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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8823/2022 R.G. tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Serafino come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Valeria CP_1
Galassi come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.08.2022 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenza della società convenuta dal 24.05.2015 al 15.06.2022 con mansioni di operatore ecologico, impugnava il licenziamento peer giusta causa intimatogli in data 15.06.2022 per le ragioni esposte nella lettera di contestazione disciplinare del
21.04.2022, segnatamente per l'assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni 11, 13, 15, 16,
18, 19 e 20 aprile 2022, ai sensi dell'art.36 del CCNL applicato al rapporto.
A sostegno dell'impugnativa, premetteva di essere affetto da patologie (deficit cognitivo moderato) tali da non consentirgli di comprendere pienamente il contenuto dell'ordine di servizio relativo alle modalità di giustificazione delle assenze (prot. MT10722U delL'11.01.2022). Deduceva, inoltre, quanto ai giorni 11, 13 e 15, di essere rimasto assente per ferie;
quanto agli ulteriori giorni contestati, che le assenze erano giustificate dai certificati di malattia del 15.04.2022 (15 e 16 aprile) e del 20.04.2022 (19 e 20 aprile).
Sulla scorta di tali argomentazioni, eccepiva l'illegittimità del licenziamento sia per insussistenza dei fatti contestati, sia per difetto di proporzione della sanzione inflitta rispetto agli stessi e concludendo chiedendo ordinarsi la propria reintegrazione secondo il regime di tutela ritenuto applicabile.
1 Instaurato il contraddittorio, la società conventa contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Va premesso che il licenziamento impugnato, innestandosi nell'ambito di un rapporto di lavoro sorto il 24.04.2015, soggiace all'applicazione delle regole di cui al d.lgs. n.23/2015.
Diversamente, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. cit., la pregressa anzianità di servizio nell'appalto potrà rilevare solo ai fini del calcolo delle indennità eventualmente spettanti.
Sempre in via preliminare, occorre mettere in evidenza come la comminazione di sanzioni disciplinari rientri tra i poteri tipici del datore di lavoro.
L'applicazione della sanzione deve seguire precise regole fissate dalla legge e in via integrativa dalla contrattazione collettiva. Il compito dell'autorità giudiziaria investita della questione sarà, per un verso, quello di valutare la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale;
per altro verso, quello di valutare la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la sanzione applicata.
Nella specie, il lavoratore è stato licenziato per i fatti descritti nella contestazione disciplinare del 21.04.2022, di seguito trascritta:
“Con la presente la Scrivente Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Legge 300/70 e del vigente
CCNL applicato, Le contesta che Lei i giorni 11,13,15,16,18,19 e 20 aprile u.s. non si è presentato sul Cantiere in orario di avvio del servizio cui era applicato, senza darne preventivo e tempestivo avviso all'organizzazione aziendale secondo le specifiche modalità disposte dalla Scrivente con Ordine di Servizio del 11/01/2022 prot. n. MT10722U, a Lei ben note, e della contrattazione collettiva.
Inoltre, per tutti i predetti giorni di assenza Lei non ha fornito alcuna giustificazione: solo in data odierna la scrivente aveva modo di rilevare autonomamente dal sito Inps un'attestazione di malattia per le giornate del 19 e 20 aprile rilasciato in data 20/04/2022.
Prive di giustificazione sono altresì le assenze del 21 e 22 aprile u.s.
Conseguentemente per le predette giornate, per cui Lei risulta, come detto, assente ingiustificato. Le sarà operata la relativa trattenuta nella prossima busta paga così come previsto dall'art. 36 del CCNL applicato. Tale Sua condotta configura grave violazione degli obblighi che Le derivano dal contratto di lavoro, dall'art. 2104 c.c., dall'art. 36 del CCNL applicato e dalle specifiche disposizioni aziendali in materia a Lei ben note, oltre ad essere contraria ai doveri generali di correttezza e buona fede ed aver
2 causato problemi organizzativi alla Scrivente in ordine alla tempestiva riprogrammazione del servizio giornaliero a causa delle Sue ripetute e non preavvisate assenze ingiustificate.
