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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/06/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
241/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
C.F. nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
IN (AO) Frazione Le Ronc-Dessus n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Tullia DALMASSO
(C.F. - P.E.C. , del Foro di Ivrea, ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ivrea (TO), Corso C. Nigra n. 1/A
RICORRENTE
CONTRO
nata il [...] a [...] e residente a [...], Controparte_1
Fraz. Le Ronc-Dessus n. 3, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elena CodiceFiscale_3
Nelva Stellio (C.F. ) e presso il suo studio in Aosta, Via Monte Vodice n. 16, CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 5 In data 31.08.1996 le parti contraevano matrimonio concordatario in Nus (AO), trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Nus (AO) Anno 1996, Parte II, Serie A, n. 4.
I coniugi concordavano il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli , ad Aosta il 7.3.2002, ed , in Aosta il 17.3.2004. Per_1 Persona_2
Parte ricorrente, dedotto che l'unione si è logorata a cagione di una crescente incompatibilità di carattere e che con il tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ha formulato domanda di separazione, chiedendo l'assegnazione della casa di familiare di sua proprietà per abitarla con la FI maggiorenne non autosufficiente.
Nel costituirsi, la resistente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al marito, per disinteresse nei confronti della famiglia, infedeltà coniugale, comportamenti violenti, ha domandato l'assegnazione della casa familiare dove convive con la FI e la previsione dell'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento in misura di euro 300 per la FI e di euro 500 per la moglie
(deducendo che ella disporrebbe di euro 900 al mese e controparte di euro 2.000 al mese).
Nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c., il ricorrente ha respinto l'accusa di infedeltà e gli ulteriori addebiti, ha attribuito alla moglie la responsabilità della crisi coniugale (in quanto lo avrebbe costretto a dormire nella stanza dei figli ed in seguito avrebbe posto una barriera di cuscini tra i coniugi sul letto matrimoniale, non gli avrebbe permesso una vita sociale, sarebbe stata irascibile, violenta, morbosamente attaccata ai figli), ha dedotto che la resistente avrebbe la possibilità di lavorare a migliori condizioni economiche. La resistente ha ribadito che il ricorrente non si sarebbe mai occupato dei figli, avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con la maestra di canto della FI. Il ricorrente ha replicato che durante il matrimonio avrebbe accettato di essere demansionato pur di non fare trasferte fuori regione e che la FI avrebbe intenzione di iscriversi ad università fuori sede.
All'udienza del 25.6.2024, la moglie ha dichiarato che non avrebbe voluto separarsi, mentre il marito ha insistito nella domanda di separazione;
dopo ampia discussione, è stata ipotizzata una possibile soluzione sulle condizioni della separazione prevedente l'abbandono della casa familiare da parte della moglie entro un congruo termine, indicato in giugno 2025, prelevando i beni personali ove possibile o riconoscendosi in suo favore un “indennizzo” per i beni non amovibili, nonché il riconoscimento in favore della moglie di un contributo di mantenimento di euro 500, fermo il mantenimento diretto della FI non autosufficiente da parte del padre.
Nella stessa udienza le parti hanno chiesto rinvio per valutare la possibilità di presentare conclusioni congiunte, ma così non è stato e quindi si è proceduto all'istruttoria orale all'udienza del 10.12.2024.
In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha chiesto:
pagina 2 di 5 Nel merito in principalità: – pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_2
; – respingere la avversaria richiesta di addebito della separazione poiché Controparte_1
infondata; – assegnare la casa coniugale, sita in IN IN (AO) Frazione Le Ronc. Dessus n. 3, al
Sig. che ne è esclusivo proprietario, che vi abiterà con la FI;
– disporre Parte_1 Per_2
che ciascun genitore provveda in maniera diretta al mantenimento della FI e Per_2
contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie o concordate tra i coniugi, con richiamo espresso al Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Aosta, finchè la FI non sarà economicamente indipendente;
– dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a pretendersi reciprocamente. In subordine: – pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
– respingere la avversaria Parte_2 Controparte_1
richiesta di addebito della separazione poiché infondata;
– nella denegata ipotesi di assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. alla moglie affinchè vi abiti con Parte_1
la FI fino alla sua indipendenza economica, parte ricorrente chiede che il Giudice ne Per_2
tenga conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi;
di conseguenza respingere la richiesta della resistente di riconoscimento di un assegno di mantenimento e comunque ridurne e limitarne l'importo rispetto a quanto ex adverso preteso alla minor somma ritenuta di giustizia.
