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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/09/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 5/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
25.09.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Bartalena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “che il Tribunale di Pisa - Giudice monocratico Parte_1 del lavoro - voglia riconoscere il ricorrente affetto da malattia professionale (ernie discali cervicali) nella misura dell'8% di danno biologico ex D.Lgs. 38/2000, o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e voglia conseguentemente condannare l' (C.F. , con sede in Pisa, Via Di CP_1 P.IVA_1 Simone n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, disposta l'unificazione con la rendita nella misura del 28% già in godimento, a corrispondere al ricorrente la maggior rendita spettante nella misura del 34%, o in quella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, con decorrenza di legge. Sulle somme dovute interessi legali.
Vittoria di compensi e spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.01.2024, il ricorrente chiedeva di accertare che la malattia professionale “ernie discali cervicali”, di cui il risultava affetto, Pt_1 aveva origine dall'attività professionale svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti, in aggiunta ai precedenti riconoscimenti di malattie professionali.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere svolto attività lavorativa in qualità di autista di mezzi pesanti ed escavatorista (dall'1.7.1981 all'11.9.1981 alle dipendenze della;
dall'1.11.1981 al Controparte_2
31.5.1983 alle dipendenze della;
dall'1.6.1988 all'1.4.1989 alle Controparte_3 dipendenze della dall'1.4.1989 al Controparte_4
Co 19.10.1990 e dal 12.11.1999 al 4.2.2000 alle dipendenze della
[...]
; dall'1.10.1990 al 31.5.1993 alle dipendenze della CP_6 Controparte_7
dall'1.1.1993 al 23.11.1995, nonché dall'1.5.1996 al 21.9.1999,
[...] dall'1.10.2000 al 31.12.2002, dall'1.1.2003 all'8.2.2007 e dal 27.10.2015 all'8.9.2022 alle dipendenze della dall'1.11.1995 al 2.5.1996 Controparte_8 alle dipendenze della fu dal Controparte_9 Parte_2
Pag. 2 di 6 13.2.2007 al 23.10.2015 alle dipendenze della;
infine, Controparte_10 dall'1.2.2000 al 29.9.2000 e a far data dal 12.9.2022 ha lavorato e lavora anche attualmente alle dipendenze della ). Controparte_11
3. In concreto il ricorrente riferiva di avere condotto quotidianamente e per tutta la durata della giornata lavorativa mezzi pesanti, quali camion (con bilico, con gru, con cassone ribaltabile), ruspe ed escavatori cingolati (da 14 quintali a 320 quintali) e quant'altro, all'aperto e su terreni sconnessi. Inoltre, il durante i Pt_1 suddetti periodi, svolgeva frequentemente mansioni di capo squadra edile, effettuando tutti i lavori tipici dell'edilizia, fra cui demolizioni, costruzioni di recinzioni e manufatti, utilizzando strumenti quali martello pneumatico, nonché tutti gli strumenti utilizzati nel settore dell'edilizia, sollevando pesi anche di oltre
10 kg in posture incongrue (in flessione, torsione o con presa lontana dal corpo).
In sostanza, il ricorrente durante l'attività lavorativa era esposto al rischio specifico di movimentazione manuale di carichi e di vibrazioni al rachide, oltre a posture incongrue del rachide.
4. Il ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta. Il Pt_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alla documentazione sanitaria depositata.
5. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno all'8%, da sommare ai precedenti riconoscimenti, per una valutazione complessiva dei postumi pari almeno al 34%,
6. In data 09.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
7. La resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia accertata, sostenendo che si trattava di patologia comune non riconducibile alle mansioni svolte per anni dal
Pt_1
Pag. 3 di 6 8. In data 28.01.2025 veniva conferito l'incarico al CTU medico-legale, dott. , Per_1 che depositava il suo elaborato peritale in data 30.05.2025.
9. All'udienza del 25.09.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza della malattia professionale (“ernie discali cervicali”) lamentata dal ricorrente.
12. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta. Sul punto, però, il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “Tornando al caso di specie, sulla scorta della documentazione esaminata e di quanto obiettivamente rilevato, si può ben sostenere che il ricorrente, come dettagliatamente riportato in narrativa, nel corso della sua attività lavorativa è stato esposto ai rischi sopra elencati. In sintesi, ritengo che la tipologia lavorativa del ricorrente e la durata complessiva dell'esercizio (circa 30 anni) svolti dall'assicurato siano suggestivi di come la patologia del tratto cervicale denunciata dal sia da inquadrare Pt_1 come malattia professionale. […] Nel merito, sulla scorta dei dati anamnestico- clinici e dell'obiettività rilevata in corso di CTU, ritengo che una valutazione del
10% (dieci per cento) sia congrua ed aderente al caso di specie.
Considerato che
lo stesso è già titolare di riconoscimento 28% (ventotto per cento) per CP_1 pregresse patologie lavorative a carico dei gomiti e delle spalle, ritengo che il danno attuale complessivo sia del 35% (trentacinque per cento)”.
13. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dal e l'insorgenza della malattia Pt_1 professionale di cui si tratta.
Pag. 4 di 6 14. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza della malattia e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica nel 10% la percentuale invalidante, che, sommata ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al complessivo 35%, rendendo possibile e CP_1 rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile, a bassa complessità.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetto da malattia professionale “ernie Parte_1 discali cervicali”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tale malattia è del 10%, che, sommata ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al CP_1 complessivo 35%;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della maggior rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali dalla CP_1 data domanda fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Paolo Bartalena, dichiaratisi antistatario;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU.
