è causa, la rendita parametrata, dal 10.5.2016, a una percentuale di invalidità del 100%, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in € 6.580,00 oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA, e per il presente in € 6.946,00 oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU, come CP_2
liquidate con separato decreto.
Così deciso all'udienza del 5.2.2025
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott.ssa Clotilde Fierro
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