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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/10/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 329/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 329 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra:
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe GIANNINI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi, in Avezzano alla Armando Diaz n. 63
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa Avv.ti Simona BOGNANNI e Raffaella GRECO ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Maria Raglione, in Avezzano alla Via G. Garibaldi 339/E
CONVENUTO - OPPOSTO
: Contratti bancari CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte, sostitutive dell'udienza del 21 maggio 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso del 21.10.2019 la allegava come avesse Controparte_1 Parte_2 stipulato con la (poi : Controparte_3 Controparte_1
- in data 21.8.2015 il contratto di finanziamento n. 15252837, con rimborso in n. 84 rate mensili di €
291,25 ciascuna, per complessivi € 24.465,00. A seguito di inadempimenti, decadenza dal beneficio del termine e inutile intimazione di pagamento, veniva indicato un credito di residui € 11.873,17;
- in data 29.6.2017 il secondo contratto di finanziamento n. 17812954, con rimborso in n. 120 rate mensili di € 268,24 ciascuna, per complessivi € 32.188,80. A seguito di inadempimenti, decadenza dal beneficio del termine e inutile intimazione di pagamento, veniva indicato un credito di residui € 19.852,19;
1 - un contratto avente ad oggetto rilascio e utilizzo di carta di credito n. 32123800880, con debito a carico del cliente per € 3.007,72.
Il ricorrente, quindi, chiedeva pronunciarsi ingiunzione di pagamento per le somme di denaro, come sopra indicate.
Il Tribunale, con decreto n. 714/2019 del 21.12.2019 accoglieva il ricorso.
B. A seguito della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta il 22.1.2020, Parte_1 ha proposto opposizione deducendo, in sostanza:
[...]
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo in questione, in difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità nonché in difetto di idonea prova scritta;
- l'erronea contabilizzazione e capitalizzazione unitamente alla inidoneità degli estratti conto ad assurgere a prova del credito nella fase a cognizione piena;
- di non aver ricevuto tutte le comunicazioni prescritte, con impossibilità di valutare l'andamento del finanziamento;
- la difformità delle copie fotostatiche dei contratti agli originali, con invito alla controparte alla produzione degli originali stessi e con riserva, all'esito, di disconoscimento della sottoscrizione;
- l'usurarietà del TAEG in relazione al contratto di finanziamento n. 15252837;
- la nullità del contratto di carta di credito per violazione dell'art. 117 TUB per non essere stato indicato con chiarezza che si trattasse di carte di credito revolving;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in relazione al rapporto di carta di credito, estraneo all'ambito applicativo della delibera CICR 9.2.2000;
- l'usurarietà del tasso convenuto sempre per tale rapporto tenendo conto di tutte le voci di costo, con conseguente gratuità del credito;
- quale sia la corretta applicazione dell'onere della prova in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ha, quindi, concluso in conformità delle sopra compendiate argomentazioni.
B. La i è costituita in giudizio evidenziando: Controparte_1
- la legittima emissione del decreto opposto per essere la domanda supportata da idonea prova scritta;
- la genericità del disconoscimento ex art. 2719 c.c. operato dalla controparte;
- il mancato deposito della relazione tecnica di parte stragiudiziale richiamata in citazione e, comunque,
l'assenza di fenomeni di usura nel rapporto di finanziamento n. 15252837
- la mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia, cui non sarebbe applicabile il principio “iura novit curia”;
- la piena validità del contratto di carta di credito revolving, nonché l'assenza di fenomeni anatocistici e la piena liceità del tasso applicato.
2 Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.
C. Con ordinanza del 3.3.2021 veniva accolta la richiesta ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta e, per l'effetto, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
1. Sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Va evidenziato, anzitutto, l'opposizione a decreto ingiuntivo sia fase di un unitario processo avente ad oggetto l'accertamento del credito fatto valere con la domanda monitoria, all'esito dell'instaurazione di una fase contraddistinta dal contraddittorio eventuale e differito. Ne consegue, perciò, come la cognizione del giudice non sia incentrata sulla legittima emanazione del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 1, 17.6.1999,
n. 5984; Cass. Sez. 6 - 1, 21.7.2017, Ord. 18125).