Pag. 5 di 6 Pisa, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 5/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
25.09.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Bartalena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “che il Tribunale di Pisa - Giudice monocratico Parte_1 del lavoro - voglia riconoscere il ricorrente affetto da malattia professionale (ernie discali cervicali) nella misura dell'8% di danno biologico ex D.Lgs. 38/2000, o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e voglia conseguentemente condannare l' (C.F. , con sede in Pisa, Via Di CP_1 P.IVA_1 Simone n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, disposta l'unificazione con la rendita nella misura del 28% già in godimento, a corrispondere al ricorrente la maggior rendita spettante nella misura del 34%, o in quella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, con decorrenza di legge. Sulle somme dovute interessi legali.
Vittoria di compensi e spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.01.2024, il ricorrente chiedeva di accertare che la malattia professionale “ernie discali cervicali”, di cui il risultava affetto, Pt_1 aveva origine dall'attività professionale svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti, in aggiunta ai precedenti riconoscimenti di malattie professionali.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere svolto attività lavorativa in qualità di autista di mezzi pesanti ed escavatorista (dall'1.7.1981 all'11.9.1981 alle dipendenze della;
dall'1.11.1981 al Controparte_2
31.5.1983 alle dipendenze della;
dall'1.6.1988 all'1.4.1989 alle Controparte_3 dipendenze della dall'1.4.1989 al Controparte_4
Co 19.10.1990 e dal 12.11.1999 al 4.2.2000 alle dipendenze della
[...]
; dall'1.10.1990 al 31.5.1993 alle dipendenze della CP_6 Controparte_7
dall'1.1.1993 al 23.11.1995, nonché dall'1.5.1996 al 21.9.1999,
[...] dall'1.10.2000 al 31.12.2002, dall'1.1.2003 all'8.2.2007 e dal 27.10.2015 all'8.9.2022 alle dipendenze della dall'1.11.1995 al 2.5.1996 Controparte_8 alle dipendenze della fu dal Controparte_9 Parte_2
Pag. 2 di 6 13.2.2007 al 23.10.2015 alle dipendenze della;
infine, Controparte_10 dall'1.2.2000 al 29.9.2000 e a far data dal 12.9.2022 ha lavorato e lavora anche attualmente alle dipendenze della ). Controparte_11
3. In concreto il ricorrente riferiva di avere condotto quotidianamente e per tutta la durata della giornata lavorativa mezzi pesanti, quali camion (con bilico, con gru, con cassone ribaltabile), ruspe ed escavatori cingolati (da 14 quintali a 320 quintali) e quant'altro, all'aperto e su terreni sconnessi. Inoltre, il durante i Pt_1 suddetti periodi, svolgeva frequentemente mansioni di capo squadra edile, effettuando tutti i lavori tipici dell'edilizia, fra cui demolizioni, costruzioni di recinzioni e manufatti, utilizzando strumenti quali martello pneumatico, nonché tutti gli strumenti utilizzati nel settore dell'edilizia, sollevando pesi anche di oltre
10 kg in posture incongrue (in flessione, torsione o con presa lontana dal corpo).
In sostanza, il ricorrente durante l'attività lavorativa era esposto al rischio specifico di movimentazione manuale di carichi e di vibrazioni al rachide, oltre a posture incongrue del rachide.
4. Il ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta. Il Pt_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alla documentazione sanitaria depositata.
5. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno all'8%, da sommare ai precedenti riconoscimenti, per una valutazione complessiva dei postumi pari almeno al 34%,
6. In data 09.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
7. La resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia accertata, sostenendo che si trattava di patologia comune non riconducibile alle mansioni svolte per anni dal
Pt_1
Pag. 3 di 6 8. In data 28.01.2025 veniva conferito l'incarico al CTU medico-legale, dott. , Per_1 che depositava il suo elaborato peritale in data 30.05.2025.
9. All'udienza del 25.09.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza della malattia professionale (“ernie discali cervicali”) lamentata dal ricorrente.
12. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta. Sul punto, però, il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “Tornando al caso di specie, sulla scorta della documentazione esaminata e di quanto obiettivamente rilevato, si può ben sostenere che il ricorrente, come dettagliatamente riportato in narrativa, nel corso della sua attività lavorativa è stato esposto ai rischi sopra elencati. In sintesi, ritengo che la tipologia lavorativa del ricorrente e la durata complessiva dell'esercizio (circa 30 anni) svolti dall'assicurato siano suggestivi di come la patologia del tratto cervicale denunciata dal sia da inquadrare Pt_1 come malattia professionale. […] Nel merito, sulla scorta dei dati anamnestico- clinici e dell'obiettività rilevata in corso di CTU, ritengo che una valutazione del
10% (dieci per cento) sia congrua ed aderente al caso di specie.
Considerato che
lo stesso è già titolare di riconoscimento 28% (ventotto per cento) per CP_1 pregresse patologie lavorative a carico dei gomiti e delle spalle, ritengo che il danno attuale complessivo sia del 35% (trentacinque per cento)”.
13. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dal e l'insorgenza della malattia Pt_1 professionale di cui si tratta.
Pag. 4 di 6 14. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza della malattia e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica nel 10% la percentuale invalidante, che, sommata ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al complessivo 35%, rendendo possibile e CP_1 rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile, a bassa complessità.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetto da malattia professionale “ernie Parte_1 discali cervicali”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tale malattia è del 10%, che, sommata ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al CP_1 complessivo 35%;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della maggior rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali dalla CP_1 data domanda fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Paolo Bartalena, dichiaratisi antistatario;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU.
Pag. 5 di 6 Pisa, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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