A tal proposito le rammentiamo che ai sensi del richiamato ods MT10722U l'assenza imprevista ed imprevedibile non programmata e autorizzata deve essere comunicata, prima del proprio orario di lavoro, esclusivamente con una nota vocale da registrare al numero dedicato e poi supportata da idoneo giustificativo. Nessuna figura coinvolta nell'organizzazione aziendale è legittimata ad autorizzare e/o avallare e/o tollerare pressi alternative o parallele.
Con la presente Le si contesta, altresì, la recidiva specifica di cui al procedimento disciplinare aperto con contestazione del 04/01/2022 prot. MT3722U che è stato definito con la sanzione dell'Ammonizione scritta.
Quanto sopra Le viene contestato ai sensi e per gli effetti del CCNL applicato e dell'art. 7 della Legge
20 maggio 1970 n. 300 e si resta in attesa di Sue giustificazioni nei termini di legge” (all. n.8 del ricorso).
L'art.36, comma 4, del CCNL dei Servizi Ambientali, prevede che “L'assenza ingiustificata pari o superiore a quattro giorni calendariali è causa di licenziamento disciplinare ai sensi dell'art.68, comma 1, lett.f, che deve essere preceduto dall'attivazione della garanzie procedurali di cui alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali (all. n.5 della memoria difensiva).
L'assenza dal lavoro nelle 7 giornate contestate è pacifica. Trattasi di verificare se le assenze siano giustificate o meno e nel condurre tale verifica non può prescindersi dalle modalità eventualmente previste con disposizioni di servizio dallo stesso datore di lavoro.
Difatti, è logico ritenere che intanto l'assenza può essere considerata “giustificata” in quanto la notizia dell'impedimento del lavoratore sia stata introdotta all'interno del rapporto di lavoro con modalità conformi alla regolamentazione aziendale.
Orbene, certamente ingiustificate sono le assenze dei giorni 11, 13 e 18 aprile 2022, giorni nei quali il ricorrente ha dedotto di avere fruito di ferie senza la sussistenza di documentazione autorizzativa delle stesse.
A fronte della specifica contestazione datoriale circa l'assunto attoreo, la sola annotazione contenuta nella busta paga del mese di aprile 2022 (3 gg. di ferie godute) non è sufficiente a giustificare l'assenza perché se si trattasse effettivamente di ferie debitamente autorizzate il lavoratore dovrebbe essere in possesso del relativo titolo autorizzativo (nel caso di specie, mancante).
L'interpretazione complessiva del prospetto paga, in ogni caso, depone a sostegno della prospettazione datoriale secondo cui l'annotazione non riguarda i giorni di ferie fruiti nel mese ma quelli fruiti nell'anno corrente, come si evince dall'esistenza di un “saldo” ottenuto comparando il residuo ferie dell'anno precedente (AP) e di quelle maturate e
3 godute, evidentemente, nell'anno in corso (all. n. 10 del ricorso).
Quanto alle ulteriori assenze, ad avviso del ricorrente riconducibili al suo stato di malattia, in atti vi sono i certificati medici del 15.04.2022 (relativo alla malattia del 15-16 aprile) e del 20.04.2022 (relativo a quella del 19-20 aprile).
Il primo è un certificato cartaceo che non risulta essere mai stato trasmesso al datore di lavoro, né dal medico curante, né dal lavoratore (all.11 del ricorso).
Il secondo è un certificato telematico che avrebbe dovuto essere trasmesso al datore di lavoro direttamente dal medico non prima della data di emissione (20 aprile).