Non si tratta, in sostanza, di una "actio nullitatis" o di un'azione di impugnazione nei confronti dell'emessa ingiunzione (Cass. SS.UU. 13.1.2022, n. 927) né di un autonomo giudizio, ma solamente di un fase ulteriore ed eventuale (Cass. SS.UU. 7.7.1993, n. 7448).
La predetta ricostruzione del giudizio di opposizione conduce, poi, a ritenere che i documenti prodotti nella fase monitoria siano, per effetto della mera costituzione dell'opposto, automaticamente acquisiti al processo non essendo ravvisabile alcun onere, processualmente sanzionato, in caso di mancata immediata allegazione, con la costituzione di parte opposta, del fascicolo del monitorio, né appare sussistere, in concreto, alcuna lesione del diritto di difesa dell'opponente ovvero alcuna tardiva produzione, dal momento che gli stessi documenti ivi allegati appartengono già al processo per principio di acquisizione e non dispersione della prova (Cass. SS.UU. 10.7.2015, n. 14475) ed essendo gli stessi pienamente conoscibili dalle parti (Cass. Sez. 6-1, 31.7.2019, Ord. 20584).
2. Sulla eccezione di improcedibilità
Parte opponente ha chiesto dichiararsi la improcedibilità per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria evidenziando come l'onere di avviare tale procedure incomba sulla parte opposta, con conseguente obbligo per il Giudice di revocare il decreto opposto.
Si evidenzia, sul punto, come con l'ordinanza del 3.3.2021, il Giudice assegnò alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione per il deposito della domanda di mediazione.
Dall'esame del verbale del 22.4.2021 si evince come, a seguito del tempestivo deposito della predetta domanda in data 15.3.2021, le parti – intervenute personalmente (in particolare CP_1 in persona della legale rappresentante, – diedero atto della impossibilità di entrare in
[...] Persona_1 mediazione, del che venne appunto redatto verbale di esito negativo.
Discende, quindi, come la condizione di procedibilità della domanda sia avverata, con conseguente infondatezza della eccezione di parte opponente.
3. Sul disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c. e sul disconoscimento della sottoscrizione
3 Come noto, in base all'art. 2719 c.c. copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Il disconoscimento di conformità, che si ritiene regolato – quanto al regime preclusivo – dagli artt. 214 ss. c.p.c., deve essere operato anzitutto in maniera chiara e circostanziata, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, essendo inidonee a tal fine clausole di stile e generiche (Cass.
Sez. 6 - 5, 13.12.2017, Ord. 29993; Cass. Sez. 3, 20.12.2021, n. 40750). Peraltro, operata una efficace contestazione di conformità, non si determinano gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsti dall'art. 215, co. 1, n. 2), c.p.c. in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni né di fare uso del documento, liberamente apprezzabile (Cass. Sez. 5, 18.1.2022, n. 1324).
Sotto distinto profilo, si evidenzia come pure in caso di produzione di una copia fotostatica o altra riproduzione di una scrittura privata, onde evitare il tacito riconoscimento della stessa, la parte contro la quale sia prodotta è onerata di procedere al tempestivo e specifico disconoscimento (Cass. Sez. 2,
16.1.2018, Ord. 882) come pure è altrettanto onerata, in caso di successiva produzione dell'originale, di reiterare tale disconoscimento (Cass. Sez. 3, 7.3.2022, Ord. 7340).
Nel caso di specie l'opponente nella citazione, prima difesa utile successiva alla produzione dei documenti della fase monitoria, si è limitato ad affermare “…si impugna e disconosce pertanto formalmente ai sensi dell'art. 2719 c.c. la corrispondenza la corrispondenza delle copie fotostatiche prodotte del contratto di finanziamento e del titolo di liquidazione del finanziamento agli originali e si invita controparte a produrre gli originali, con riserva di disconoscere le firme apposte una volta visionati.” La contestazione di conformità risulta essere assolutamente generica in quanto, anzitutto, non è dato sapere a quale contratto sia riferita e, in secondo luogo, non viene evidenziato lo specifico profilo di difformità.
Fa difetto, poi, il disconoscimento della sottoscrizione atteso che, invece di essere operata illico et immediate, essa veniva rinviata alla futura produzione degli originali, cui parte opposta era “invitata”.
Per i superiori principi di diritto, quindi, i documenti in questione devono ritenersi tanto aventi la stessa efficacia degli originali, secondo quanto previsto dall'art. 2719 c.c. e altresì riconosciute tacitamente ex art. 215 c.p.c.
