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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 812/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
EL TA presidente
BA TA consigliera
IL SO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 812 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
, in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore (P. IVA.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo P.IVA_1
De Simone), l di Controparte_1
Cosenza, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dai funzionari P.IVA_2
, , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
), e (C.F.: – Controparte_6 Controparte_7 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Greco).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
1 a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è inammissibile.
3. ha proposto appello contro la sentenza n. Parte_1
1109/2025 del Tribunale di Castrovillari (d'accoglimento del ricorso di Algieri), la quale aveva dichiarato non dovuti i crediti (pari a 27.534 euro) contenuti nella cartella di pagamento sottostante all'intimazione notificata il 24 marzo 2023.
3.1. La riscuotitrice contesta l'omessa pronuncia sulla tardività del ricorso, sostenendo come esso sia stato proposto quasi un anno dopo la notifica dell'intimazione (dunque oltre i termini di legge), e deduce come il giudice abbia erroneamente ritenuto maturata la prescrizione quinquennale, senza considerare la sospensione dei termini prevista dall'art. 68, d. l. 18/2020 (di proroga della prescrizione per 542 giorni, a causa della sospensione delle attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), e chiede – quindi – la riforma della sentenza, la dichiarazione di tardività e d'inammissibilità del ricorso, o – in subordine – quella di mancata prescrizione del credito.
4. invoca il rigetto dell'appello, eccependo pregiudizialmente CP_7
l'inammissibilità del medesimo ex art. 618 c.p.c.: la sentenza emessa su opposizione ex art. 617 c.p.c. – infatti – non sarebbe appellabile.
4.1. Nel merito – poi – ella sostiene come la prescrizione possa essere fatta valere senza termine ex art. 615 c.p.c., e come il giudice di primo grado abbia applicato correttamente la normativa emergenziale (di cui agli artt. 37, d. l.
18/2020, e 11, d. l. 183/2020), ritenendo maturata la prescrizione quinquennale anche considerando i periodi di sospensione (rispettivamente corrispondenti a
129 e 182 giorni), mentre l'art. 68 d. l. 18/2020 (evocato dall'appellante) sarebbe inapplicabile alla fattispecie.
2 5. L' aderisce ai motivi di appello di , ribadendo d'aver curato gli CP_1 CP_8 adempimenti di propria competenza, e come la fase di riscossione rimanga di pertinenza del concessionario.
6. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, il contenzioso è stato definito sulla base delle osservazioni esposte appresso.
7. Statuendo sul ricorso (proposto da – il 7 marzo 2024 – avverso CP_7
l'intimazione di pagamento n. 03420239000520452000, notificata alla ricorrente il
24 marzo 2023, e relativa a crediti dell' , storicamente Controparte_1 confluiti nella cartella n. 03420120034996165000, notificata alla debitrice il 28 settembre 2012) – il Tribunale ha inteso l'iniziativa giudiziale della ricorrente (e qui appellata) alla stregua d'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (come evincibile espressamente dalla lettura di pagina tre della sentenza gravata, ove è dato leggere il seguente inciso: «Dal momento che i vizi censurati sono relativi ai profili formali della intimazione di pagamento, l'opposizione è qualificabile, sotto tale profilo, come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., e, quindi, proponibile nel termine di venti giorni decorrenti dalla notifica della stessa»), con conseguente operatività – in forza del principio dell'apparenza, e della prevalenza della qualificazione (dell'azione) offerta dal giudice a quo – del regime d'inappellabilità della relativa sentenza (appunto resa in materia d'opposizione agli atti esecutivi), eventualmente (ma solamente) ricorribile per cassazione.
8. A tale epilogo non è possibile sottrarre l'impugnazione qui esaminata anche in ragione della pertinente presa d'atto della parte appellante medesima, la quale –
a pagine tre del proprio gravame – constata come il giudice abbia «qualificato le domande della sig.ra come opposizione ex art. 617 c.p.c.». CP_7
9. Alla luce della considerazione riservata all'azione (esperita in primo grado da tanto dal Tribunale quanto da pone CP_7 Controparte_9
– allora – il richiamo della giurisprudenza per la quale «La sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex art. 617 cod. proc. civ. non [può] giammai essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione», conformemente – fra le altre – a Cass., Sez. III Civ., sent. n. 36500/2021.
10. Per tutto quanto appena evidenziato l'appello va respinto, e
[...]
condannata alla rifusione ad delle spese del grado, Parte_1 CP_7 con compensazione integrale di quelle rivenienti dal rapporto processuale
3 instauratosi fra e , attesa la piena convergenza di posizioni fra Pt_1 CP_1
l'una e l'altro.
11. Le competenze suddette vengono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), vanno distratte in favore del procuratore dell'appellata (poiché antistatario), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente (attingendo allo scaglione andante da 5.201,00 a 26.000,00 euro, dato il valore della lite).
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
12. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di e Controparte_7 dell' Cosenza, in persona Controparte_10 del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna , in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Controparte_7
e liquidate in 4.996,00 euro complessivi, oltre agli accessori di legge, e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4 - compensa le spese e competenze processuali del grado, avuto riguardo al rapporto processuale intercorso fra e Parte_1
– Sede territoriale di Cosenza, in persona dei Controparte_1 rispettivi rappresentanti legali pro tempore;
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
IL SO
La presidente
EL TA
5
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
EL TA presidente
BA TA consigliera
IL SO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 812 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
, in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore (P. IVA.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo P.IVA_1
De Simone), l di Controparte_1
Cosenza, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dai funzionari P.IVA_2
, , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
), e (C.F.: – Controparte_6 Controparte_7 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Greco).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
1 a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è inammissibile.
