2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:
a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;
d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.
3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi ((dell'articolo 63, commi 4 e 5)) , si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).