L'art.42, comma 1, del CCNL cit., prevede:
A) Obblighi di comunicazione e certificazione ‐ Visite di controllo
1. In caso di inizio di evento morboso, l'assenza per infermità dovuta a malattia o infortunio
non sul lavoro è comunicata dal lavoratore all'azienda prima dell'inizio dell'orario di lavoro del
medesimo giorno, salvo il caso di comprovato impedimento. In caso di prosecuzione del periodo di a ssenza per infermità oltre il previsto giorno di rientro in servizio, il lavoratore ne dà comunicazione all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno precedente quello previsto per il rientro ste sso, salvo il caso di comprovato impedimento (all.n.9 della memoria).
Con ordine di servizio dell'11.01.2022 l'azienda ha richiesto ai dipendenti che l'unica modalità consentita di comunicazione dell'assenza (fatto salvo il successivo invio del numero di protocollo della certificazione medica) è rappresentata dalla nota vocale al numero telefonico ivi riportato (all. n. 3 della memoria).
Nella specie, il ricorrente ha pacificamente omesso tali adempimenti, per cui la comunicazione data con altri mezzi (avvisi informali al superiore gerarchico) – siccome diversi dall'unico mezzo consentito - non può valere a giustificare le assenze.
Rispetto a tutto quanto osservato, l'affermazione secondo cui il ricorrente, a causa della patologia da cui risulta affetto (deficit cognitivo moderato), non avrebbe ben compreso l'ordine di servizio dell'11.01.2022, non può trovare condivisione sol che si consideri che egli, in un'altra occasione (21.04.2022) precedente alla ricezione della contestazione disciplinare che ha determinato il licenziamento, aveva già preannunciato la propria assenza proprio con l'invio di un messaggio vocale (all. n. 6 della memoria difensiva).
Per le ragioni che precedono, ritenendosi configurata l'ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva (assenza ingiustificata per oltre quattro giorni) e non ritenendosi violato il principio di proporzionalità della sanzione, attesa la noncuranza ripetutamente manifestata dall'istante verso le regole che presiedono all'attuazione del rapporto di lavoro ed anche in considerazione della recidiva specifica determinata dall'applicazione di altra sanzione conservativa per l'assenza ingiustificata del 15.11.2021 (all n.4 della memoria
4 difensiva), il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società
convenuta, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8823/2022 R.G. tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Serafino come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Valeria CP_1
Galassi come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.08.2022 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenza della società convenuta dal 24.05.2015 al 15.06.2022 con mansioni di operatore ecologico, impugnava il licenziamento peer giusta causa intimatogli in data 15.06.2022 per le ragioni esposte nella lettera di contestazione disciplinare del
21.04.2022, segnatamente per l'assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni 11, 13, 15, 16,
18, 19 e 20 aprile 2022, ai sensi dell'art.36 del CCNL applicato al rapporto.
A sostegno dell'impugnativa, premetteva di essere affetto da patologie (deficit cognitivo moderato) tali da non consentirgli di comprendere pienamente il contenuto dell'ordine di servizio relativo alle modalità di giustificazione delle assenze (prot. MT10722U delL'11.01.2022). Deduceva, inoltre, quanto ai giorni 11, 13 e 15, di essere rimasto assente per ferie;
quanto agli ulteriori giorni contestati, che le assenze erano giustificate dai certificati di malattia del 15.04.2022 (15 e 16 aprile) e del 20.04.2022 (19 e 20 aprile).
Sulla scorta di tali argomentazioni, eccepiva l'illegittimità del licenziamento sia per insussistenza dei fatti contestati, sia per difetto di proporzione della sanzione inflitta rispetto agli stessi e concludendo chiedendo ordinarsi la propria reintegrazione secondo il regime di tutela ritenuto applicabile.
1 Instaurato il contraddittorio, la società conventa contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Va premesso che il licenziamento impugnato, innestandosi nell'ambito di un rapporto di lavoro sorto il 24.04.2015, soggiace all'applicazione delle regole di cui al d.lgs. n.23/2015.
Diversamente, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. cit., la pregressa anzianità di servizio nell'appalto potrà rilevare solo ai fini del calcolo delle indennità eventualmente spettanti.
Sempre in via preliminare, occorre mettere in evidenza come la comminazione di sanzioni disciplinari rientri tra i poteri tipici del datore di lavoro.