3. ha proposto appello contro la sentenza n. Parte_1
1109/2025 del Tribunale di Castrovillari (d'accoglimento del ricorso di Algieri), la quale aveva dichiarato non dovuti i crediti (pari a 27.534 euro) contenuti nella cartella di pagamento sottostante all'intimazione notificata il 24 marzo 2023.
3.1. La riscuotitrice contesta l'omessa pronuncia sulla tardività del ricorso, sostenendo come esso sia stato proposto quasi un anno dopo la notifica dell'intimazione (dunque oltre i termini di legge), e deduce come il giudice abbia erroneamente ritenuto maturata la prescrizione quinquennale, senza considerare la sospensione dei termini prevista dall'art. 68, d. l. 18/2020 (di proroga della prescrizione per 542 giorni, a causa della sospensione delle attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), e chiede – quindi – la riforma della sentenza, la dichiarazione di tardività e d'inammissibilità del ricorso, o – in subordine – quella di mancata prescrizione del credito.
4. invoca il rigetto dell'appello, eccependo pregiudizialmente CP_7
l'inammissibilità del medesimo ex art. 618 c.p.c.: la sentenza emessa su opposizione ex art. 617 c.p.c. – infatti – non sarebbe appellabile.
4.1. Nel merito – poi – ella sostiene come la prescrizione possa essere fatta valere senza termine ex art. 615 c.p.c., e come il giudice di primo grado abbia applicato correttamente la normativa emergenziale (di cui agli artt. 37, d. l.
18/2020, e 11, d. l. 183/2020), ritenendo maturata la prescrizione quinquennale anche considerando i periodi di sospensione (rispettivamente corrispondenti a
129 e 182 giorni), mentre l'art. 68 d. l. 18/2020 (evocato dall'appellante) sarebbe inapplicabile alla fattispecie.
2 5. L' aderisce ai motivi di appello di , ribadendo d'aver curato gli CP_1 CP_8 adempimenti di propria competenza, e come la fase di riscossione rimanga di pertinenza del concessionario.
6. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, il contenzioso è stato definito sulla base delle osservazioni esposte appresso.
7. Statuendo sul ricorso (proposto da – il 7 marzo 2024 – avverso CP_7
l'intimazione di pagamento n. 03420239000520452000, notificata alla ricorrente il
24 marzo 2023, e relativa a crediti dell' , storicamente Controparte_1 confluiti nella cartella n. 03420120034996165000, notificata alla debitrice il 28 settembre 2012) – il Tribunale ha inteso l'iniziativa giudiziale della ricorrente (e qui appellata) alla stregua d'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (come evincibile espressamente dalla lettura di pagina tre della sentenza gravata, ove è dato leggere il seguente inciso: «Dal momento che i vizi censurati sono relativi ai profili formali della intimazione di pagamento, l'opposizione è qualificabile, sotto tale profilo, come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., e, quindi, proponibile nel termine di venti giorni decorrenti dalla notifica della stessa»), con conseguente operatività – in forza del principio dell'apparenza, e della prevalenza della qualificazione (dell'azione) offerta dal giudice a quo – del regime d'inappellabilità della relativa sentenza (appunto resa in materia d'opposizione agli atti esecutivi), eventualmente (ma solamente) ricorribile per cassazione.
8. A tale epilogo non è possibile sottrarre l'impugnazione qui esaminata anche in ragione della pertinente presa d'atto della parte appellante medesima, la quale –
a pagine tre del proprio gravame – constata come il giudice abbia «qualificato le domande della sig.ra come opposizione ex art. 617 c.p.c.». CP_7
9. Alla luce della considerazione riservata all'azione (esperita in primo grado da tanto dal Tribunale quanto da pone CP_7 Controparte_9
– allora – il richiamo della giurisprudenza per la quale «La sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex art. 617 cod. proc. civ. non [può] giammai essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione», conformemente – fra le altre – a Cass., Sez. III Civ., sent. n. 36500/2021.
10. Per tutto quanto appena evidenziato l'appello va respinto, e
[...]
condannata alla rifusione ad delle spese del grado, Parte_1 CP_7 con compensazione integrale di quelle rivenienti dal rapporto processuale
3 instauratosi fra e , attesa la piena convergenza di posizioni fra Pt_1 CP_1
l'una e l'altro.
11. Le competenze suddette vengono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), vanno distratte in favore del procuratore dell'appellata (poiché antistatario), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente (attingendo allo scaglione andante da 5.201,00 a 26.000,00 euro, dato il valore della lite).
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
12. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di e Controparte_7 dell' Cosenza, in persona Controparte_10 del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna , in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Controparte_7
e liquidate in 4.996,00 euro complessivi, oltre agli accessori di legge, e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4 - compensa le spese e competenze processuali del grado, avuto riguardo al rapporto processuale intercorso fra e Parte_1
– Sede territoriale di Cosenza, in persona dei Controparte_1 rispettivi rappresentanti legali pro tempore;
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
IL SO
La presidente
EL TA
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