4. Sulle comunicazioni periodiche ex art. 119 e 125 bis TUB
In via dirimente, si evidenzia come all'atto del costituirsi in giudizio l'opposta abbia depositato copia del rendiconto e delle comunicazioni periodiche al cliente, che nelle successive difese ha omesso di effettuare rilievi e contestazioni ai contenuti delle stesse.
5. Sulla usurarietà degli interessi del contratto di finanziamento n. 15252837
4 In primo luogo va rilevato come l'opponente abbia operato un rinvio ad una consulenza stragiudiziale di parte. In disparte l'impossibilità di ravvisare, in genere, in una tale consulenza un fonte di prova, va rilevato come una citazione strutturata mediante una relatio di tal genere sia lesiva del diritto di difesa della controparte atteso che la consulenza non è resa unitamente alla citazione. Peraltro si osserva come tale consulenza non sia stata mai resa disponibile neppure nel corso del giudizio e non sia dato conoscere su quale specifica allegazione e opzione giuridica il risultato della asserita “analisi” del consulente di parte si fondi, così risultando una definitiva ed irrimediabile carenza assertiva.
Ad ogni modo, secondo quel che è dato intuire dalla citazione, si rileva come, anzitutto, sia effettuato un raffronto tra TEGM e TAEG del rapporto laddove il confronto deve riguardare il TEG in quanto il TAEG è un indicatore sintetico di costi, rilevante per la disciplina della trasparenza nel credito al consumo, che tiene conto di ulteriori voci (es.: oneri fiscali) non suscettibili di considerazione per la determinazione del TEG.
Inoltre l'opponente mostra di fondare l'eccezione di illiceità del tasso all'esito della considerazione,
a tal fine, degli interessi di mora. Va rilevato, in diritto, come non sia possibile considerare gli interessi di mora ai fini del calcolo del TEG atteso che non si tratta di remunerazione o onere certo del finanziamento, ma di prestazione meramente eventuale e connessa non alla erogazione del credito ma alla situazione patologica di inadempimento. Anche secondo le Istruzioni per la rilevazione del TEG emanate dalla Banca d'Italia, gli interessi di mora e oneri assimilabili contrattualmente previsti non sono oggetto di considerazione, con conseguente illegittimità prima logico-matematico-finanziaria e poi giuridica di effettuare un raffronto tra realtà disomogenee cioè il TEGM rilevato e il TEG del singolo rapporto calcolato includendovi gli interessi di mora.
Ciò non significa che gli interessi di mora non rilevino in assoluto ai fini dell'usura, ma solo che il raffronto debba avvenire secondo ragionevoli parametri di simmetria ed omogeneità rilevandosi pure come, dal punto di vista pratico, la mancata considerazione ai fini del TEGM sia giustificata dalla necessità di evitare l'innalzamento del tasso soglia immettendo nel suo calcolo una voce afferente alla patologia del rapporto e meramente eventuale.
La Cass. SS.UU. 18.9.2020, n. 19597, al fine di determinare il tasso soglia degli interessi moratori ha conferito rilievo al report di indagine a fini conoscitivi, contenuto nei decreti ministeriali trimestrale ove risulta indicata anche la maggiorazione media, in termini percentuali, rispetto al tasso corrispettivo per categorie di operazione. Così, dal secondo trimestre 2003 al 31.12.2017 detta maggiorazione risultava essere pari al 2,1% mentre dal 1.1.2018 la maggiorazione media era pari all'1,9% per i mutui, 4,1% per leasing e 3,1% per altre categorie). Ai fini della determinazione del tasso soglia degli interessi di mora deve tenersi conto degli stessi aumenti da operarsi sul TEGM per stabilire il tasso massimo secondo la normativa ratione temporis vigente. Il regime può essere così descritto:
5 - per i contratti stipulati fino al primo trimestre 2003 il tasso soglia di mora coincide con la soglia della categoria di riferimento, senza maggiorazione;
- dal secondo trimestre 2003 al 12.5.2011 occorre sommare al TEGM di riferimento 2,1 punti percentuali e aumentare il totale del 50%;
- dal 13.5.2011 al quarto trimestre 2017 occorre sommare al TEGM di riferimento 2,1 punti percentuali e maggiorare il TEGM rettificato del 25% + 4 punti;
- dal primo trimestre 2018 il tasso di mora si confronta con la soglia della categoria di riferimento, considerando la maggiorazione del TEGM del 1,9% (per mutui), 4,1% (leasing), 3,1% (altre categorie) aumentando il TEGM rettificato del 25% + 4 punti.