L'applicazione della sanzione deve seguire precise regole fissate dalla legge e in via integrativa dalla contrattazione collettiva. Il compito dell'autorità giudiziaria investita della questione sarà, per un verso, quello di valutare la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale;
per altro verso, quello di valutare la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la sanzione applicata.
Nella specie, il lavoratore è stato licenziato per i fatti descritti nella contestazione disciplinare del 21.04.2022, di seguito trascritta:
“Con la presente la Scrivente Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Legge 300/70 e del vigente
CCNL applicato, Le contesta che Lei i giorni 11,13,15,16,18,19 e 20 aprile u.s. non si è presentato sul Cantiere in orario di avvio del servizio cui era applicato, senza darne preventivo e tempestivo avviso all'organizzazione aziendale secondo le specifiche modalità disposte dalla Scrivente con Ordine di Servizio del 11/01/2022 prot. n. MT10722U, a Lei ben note, e della contrattazione collettiva.
Inoltre, per tutti i predetti giorni di assenza Lei non ha fornito alcuna giustificazione: solo in data odierna la scrivente aveva modo di rilevare autonomamente dal sito Inps un'attestazione di malattia per le giornate del 19 e 20 aprile rilasciato in data 20/04/2022.
Prive di giustificazione sono altresì le assenze del 21 e 22 aprile u.s.
Conseguentemente per le predette giornate, per cui Lei risulta, come detto, assente ingiustificato. Le sarà operata la relativa trattenuta nella prossima busta paga così come previsto dall'art. 36 del CCNL applicato. Tale Sua condotta configura grave violazione degli obblighi che Le derivano dal contratto di lavoro, dall'art. 2104 c.c., dall'art. 36 del CCNL applicato e dalle specifiche disposizioni aziendali in materia a Lei ben note, oltre ad essere contraria ai doveri generali di correttezza e buona fede ed aver
2 causato problemi organizzativi alla Scrivente in ordine alla tempestiva riprogrammazione del servizio giornaliero a causa delle Sue ripetute e non preavvisate assenze ingiustificate.
A tal proposito le rammentiamo che ai sensi del richiamato ods MT10722U l'assenza imprevista ed imprevedibile non programmata e autorizzata deve essere comunicata, prima del proprio orario di lavoro, esclusivamente con una nota vocale da registrare al numero dedicato e poi supportata da idoneo giustificativo. Nessuna figura coinvolta nell'organizzazione aziendale è legittimata ad autorizzare e/o avallare e/o tollerare pressi alternative o parallele.
Con la presente Le si contesta, altresì, la recidiva specifica di cui al procedimento disciplinare aperto con contestazione del 04/01/2022 prot. MT3722U che è stato definito con la sanzione dell'Ammonizione scritta.
Quanto sopra Le viene contestato ai sensi e per gli effetti del CCNL applicato e dell'art. 7 della Legge
20 maggio 1970 n. 300 e si resta in attesa di Sue giustificazioni nei termini di legge” (all. n.8 del ricorso).
L'art.36, comma 4, del CCNL dei Servizi Ambientali, prevede che “L'assenza ingiustificata pari o superiore a quattro giorni calendariali è causa di licenziamento disciplinare ai sensi dell'art.68, comma 1, lett.f, che deve essere preceduto dall'attivazione della garanzie procedurali di cui alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali (all. n.5 della memoria difensiva).
L'assenza dal lavoro nelle 7 giornate contestate è pacifica. Trattasi di verificare se le assenze siano giustificate o meno e nel condurre tale verifica non può prescindersi dalle modalità eventualmente previste con disposizioni di servizio dallo stesso datore di lavoro.
Difatti, è logico ritenere che intanto l'assenza può essere considerata “giustificata” in quanto la notizia dell'impedimento del lavoratore sia stata introdotta all'interno del rapporto di lavoro con modalità conformi alla regolamentazione aziendale.