Disporre che il padre versi direttamente alla FI , allo stato non economicamente Per_3 indipendente e per il suo mantenimento, la somma di € 200,00 mensili e contribuzione alle spese straordinarie necessarie o concordate con espresso richiamo al Protocollo d'Intesa tra Magistrati del
Tribunale di Aosta e Avvocati del 22.2.2019. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In sede di precisazione conclusioni la resistente ha chiesto:
a) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con Controparte_1 Parte_1
addebito e spese a carico del marito;
b) assegnare la casa coniugale sita in IN IN, Fraz. Le
Ronc Dessus n.3, di proprietà del ricorrente, alla signora che continuerà ad Controparte_1
occuparla unitamente alla FI , essendosene il signor già allontanato;
c) Per_2 Parte_1
disporre che il padre contribuirà al mantenimento ordinario della FI mediante il versamento della somma mensile complessiva di € 300,00 (euro trecento/00), o quelle diversa ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla signora mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da CP_1
rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. d) disporre che il signor contribuirà al Pt_1 mantenimento della moglie mediante il versamento della somma mensile complessiva di € 500,00 (euro cinquecento/00), o quella diversa ritenuta di giustizia, da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. e) disporre che il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN,
pagina 3 di 5 scolastiche e ludico sportive, da sostenersi nell'interesse della FI come disciplinate e regolamentate nel Protocollo sottoscritto tra magistrati e avvocati di Aosta, il 22.02.2019 che nelle parti essenziali si riporta …omissis … f) rigettare ogni altra avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
La separazione deve essere addebitata al marito, il quale ha dato causa alla crisi coniugale avendo violato l'obbligo di fedeltà instaurando una relazione extraconiugale (peraltro con modalità offensive della dignità della moglie e della FI, abbandonandosi a effusioni inequivoche alla presenza di questa, che ha anche dovuto abbandonare le lezioni alle quali teneva) ed avendo assunto comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della moglie in occasione di futili discussioni familiari.
Ed invero, dalle dichiarazioni testimoniali dei figli delle parti e della madre del ricorrente è emersa prova della relazione extraconiugale del marito con la maestra di canto della FI, spudoratamente negata dal ricorrente in tutti gli atti di causa, prova di comportamenti aggressivi e violenti del marito nei confronti della moglie, afferrata per il collo e spinta contro il muro in occasione di discussioni sul ménage familiare, nonché prova del fatto che il ricorrente, contrariamente a quanto da egli affermato in causa, dormiva in una stanza separata in quanto i figli da piccoli volevano dormire con la madre riferendo di avere paura del buio e di non volere restare da soli la notte, desiderio per anni assecondato sia dalla madre sia dal padre, in spregio ai doveri di educazione e di responsabilizzazione dei figli.
In caso di separazione, permane il vincolo coniugale e per tale motivo i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, permanendo il dovere di assistenza materiale.
Sussiste la necessità di disporre il mantenimento in favore della resistente considerata la sperequazione tra i redditi delle parti, come in atti documentata, laddove consta che il ricorrente dispone di risorse mensili oltre due volte superiori a quelle su cui può contare la resistente, la quale dovrà anche sostenere le spese per la locazione di un nuovo alloggio.
Considerate le disponibilità finanziarie delle parti e la sperequazione economica tra le stesse (laddove la resistente ha entrate mensili per euro 900 e il ricorrente entrate mensili per oltre euro 1.900), il contributo per il mantenimento della moglie separata va fissato in euro 500.
pagina 4 di 5 La casa familiare, di esclusiva proprietà del ricorrente, va assegnata al ricorrente stesso, il quale la abiterà con la FI maggiorenne, studentessa universitaria non economicamente autosufficiente, che egli provvederà a mantenere in via diretta, unitamente alla madre.
Le spese di causa sono disciplinate secondo soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione medio per le cause di valore non determinato.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, pronuncia la separazione dei coniugi con addebito al marito per violazione del dovere coniugale di fedeltà, mandando all'ufficio di stato civile di provvedere alle incombenze di legge;
assegna la casa familiare al ricorrente che la abiterà con la FI maggiorenne provvedendo al relativo mantenimento in via diretta, unitamente alla madre, per quanto concerne le spese ordinarie;
dispone che le spese extra per la FI siano suddivise al 50% tra i genitori e disciplinate come da protocollo in uso a questo Tribunale;
dispone che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di relativo mantenimento, la somma mensile di euro 500, da rivalutarsi secondo gli indici istat, entro il giorno 10 di ogni mese;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in euro 7.616 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 5.6.2025
Il Giudice rel./est.