Va evidenziato, inoltre, come in forza della norma di interpretazione autentica recata nell'art. 1, co. 1 D.L.
394/2000, la valutazione di usurarietà vada condotta esclusivamente al momento genetico del contratto, con irrilevanza del superamento della soglia in corso di esecuzione (v. Cass. SS.UU. 19.10.2017 n.
24675) non essendo ravvisabile neppure comportamento contrario a buona fede del creditore in tale ipotesi poiché la buona fede esecutiva riguarda solamente le modalità di esercizio dei diritti e non la loro esistenza.
Ne deriva come l'argomento di opposizione in questione sia infondato.
6. Sulla nullità del contratto di carta di credito revolving per violazione dell'art. 117 TUB
Preliminarmente si evidenzia come mediante l'utilizzo di carta di credito, secondo lo schema della delegazione di pagamento senza anticipazione della provvista da parte del delegante (a differenza delle carte di debito e nelle prepagate), il cliente fruisca della concessione di credito, con obbligo di rimborso,
a scadenze prefissate, delle somme anticipate dal finanziatore in occasione degli atti di consumo.
Nella carta di credito revolving il rimborso avviene in forma rateale, con applicazione di una componente feneratizia, spesso cospicua, in modo tale che i rimborsi consentano il ripristino della somma affidata, con conseguente successiva possibilità di fruizione.
Nel caso di specie il contratto in questione (v. all. 11 fascicolo monitorio proc. 1944/2019 R.G.) risulta di certo stipulato sottoscritto da con indicazione del fido (€ 3.000,00), TAN Parte_1
(19,20 %) e TAEG (22,70%) nonché con indicazione (pag. 6) dei criteri di determinazione delle rate e periodicità in funzione dell'utilizzato.
In disparte la questione circa il valore da attribuirsi alla “autentica di firma” in calce al contratto ad opera dell'incaricato della banca, quel che è certo è che il requisito di forma scritta di cui all'art. 117 TUB riguarda solamente la manifestazione della volontà del cliente giacché si tratta di requisito da intendersi non in senso strutturale ma funzionale, tantoché alla violazione consegue una nullità di protezione, perciò relativa (v. i principi espressi da Cass. SS.UU., 16.1.2018, n. 898) secondo quella che è la costante interpretativa dettata dall'assiologia propria dei fenomeni riconducibili al c.d. “neoformalismo”. Così, il
6 consenso del soggetto finanziatore può ben desumersi alla stregua di atti e comportamenti esecutivi ad esso riconducibili. Nel caso di specie, anche in considerazione della produzione degli estratti conto non contestati, è pacifico che la abbia dato esecuzione al contratto in questione. CP_1
Ne deriva come l'eccezione sia infondata.
7. Sul fenomeno anatocistico in relazione al rapporto di carta di credito revolving
Parte opponente si è limitata a svolgere considerazioni giuridiche, sostenendo l'estraneità del rapporto in questione all'ambito applicativo della deliberazione CICR 9.2.2000, facendone discendere la nullità della pattuizione anatocistica, senza però indicare la specifica clausola del contratto, costituente accordo in punto di produzione di interessi secondari, né allegando la concreta applicazione degli stessi da parte dell'opposta.
Discende, quindi, l'infondatezza della relativa eccezione.
8. Sul saldo dei rapporti dedotti in giudizio
Secondo quanto già osservato, l'opponente ha omesso di contestare specificamente le risultanze degli estratti conto prodotti in giudizio, con conseguente incontestabilità ed idoneità ad assurgere a prova anche nel successivo giudizio a cognizione piena (Cass. Sez. 3, 19.10.2016, n. 21092).
9. Conclusioni di merito
Per quanto sopra argomentato l'opposizione deve essere, in conclusione, rigettata.