Orbene, certamente ingiustificate sono le assenze dei giorni 11, 13 e 18 aprile 2022, giorni nei quali il ricorrente ha dedotto di avere fruito di ferie senza la sussistenza di documentazione autorizzativa delle stesse.
A fronte della specifica contestazione datoriale circa l'assunto attoreo, la sola annotazione contenuta nella busta paga del mese di aprile 2022 (3 gg. di ferie godute) non è sufficiente a giustificare l'assenza perché se si trattasse effettivamente di ferie debitamente autorizzate il lavoratore dovrebbe essere in possesso del relativo titolo autorizzativo (nel caso di specie, mancante).
L'interpretazione complessiva del prospetto paga, in ogni caso, depone a sostegno della prospettazione datoriale secondo cui l'annotazione non riguarda i giorni di ferie fruiti nel mese ma quelli fruiti nell'anno corrente, come si evince dall'esistenza di un “saldo” ottenuto comparando il residuo ferie dell'anno precedente (AP) e di quelle maturate e
3 godute, evidentemente, nell'anno in corso (all. n. 10 del ricorso).
Quanto alle ulteriori assenze, ad avviso del ricorrente riconducibili al suo stato di malattia, in atti vi sono i certificati medici del 15.04.2022 (relativo alla malattia del 15-16 aprile) e del 20.04.2022 (relativo a quella del 19-20 aprile).
Il primo è un certificato cartaceo che non risulta essere mai stato trasmesso al datore di lavoro, né dal medico curante, né dal lavoratore (all.11 del ricorso).
Il secondo è un certificato telematico che avrebbe dovuto essere trasmesso al datore di lavoro direttamente dal medico non prima della data di emissione (20 aprile).
L'art.42, comma 1, del CCNL cit., prevede:
A) Obblighi di comunicazione e certificazione ‐ Visite di controllo
1. In caso di inizio di evento morboso, l'assenza per infermità dovuta a malattia o infortunio
non sul lavoro è comunicata dal lavoratore all'azienda prima dell'inizio dell'orario di lavoro del
medesimo giorno, salvo il caso di comprovato impedimento. In caso di prosecuzione del periodo di a ssenza per infermità oltre il previsto giorno di rientro in servizio, il lavoratore ne dà comunicazione all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno precedente quello previsto per il rientro ste sso, salvo il caso di comprovato impedimento (all.n.9 della memoria).
Con ordine di servizio dell'11.01.2022 l'azienda ha richiesto ai dipendenti che l'unica modalità consentita di comunicazione dell'assenza (fatto salvo il successivo invio del numero di protocollo della certificazione medica) è rappresentata dalla nota vocale al numero telefonico ivi riportato (all. n. 3 della memoria).
Nella specie, il ricorrente ha pacificamente omesso tali adempimenti, per cui la comunicazione data con altri mezzi (avvisi informali al superiore gerarchico) – siccome diversi dall'unico mezzo consentito - non può valere a giustificare le assenze.
Rispetto a tutto quanto osservato, l'affermazione secondo cui il ricorrente, a causa della patologia da cui risulta affetto (deficit cognitivo moderato), non avrebbe ben compreso l'ordine di servizio dell'11.01.2022, non può trovare condivisione sol che si consideri che egli, in un'altra occasione (21.04.2022) precedente alla ricezione della contestazione disciplinare che ha determinato il licenziamento, aveva già preannunciato la propria assenza proprio con l'invio di un messaggio vocale (all. n. 6 della memoria difensiva).
Per le ragioni che precedono, ritenendosi configurata l'ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva (assenza ingiustificata per oltre quattro giorni) e non ritenendosi violato il principio di proporzionalità della sanzione, attesa la noncuranza ripetutamente manifestata dall'istante verso le regole che presiedono all'attuazione del rapporto di lavoro ed anche in considerazione della recidiva specifica determinata dall'applicazione di altra sanzione conservativa per l'assenza ingiustificata del 15.11.2021 (all n.4 della memoria
4 difensiva), il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società
convenuta, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
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