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
C.F. nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
IN (AO) Frazione Le Ronc-Dessus n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Tullia DALMASSO
(C.F. - P.E.C. , del Foro di Ivrea, ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ivrea (TO), Corso C. Nigra n. 1/A
RICORRENTE
CONTRO
nata il [...] a [...] e residente a [...], Controparte_1
Fraz. Le Ronc-Dessus n. 3, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elena CodiceFiscale_3
Nelva Stellio (C.F. ) e presso il suo studio in Aosta, Via Monte Vodice n. 16, CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 5 In data 31.08.1996 le parti contraevano matrimonio concordatario in Nus (AO), trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Nus (AO) Anno 1996, Parte II, Serie A, n. 4.
I coniugi concordavano il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli , ad Aosta il 7.3.2002, ed , in Aosta il 17.3.2004. Per_1 Persona_2
Parte ricorrente, dedotto che l'unione si è logorata a cagione di una crescente incompatibilità di carattere e che con il tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ha formulato domanda di separazione, chiedendo l'assegnazione della casa di familiare di sua proprietà per abitarla con la FI maggiorenne non autosufficiente.
Nel costituirsi, la resistente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al marito, per disinteresse nei confronti della famiglia, infedeltà coniugale, comportamenti violenti, ha domandato l'assegnazione della casa familiare dove convive con la FI e la previsione dell'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento in misura di euro 300 per la FI e di euro 500 per la moglie
(deducendo che ella disporrebbe di euro 900 al mese e controparte di euro 2.000 al mese).
Nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c., il ricorrente ha respinto l'accusa di infedeltà e gli ulteriori addebiti, ha attribuito alla moglie la responsabilità della crisi coniugale (in quanto lo avrebbe costretto a dormire nella stanza dei figli ed in seguito avrebbe posto una barriera di cuscini tra i coniugi sul letto matrimoniale, non gli avrebbe permesso una vita sociale, sarebbe stata irascibile, violenta, morbosamente attaccata ai figli), ha dedotto che la resistente avrebbe la possibilità di lavorare a migliori condizioni economiche. La resistente ha ribadito che il ricorrente non si sarebbe mai occupato dei figli, avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con la maestra di canto della FI. Il ricorrente ha replicato che durante il matrimonio avrebbe accettato di essere demansionato pur di non fare trasferte fuori regione e che la FI avrebbe intenzione di iscriversi ad università fuori sede.
All'udienza del 25.6.2024, la moglie ha dichiarato che non avrebbe voluto separarsi, mentre il marito ha insistito nella domanda di separazione;
dopo ampia discussione, è stata ipotizzata una possibile soluzione sulle condizioni della separazione prevedente l'abbandono della casa familiare da parte della moglie entro un congruo termine, indicato in giugno 2025, prelevando i beni personali ove possibile o riconoscendosi in suo favore un “indennizzo” per i beni non amovibili, nonché il riconoscimento in favore della moglie di un contributo di mantenimento di euro 500, fermo il mantenimento diretto della FI non autosufficiente da parte del padre.
Nella stessa udienza le parti hanno chiesto rinvio per valutare la possibilità di presentare conclusioni congiunte, ma così non è stato e quindi si è proceduto all'istruttoria orale all'udienza del 10.12.2024.
In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha chiesto:
pagina 2 di 5 Nel merito in principalità: – pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_2
; – respingere la avversaria richiesta di addebito della separazione poiché Controparte_1
infondata; – assegnare la casa coniugale, sita in IN IN (AO) Frazione Le Ronc. Dessus n. 3, al
Sig. che ne è esclusivo proprietario, che vi abiterà con la FI;
– disporre Parte_1 Per_2
che ciascun genitore provveda in maniera diretta al mantenimento della FI e Per_2
contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie o concordate tra i coniugi, con richiamo espresso al Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Aosta, finchè la FI non sarà economicamente indipendente;
– dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a pretendersi reciprocamente. In subordine: – pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
– respingere la avversaria Parte_2 Controparte_1
richiesta di addebito della separazione poiché infondata;
– nella denegata ipotesi di assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. alla moglie affinchè vi abiti con Parte_1
la FI fino alla sua indipendenza economica, parte ricorrente chiede che il Giudice ne Per_2
tenga conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi;
di conseguenza respingere la richiesta della resistente di riconoscimento di un assegno di mantenimento e comunque ridurne e limitarne l'importo rispetto a quanto ex adverso preteso alla minor somma ritenuta di giustizia.