10. Spese di lite
Le spese di lite devono essere regolate secondo il regolare principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento e con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. ai valori minimi per la fase di istruzione e trattazione, stante la natura documentale della causa, ed ai valori medi per tutte le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) CP_1 ed IVA (22%);
Così deciso, in data 11 ottobre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 329 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra:
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe GIANNINI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi, in Avezzano alla Armando Diaz n. 63
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa Avv.ti Simona BOGNANNI e Raffaella GRECO ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Maria Raglione, in Avezzano alla Via G. Garibaldi 339/E
CONVENUTO - OPPOSTO
: Contratti bancari CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte, sostitutive dell'udienza del 21 maggio 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso del 21.10.2019 la allegava come avesse Controparte_1 Parte_2 stipulato con la (poi : Controparte_3 Controparte_1
- in data 21.8.2015 il contratto di finanziamento n. 15252837, con rimborso in n. 84 rate mensili di €
291,25 ciascuna, per complessivi € 24.465,00. A seguito di inadempimenti, decadenza dal beneficio del termine e inutile intimazione di pagamento, veniva indicato un credito di residui € 11.873,17;
- in data 29.6.2017 il secondo contratto di finanziamento n. 17812954, con rimborso in n. 120 rate mensili di € 268,24 ciascuna, per complessivi € 32.188,80. A seguito di inadempimenti, decadenza dal beneficio del termine e inutile intimazione di pagamento, veniva indicato un credito di residui € 19.852,19;
1 - un contratto avente ad oggetto rilascio e utilizzo di carta di credito n. 32123800880, con debito a carico del cliente per € 3.007,72.
Il ricorrente, quindi, chiedeva pronunciarsi ingiunzione di pagamento per le somme di denaro, come sopra indicate.
Il Tribunale, con decreto n. 714/2019 del 21.12.2019 accoglieva il ricorso.
B. A seguito della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta il 22.1.2020, Parte_1 ha proposto opposizione deducendo, in sostanza:
[...]
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo in questione, in difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità nonché in difetto di idonea prova scritta;
- l'erronea contabilizzazione e capitalizzazione unitamente alla inidoneità degli estratti conto ad assurgere a prova del credito nella fase a cognizione piena;
- di non aver ricevuto tutte le comunicazioni prescritte, con impossibilità di valutare l'andamento del finanziamento;
- la difformità delle copie fotostatiche dei contratti agli originali, con invito alla controparte alla produzione degli originali stessi e con riserva, all'esito, di disconoscimento della sottoscrizione;
- l'usurarietà del TAEG in relazione al contratto di finanziamento n. 15252837;
- la nullità del contratto di carta di credito per violazione dell'art. 117 TUB per non essere stato indicato con chiarezza che si trattasse di carte di credito revolving;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in relazione al rapporto di carta di credito, estraneo all'ambito applicativo della delibera CICR 9.2.2000;
- l'usurarietà del tasso convenuto sempre per tale rapporto tenendo conto di tutte le voci di costo, con conseguente gratuità del credito;
- quale sia la corretta applicazione dell'onere della prova in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ha, quindi, concluso in conformità delle sopra compendiate argomentazioni.
B. La i è costituita in giudizio evidenziando: Controparte_1
- la legittima emissione del decreto opposto per essere la domanda supportata da idonea prova scritta;
- la genericità del disconoscimento ex art. 2719 c.c. operato dalla controparte;
- il mancato deposito della relazione tecnica di parte stragiudiziale richiamata in citazione e, comunque,
l'assenza di fenomeni di usura nel rapporto di finanziamento n. 15252837
- la mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia, cui non sarebbe applicabile il principio “iura novit curia”;
- la piena validità del contratto di carta di credito revolving, nonché l'assenza di fenomeni anatocistici e la piena liceità del tasso applicato.
2 Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.
C. Con ordinanza del 3.3.2021 veniva accolta la richiesta ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta e, per l'effetto, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
1. Sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Va evidenziato, anzitutto, l'opposizione a decreto ingiuntivo sia fase di un unitario processo avente ad oggetto l'accertamento del credito fatto valere con la domanda monitoria, all'esito dell'instaurazione di una fase contraddistinta dal contraddittorio eventuale e differito. Ne consegue, perciò, come la cognizione del giudice non sia incentrata sulla legittima emanazione del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 1, 17.6.1999,
n. 5984; Cass. Sez. 6 - 1, 21.7.2017, Ord. 18125).
Non si tratta, in sostanza, di una "actio nullitatis" o di un'azione di impugnazione nei confronti dell'emessa ingiunzione (Cass. SS.UU. 13.1.2022, n. 927) né di un autonomo giudizio, ma solamente di un fase ulteriore ed eventuale (Cass. SS.UU. 7.7.1993, n. 7448).
La predetta ricostruzione del giudizio di opposizione conduce, poi, a ritenere che i documenti prodotti nella fase monitoria siano, per effetto della mera costituzione dell'opposto, automaticamente acquisiti al processo non essendo ravvisabile alcun onere, processualmente sanzionato, in caso di mancata immediata allegazione, con la costituzione di parte opposta, del fascicolo del monitorio, né appare sussistere, in concreto, alcuna lesione del diritto di difesa dell'opponente ovvero alcuna tardiva produzione, dal momento che gli stessi documenti ivi allegati appartengono già al processo per principio di acquisizione e non dispersione della prova (Cass. SS.UU. 10.7.2015, n. 14475) ed essendo gli stessi pienamente conoscibili dalle parti (Cass. Sez. 6-1, 31.7.2019, Ord. 20584).
2. Sulla eccezione di improcedibilità
Parte opponente ha chiesto dichiararsi la improcedibilità per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria evidenziando come l'onere di avviare tale procedure incomba sulla parte opposta, con conseguente obbligo per il Giudice di revocare il decreto opposto.
Si evidenzia, sul punto, come con l'ordinanza del 3.3.2021, il Giudice assegnò alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione per il deposito della domanda di mediazione.
Dall'esame del verbale del 22.4.2021 si evince come, a seguito del tempestivo deposito della predetta domanda in data 15.3.2021, le parti – intervenute personalmente (in particolare CP_1 in persona della legale rappresentante, – diedero atto della impossibilità di entrare in
[...] Persona_1 mediazione, del che venne appunto redatto verbale di esito negativo.
Discende, quindi, come la condizione di procedibilità della domanda sia avverata, con conseguente infondatezza della eccezione di parte opponente.
3. Sul disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c. e sul disconoscimento della sottoscrizione
3 Come noto, in base all'art. 2719 c.c. copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Il disconoscimento di conformità, che si ritiene regolato – quanto al regime preclusivo – dagli artt. 214 ss. c.p.c., deve essere operato anzitutto in maniera chiara e circostanziata, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, essendo inidonee a tal fine clausole di stile e generiche (Cass.
Sez. 6 - 5, 13.12.2017, Ord. 29993; Cass. Sez. 3, 20.12.2021, n. 40750). Peraltro, operata una efficace contestazione di conformità, non si determinano gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsti dall'art. 215, co. 1, n. 2), c.p.c. in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni né di fare uso del documento, liberamente apprezzabile (Cass. Sez. 5, 18.1.2022, n. 1324).
Sotto distinto profilo, si evidenzia come pure in caso di produzione di una copia fotostatica o altra riproduzione di una scrittura privata, onde evitare il tacito riconoscimento della stessa, la parte contro la quale sia prodotta è onerata di procedere al tempestivo e specifico disconoscimento (Cass. Sez. 2,
16.1.2018, Ord. 882) come pure è altrettanto onerata, in caso di successiva produzione dell'originale, di reiterare tale disconoscimento (Cass. Sez. 3, 7.3.2022, Ord. 7340).
Nel caso di specie l'opponente nella citazione, prima difesa utile successiva alla produzione dei documenti della fase monitoria, si è limitato ad affermare “…si impugna e disconosce pertanto formalmente ai sensi dell'art. 2719 c.c. la corrispondenza la corrispondenza delle copie fotostatiche prodotte del contratto di finanziamento e del titolo di liquidazione del finanziamento agli originali e si invita controparte a produrre gli originali, con riserva di disconoscere le firme apposte una volta visionati.” La contestazione di conformità risulta essere assolutamente generica in quanto, anzitutto, non è dato sapere a quale contratto sia riferita e, in secondo luogo, non viene evidenziato lo specifico profilo di difformità.
Fa difetto, poi, il disconoscimento della sottoscrizione atteso che, invece di essere operata illico et immediate, essa veniva rinviata alla futura produzione degli originali, cui parte opposta era “invitata”.
Per i superiori principi di diritto, quindi, i documenti in questione devono ritenersi tanto aventi la stessa efficacia degli originali, secondo quanto previsto dall'art. 2719 c.c. e altresì riconosciute tacitamente ex art. 215 c.p.c.