Disporre che il padre versi direttamente alla FI , allo stato non economicamente Per_3 indipendente e per il suo mantenimento, la somma di € 200,00 mensili e contribuzione alle spese straordinarie necessarie o concordate con espresso richiamo al Protocollo d'Intesa tra Magistrati del
Tribunale di Aosta e Avvocati del 22.2.2019. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In sede di precisazione conclusioni la resistente ha chiesto:
a) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con Controparte_1 Parte_1
addebito e spese a carico del marito;
b) assegnare la casa coniugale sita in IN IN, Fraz. Le
Ronc Dessus n.3, di proprietà del ricorrente, alla signora che continuerà ad Controparte_1
occuparla unitamente alla FI , essendosene il signor già allontanato;
c) Per_2 Parte_1
disporre che il padre contribuirà al mantenimento ordinario della FI mediante il versamento della somma mensile complessiva di € 300,00 (euro trecento/00), o quelle diversa ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla signora mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da CP_1
rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. d) disporre che il signor contribuirà al Pt_1 mantenimento della moglie mediante il versamento della somma mensile complessiva di € 500,00 (euro cinquecento/00), o quella diversa ritenuta di giustizia, da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. e) disporre che il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN,
pagina 3 di 5 scolastiche e ludico sportive, da sostenersi nell'interesse della FI come disciplinate e regolamentate nel Protocollo sottoscritto tra magistrati e avvocati di Aosta, il 22.02.2019 che nelle parti essenziali si riporta …omissis … f) rigettare ogni altra avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
La separazione deve essere addebitata al marito, il quale ha dato causa alla crisi coniugale avendo violato l'obbligo di fedeltà instaurando una relazione extraconiugale (peraltro con modalità offensive della dignità della moglie e della FI, abbandonandosi a effusioni inequivoche alla presenza di questa, che ha anche dovuto abbandonare le lezioni alle quali teneva) ed avendo assunto comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della moglie in occasione di futili discussioni familiari.
Ed invero, dalle dichiarazioni testimoniali dei figli delle parti e della madre del ricorrente è emersa prova della relazione extraconiugale del marito con la maestra di canto della FI, spudoratamente negata dal ricorrente in tutti gli atti di causa, prova di comportamenti aggressivi e violenti del marito nei confronti della moglie, afferrata per il collo e spinta contro il muro in occasione di discussioni sul ménage familiare, nonché prova del fatto che il ricorrente, contrariamente a quanto da egli affermato in causa, dormiva in una stanza separata in quanto i figli da piccoli volevano dormire con la madre riferendo di avere paura del buio e di non volere restare da soli la notte, desiderio per anni assecondato sia dalla madre sia dal padre, in spregio ai doveri di educazione e di responsabilizzazione dei figli.
In caso di separazione, permane il vincolo coniugale e per tale motivo i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, permanendo il dovere di assistenza materiale.
Sussiste la necessità di disporre il mantenimento in favore della resistente considerata la sperequazione tra i redditi delle parti, come in atti documentata, laddove consta che il ricorrente dispone di risorse mensili oltre due volte superiori a quelle su cui può contare la resistente, la quale dovrà anche sostenere le spese per la locazione di un nuovo alloggio.
Considerate le disponibilità finanziarie delle parti e la sperequazione economica tra le stesse (laddove la resistente ha entrate mensili per euro 900 e il ricorrente entrate mensili per oltre euro 1.900), il contributo per il mantenimento della moglie separata va fissato in euro 500.
pagina 4 di 5 La casa familiare, di esclusiva proprietà del ricorrente, va assegnata al ricorrente stesso, il quale la abiterà con la FI maggiorenne, studentessa universitaria non economicamente autosufficiente, che egli provvederà a mantenere in via diretta, unitamente alla madre.
Le spese di causa sono disciplinate secondo soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione medio per le cause di valore non determinato.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, pronuncia la separazione dei coniugi con addebito al marito per violazione del dovere coniugale di fedeltà, mandando all'ufficio di stato civile di provvedere alle incombenze di legge;
assegna la casa familiare al ricorrente che la abiterà con la FI maggiorenne provvedendo al relativo mantenimento in via diretta, unitamente alla madre, per quanto concerne le spese ordinarie;
dispone che le spese extra per la FI siano suddivise al 50% tra i genitori e disciplinate come da protocollo in uso a questo Tribunale;
dispone che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di relativo mantenimento, la somma mensile di euro 500, da rivalutarsi secondo gli indici istat, entro il giorno 10 di ogni mese;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in euro 7.616 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 5.6.2025
Il Giudice rel./est.
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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