4. Sulle comunicazioni periodiche ex art. 119 e 125 bis TUB
In via dirimente, si evidenzia come all'atto del costituirsi in giudizio l'opposta abbia depositato copia del rendiconto e delle comunicazioni periodiche al cliente, che nelle successive difese ha omesso di effettuare rilievi e contestazioni ai contenuti delle stesse.
5. Sulla usurarietà degli interessi del contratto di finanziamento n. 15252837
4 In primo luogo va rilevato come l'opponente abbia operato un rinvio ad una consulenza stragiudiziale di parte. In disparte l'impossibilità di ravvisare, in genere, in una tale consulenza un fonte di prova, va rilevato come una citazione strutturata mediante una relatio di tal genere sia lesiva del diritto di difesa della controparte atteso che la consulenza non è resa unitamente alla citazione. Peraltro si osserva come tale consulenza non sia stata mai resa disponibile neppure nel corso del giudizio e non sia dato conoscere su quale specifica allegazione e opzione giuridica il risultato della asserita “analisi” del consulente di parte si fondi, così risultando una definitiva ed irrimediabile carenza assertiva.
Ad ogni modo, secondo quel che è dato intuire dalla citazione, si rileva come, anzitutto, sia effettuato un raffronto tra TEGM e TAEG del rapporto laddove il confronto deve riguardare il TEG in quanto il TAEG è un indicatore sintetico di costi, rilevante per la disciplina della trasparenza nel credito al consumo, che tiene conto di ulteriori voci (es.: oneri fiscali) non suscettibili di considerazione per la determinazione del TEG.
Inoltre l'opponente mostra di fondare l'eccezione di illiceità del tasso all'esito della considerazione,
a tal fine, degli interessi di mora. Va rilevato, in diritto, come non sia possibile considerare gli interessi di mora ai fini del calcolo del TEG atteso che non si tratta di remunerazione o onere certo del finanziamento, ma di prestazione meramente eventuale e connessa non alla erogazione del credito ma alla situazione patologica di inadempimento. Anche secondo le Istruzioni per la rilevazione del TEG emanate dalla Banca d'Italia, gli interessi di mora e oneri assimilabili contrattualmente previsti non sono oggetto di considerazione, con conseguente illegittimità prima logico-matematico-finanziaria e poi giuridica di effettuare un raffronto tra realtà disomogenee cioè il TEGM rilevato e il TEG del singolo rapporto calcolato includendovi gli interessi di mora.
Ciò non significa che gli interessi di mora non rilevino in assoluto ai fini dell'usura, ma solo che il raffronto debba avvenire secondo ragionevoli parametri di simmetria ed omogeneità rilevandosi pure come, dal punto di vista pratico, la mancata considerazione ai fini del TEGM sia giustificata dalla necessità di evitare l'innalzamento del tasso soglia immettendo nel suo calcolo una voce afferente alla patologia del rapporto e meramente eventuale.
La Cass. SS.UU. 18.9.2020, n. 19597, al fine di determinare il tasso soglia degli interessi moratori ha conferito rilievo al report di indagine a fini conoscitivi, contenuto nei decreti ministeriali trimestrale ove risulta indicata anche la maggiorazione media, in termini percentuali, rispetto al tasso corrispettivo per categorie di operazione. Così, dal secondo trimestre 2003 al 31.12.2017 detta maggiorazione risultava essere pari al 2,1% mentre dal 1.1.2018 la maggiorazione media era pari all'1,9% per i mutui, 4,1% per leasing e 3,1% per altre categorie). Ai fini della determinazione del tasso soglia degli interessi di mora deve tenersi conto degli stessi aumenti da operarsi sul TEGM per stabilire il tasso massimo secondo la normativa ratione temporis vigente. Il regime può essere così descritto:
5 - per i contratti stipulati fino al primo trimestre 2003 il tasso soglia di mora coincide con la soglia della categoria di riferimento, senza maggiorazione;
- dal secondo trimestre 2003 al 12.5.2011 occorre sommare al TEGM di riferimento 2,1 punti percentuali e aumentare il totale del 50%;
- dal 13.5.2011 al quarto trimestre 2017 occorre sommare al TEGM di riferimento 2,1 punti percentuali e maggiorare il TEGM rettificato del 25% + 4 punti;
- dal primo trimestre 2018 il tasso di mora si confronta con la soglia della categoria di riferimento, considerando la maggiorazione del TEGM del 1,9% (per mutui), 4,1% (leasing), 3,1% (altre categorie) aumentando il TEGM rettificato del 25% + 4 punti.
Va evidenziato, inoltre, come in forza della norma di interpretazione autentica recata nell'art. 1, co. 1 D.L.
394/2000, la valutazione di usurarietà vada condotta esclusivamente al momento genetico del contratto, con irrilevanza del superamento della soglia in corso di esecuzione (v. Cass. SS.UU. 19.10.2017 n.
24675) non essendo ravvisabile neppure comportamento contrario a buona fede del creditore in tale ipotesi poiché la buona fede esecutiva riguarda solamente le modalità di esercizio dei diritti e non la loro esistenza.
Ne deriva come l'argomento di opposizione in questione sia infondato.
6. Sulla nullità del contratto di carta di credito revolving per violazione dell'art. 117 TUB
Preliminarmente si evidenzia come mediante l'utilizzo di carta di credito, secondo lo schema della delegazione di pagamento senza anticipazione della provvista da parte del delegante (a differenza delle carte di debito e nelle prepagate), il cliente fruisca della concessione di credito, con obbligo di rimborso,
a scadenze prefissate, delle somme anticipate dal finanziatore in occasione degli atti di consumo.
Nella carta di credito revolving il rimborso avviene in forma rateale, con applicazione di una componente feneratizia, spesso cospicua, in modo tale che i rimborsi consentano il ripristino della somma affidata, con conseguente successiva possibilità di fruizione.
Nel caso di specie il contratto in questione (v. all. 11 fascicolo monitorio proc. 1944/2019 R.G.) risulta di certo stipulato sottoscritto da con indicazione del fido (€ 3.000,00), TAN Parte_1
(19,20 %) e TAEG (22,70%) nonché con indicazione (pag. 6) dei criteri di determinazione delle rate e periodicità in funzione dell'utilizzato.
In disparte la questione circa il valore da attribuirsi alla “autentica di firma” in calce al contratto ad opera dell'incaricato della banca, quel che è certo è che il requisito di forma scritta di cui all'art. 117 TUB riguarda solamente la manifestazione della volontà del cliente giacché si tratta di requisito da intendersi non in senso strutturale ma funzionale, tantoché alla violazione consegue una nullità di protezione, perciò relativa (v. i principi espressi da Cass. SS.UU., 16.1.2018, n. 898) secondo quella che è la costante interpretativa dettata dall'assiologia propria dei fenomeni riconducibili al c.d. “neoformalismo”. Così, il
6 consenso del soggetto finanziatore può ben desumersi alla stregua di atti e comportamenti esecutivi ad esso riconducibili. Nel caso di specie, anche in considerazione della produzione degli estratti conto non contestati, è pacifico che la abbia dato esecuzione al contratto in questione. CP_1
Ne deriva come l'eccezione sia infondata.
7. Sul fenomeno anatocistico in relazione al rapporto di carta di credito revolving
Parte opponente si è limitata a svolgere considerazioni giuridiche, sostenendo l'estraneità del rapporto in questione all'ambito applicativo della deliberazione CICR 9.2.2000, facendone discendere la nullità della pattuizione anatocistica, senza però indicare la specifica clausola del contratto, costituente accordo in punto di produzione di interessi secondari, né allegando la concreta applicazione degli stessi da parte dell'opposta.
Discende, quindi, l'infondatezza della relativa eccezione.
8. Sul saldo dei rapporti dedotti in giudizio
Secondo quanto già osservato, l'opponente ha omesso di contestare specificamente le risultanze degli estratti conto prodotti in giudizio, con conseguente incontestabilità ed idoneità ad assurgere a prova anche nel successivo giudizio a cognizione piena (Cass. Sez. 3, 19.10.2016, n. 21092).
9. Conclusioni di merito
Per quanto sopra argomentato l'opposizione deve essere, in conclusione, rigettata.
10. Spese di lite
Le spese di lite devono essere regolate secondo il regolare principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento e con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. ai valori minimi per la fase di istruzione e trattazione, stante la natura documentale della causa, ed ai valori medi per tutte le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) CP_1 ed IVA (22%);
Così deciso, in data 11 ottobre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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